| Gazzetta n. 178 del 3 agosto 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2026, n. 138 |
| Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche» e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 5; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 5; Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026; Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa in data 30 aprile 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2026; Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e per le disabilita';
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione
1. Al fine di realizzare un sistema degli incentivi alle imprese organico ed efficace, anche attraverso una delimitazione del numero degli incentivi offerti, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il presente decreto detta disposizioni per la razionalizzazione dell'offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, concentrando l'intervento pubblico sugli incentivi che, alla luce della ricognizione e della sistematizzazione operate sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge n. 160 del 2023, per le caratteristiche riscontrate, risultano strumenti idonei per la copertura di particolari ambiti e finalita' di intervento, con particolare riferimento a quelli individuati dall'articolo 4 della predetta legge n. 160 del 2023. 2. La razionalizzazione e' operata, in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4 della legge n. 160 del 2023, anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati ai sensi del comma 1, anche ridefinendo le linee di azione di questi ultimi, ovvero ad operare il coordinamento eventualmente necessario. 3. La revisione di cui al presente decreto e' articolata secondo gli ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile centrale e puo' essere progressivamente integrata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 160 del 2023. 4. Il presente decreto non si applica agli incentivi in favore dei settori agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante: «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche»: - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 della medesima legge 27 ottobre 2023, n. 160: «Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega). - 1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) il principio della pluriennalita' e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonche' dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo, ferma restando la possibilita' di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica; b) il principio della misurabilita' dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione in itinere ed ex post, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse; c) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei; d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure di incentivazione in modo da raggiungere, a parita' di risorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle stesse e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione; e) il principio della agevole conoscibilita' delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori e delle imprenditrici, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi; f) il principio della digitalizzazione e della semplicita' e uniformita' delle procedure anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre, nella misura piu' ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori e delle imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilita' dei contenuti e la trasparenza delle procedure; g) il principio della piu' ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno; h) il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione; i) il principio della strategicita' per l'interesse nazionale, al fine di supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitivita' del sistema economico nazionale anche in ambito europeo; l) il principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilita' di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.». «Art. 3 (Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme piu' idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonche' l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a: a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realta' territoriali; b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato "codice degli incentivi". 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e il Ministro per le disabilita', nonche' di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), e' acquisito altresi' il parere del Consiglio di Stato. 4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.». «Art. 4 (Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni: a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalita' delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all'innovazione e alla sostenibilita' ambientale, nonche' la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o altri ambiti e finalita' del sostegno, in rapporto: 1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e alle diverse dimensioni di impresa con riferimento alla definizione dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione; 2) al livello di complessita' e alla dimensione dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o attuati dai soggetti beneficiari necessitino o meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario; 3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne cosi' come individuate dall'accordo di partenariato con la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022; 4) alla capacita' di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle specificita' territoriali, la competitivita' nei mercati esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile, nonche' all'imprenditoria femminile ai fini del perseguimento della parita' di genere; 5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificita' delle singole misure; 6) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza; b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante: 1) la selezione, nell'ambito delle misure di incentivazione individuate ai sensi della lettera a), di quelle piu' idonee a costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia gia' esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle imprese, nonche', ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse; 2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni; c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalita' di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento: 1) gli obiettivi strategici di sviluppo; 2) le tipologie di interventi da adottare in relazione agli obiettivi strategici; 3) il cronoprogramma di massima relativo all'attuazione degli obiettivi strategici; 4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.». «Art. 5 (Coordinamento con gli incentivi regionali). - 1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonche' il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo, ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali, affinche' la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarita' di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici. 2. Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso prevedere elementi di flessibilita' per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: «Art. 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee). - 1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attivita' finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo puo' comprendere anche i dati relativi alla salute, ai minori d'eta' e agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalita' rigorosamente proporzionate alla finalita' perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attivita' di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonche' del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attivita' di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonche' agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati: a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' dei dati relativi a soggetti minori di eta'. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attivita' di monitoraggio del PNRR nonche' del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. 6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche. 8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potra' essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.». - Il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025. - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»: «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».
