| Gazzetta n. 186 del 12 agosto 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2026, n. 151 |
| Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualita' e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 4 luglio 2024, n. 102, recante «Delega al Governo in materia di florovivaismo»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2; Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, recante «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione»; Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera c); Vista la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; Visto il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica» e, in particolare, l'articolo 14-ter; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2026; Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'11 giugno 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2026; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Attivita' agricola florovivaistica
1. L'attivita' agricola florovivaistica e' l'attivita' esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria o associata, e diretta alla produzione dei vegetali, che avvenga in vivaio, in serra o in altre strutture, anche mobili, per la protezione e la crescita delle piante. 2. L'attivita' agricola florovivaistica, in particolare, comprende: a) la floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi recisi e secchi, colorati, stabilizzati o sbiancati, fiori eduli, foglie e fronde recise fresche, nonche' piante in vaso da interno, da fiore e da foglia; b) la produzione di organi di propagazione gamica (semi o sementi) e agamica (bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro); c) il vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno, in vaso o in piena terra, e del relativo materiale di moltiplicazione; d) il vivaismo frutticolo e viticolo, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione vegetale; e) vivaismo forestale, concernente la produzione di materiali forestali di moltiplicazione; f) vivaismo orticolo, concernente la produzione di piante orticole, aromatiche e officinali e dei relativi materiali di moltiplicazione. 3. Si considerano attivita' connesse all'attivita' agricola florovivaistica, se svolte nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile ovvero, per le cooperative agricole, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: a) l'attivita' di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali; b) le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora dei vegetali; c) le operazioni colturali finalizzate alla cura e alla manutenzione degli spazi adibiti a verde, pubblici e privati. 4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e i divieti di cui all'articolo 2, comma 3-bis, della medesima legge.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse: - L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti; - L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti; - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - La legge 4 luglio 2024, n. 102, recante: «Delega al Governo in materia di florovivaismo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del n. 164 del 15 luglio 2024. - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001: «Art. 1 (Imprenditore agricolo). - 1. L'articolo 2135 del Codice civile e' sostituito dal seguente: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge". 2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135, terzo comma, del Codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.». - Il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, recante: «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004. - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante: «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013: «Art. 3 (Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113). - 1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato. 2. Il Comitato provvede a: a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalita' di incremento del verde pubblico e privato; b) promuovere l'attivita' degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a); c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi; d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attivita' per migliorare la tutela dei cittadini; e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore; f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1; g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.». - La legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304. - Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante: «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018. - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2021 n. 45; - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2021 - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante: «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021; - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante: «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2021. - Si riporta il testo dell'articolo 14-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica», convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026. «Art. 14-ter (Disposizioni finanziarie urgenti per l'attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102). - 1. Per dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 luglio 2024, n. 102, i relativi oneri, quantificati all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, sono incrementati di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027. 2. All'articolo 4, comma 2, della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole: "compensazione al loro interno" sono inserite le seguenti: "o mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2025, n. 199". 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 2135 del Codice civile: «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». - Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 si vedano le note alle premesse; - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante: «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016: «Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera industriale della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche' come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. 2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Il sostegno e la promozione riguardano in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all'incentivazione della realizzazione di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali, per gli usi consentiti dalla legge; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca. 3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.». «Art. 2 (Liceita' della coltivazione). - 1. La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione. 2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile ottenere: a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo professionale; g-bis) produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge. 3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.». |
| | Art. 2
Articolazione della filiera florovivaistica
1. La filiera florovivaistica e' costituita da: a) i costitutori di varieta' vegetali e dei loro cloni; b) gli imprenditori agricoli florovivaistici; c) i distributori al dettaglio e all'ingrosso di prodotti orto-florovivaistici; d) gli operatori del settore del verde, quali i giardinieri, gli arboricoltori e i manutentori, gli operatori del verde tecnico, comprendente il verde pensile e il verde verticale; e) coloro che svolgono attivita' di supporto ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), come la produzione di vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici e altri strumenti di produzione, la produzione di apprestamenti di protezione, la fornitura di locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati e altri beni strumentali, nonche' la produzione di materiali per il confezionamento; f) gli operatori della filiera vivaistica forestale, dalla raccolta di frutti, semi e parti di piante alla produzione e commercializzazione di materiali vivaistici per fini forestali. 2. Ai fini di cui al presente decreto, si intende per: a) «verde pensile»: un sistema di coltivazione vegetale realizzato su superfici non direttamente a contatto con il suolo, come tetti o terrazze di edifici; b) «verde verticale»: il rinverdimento di facciate verticali, come pareti o muri di contenimento di edifici. |
