| Gazzetta n. 189 del 17 agosto 2026 (vai al sommario) |
| COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO |
| DECRETO 9 luglio 2026 |
| Modifiche del decreto del 3 febbraio 2011 in materia di credito ai consumatori. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in qualita' di Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
Visto il Capo II («Credito ai consumatori») del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, e in particolare: a) l'art. 121, comma 3, del TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, il compito di stabilire le modalita' di calcolo del TAEG; b) l'art. 122, comma 4, del TUB, ove e' previsto che alle dilazioni di pagamento e alle altre modalita' agevolate di rimborso di un debito preesistente e, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o di un probabile inadempimento del consumatore, la disciplina del Capo II del TUB si applica solo in parte, nei casi stabiliti dal CICR; c) l'art. 122, comma 5-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, il compito di individuare, in conformita' all'art. 2, paragrafo 8, della direttiva 2023/2225/UE, le disposizioni che non si applicano ai contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro, a quelli nei quali e' escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e a quelli a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; d) l'art. 122-bis, comma 3, che affida alla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, l'attuazione della disciplina sui principi generali di diligenza, correttezza e trasparenza, sulla gratuita' delle informazioni e sul divieto di discriminazione in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarita' di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea; e) l'art. 123, comma 2, del TUB, secondo cui il CICR, su proposta della Banca d'Italia, individua i casi in cui e' possibile derogare a specifiche disposizioni relative all'informativa pubblicitaria, le tipologie di annunci pubblicitari vietati e le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione; f) l'art. 123-bis, comma 2, secondo cui la Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione e le modalita' di messa a disposizione delle informazioni generali; g) l'art. 124, comma 7, del TUB, che affida alla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, l'attuazione della disciplina sugli obblighi precontrattuali dei finanziatori, con riferimento alle caratteristiche delle informazioni precontrattuali, ai chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, nonche' agli obblighi specifici o derogatori da osservare in determinati casi; h) l'art. 124-bis, comma 3, del TUB, che demanda alla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica del merito creditizio del consumatore; i) l'art. 125, comma 1, del TUB - applicabile anche ai contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui al Capo I-bis del TUB, ai sensi dell'art. 120-undecies.1, comma 1, del TUB -, che prevede l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle banche dati sul credito a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle garantite ai finanziatori italiani affidando al CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle condizioni di accesso che garantiscano il rispetto di tale principio; l) l'art. 125-bis, commi 1 e 4, del TUB, contenente la disciplina dei contratti di credito e delle relative comunicazioni, il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, individui le informazioni e le condizioni da includere nei contratti di credito e determini i contenuti e le modalita' delle comunicazioni periodiche al consumatore in merito allo svolgimento del rapporto; m) l'art. 125-septies, comma 2, del TUB, ove e' prevista una comunicazione al consumatore dell'avvenuta cessione del credito, secondo le modalita' definite dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR; n) l'art. 125-octies, commi 2, 2-bis e 3, del TUB, che prevede, per il caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il diritto del consumatore di ricevere una comunicazione sullo sconfinamento e, in caso di sconfinamento regolare, l'obbligo del finanziatore di offrire al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e di reindirizzarlo gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito, e affida alla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, la fissazione del termine di invio della comunicazione e dei criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento e della regolarita' dello sconfinamento; o) l'art. 125-novies, comma 3, del TUB, che demanda al CICR la disciplina dell'obbligo dell'intermediario del credito di comunicare al finanziatore l'eventuale compenso dovutogli dal consumatore ai fini del calcolo del TAEG; Vista la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»; Visto il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 3 febbraio 2011, n. 117 (di seguito, decreto ministeriale del 3 febbraio 2011), recante «Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»; Considerata la necessita' di dare attuazione alle nuove previsioni del TUB in materia di credito ai consumatori, in conformita' alla direttiva (UE) 2023/2225, e di adeguare la disciplina di trasparenza alle innovazioni intervenute successivamente; Ritenuto che l'obiettivo di assicurare l'organicita' e la coerenza della disciplina di trasparenza richiede il coordinamento delle disposizioni di attuazione del Capo II del titolo VI del TUB con quelle adottate ai sensi degli altri Capi del medesimo titolo VI; Su proposta formulata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento all'attuazione dell'art. 125, comma 