Con decreto ministeriale n. 10942/2026 del 28 luglio 2026, l'esplosivo denominato «MAX4» e' classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0081 1.1D, assegnato dal Ministero per la transazione ecologica e la sfida demografica di Madrid (Spagna), in data 3 marzo 2026. Per il citato esplosivo il sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «KNDS Ammo Italy S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, ha prodotto il certificato di esame UE del tipo n. LOM 25EXP6424 rilasciato dall'organismo notificato «LOM» (Spagna) in data 11 novembre 2025 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (Modulo «D») rilasciato dal medesimo organismo notificato in data 29 luglio 2021. Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento e' prodotto dalla «Maxamcorp International, S.L.» nello stabilimento sito in Carretera de Burgos a Santander, P.K. 28 - Quintanilla Sobresierra (Burgos). Tale prodotto e' sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresi', apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica. |