Gazzetta n. 178 del 3 agosto 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2026, n. 138
Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche» e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 5;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa in data 30 aprile 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2026;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e per le disabilita';

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. Al fine di realizzare un sistema degli incentivi alle imprese organico ed efficace, anche attraverso una delimitazione del numero degli incentivi offerti, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il presente decreto detta disposizioni per la razionalizzazione dell'offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, concentrando l'intervento pubblico sugli incentivi che, alla luce della ricognizione e della sistematizzazione operate sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge n. 160 del 2023, per le caratteristiche riscontrate, risultano strumenti idonei per la copertura di particolari ambiti e finalita' di intervento, con particolare riferimento a quelli individuati dall'articolo 4 della predetta legge n. 160 del 2023.
2. La razionalizzazione e' operata, in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4 della legge n. 160 del 2023, anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati ai sensi del comma 1, anche ridefinendo le linee di azione di questi ultimi, ovvero ad operare il coordinamento eventualmente necessario.
3. La revisione di cui al presente decreto e' articolata secondo gli ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile centrale e puo' essere progressivamente integrata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 160 del 2023.
4. Il presente decreto non si applica agli incentivi in favore dei settori agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 della
legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante: «Delega al Governo
in materia di revisione del sistema degli incentivi alle
imprese e disposizioni di semplificazione delle relative
procedure nonche' in materia di termini di delega per la
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche»:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 della
medesima legge 27 ottobre 2023, n. 160:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali per
l'esercizio della delega). - 1. Ai fini dell'esercizio
della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene
ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) il principio della pluriennalita' e della
certezza dell'orizzonte temporale delle misure di
incentivazione, nonche' dell'adeguatezza delle stesse
rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza
con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio
e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di
contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di
incentivo, ferma restando la possibilita' di una
rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento
delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;
b) il principio della misurabilita' dell'impatto
nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base
della valutazione in itinere ed ex post, delle principali
misure relative alle politiche di incentivazione in termini
di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di
perseguire una migliore allocazione delle risorse;
c) il principio della programmazione degli
interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni
competenti, anche con riferimento agli interventi
cofinanziati dai fondi europei;
d) il principio del coordinamento oggettivo e
soggettivo delle misure di incentivazione in modo da
raggiungere, a parita' di risorse, il massimo effetto
derivante dall'applicazione delle stesse e da evitare
duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono
politiche pubbliche di incentivazione;
e) il principio della agevole conoscibilita' delle
misure di incentivazione fruibili da parte degli
imprenditori e delle imprenditrici, in relazione agli
obiettivi e alla condizione dei medesimi;
f) il principio della digitalizzazione e della
semplicita' e uniformita' delle procedure anche con
riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei,
al fine di ridurre, nella misura piu' ampia possibile, gli
oneri burocratici a carico degli imprenditori e delle
imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilita'
dei contenuti e la trasparenza delle procedure;
g) il principio della piu' ampia coesione sociale,
economica e territoriale per uno sviluppo economico
armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare
riferimento alle politiche di incentivazione della base
produttiva del Mezzogiorno;
h) il principio della valorizzazione del contributo
dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e
sociale della Nazione;
i) il principio della strategicita' per l'interesse
nazionale, al fine di supportare la realizzazione di
progetti di comune interesse per la competitivita' del
sistema economico nazionale anche in ambito europeo;
l) il principio secondo cui la qualificazione di
professionista non osta alla possibilita' di usufruire di
specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i
presupposti e ove previsto.».
«Art. 3 (Delega al Governo per la definizione di un
sistema organico degli incentivi alle imprese). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per la definizione di un sistema
organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante
incentivi alle imprese nelle forme piu' idonee ed efficaci
a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a
stimolare la crescita negli ambiti strategici delle
politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare
la spesa pubblica dedicata.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni
vigenti nonche' l'adozione di nuove disposizioni, nel
rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e
degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli
articoli 4 e 6, il Governo provvede a:
a) razionalizzare l'offerta di incentivi,
individuando un insieme definito, limitato e ordinato di
modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di
incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale
nonche' della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando
l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori
modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel
rispetto delle diverse realta' territoriali;
b) armonizzare la disciplina di carattere generale
in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un
testo normativo principale, denominato "codice degli
incentivi".
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made
in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, il
Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari
opportunita' e il Ministro per le disabilita', nonche' di
concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti
nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi
sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine
previsto per l'espressione del parere, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il
termine previsto per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Con riferimento al decreto legislativo
recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2,
lettera b), e' acquisito altresi' il parere del Consiglio
di Stato.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al
comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e
dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente
legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi.».
