| Gazzetta n. 179 del 4 agosto 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA SALUTE |
| DECRETO 14 maggio 2026 |
| Ripartizione delle risorse - M6C2I1.3.2.1 bis. Adozione da parte delle regioni dei nuovi flussi informativi nazionali SIPER e SIES. Sollecito. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni sul «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 che, all'art. 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attivita' di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; Tenuto conto che il comma 2, dell'art. 5, del regolamento (UE) 2021/241, prevede, tra i principi orizzontali ivi previsti, che «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo"»; Considerato che il principio di «non arrecare un danno significativo» e' definito, ai sensi dell'art. 2, punto 6), del regolamento (UE) 2021/241, come segue: «non sostenere o svolgere attivita' economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852»; Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Vista la successiva decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia; Vista l'ulteriore decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia; Vista l'ulteriore decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 novembre 2024, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia; Vista l'ulteriore decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 17 giugno 2025, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia; Visti gli Operational Arrangements (OA) relativi al PNRR dell'Italia, siglati dal Commissario europeo per l'economia e dal Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia; Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; Visti i regolamenti (UE) 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021; Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE; Visto il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 e recante l'individuazione della «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Viste le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP); Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142; Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» e, in particolare, l'art. 3, comma 3, laddove si prevede che «Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante modifiche alla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2022, recante «Modifiche al decreto 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2022, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modificazioni e integrazioni"»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2023, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione"»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 gennaio 2024, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del 6 agosto 2021, recante: "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione"»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successive modificazioni ed integrazioni»; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative»; Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.»; Considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilita' ivi previsti»; Visto l'art. 2, comma 203, della legge n. 662/1996, che definisce gli strumenti di programmazione negoziata; Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», che definiscono il Contratto istituzionale di sviluppo; Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell'unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarita' del Ministero della salute; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», che prevede un nuovo assetto organizzativo strutturato in quattro Dipartimenti, dodici direzioni generali e l'unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e di resilienza; Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2024, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2024; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, secondo cui «Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", viene aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate. La notifica della citata decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»; Visto il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022, concernente la ripartizione delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari del Ministero della salute; Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2022 di allocazione delle risorse per le misure della missione 6 Salute del PNRR; Visto il decreto 28 dicembre 2022 che modifica l'allocazione delle risorse indicate nell'allegato 1 del decreto del Ministro del 1° aprile 2022, per il raggiungimento delle milestone nazionali ed europee previste per i sub-interventi della Missione M6-C2.2.1 «Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN» e, in particolare, l'art. 2 che prevede che «nel caso in cui la ridistribuzione dei residui di cui al primo avviso PNRR, cosi' come stabilita all'art. 1, non risulti adeguata a coprire il finanziamento dei progetti valutati positivamente ed afferenti a linee di intervento per le quali le risorse gia' programmate non siano sufficienti, e' prevista la riallocazione dei residui di cui al primo avviso pubblico PNRR, cosi' come individuati in premessa, per un ammontare complessivo di euro 50.315.569,08, anche a prescindere dalla sub-ripartizione fra le linee di sub-investimento prevista dall'allegato 1 al decreto del Ministro della salute del 1° aprile 2022 per l'intervento 2.1 «Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN»; Visto il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2025, n. 91, che abroga il decreto del 1° aprile 2022, di ripartizione delle risorse della Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio (UCB) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) al n. 416, in data 5 maggio 2025 ed e' stato ammesso alla registrazione alla Corte dei conti al n. 516, in data 8 maggio 2025; Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002, con il quale e' stata istituita la Cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS) e successivi atti relativi alla composizione e organizzazione; Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, la quale dispone all'art. 3 che: la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalita' di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza; il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, come indicato al comma 6, e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Considerato che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ha la finalita' di supportare il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla Cabina di regia, nella seduta dell'11 settembre 2002; Considerato che il decreto del Ministro della salute n. 91 del 24 aprile 2025 ha introdotto la sub-linea 1.3.2.2.1bis «Adozione da parte delle regioni dei nuovi flussi informativi nazionali "Sistema informativo per il monitoraggio e il governo del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (SIPER)" e "Sistema informativo dell'edilizia sanitaria (SIES)"», in quanto ritenuta compatibile per le finalita' della sub-linea di investimento 1.3.2 della Component 2 della Missione 6, i cui soggetti attuatori sono le regioni e le province autonome, per un importo pari a euro 7.500.000,00; Ritenuto opportuno istituire con successivo decreto il nuovo flusso informativo nazionale «Sistema informativo per il monitoraggio e il governo del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (SIPER)» la cui realizzazione avverra' nell'ambito delle risorse di cui alla nuova sub-linea 1.3.2.1quinquies, per le finalita' connesse al monitoraggio delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie e a supporto dei compiti previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) in conformita' con gli obiettivi della linea M6C2I1.3.2; Ritenuto opportuno istituire con successivo decreto il nuovo flusso informativo nazionale «Sistema informativo dell'edilizia sanitaria (SIES)» la cui realizzazione avverra' nell'ambito delle risorse di cui alla nuova sub-linea 1.3.2.1quinquies, per l'individuazione dello stato del patrimonio edilizio del Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di fornire informazioni utili ad ottimizzare l'allocazione delle risorse e la programmazione sanitaria, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) in conformita' con gli obiettivi della linea M6C2I1.3.2; Rilevata la necessita' di ripartire le risorse di cui alla sub-linea 1.3.2.2.1bis «Adozione da parte delle regioni dei nuovi flussi informativi nazionali "Sistema informativo per il monitoraggio e il governo del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (SIPER)" e "Sistema informativo dell'edilizia sanitaria (SIES)"», per un importo pari a euro 7.500.000,00, alle regioni, per le finalita' connesse all'adeguamento dell'infrastruttura ed eventuale realizzazione delle applicazioni per la raccolta e trasmissione dei contenuti informativi previsti dai predetti sistemi, nonche' agli ulteriori adempimenti di competenza attraverso il recepimento con atto regionale o provinciale dei decreti di istituzione dei suddetti flussi; Ritenuto di ripartire il predetto importo di euro 7.500.000,00 tra le regioni e province autonome, secondo la modalita' di riparto basata sulla quota di accesso al Fondo sanitario nazionale e il criterio che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede che al Mezzogiorno venga destinato almeno il 40 per cento del totale delle risorse; Acquisito il nulla osta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. MEF-GAB n. 9659 del 3 marzo 2026; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 aprile 2026 (rep. atti n. 59/CSR);
Decreta:
Art. 1
1. Le risorse del «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR), destinate alla realizzazione dell'intervento 1.3.2.2.1bis «Adozione da parte delle regioni dei nuovi flussi informativi nazionali "Sistema informativo per il monitoraggio e il governo del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (SIPER)" e "Sistema informativo dell'edilizia sanitaria (SIES)"», a regia del Ministero della salute con soggetti attuatori le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate in euro 7.500.000,00. |
| | Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
1. Le risorse di cui all'art. 1, destinate all'adeguamento dell'infrastruttura ed eventuale realizzazione delle applicazioni per la raccolta e trasmissione dei contenuti informativi previsti dai predetti sistemi, nonche' agli ulteriori adempimenti di competenza attraverso il recepimento con atto regionale o provinciale dei decreti di istituzione dei suddetti flussi, sono ripartite a favore dei soggetti attuatori, regioni e province autonome, come indicato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. |
| | Art. 3
1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le risorse attribuite dal presente decreto sono immediatamente accertabili dalle amministrazioni attuatrici. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 2026
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 595 |
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