| Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CHIETI E DI BUCCHIANICO |
| ORDINANZA 31 luglio 2026 |
| Contributo per spese di traslochi e depositi temporanei, disciplina dei compensi per le attivita' tecniche e disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione privata. (Ordinanza n. 3/2026). |
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Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Chieti e Bucchianico conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2023, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 22 luglio 2024 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza di ulteriori dodici mesi fino al 28 agosto 2025, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti; Visto il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita' illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonche' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147; Visto in particolare l'art. 11, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 116 del 2025, il quale prevede che «Alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, commi 3 e 4, 3 e seguenti, ove compatibili, della legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo e' fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed e' prorogabile fino ad ulteriori cinque anni»; Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40 recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamita'»; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, il quale prevede che «Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'art. 4, con le regioni e le province autonome interessate nonche' con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo art. 4. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»; Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 4 marzo 2026, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 40 del 2025, e' stata istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei Comuni di Chieti e Bucchianico; Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 marzo 2026, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 40 del 2005, e' stata individuato l'Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 della Regione Abruzzo quale struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Chieti e Bucchianico, definendone costituzione, organizzazione e disciplina; Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 3 aprile 2026, con il quale e' stata modificata la composizione della Cabina di coordinamento a seguito delle dimissioni di un componente; Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 luglio 2026, con il quale e' stata modificata la composizione della Cabina di coordinamento a seguito delle note con cui l'Associazione nazionale dei comuni italiani - ANCI ha provveduto a designare l'on. Giovanni Legnini, Sindaco di Chieti, quale nuovo rappresentante nella medesima cabina; Visto l'art. 11, comma 1-ter, lettera d), del decreto-legge n. 116 del 2025, secondo cui con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, sono erogati contributi, fino all'80 per cento delle spese occorrenti, per far fronte agli «oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei»; Ritenuto, in ragione del richiamato quadro normativo, di dover procedere con urgenza a fissare le disposizioni necessarie a disciplinare i criteri, le modalita' e le condizioni per il riconoscimento del contributo per le spese per traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate inagibili a seguito degli eventi calamitosi di cui in rassegna; Visto l'art. 11, comma 3, della legge n. 40 del 2025, secondo cui la concessione del contributo e' comprensiva anche delle «spese tecniche»; Ritenuto che, al fine di completare il quadro di disciplina dei contributi per la ricostruzione del patrimonio immobiliare privato colpito dagli eventi calamitosi, occorre procedere altresi' a fissare le disposizioni necessarie a disciplinare i criteri, le modalita' e le condizioni per il riconoscimento dei compensi relativi alle attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione privata e per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio; Ritenuto che, al fine di completare il Piano generale pluriennale di interventi relativi al patrimonio privato di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 40 del 2025 e all'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026, occorre procedere al completamento degli esiti di agibilita' degli edifici del quartiere Santa Maria del Comune di Chieti situati nell'area perimetrata come «zona gialla» dal rapporto di monitoraggio redatto dal Dipartimento di scienze dell'Universita' degli studi «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara ed allegato alla medesima ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 2026, sub allegato 8; Ritenuto, altresi', di dover integrare la disciplina riguardante l'indennizzo sostitutivo del contributo di ricostruzione di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026, includendo nella fattispecie tutti i soggetti legittimati i cui immobili ricadano nell'area perimetrata come «zona