Note all'art. 1: - Per il testo degli artt. 3 e 4 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economichesi rinvia alle note al titolo», si veda nelle note alle premesse. |
| | Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12 del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184; b) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica al quale, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, e' attribuita la titolarita' dell'incentivo; c) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi; d) «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attivita' svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attivita' di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la pubblicita' nonche' la valutazione anche ex post dell'incentivo; e) «codice degli incentivi»: il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160; f) «disciplina quadro»: l'insieme di disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l'attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo, con particolare riferimento a obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l'incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni riconosciute, modalita' di erogazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo e di eventuale revoca delle agevolazioni concesse; g) «grandi imprese»: le imprese che non costituiscono, per dimensione, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla lettera m); h) «impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un'attivita' economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla fonte di finanziamento; i) «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico; l) «lavoratore autonomo»: la persona fisica esercente attivita' di arti o professioni la cui attivita' e' ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; m) «PMI»: le microimprese, le piccole e medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili.
Note all'art. 2: - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 115 del 9 maggio 2008. - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160». Per il testo integrale del decreto legislativo si rinvia alle note alle premesse: «Art. 12 (Agevolazioni concedibili). - 1. Le agevolazioni sono attribuite in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell'ambito di un medesimo incentivo: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformita' con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalita' dell'incentivo. 2. Qualora le agevolazioni costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il relativo importo e' definito nel rispetto delle intensita' massime o dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni europee di riferimento. Gli aiuti erogabili in piu' quote e i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto, applicando il tasso di attualizzazione allora vigente. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e' indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Nel caso di aiuti in forma di finanziamenti agevolati, ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo, si applicano le specifiche metodologie definite dalla Commissione europea per la predetta forma agevolativa. 3. Il bando reca specifiche disposizioni in merito alla possibilita' o meno di cumulo di piu' agevolazioni a valere su diversi incentivi per la copertura di costi diversi e per la copertura degli stessi costi di una medesima operazione agevolabile, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, nonche' di quella di riferimento per la fonte di copertura finanziaria delle agevolazioni. 4. Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla normativa che istituisce l'incentivo e dei massimali per beneficiario eventualmente stabiliti e riportati nel bando. L'avvenuto esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, in mancanza di diversa disciplina prevista dal bando in relazione alle caratteristiche delle procedure di accesso definite, e' comunicato tempestivamente dall'amministrazione responsabile, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero, nel caso di bandi attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma e nei relativi siti istituzionali. La medesima informazione e' pubblicata nella piattaforma Incentivi.gov.it.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22: «Art. 1 (Oggetto e definizioni). - 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attivita' tipiche o riservate per legge e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice. 4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista. 5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.». - La Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003. |
| | Art. 3 Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
1. A seguito dell'attivita' di ricognizione e di sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, effettuata sulla base dei principi e dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, l'offerta degli incentivi per i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy assume il ruolo di amministrazione responsabile e' razionalizzata mediante la concentrazione sui seguenti strumenti di incentivazione: a) «Fondo per la crescita sostenibile», di seguito «FCS», di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il cui ambito di azione e' allo scopo esteso e rafforzato ai sensi di quanto previsto dal presente decreto; b) «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; c) «Fondo di sostegno al venture capital», anche denominato «Fondo nazionale per l'innovazione», di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; d) «Beni strumentali - Nuova Sabatini» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; e) «Incentivi nel settore dell'aerospazio» di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche», si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese. 2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo e' destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, definiti negli ambiti e secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. 3. (abrogato) 3-bis. (abrogato) 3-ter. (abrogato) 3-quater. (abrogato) 4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuno degli ambiti di cui al comma 2, e' istituita un'apposita sezione del Fondo. Si applicano le ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge n. 160 del 2023. 5. 6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi. 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo. 8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 11. 9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilita' istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate dalla UE alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita' accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il comma 100 dell'articolo 2, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»: «100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa. Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita', che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operativita' considerate ai fini della redazione del piano annuale di attivita', la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente;». - Si riporta il comma 209 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: «209. Per le finalita' di cui al comma 206, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: «Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese). - 1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese, purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8. 3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5. 4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in piu' quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei contributi medesimi, le relative attivita' di controllo nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2. 6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo. 7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare: a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace utilizzo delle risorse; b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della provvista di cui al comma 2; c) delle attivita' informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo. 8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca. 8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita' sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalita'.». - La legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1986, n. 5. |