| | Art. 3
Definizione e qualificazione dei centri per il giardinaggio
1. I centri per il giardinaggio sono strutture aperte al pubblico, dotate di punti vendita, organizzati e gestiti da imprenditori agricoli per la produzione e la commercializzazione al dettaglio di prodotti vegetali, anche mediante serre e vivai, nonche' per la fornitura di beni e servizi connessi all'attivita' agricola. 2. Gli imprenditori agricoli florovivaistici, nonche' le cooperative che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che commercializzano al dettaglio la produzione proveniente in misura prevalente dalle rispettive aziende o da quelle dei soci conferitori nell'ambito dei centri per il giardinaggio di cui al comma 1, mantengono la qualifica di imprenditore agricolo a condizione che l'attivita' di fornitura di beni e servizi connessi all'attivita' agricola, sia svolta con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, ferma restando, in tal caso, l'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti in materia di tassazione dei redditi prodotti nonche' di operazioni realizzate dall'imprenditore agricolo, anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi di cui al comma 1.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 si vedano le note alle premesse - Per il testo dell'articolo 2135 del Codice civile si vedano le note all'articolo 1. |
| | Art. 4
Definizione delle figure professionali del settore florovivaistico
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto della peculiarita' delle attivita' agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e all'armonizzazione delle figure professionali del settore florovivaistico, inclusi coloro che operano nel verde urbano e periurbano, nei parchi e nei giardini storici, anche in coerenza con l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni. |
| | Art. 5
Valorizzazione degli ITS Academy nella filiera florovivaistica
1. Al fine di promuovere l'attivazione di percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della filiera florovivaistica, in coerenza con l'Area tecnologica «Sistema Agroalimentare» e nel rispetto delle competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) possono avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili, per la progettazione dei predetti percorsi, di esperti e ricercatori in possesso di comprovata esperienza professionale nel settore del florovivaismo, anche mediante il coinvolgimento di enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. |
| | Art. 6 Valorizzazione di percorsi formativi universitari e post-universitari
1. Le istituzioni universitarie possono promuovere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di specifici master e corsi di perfezionamento al fine di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, anche in collaborazione con le imprese operanti nel settore agricolo e florovivaistico e con gli enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. |
| | Art. 7
Contratti di coltivazione nel settore florovivaistico
1. Il contratto di coltivazione nel settore florovivaistico e' il contratto con il quale l'imprenditore agricolo florovivaistico si impegna a curare e sviluppare, per l'intero ciclo biologico o per una fase necessaria di esso, i prodotti vegetali conformemente alle indicazioni del committente e, a ciclo biologico compiuto, a cedere il prodotto al committente per il successivo utilizzo. 2. In considerazione della particolare natura e dell'oggetto dei contratti di coltivazione di cui al comma 1, rientra tra i casi eccezionali di cui all'articolo 59, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la conclusione da parte delle stazioni appaltanti di accordi quadro aventi ad oggetto i medesimi contratti, di durata non superiore a sette anni. Costituisce titolo preferenziale per la conclusione degli accordi quadro di cui al primo periodo la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, corredati di un piano di manutenzione finalizzato a valorizzare la multifunzionalita' delle aree verdi.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023: «Art. 59 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresi' le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remunerativita' dei singoli contratti attuativi. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non puo' ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non e' ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. 2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro. 3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante puo' consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario. 4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita': a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonche' le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuera' la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuera' la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture; c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilita' e' stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilita' previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti. 5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto; b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessita' dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non e' reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro. 5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), e' fatta salva la facolta' dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, e' fatta salva la facolta' della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosita' sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.». |
| | Art. 8 Interventi per la razionalizzazione della logistica e della distribuzione del settore florovivaistico
1. Al fine di favorire la razionalizzazione della logistica e della distribuzione dei prodotti florovivaistici su scala nazionale, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinata all'attuazione di interventi per l'adeguamento dei mercati all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti vegetali. 2. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche tenendo conto delle eventuali proposte emerse nel Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13, sono individuati i mercati all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti vegetali, tenuto conto dell'attuale ubicazione dei distretti florovivaistici e delle peculiarita' della filiera florovivaistica, i criteri per l'adeguamento delle strutture nonche' la ripartizione dei fondi tra i soggetti gestori dei mercati individuati. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. |
| | Art. 9
Riconversione delle strutture produttive
1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per un loro efficiente reimpiego, anche a fini agroenergetici, e' adottato il Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche, entro centottanta giorni dalla data di adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il Piano di cui al comma 1 definisce i criteri per la riconversione delle strutture produttive florovivaistiche e le modalita' operative per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione, riutilizzo ed efficientamento energetico. |
| | Art. 10 Criteri di premialita' nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale previsti dalla PAC
1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore florovivaistico a livello locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle indicazioni previste dal Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13 e dei principi della politica agricola comune (PAC), possono prevedere specifici criteri di premialita' per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito della programmazione regionale. |
| | Art. 11
Ufficio per la filiera del florovivaismo