rossa» di cui al citato rapporto di monitoraggio, al fine di evitare che le quote di accollo (20 e 50 per cento) previste dall'art. 11, comma 1-ter, del decreto-legge n. 116 del 2025, possano causare la rinuncia al contributo pubblico da parte dei cittadini incapienti o comunque impossibilitati all'assunzione della relativa spesa e, di conseguenza, impedire la ricostruzione degli edifici ubicati nella zona di maggior rischio in cui e' imposta dalla pubblica autorita' la delocalizzazione dell'immobile che, di fatto, puo' essere assunta come una sorta di esproprio da cui far derivare i prospettati effetti indennitari; Considerato, inoltre, il minor costo dell'indennizzo sostitutivo rispetto alla demo-ricostruzione dell'immobile e dunque il connesso vantaggio economico in termini di spesa pubblica, nonche' il minor consumo di suolo derivante dalla scelta indennitaria rispetto a quella ricostruttiva; Vista l'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026, recante «Disposizioni per la predisposizione del piano generale pluriennale dei fabbisogni per gli interventi riguardanti le aree e gli edifici colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori dei Comuni di Chieti e Bucchianico e disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione del patrimonio privato»; Visto l'art. 20, comma 1, della legge n. 40 del 2025 in base al quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Vista la nota prot. n. 46636 del 17 luglio 2026, acquisita al protocollo della struttura di supporto al Commissario straordinario n. 0296145/26 in pari data, con cui il Sindaco di Chieti quale rappresentante dell'ANCI, ha espresso l'intesa sullo schema di ordinanza ed ha altresi' formulato alcune richieste integrative, tra cui il differimento dei termini previsti dagli articoli 2 e 4 dell'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026 e l'inserimento della disciplina per il completamento degli esiti di agibilita' degli edifici del quartiere di Santa Maria del medesimo Comune; Ritenuto di aderire alle summenzionate richieste e di differire all'intervenuta adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica delegata di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 40 del 2025, le ulteriori richieste formulate dal Sindaco di Chieti in ordine all'individuazione del soggetto attuatore degli interventi pianificati ed approvati e non ancora ultimati di cui all'allegato B dell'OCDPC n. 1191 del 27 maggio 2026; Vista la nota prot. n. 0007732 del 24 luglio 2026, acquisita al protocollo della struttura di supporto al Commissario straordinario n. 0304881/26 del 24 luglio 2026, con cui il Sindaco di Bucchianico, quale rappresentate dell'UPI, ha espresso l'intesa sullo schema di ordinanza come integrato a seguito delle richieste del Sindaco di Chieti; Vista l'ulteriore nota prot. n. 47986 del 24 luglio 2026, acquisita al protocollo della struttura di supporto al Commissario straordinario n. 0305313/26 del 24 luglio 2026, con cui il Sindaco di Chieti, quale rappresentante dell'ANCI, ha espresso l'ulteriore intesa sullo schema di ordinanza integrato con le modifiche richieste; Vista la nota prot. n. DCI-0002618-P del 30 luglio 2026, acquisita al protocollo della struttura di supporto al Commissario straordinario n. 313430/26 in pari data, con cui il Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha formulato alcune osservazioni allo schema di ordinanza chiedendo, in particolare: di espungere, demandando la fattispecie ad un piu' appropriato intervento legislativo, la previsione di ampliamento della platea dei beneficiari in favore dei cittadini che abbiano abbandonato la propria abitazione principale sulla base di sintomi premonitori dell'evento e, dunque, in data antecedente agli eventi franosi di cui alla formale dichiarazione dello stato di emergenza e che abbiano spostato anticipatamente la propria residenza anagrafica perdendo il requisito soggettivo per l'accesso al contributo nella misura dell'80 per cento; di limitare l'indennizzo sostitutivo per le prime abitazioni alle sole fattispecie di delocalizzazione obbligatoria degli edifici ubicati nell'area perimetrata come «zona rossa» dal rapporto di monitoraggio redatto dal Dipartimento di scienze dell'Universita' degli studi «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara; Ritenuto di doversi conformare alle osservazioni del Dipartimento casa Italia ed acquisita per le vie brevi l'intesa dei componenti della cabina di coordinamento sulle modifiche richieste;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo contengono, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 11, comma 1-ter, lettera d), del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, la disciplina e le modalita' di riconoscimento del contributo in favore dei soggetti che abbiano dovuto o debbano sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e dei suppellettili, contenute nell'abitazione dichiarata inagibile e sgomberata a seguito di provvedimenti delle autorita' competenti in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023. 