Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 5 agosto 2026
Designazione del sito di importanza comunitaria Bosco ai Frati, appartenente alla regione biogeografica continentale, quale zona speciale di conservazione (ZSC) insistente nel territorio della Regione Toscana.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2026/401 della Commissione europea del 24 febbraio 2026 recante modalita' di applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei siti di importanza comunitaria;
Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale per la tutela della biodiversita' e del mare, con lettera prot. 5522 del 13 gennaio 2026 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;
Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2020) 380 final «Strategia europea per la biodiversita' 2030 - Riportare la natura nella nostra vita»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;
Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, adottata con decreto ministeriale n. 252 del 3 agosto 2023;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1009 del 21 luglio 2025 recante approvazione di obiettivi e misure di conservazione di 139 siti Natura 2000 (SIC, ZSC, ZSC/ZPS) della Regione Toscana con la quale sono state approvate le misure generali applicabili a tutti i Siti designati quali SIC, ZSC e ZSC/ZPS terrestri e marini, le misure sito - specifiche, ed i format compilati sulla base della metodologia messa a punto dal MASE;
Vista la legge regionale del 19 marzo 2015, n. 30 recante «Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale» che all'art. 67, comma 1, let. c-bis), prevede che la regione esercita, tramite le strutture regionali competenti, le funzioni amministrative relative alla gestione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, non attribuite alla competenza degli enti parco regionali e degli enti gestori di aree protette statali;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra richiamati atti, le stesse possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quale «Zona speciale di conservazione» del sito di importanza comunitaria IT5140006 Bosco ai Frati della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Toscana;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana rilasciata con deliberazione di giunta regionale n. 844 del 16 luglio 2026;

Decreta:

Art. 1

Designazione ZSC

1. E' designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) il sito, di tipo B, IT5140006 Bosco ai Frati, con un'estensione pari a 171 ettari, della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Toscana, gia' proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE.
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali la ZSC di cui al comma 1 e' designata, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente all'omonimo SIC, con nota del 13 gennaio 2026, prot. n. 5522. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it) nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.
 
Art. 2

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nel sito, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui la zona e' designata, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con delibera di giunta regionale n. 1009 del 21 luglio 2025, gia' operativi.
2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.
4. Le integrazioni di cui al comma 3, cosi' come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla regione. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
 
Art. 3

Soggetto gestore

1. La Regione Toscana e' il soggetto affidatario della gestione della ZSC Bosco ai Frati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2026


Il Ministro: Pichetto Fratin