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato ad assumere, ad incremento della propria dotazione organica, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, scorrimento di graduatorie vigenti o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, una unita' dirigenziale di livello non generale. 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' istituito, nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero, l'Ufficio per la filiera del florovivaismo ed e' definita l'articolazione dei relativi compiti. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95.117 euro per l'anno 2026 e a 190.233 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 4 luglio 2024, n. 102.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. «Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. 1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita alla dotazione organica dell'ente. 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. 1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte. 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede. 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. 2-bis. A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle procedure di mobilita' di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facolta' assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unita' di personale, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati ovvero presso gli assessorati regionali alla sanita' e gli uffici a essi afferenti, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilita' entro l'anno di riferimento, le facolta' assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non puo' essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralita' finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attivita' e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto»; - Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»; - Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata legge 4 luglio 2024, n. 102: «Art. 4. (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. ». |
| | Art. 12
Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo
1. E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, di seguito denominato «Tavolo», con funzioni consultive e di supporto all'elaborazione e attuazione degli atti di indirizzo e coordinamento delle attivita' di filiera e delle politiche del settore. Il Tavolo ha il compito di redigere il Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13. 2. Il Tavolo di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: a) redige il Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13, quale documento di sintesi delle politiche strategiche riguardanti il florovivaismo italiano; b) esprime parere al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sulle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 14; c) analizza i dati ricevuti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 14 e formula eventuali osservazioni e raccomandazioni; d) elabora un report annuale sullo stato del settore florovivaistico, da trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste entro il 30 settembre di ciascun anno; e) formula proposte al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sulla qualita' dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico, ai sensi dell'articolo 15. 3. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, durano in carica tre anni e possono essere confermati per non piu' di due volte. 4. Il Tavolo si articola in due sezioni, rispettivamente preposte alla trattazione di tematiche riguardanti il comparto floricolo e il comparto vivaistico, ciascuna composta da: a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; c) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); d) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); e) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale; g) sei rappresentanti, di cui tre effettivi e tre supplenti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; h) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; i) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni di categoria dell'artigianato comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nonche' rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali di settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 5. Il Tavolo puo' invitare ai propri lavori, per la trattazione di specifiche tematiche, uno o piu' esperti in qualita' di osservatori e senza diritto di voto. 6. La partecipazione al Tavolo non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. |
| | Art. 13
Piano nazionale del settore florovivaistico
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in coerenza con la Strategia nazionale del verde urbano di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, e' adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito «Piano», quale strumento programmatico e strategico del settore. 2. Il Piano di cui al comma 1, di durata quinquennale, e' articolato in due sezioni, al fine di consentire interventi differenziati in ragione delle peculiarita' di ciascuna delle produzioni floricole e vivaistiche, fermi restando i divieti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e fornisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi da perseguire. 3. Nel Piano sono individuate, tra le altre, le seguenti azioni: a) attivita' di ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica finalizzate alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, in particolare delle tecniche agronomiche, nonche' alla promozione di coltivazioni e installazioni ad elevata sostenibilita' ambientale; b) strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attivita' ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate, sostituendole con spazi verdi; c) interventi finalizzati all'innovazione varietale e al miglioramento genetico del patrimonio florovivaistico nazionale, finalizzato alla produzione e moltiplicazione di materiale vegetale certificato o conforme alla normativa fitosanitaria vigente. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, da ripartire tra le Regioni con il medesimo decreto che approva il Piano di cui al comma 1 e che disciplina anche le ipotesi e le modalita' di revoca delle risorse. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202 si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2013 n. 27, si vedano le note alle premesse; - La legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016. |
| | Art. 14 Sistema di rilevazione statistica dei dati del settore florovivaistico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) predispone e gestisce un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore florovivaistico, al fine di supportare le attivita' di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle politiche di filiera. 2. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato previa consultazione dell'ISMEA e del Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo di cui all'articolo 12, e' definito il numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione. 3. Il sistema di rilevazione comprende, per ciascuna delle specie individuate ai sensi del comma 2: a) la quantificazione della produzione, espressa in unita' standardizzate; b) la rilevazione dei prezzi medi di mercato nazionale all'origine e all'ingresso, nonche' la raccolta di dati e informazioni sui principali mercati internazionali. 4. L'Istituto raccoglie, elabora e aggrega i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e li trasmette annualmente al Tavolo di cui all'articolo 12, entro il 30 giugno di ciascun anno. |
| | Art. 15
Qualita' delle produzioni e marchi
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste dispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico e, sulla base degli esiti della stessa, sentito il Tavolo di cui all'articolo 12, valuta di richiedere la registrazione di un marchio unico, finalizzato a garantire l'origine, la qualita' e la tracciabilita' dei prodotti dell'attivita' florovivaistica, con le modalita' previste dal codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in conformita' alla normativa dell'Unione europea e internazionale vigente.