2. Il contributo di cui al primo comma e' riconosciuto nella misura massima dell'80 per cento delle spese occorrenti: a) in favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate ed oggetto di ordinanza sindacale di sgombero che, alla data degli eventi calamitosi, risultavano adibite ad abitazione principale, abituale e continuativa come definita dall'art. 1, comma 741, lettera c), numeri da 1) a 6), della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) in favore del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario, purche' alla data degli eventi calamitosi le unita' immobiliari, oggetto di ordinanza sindacale di sgombero fossero adibite ad abitazione principale, abituale e continuativa del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa mediante atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi calamitosi che hanno determinato l'inagibilita' dell'unita' immobiliare. 3. Il contributo di cui al primo comma e' altresi' riconosciuto, nella misura massima del 50 per cento delle spese occorrenti, in favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari non destinate, alla data degli eventi calamitosi in rassegna, ad abitazione principale, abituale e continuativa come definita alla lettera a) del comma 2 che precede. |
| | Art. 2
Determinazione del contributo
1. Il contributo di cui all'art. 1 e' limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e delle suppellettili e, ferme restando le percentuali massime riconoscibili di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 1, non puo' superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di euro 5.000,00. 2. Ai fini della presente disciplina, il nucleo familiare viene determinato, con riferimento alla data degli eventi calamitosi, in conformita' alle previsioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ed all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. |
| | Art. 3
Presentazione delle domande
1. A pena di decadenza, la domanda di contributo di cui all'art. 1 deve essere presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione (d'ora innanzi «USR») entro il termine di sessanta giorni dal pagamento, da parte dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 2, delle spese relative all'attivita' di trasloco e/o di deposito temporaneo. 2. Alla domanda, redatta in conformita' al modello allegato sub allegato 1 alla presente ordinanza, devono essere allegati, a pena di inammissibilita', i seguenti documenti: a) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, contenente l'indicazione degli estremi identificativi e della data del provvedimento di sgombero totale dell'abitazione, nonche' la descrizione del numero e della tipologia dei beni mobili e/o delle suppellettili ubicati, alla data degli eventi calamitosi, nell'abitazione dichiarata inagibile e sgomberata; b) copia delle fatture e/o delle ricevute relative alle spese effettivamente sostenute per il trasloco e/o il deposito temporanei dei beni mobili e delle suppellettili; c) copia dei documenti di trasporto; d) copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle spese per il trasloco e/o per l'eventuale deposito temporaneo; e) copia dell'eventuale contratto di locazione, di usufrutto, di uso, di abitazione, di comodato ovvero di altro titolo legittimante l'utilizzazione dell'unita' immobiliare come abitazione principale, abituale e continuativa; f) copia del contratto o dei contratti relativi ad eventuali coperture assicurative per gli oneri ammessi a contributo ai sensi della presente ordinanza. 3. Relativamente alle spese per traslochi e/o per il deposito temporaneo dei beni mobili e delle suppellettili ammissibili a contributo e gia' sostenute, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 2, la domanda di contributo, corredata dai documenti previsti dal precedente comma 2, deve essere presentata all'USR entro il termine decadenziale di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. |
| | Art. 4
Istruttoria, determinazione e concessione del contributo
1. L'USR, entro quaranta giorni dalla ricezione della domanda, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per l'accesso al contributo, nonche' della completezza della documentazione alla stessa allegata, procede alla determinazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile. 2. L'accoglimento della domanda, con l'indicazione specifica del contributo concesso, e' comunicato al beneficiario, ove possibile anche a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nella domanda di contributo. Con le stesse modalita' e' comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa. 3. L'USR puo' richiedere all'interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 1 e' sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ufficio dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti. L'USR puo' in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali. 4. In caso di accoglimento della domanda, l'USR procede, entro venti giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 2, al pagamento del contributo riconosciuto. |
| | Art. 5
Contributo per i compensi professionali dei tecnici incaricati