1, del TUB; Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, del TUB;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 1. Alla Sezione I del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1: 1) al comma 1, la parola «comunitario» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «1-bis. Il finanziatore e l'intermediario del credito: a) si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia; b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarita' di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ferma la possibilita' di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi. I finanziatori e gli intermediari del credito non sono obbligati a prestare servizi in settori in cui non svolgono attivita'.»; 3) al comma 2 l'inciso «Le informazioni e le spiegazioni previste dalla presente sezione sono rese» e' sostituito dal seguente: «Le informazioni e i chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, previsti dalla presente sezione sono resi gratuitamente,»; la parola «personalizzate» e sostituita da «personalizzati»; 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Quando le informazioni e i chiarimenti adeguati sono contenuti in documenti, questi sono redatti nel rispetto delle disposizioni relative alla struttura e al contenuto previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, secondo modalita' che assicurano leggibilita' grafica, semplicita' sintattica, chiarezza lessicale, logicita' di struttura, e sono presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione impiegato. Restano fermi i requisiti di accessibilita' previsti dalla direttiva (UE) 2019/882.»; b) all'art. 2: 1) al comma 2 sono eliminate le seguenti parole: «e individuare le caratteristiche delle carte di credito che, svolgendo unicamente funzioni di pagamento, sono assoggettate alla sola disciplina sui servizi di pagamento»; 2) al comma 3, dopo le parole «a seguito di un inadempimento» sono inserite le seguenti: «o di un probabile inadempimento»; 3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. La Banca d'Italia stabilisce che le disposizioni elencate all'art. 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 non si applichino ai: a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso piu' contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica; b) contratti di credito nei quali e' escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore puo' essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento; c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.»; c) all'art. 3 le parole «dell'art. 19 e dell'allegato I della direttiva 2008/48/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 30 e dell'allegato III della direttiva (UE) 2023/2225»; d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Annunci pubblicitari). - 01. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato volto a rendere consapevoli i consumatori del fatto che prendere in prestito denaro comporta dei costi, utilizzando la formulazione "Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro" o una formulazione equivalente. 1. In conformita' dell'art. 123 del TUB e dell'art. 8 della direttiva (UE) 2023/2225, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le informazioni di base di cui all'art. 123, comma 1. Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito si applica l'art. 7 della delibera del 4 marzo 2003. 2. Le informazioni di base: a) sono riportate negli annunci pubblicitari in primo piano e in evidenza, in modo corretto e non ingannevole; b) sono espresse in maniera chiara, concisa, evidenziata, e precisate mediante un esempio rappresentativo, nel quale l'importo totale del credito e la durata del rimborso corrispondono il piu' possibile alle caratteristiche del contratto di credito pubblicizzato; c) sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del caso, e adattate ai limiti tecnici dei mezzi utilizzati per la pubblicita', come gli schermi dei telefoni mobili; nel testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari nessuna voce puo' avere maggiore evidenza del TAEG; d) sono chiaramente distinte da eventuali informazioni supplementari relative al contratto di credito. 3. La pubblicita' relativa ai contratti di credito: a) include informazioni idonee a consentire al consumatore di contattare in modo rapido ed efficace il finanziatore e, ove applicabile, l'intermediario del credito; b) identifica chiaramente le condizioni promozionali temporanee, come ad esempio un tasso piu' basso per il periodo iniziale del contratto di credito; c) qualora non sia possibile fornire l'importo totale del credito quale somma totale messa a disposizione del consumatore, in particolare quando un contratto di credito da' al consumatore la facolta' di prelievo con un limite relativo all'importo, indica un limite massimo corrispondente al limite superiore del credito che puo' essere messo a disposizione del consumatore. 4. Quando il mezzo usato per l'annuncio pubblicitario non consente la visualizzazione delle informazioni, come nel caso della pubblicita' radiofonica, le lettere e-bis) e f) dell'art. 123, comma 1, del TUB non si applicano. Nei casi in cui il mezzo elettronico utilizzato per comunicare le informazioni di base non consenta di visualizzarle in maniera chiara ed evidenziata, come nel caso di schermi di dispositivi mobili di ridotte dimensioni, le informazioni di cui alle lettere e-bis) e f) dell'art. 123, comma 1, del TUB sono rese accessibili mediante clic o scorrimento verticale o orizzontale della pagina. 