| | Art. 4 Fondo per la crescita sostenibile
1. Il Fondo per la crescita sostenibile e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento dell'Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti sezioni: a) ricerca, sviluppo e innovazione; b) start up d'impresa; c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; d) accesso al credito e al mercato dei capitali. 2. Il Fondo per la crescita sostenibile valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee. 3. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo per la crescita sostenibile, come articolati per ciascuna sezione dagli articoli 5, 6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati, sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento. Per gli incentivi previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 1, lettera a), che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina quadro di cui al primo periodo, agli aggiornamenti o revisioni si provvede mediante provvedimento di rango corrispondente alla disciplina di riferimento. |
| | Art. 5 Incentivi dell'FCS per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione
1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, il sostegno della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e la valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale. Per il perseguimento di tali finalita', l'FCS opera attraverso il ricorso a: a) gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; b) l'emanazione di bandi tematici, da adottare nell'ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformita' con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi, per il sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, di trasferimento tecnologico, con riferimento alle seguenti linee: 1) per i progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, procedure che valorizzino il confronto con i soggetti coinvolti, con la previsione di profili di negoziazione per la definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo; 2) sportelli tematici, attuati sulla base di specifiche priorita' o parametri individuati dal bando, in conformita' con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi; 3) partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, di sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico, anche nell'ambito di iniziative promosse dalle istituzioni europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario; 4) valorizzazione e tutela della proprieta' industriale e intellettuale. 2. I bandi tematici di cui al comma 1, lettera b), favoriscono, ove compatibile con le finalita' e le caratteristiche dell'incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra piu' imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione tra piu' imprese, anche di diverse dimensioni.
Note all'art. 5: - Si riporta il comma 203 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: «203. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI di cui al presente comma. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.». - Si riporta il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: «232. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitivita' dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di «Fondo IPCEI», e' incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI puo' intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonche' per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui ai commi 230 e 231. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.». |
| | Art. 6 Incentivi dell'FCS per le start up d'impresa
1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di start up innovative, ivi comprese le cooperative, e a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialita' a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e le sinergie con il mercato del venture capital. Per il raggiungimento di tali finalita', l'FCS opera attraverso bandi tematici, adottati nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformita' con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi. |
| | Art. 7 Incentivi dell'FCS per investimenti produttivi per la transizione verde e digitale
1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile sostengono interventi diretti al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi. Per il raggiungimento di tali finalita', l'FCS opera attraverso il ricorso a: a) i «contratti di sviluppo» di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il sostegno di programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni; b) l'emanazione di bandi tematici finalizzati a sostenere la realizzazione di programmi qualificati di investimento da parte delle imprese, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla sostenibilita' ambientale, da adottare nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformita' con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi. Nell'ambito dei bandi di cui al primo periodo, e' riconosciuta una particolare attenzione ai programmi di investimento proposti da PMI, ivi comprese le cooperative. Possono essere, altresi', previste focalizzazioni dell'intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa). - 1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a: a) individuare le attivita', le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione; b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato; c) stabilire le modalita' di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato; d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza; e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali. 2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo. 4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilita' per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo. 6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005. 7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia. 7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.». |
| | Art. 8 Incentivi dell'FCS per l'accesso al credito e al mercato dei capitali
1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano a sostenere la continuita' e lo sviluppo dell'attivita' d'impresa, a ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea debolezza economico-finanziaria delle stesse nonche' ad attivare capitali privati e pubblici a sostegno dell'attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficolta'. Per il raggiungimento di tali finalita', l'FCS opera attraverso il ricorso a: a) le misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) l'emanazione di bandi tematici finalizzati, in un'ottica di complementarita' con gli interventi attuati dal Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa di cui alla lettera a), a dare continuita' alle imprese in temporanea situazione di difficolta' e a salvaguardare l'occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata e alle PMI, da adottare nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformita' con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e dei principi stabiliti dal codice degli incentivi.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 43 (Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Il Fondo e' finalizzato: a) al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti superiore a 20, e delle societa' di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficolta' economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale; b) all'acquisizione delle imprese in stato di difficolta' economico-finanziaria di cui alla lettera a), con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purche' operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente. 2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla societa' in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della societa' interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento gia' avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operativita' della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita' produttiva. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonche' attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro. 4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a: a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa; b) le imprese che abbiano gia' manifestato interesse all'acquisizione della societa' o alla prosecuzione dell'attivita' d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; c) le opportunita' per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero degli asset da parte degli stessi. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' di gestione e di funzionamento del Fondo, nonche' le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorita' alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo. 6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' abrogato. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' abrogato. 7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.». |