1. Il professionista incaricato della progettazione architettonica svolge il ruolo di coordinatore dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio. 2. I compensi professionali connessi alle domande di contributo per la ricostruzione privata sono determinati sulla base delle tariffe previste dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, avente ad oggetto «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27». 3. Con riferimento alla destinazione funzionale delle categorie d'opera per il relativo «Grado di complessita'», di cui alla tavola Z1 del decreto ministeriale n. 140 del 2012, si fa riferimento, in considerazione della natura dell'opera e del pregio della prestazione, di norma e come misura massima, al valore medio tra quello «ridotto» e quello «elevato». Per gli interventi relativi alla riparazione dei danni lievi, identificati con livello operativo L0 di cui all'allegato 4 all'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026, si applica, come grado di complessita', il grado «ridotto» di cui alla tavola Z1 del decreto ministeriale n. 140 del 2012. 4. Il compenso professionale e' corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell'asseverazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026, nonche', ove diversi, al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, al coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonche' a due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto. 5. Il Commissario straordinario, sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi di area tecnica e scientifica, provvede con proprio decreto alla individuazione delle categorie delle opere, alla definizione delle modalita' per l'acquisizione dei pareri di congruita' delle parcelle, nonche' alla disciplina dei controlli e delle sanzioni. |
| | Art. 6
Schema di contratto tipo
1. E' approvato lo schema di contratto tipo, allegato sub allegato 2 alla presente ordinanza, per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore dei committenti privati per gli interventi di ripristino con rafforzamento locale o miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici privati danneggiati o distrutti e dichiarati inagibili mediante ordinanza sindacale di sgombero emessa dalla competente autorita', a causa degli eventi calamitosi di cui in rassegna. |
| | Art. 7
Contributo per le attivita' professionali degli amministratori di condominio
1. Per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio resta ferma la disciplina dettata dall'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. 2. Le spese per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio sono ammesse a contributo nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni: a) 1,50% del costo dell'intervento di importo fino a euro 500.000; b) 0,80% del costo dell'intervento di importo eccedente euro 500.000 e fino a euro 1.000.000; c) 0,50% del costo dell'intervento di importo eccedente euro 1.000.000 fino a euro 2.000.000; d) 0,20% del costo dell'intervento di importo eccedente euro 2.000.000. 3. L'importo definito ai sensi del presente articolo e' unico e omnicomprensivo delle spese per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio. E' facolta' dell'assemblea consortile nominare un revisore unico dei conti laddove ritenuto necessario ai fini del controllo della gestione finanziaria, della tenuta delle scritture contabili o di ogni altra certificazione allo scopo occorrente. 4. L'importo di cui al presente articolo e' corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, previa dimostrazione dell'attivita' professionale svolta, approvata e deliberata dall'assemblea dei condomini. 5. L'amministratore di condominio e' responsabile della conservazione, gestione e destinazione dei contributi erogati dall'USR. L'amministratore di condominio accende il conto corrente dedicato intestato al condominio, presso l'istituto di credito individuato dall'assemblea dei condomini per l'erogazione del contributo con le modalita' stabilite dall'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026. |
| | Art. 8
Incompatibilita'
1. L'attivita' di amministratore di condominio e' incompatibile con l'assunzione, relativamente all'intervento da effettuare, dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonche' con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147. 2. L'amministratore di condominio e il direttore dei lavori devono rilasciare apposita dichiarazione autocertificativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale attestano di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonche' con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, ne' di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. 3. L'inosservanza dei divieti previsti dai precedenti commi comporta il rigetto della domanda di contributo per il compenso professionale, ovvero la decadenza dallo stesso con conseguente obbligo di restituzione delle somme gia' percepite. |
| | Art. 9 Disposizioni per il completamento degli esiti di agibilita' degli edifici del quartiere Santa Maria del Comune di Chieti