5. E' vietata la pubblicita' dei prodotti di credito che: a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria; b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito; c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o puo' migliorare il tenore di vita del consumatore.»; e) all'art. 5: 1) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai sensi degli articoli 123-bis e 124 del TUB, la Banca d'Italia definisce, in conformita' degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva (UE) 2023/2225, i criteri di redazione, le modalita' di messa a disposizione e l'elenco delle informazioni generali e personalizzate che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito. Le informazioni generali consentono al consumatore di conoscere la gamma di prodotti e servizi offerti e le loro principali caratteristiche.»; 2) al comma 2: 2.1) le parole «se il contratto proposto sia adatto» sono sostituire dalle seguenti: «se il contratto e i servizi accessori proposti siano adatti»; 2.2) dopo le parole «La Banca d'Italia,» e' aggiunta la seguente: «anche»; 3) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: «L'obbligo di fornire al consumatore chiarimenti relativi al contratto di credito ai sensi del comma 2 non si applica alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita' agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o di un probabile inadempimento del consumatore, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 4, del TUB.»; 4) Il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per i contratti di credito commercializzati mediante telefonia, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario prevista dall'art. 59-quinquies del codice del consumo comprende almeno le informazioni previste dagli articoli 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/2225.»; f) all'art. 6: 1) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di evitare pratiche irresponsabili nella concessione del credito e ridurre i rischi di sovraindebitamento della clientela, prima della conclusione del contratto di credito i finanziatori svolgono una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore anche nell'interesse di quest'ultimo, ferme restando, ove applicabili, le norme prudenziali relative alla valutazione e al monitoraggio della valutazione del merito di credito dei clienti dirette a garantire la sana e prudente gestione dei finanziatori, incluse quelle previste dagli articoli 53, 67, 108, 109 e 114-quaterdecies del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione.»; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La Banca d'Italia specifica i fattori pertinenti per la verifica di cui all'art. 124-bis, comma 1, del TUB nonche' le modalita' e le condizioni per il suo svolgimento, assicurando la coerenza con le disposizioni europee e il coordinamento con le disposizioni prudenziali in materia.»; g) all'art. 7: 1) il comma 1 e' abrogato; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'accesso alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito utilizzate allo scopo di valutare il merito creditizio dei consumatori («Banche dati»), previsto dagli articoli 120-undecies.1 e 125 del TUB, e' consentito ai finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla direttiva (UE) 2023/2225 o dalla direttiva 2014/17/UE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido, a condizioni contrattuali e entro limiti non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia («finanziatori italiani»). In particolare, sono praticate condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualita' del servizio di accesso ai dati, alle modalita' per la sua fruizione, alla quantita' e tipologia di informazioni fornite.»; 3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il presente articolo non si applica alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, in conformita' all'art. 125, comma 1-ter, del TUB.»; h) l'art. 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Contratti). - 1. Ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUB, la Banca d'Italia specifica le informazioni e le condizioni da inserire nei contratti di credito in conformita' dell'art. 21 della direttiva (UE) 2023/2225.»; i) all'art. 11, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) le condizioni in presenza delle quali lo sconfinamento e' da reputarsi regolare, tenuto conto della sua frequenza o durata in un dato arco temporale.». |
| | Art. 2
Attuazione e abrogazioni 1. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente decreto, anche al fine di coordinare e aggiornare la disciplina sul credito ai consumatori rispetto a quella adottata ai sensi della delibera del 4 marzo 2003, come modificata dal decreto ministeriale del 3 febbraio 2011. 2. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 1 entrano in vigore dopo tale data, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni. 3. Fino alla data di scadenza del termine di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 e della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente delibera, in conformita' all'art. 13 del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011. 4. Ai contratti in corso al momento della scadenza del termine di cui al comma 2 e ancora in essere a tale data, le disposizioni del presente decreto e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 1 si applicano in conformita' dell'art. 47 della direttiva (UE) 2023/2225 e nei limiti ivi previsti. Per i rimanenti aspetti, tali contratti rimangono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di attuazione del Capo II del TUB vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2026
Il Ministro: Giorgetti |
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