| | Art. 9 Disposizioni contabili e finanziarie per l'attuazione degli interventi del FCS
1. Con il disegno di legge di bilancio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi dell'articolo 4. Con il medesimo disegno di legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna delle sezioni del fondo di quell'articolo 4, mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spese in materia di incentivi che con il medesimo provvedimento sono abrogate per confluire nel suddetto Fondo. |
| | Art. 10 Abrogazioni e ulteriori modifiche
1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23: 1) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Fondo e' destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, definiti negli ambiti e secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.»; 2) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono abrogati; 3) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per ciascuno degli ambiti di cui al comma 2, e' istituita un'apposita sezione del Fondo. Si applicano le ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge n. 160 del 2023.»; b) all'articolo 27: 1) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso; 2) il comma 5 e' abrogato; 3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., le cui attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione con il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 7 del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184. Le modalita' e i criteri di attuazione nonche' la remunerazione di tali attivita' sono definite nella convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse dei regimi di aiuto di cui al comma 2, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo.»; 4) i commi 8-bis e 9 sono abrogati. 2. All'articolo 32, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure gia' operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «all'individuazione delle risorse disponibili da destinare all'apertura di bandi adottati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». 3. All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie,» sono soppresse e le parole: «l'ENEA e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «L'ENEA e' autorizzata»; b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si veda nelle note all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente decreto: «Art. 27 (Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa). - 1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitivita' del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione interessata, che, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o piu' imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. 2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. 3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita' dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. 4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati. 5. (abrogato) 6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., le cui attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione con il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 7 del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184. Le modalita' e i criteri di attuazione nonche' la remunerazione di tali attivita' sono definite nella convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse dei regimi di aiuto di cui al comma 2, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo. 7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi di propria competenza. 8-bis. (abrogato) 9. (abrogato) 10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente decreto: «Art. 32 (Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi). - (Omissis). 11. Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale, il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente, con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi all'individuazione delle risorse disponibili da destinare all'apertura di bandi adottati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». - Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal presente decreto: «Art. 42 (Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione). - (Omissis). 5. L'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical e' adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operativita' della Fondazione e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020. La Fondazione puo' altresi' operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza.». |
| | Art. 11 Abrogazioni
1. Sono soppressi gli incentivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e sono abrogate le relative disposizioni di riferimento ivi indicate. 2. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile e' rivestito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' soppresso il «voucher per l'internazionalizzazione - TEM con competenza digitali» di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020. 3. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile e' rivestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono soppressi: a) il credito di imposta in materiali di recupero di cui all'articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) il credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 4. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile e' rivestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono soppresse le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale self-employment di cui articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e sono abrogate le relative disposizioni normative di riferimento ivi indicate.
Note all'art. 11: - Si riporta il comma 73 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: «73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonche' al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio e' riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.». - Si riporta il testo dell'articolo 26-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: «Art. 26-ter (Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso). - 1. Per l'anno 2020, e' riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualita' derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. 2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attivita' economica o professionale e non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attivita' economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo e' anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed e' a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo. 4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3: a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti; b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»: «Art. 45 (Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonche' norme in materia di lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e' delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi.». |
| | Art. 12 Disposizioni transitorie e finali
1. Per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11, resta ferma l'applicazione delle medesime disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla definizione degli stessi procedimenti, comprensiva delle eventuali fasi di recupero, totale o parziale, delle agevolazioni gia' erogate e indebitamente percepite. 2. I decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy con i quali e' definita la disciplina quadro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1, lettera b), e all'articolo 8, comma 1, lettera b), sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di cui all'articolo 9. |
| | Art. 13 Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del presente decreto e' attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 giugno 2026
MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Roccella, Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'
Locatelli, Ministro per le disabilita' Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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