1. Il presente articolo disciplina le modalita' di completamento degli esiti di agibilita' degli edifici privati ubicati nell'area del quartiere Santa Maria del Comune di Chieti, come individuata dal rapporto di monitoraggio redatto dal Dipartimento di scienze dell'Universita' degli studi «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara ed allegato all'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026 sub allegato 8. 2. Gli edifici privati ubicati nell'area caratterizzata da deformazioni attive e perimetrata come «zona rossa» dal rapporto di monitoraggio di cui al comma 1, sono demoliti e delocalizzati secondo le modalita' e i criteri previsti dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026. Resta fermo quanto disciplinato dall'art. 11, comma 4, della richiamata ordinanza n. 1 del 2026. 3. Gli edifici privati ubicati nella fascia di attenzione perimetrata come «zona gialla» dal rapporto di monitoraggio di cui al comma 1, che necessitano di interventi di rafforzamento locale, ovvero di miglioramento o adeguamento sismico, sono oggetto, qualora non ancora sgomberati, di verifica dello stato di danno da nesso causale con gli eventi calamitosi sulla base di una ricognizione speditiva finalizzata alla verifica di agibilita'. 4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 che precedono e' istituito un gruppo tecnico di valutazione per l'identificazione, anche mediante redazione di apposita scheda di censimento del danno, degli edifici per cui ricorrono le condizioni per l'emissione dell'ordinanza sindacale di sgombero. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal settore tecnico comunale, partecipano l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo quale struttura di supporto al Commissario straordinario, il servizio del Genio civile di Chieti della Regione Abruzzo e il Dipartimento di scienze dell'Universita' degli studi di Chieti-Pescara. 5. Con riferimento agli edifici oggetto di adozione di ordinanza sindacale di sgombero ai sensi del presente articolo, la manifestazione di volonta' prevista dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026, e' presentata entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza sindacale di sgombero. |
| | Art. 10
Modifiche all'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026
1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) all'art. 2, comma 2, le parole «31 luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026»; b) all'art. 4, comma 2, le parole «31 luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026»; c) all'art. 13, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «Nell'esercizio dei poteri in deroga di cui all'art. 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40, limitatamente agli immobili destinati alla delocalizzazione obbligatoria, e' riconosciuta in favore dei soggetti legittimati, la possibilita' di accedere, a richiesta, ad un indennizzo sostitutivo del contributo previsto dall'art. 11, comma 1-ter, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147.»; d) all'art. 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'indennizzo sostitutivo di cui al comma 1 e' riconosciuto nella misura massima prevista dall'art. 9 per le spese occorrenti alla riparazione, ripristino o ricostruzione dell'unita' immobiliare. Il contributo massimo concedibile e' altresi' pari al minore importo tra il valore dell'edificio danneggiato - determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruita' sulla base del valore di mercato alla data degli eventi calamitosi - e il costo parametrico previsto nella tabella 6 degli allegati 5 e 6 alla presente ordinanza al netto delle maggiorazioni e degli incrementi previsti.»; e) all'art. 13, e' aggiunto, infine, il seguente comma: «4. L'indennizzo sostitutivo di cui al presente articolo e' riconosciuto, altresi', ai proprietari di unita' immobiliari residenziali non destinate, alla data degli eventi calamitosi, ad abitazione principale, abituale e continuativa, per gli interventi di demolizione e ricostruzione in sito degli immobili privati ubicati nella fascia di attenzione perimetrata come «zona gialla» dal rapporto di monitoraggio redatto dal Dipartimento di scienze dell'Universita' degli studi «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara ed allegato all'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026 sub allegato 8.». |
| | Art. 11
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti. E' pubblicata sul sito del Commissario straordinario della ricostruzione nei territori dei Comuni di Chieti e Bucchianico (www.sisma2016abruzzo.it). 2. La presente ordinanza e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 31 luglio 2026
Il Commissario straordinario: Marsilio
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2138
_______ Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario alla ricostruzione dei Comuni di Chieti e Bucchianico al seguente indirizzo: https://www.sisma2016abruzzo.it/commissario-straordinario-alla-ricost ruzione-dei-territori-dei-comuni-di-chieti-e-bucchianico |
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