Gazzetta n. 179 del 4 agosto 2026 (vai al sommario)
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DECRETO RETTORALE 24 giugno 2026
Modifica alle disposizioni di cui agli articoli 25, 27, 28 e 31 dello statuto concernenti le elezioni conseguenti ad anticipata cessazione dalla carica.


IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il codice etico dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 18 ottobre 2011, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la proposta di modifica agli articoli 25 (Preside), 27 (Consigli di corso di laurea), 28 (Scuole di specializzazione) e 31 (Direttore di dipartimento o di istituto) dello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, concernenti le elezioni conseguenti ad anticipata cessazione dalla carica, formulata dal Senato accademico integrato nell'adunanza del 13 aprile 2026;
Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione integrato dalla rappresentanza studentesca, nell'adunanza del 29 aprile 2026;
Visto il parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'universita' e della ricerca (M.U.R.) con nota del 24 giugno 2026, prot. n. 6158;

Decreta:

Articolo unico

Nel Titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria» dello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'art. 25 (Preside), il comma 2 assume la seguente nuova formulazione:
«Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti ed e' nominato dal rettore. Il preside dura in carica quattro anni accademici. Il regolamento generale di Ateneo disciplina la durata del mandato del preside eletto a seguito di anticipata cessazione dalla carica del predecessore. Il preside e' rieleggibile per non piu' di due mandati consecutivi ed e' tenuto all'osservanza del tempo pieno per l'intera permanenza in carica.»;
2) all'art. 27 (Consigli di corso di laurea), il comma 4 assume la seguente nuova formulazione:
«I consigli di corso di laurea eleggono i rispettivi presidenti fra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. I presidenti dei consigli sono nominati dal rettore e durano in carica quattro anni accademici. Il regolamento generale di Ateneo disciplina la durata del mandato del presidente eletto a seguito di anticipata cessazione dalla carica del predecessore. I presidenti dei consigli sono rieleggibili per non piu' di due mandati consecutivi. I presidenti convocano e presiedono i consigli, sovrintendono alle attivita' didattiche dei rispettivi corsi e curano l'esecuzione delle delibere dei consigli stessi.»;
3) all'art. 28 (Scuole di specializzazione), il comma 3 assume la seguente nuova formulazione:
«Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore e' preposto al funzionamento della scuola e ne e' responsabile. Il direttore e' eletto dal Consiglio della scuola fra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia che ne fanno parte. Il direttore dura in carica quattro anni accademici. Il regolamento generale di Ateneo disciplina la durata del mandato del direttore eletto a seguito di anticipata cessazione dalla carica del predecessore. Il direttore e' rieleggibile per non piu' di due mandati consecutivi.»;
4) all'art. 31 (Direttore di dipartimento o di istituto), il comma 2 assume la seguente nuova formulazione:
«Il direttore dura in carica quattro anni accademici. Il regolamento generale di Ateneo disciplina la durata del mandato del direttore eletto a seguito di anticipata cessazione dalla carica del predecessore. Il direttore e' rieleggibile per non piu' di due mandati consecutivi ed e' tenuto all'osservanza del tempo pieno per l'intera permanenza in carica.».
Milano, 24 giugno 2026

Il rettore: Beccalli Il direttore generale: Tuzzi