Note all'art. 15: - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante: «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005. |
| | Art. 16 Contributo del settore privato alla produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione per fini forestali 1. Gli organismi ufficiali e le autorita' territoriali come definiti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, possono provvedere alla raccolta e alla produzione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali. Tali materiali devono essere certificati in conformita' alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 386 del 2003. 2. Ai fini di cui al comma 1, per «fini forestali» si intendono le attivita' indicate all'articolo 7, comma 1, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le attivita' di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, nonche' di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici. 3. Al fine di sviluppare un sistema vivaistico forestale idoneo a soddisfare il fabbisogno di materiale di moltiplicazione di provenienza certificata per fini forestali, gli organismi ufficiali, le autorita' territoriali e gli altri soggetti da essi individuati possono cedere, a titolo oneroso, il postime certificato a operatori privati iscritti nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) nella sezione vivaismo forestale, dotati della licenza di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 386 del 2003, per lo svolgimento delle successive fasi di coltivazione e commercializzazione.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386: «Art. 4 (Licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale soggetto alla disciplina del presente decreto sono subordinate al conseguimento di apposita licenza, rilasciata dall'organismo ufficiale. 2. Gli organismi ufficiali istituiscono i registri ufficiali dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione e ne danno comunicazione al Ministero. 3. La licenza per la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale forestale di propagazione deve essere acquisita anche dai costitutori di nuovi cloni. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli Istituti universitari, agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonche' ai centri nazionali per la conservazione della biodiversita' forestale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentali.». - Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34: «Art. 7 (Disciplina delle attivita' di gestione forestale). - 1. Sono definite attivita' di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilita' forestale al servizio delle attivita' agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonche' la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attivita' di gestione forestale. 2. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sostengono e promuovono le attivita' di gestione forestale di cui al comma 1. 3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali piu' idonee al trattamento del bosco, alle necessita' di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuita' con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o ordinarie. 4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, le attivita' di gestione forestale coerentemente con le specifiche misure in materia di conservazione di habitat e specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione di cui al precedente periodo si applica, ove non gia' autonomamente disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare. 5. Nell'ambito delle attivita' di gestione forestale di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni selvicolturali secondo i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle regioni: a) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco; b) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui non matricinati, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , purche' siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo intervento, sia garantita un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate al fine di evitare contiguita' tra le stesse, e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco; c) e' sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di adeguata capacita' di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonche' per garantire una migliore stabilita' idrogeologica dei versanti. 6. Le regioni individuano, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme che disciplinano le attivita' di gestione forestale, comprese le modalita' di sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la gestione forestale, dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennita'. Nel caso in cui dalle violazioni di cui al precedente periodo derivi un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, dovra' procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento. 7. In attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, e' vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche. Le regioni favoriscono la rinaturalizzazione degli imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, nonche' il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere la stabilita' delle formazioni forestali e in particolare la loro resistenza agli incendi boschivi. 8. Le regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle attivita' di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi contrattuali. I criteri di definizione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con particolare riguardo ai beneficiari finali del sistema di pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto articolo 70. 9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8, deve avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: a) la volontarieta' dell'accordo, che dovra' definire le modalita' di fornitura e di pagamento del servizio; b) l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi; c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo. 10. Le pratiche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale vigenti, condotte senza compromettere la stabilita' delle formazioni forestali e comunque senza il ricorso al taglio raso nei governi ad alto fusto, inclusa l'ordinaria gestione del bosco governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la rinnovazione naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad alto fusto e il mantenimento al governo ad alto fusto, sono ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli impegni silvo-ambientali di cui al comma 8. 11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attivita' agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a). Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. 12. Con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al periodo precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 13. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformita' alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti. 13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversita', con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.». |
| | Art. 17 Promozione della messa a dimora di alberi nei comuni di piccole dimensioni
