IL DIRETTORE GENERALE della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2025; Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a); Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997, con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori; Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»"; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica», di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, e' stata dichiarata corrispondente alla classe «Mediazione linguistica» L-12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe «Traduzione specialistica ed interpretariato» LM-94; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale sono state ridefinite le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea «Mediazione linguistica» L-12; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea magistrale e, in particolare, la classe delle lauree magistrali in «Traduzione specialistica e interpretariato» LM-94; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59, recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2026, n. 110, il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127; Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, tese a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti, decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018; Visto il decreto ministeriale n. 790 del 21 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59; Visto il decreto direttoriale del 7 agosto 2015 con il quale e' stata autorizzata la Scuola superiore per mediatori linguistici «Nelson Mandela» ad attivare corsi triennali e a rilasciare titoli equipollenti alle lauree in «Mediazione linguistica», presso la sede in Matera (MT), via Pasquale Vena n. 66/c, successivamente trasferita in via Colonnello Rocco Lazzazzera n. 27; Vista l'istanza dell'ente gestore della scuola del 15 maggio 2026 volta ad ottenere l'autorizzazione all'istituzione di una sede periferica in Bari (BA), via Giulio Petrone 15/F e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli afferenti alla classe delle lauree universitarie L-12, «Mediazione linguistica», ai sensi dei decreti ministeriali n. 38/2002 e n. 59/2018; Visto il parere reso dalla commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 6 luglio 2026, ai sensi dei sopra citati decreti ministeriali n. 38/2002 e n. 59/2018; Considerato che la procedura di valutazione dell'istanza, presenta ai sensi dei sopra citati decreti ministeriali n. 38/2002 e n. 59/2018, e' stata avviata anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 110 del 18 maggio 2026;
Decreta:
Art. 1
1. La Scuola superiore per mediatori linguistici «Nelson Mandela» di Matera e' autorizzata ad istituire una sede periferica in Bari, via Giulio Petrone 15/F e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti nelle universita' al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie L-12, «Mediazione linguistica». 2. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno e' pari a venti unita' e, complessivamente per l'intero ciclo, a sessanta unita'. 3. L'Istituzione assicura il rilascio del supplemento al diploma (diploma supplement) contestualmente al conseguimento del titolo finale e garantisce agli studenti l'accesso alle misure previste dalle disposizioni vigenti in materia di mobilita' e di diritto allo studio di competenza delle regioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2026
Il direttore generale: Cerracchio |