1. Le regioni, nel rispetto della Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della Strategia nazionale del verde urbano adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, possono promuovere interventi di messa a dimora di alberi a fini forestali e ornamentali, con priorita' per i comuni di piccole dimensioni, al fine di incentivare le filiere produttive forestali e ornamentali presenti sul proprio territorio. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a incrementare, all'interno del territorio comunale, i boschi urbani e periurbani, in particolare nelle zone comunali soggette a dissesto idrogeologico, ovvero interessate da misure di lotta obbligatoria contro organismi nocivi ai sensi della normativa fitosanitaria vigente, nonche' le aree verdi urbane e periurbane, anche in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano nazionale di ripristino, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024. 3. In coerenza con le disposizioni vigenti, la scelta delle specie da utilizzare a fini forestali per la creazione di nuovi boschi urbani e periurbani, per gli interventi di rinaturalizzazione e di ripristino ambientale ricade preferibilmente tra le specie arboree autoctone e il materiale forestale di propagazione deve essere conforme al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. 4. Ai fini del presente articolo, per comuni di piccole dimensioni si intendono quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34: «Art. 6. (Programmazione e pianificazione forestale). - 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' approvata la Strategia forestale nazionale. La Strategia, in attuazione dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuita' con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La Strategia forestale nazionale ha una validita' di venti anni ed e' soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale. 2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi del comma 1, le regioni individuano i propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione. A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonche' alle necessita' di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale. 3. Le regioni possono predisporre, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attivita' necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonche' al coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale di cui al comma 6. L'attivita' di cui al presente comma puo' essere svolta anche in accordo tra piu' regioni ed enti locali in coerenza con quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani forestali di indirizzo territoriale concorrono alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo decreto legislativo. 4. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune, garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di sostituzione diretta o di affidamento della gestione previste all'articolo 12. Con i piani forestali di indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno: a) le destinazioni d'uso delle superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione e valorizzazione; b) le priorita' d'intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione; c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformita' con i piani paesaggistici regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992; d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilita' forestale di cui all'articolo 9, e le azioni minime di gestione, governo e trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle filiere forestali locali; e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6. 6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprieta' pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali. Per l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, non e' richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilita' forestale di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si adeguano alle disposizioni di cui al periodo precedente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. 8. Le regioni, in conformita' a quanto statuito al comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui al comma 6. Definiscono, altresi', i tempi minimi di validita' degli stessi e i termini per il loro periodico riesame, garantendo che la loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attivita'. 9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio forestale, le regioni possono prevedere un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore forestale a favore delle proprieta' pubbliche e private e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti. 10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, per l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle regioni. All'attuazione del presente comma si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Per il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante: «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2013 n. 27 si vedano le note alle premesse; - Il Regolamento (UE) n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 e' pubblicato nella GUUE, serie L. del 29 luglio 2024; - Per i riferimenti al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 recante: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2017. «Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunita' per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attivita' produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attivita' di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attivita' di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni. 2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonche' i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie: a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; c) comuni nei quali si e' verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981; d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralita'; e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficolta' di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; g) comuni la cui popolazione residente presenta una densita' non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato; h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni; i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate; l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta; m) comuni istituiti a seguito di fusione; n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, e' considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' definito, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2. 6. L'elenco di cui al comma 5 e' aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti. 7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. 8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto conto della specificita' del proprio territorio. 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». |
| | Art. 18 Agevolazioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione
1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, le regioni e gli enti locali possono concedere o dare in affitto terreni di loro proprieta', a condizioni tecniche e contrattuali agevolate, ad operatori della filiera vivaistica, per lo svolgimento di attivita' di forestazione nonche' per la produzione di specie forestali e di materiali forestali di moltiplicazione certificati destinati a fini forestali, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le regioni, con proprio provvedimento, individuano la tipologia dei terreni di cui al comma 1, il corrispettivo dovuto dai beneficiari, la durata della concessione o dell'affitto, nonche' eventuali criteri preferenziali ai fini dell'assegnazione dei predetti terreni. Nel medesimo provvedimento puo' essere prevista la facolta' di corrispondere il relativo canone, in tutto o in parte, mediante il trasferimento periodico di materiale forestale certificato di valore equivalente, determinato sulla base di criteri oggettivi, ivi definiti.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 19
Clausole di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2. Restano ferme le previsioni normative che costituiscono attuazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea in materia di produzione, commercializzazione e protezione dei materiali di moltiplicazione, degli organismi nocivi e dei prodotti sementieri, ivi compresi: a) il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»; b) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; c) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; d) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; e) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625». 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242.
Note all'art. 19: - La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001. - Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 20
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 11 e 13, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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