«Art. 4 (Principi e criteri direttivi di delega per
la razionalizzazione dell'offerta di incentivi). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai
seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel
rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:
a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di
incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano
conto degli ambiti o delle finalita' delle stesse, quali il
sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al
lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione
professionale dei lavoratori, alla formazione e
all'innovazione e alla sostenibilita' ambientale, nonche'
la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle
imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la
crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o
altri ambiti e finalita' del sostegno, in rapporto:
1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle
imprese e alle diverse dimensioni di impresa con
riferimento alla definizione dell'Unione europea di piccola
e media impresa, di piccole imprese a media
capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;
2) al livello di complessita' e alla dimensione
dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo
anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa
proposti o attuati dai soggetti beneficiari necessitino o
meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di
carattere tecnico, economico e finanziario;
3) agli obiettivi di coesione sociale, economica
e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo
economico armonico ed equilibrato della Nazione, con
particolare riferimento alle politiche di incentivazione
della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne
cosi' come individuate dall'accordo di partenariato con la
Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione
2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;
4) alla capacita' di coprire ambiti strategici
dello sviluppo economico, quali l'efficientamento
energetico e la transizione ecologica, la transizione
digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione
delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle
specificita' territoriali, la competitivita' nei mercati
esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno
all'imprenditoria giovanile, nonche' all'imprenditoria
femminile ai fini del perseguimento della parita' di
genere;
5) alle forme delle misure di incentivazione,
anche mediante il ricorso a strumenti automatici,
compatibilmente con le specificita' delle singole misure;
6) fermo restando quanto previsto all'articolo 2,
comma 1, lettera a), all'implementazione di soluzioni
tecniche, finanziarie e procedurali che riducano il rischio
che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili
per gli interventi avvenga in un lasso di tempo
estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo
ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
b) concentrazione dell'offerta di incentivi,
diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e
la frammentazione del sostegno pubblico, mediante:
1) la selezione, nell'ambito delle misure di
incentivazione individuate ai sensi della lettera a), di
quelle piu' idonee a costituire uno standard tipologico e a
ricomprendere misure sia gia' esistenti che future e
potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione
e del riscontro in termini di adesione da parte delle
imprese, nonche', ove disponibili, delle valutazioni di
impatto delle misure stesse;
2) il riordino della disciplina legislativa
vigente relativa alle misure di incentivazione, da
ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del
numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e
abrogazioni;
c) programmazione degli interventi di
incentivazione da parte di ciascuna amministrazione
competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle
finalita' di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex
ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente
continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche
esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli
atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di
riferimento:
1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
2) le tipologie di interventi da adottare in
relazione agli obiettivi strategici;
3) il cronoprogramma di massima relativo
all'attuazione degli obiettivi strategici;
4) il quadro finanziario delle risorse e dei
fabbisogni di stanziamento.».
«Art. 5 (Coordinamento con gli incentivi regionali).
- 1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle
complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle
assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e
di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti
legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la
programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni,
nonche' il coordinamento e l'integrazione con gli
interventi regionali, e individuano le condizioni e le
soluzioni di raccordo, ivi compresa l'istituzione di tavoli
di confronto interistituzionali, affinche' la
programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai
Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere
conto di quella nazionale in funzione del perseguimento
della complementarita' di sistemi incentivanti e della
massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni
possono stipulare specifici accordi programmatici.
2. Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso
prevedere elementi di flessibilita' per consentire a tutte
le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di
spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale,
nazionale o europeo.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
1998.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di controllo e
monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati
con risorse nazionali ed europee). - 1. Per assicurare il
monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e
per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa
europea e nazionale sulle attivita' finanziate nell'ambito
del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle
politiche di investimento nazionali, le amministrazioni
competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i
dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali
altri dati personali, necessari per l'identificazione
fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli
altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici
economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo
puo' comprendere anche i dati relativi alla salute, ai
minori d'eta' e agli appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda
strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche
condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento
e con modalita' rigorosamente proporzionate alla finalita'
perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita'
di attuazione del presente comma.
2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
effettua le attivita' di trattamento dei dati di
monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di
coesione comunitarie e nazionali, nonche' del PNC e delle
politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di
controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi
comprese le attivita' di incrocio e raffronto con i dati
detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende
accessibili i dati di cui al primo periodo alle
Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del
coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o
titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonche' agli
organismi di gestione e controllo nazionali ed europei,
nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto
della normativa vigente in materia di tutela dei dati
personali.
3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:
a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241,
nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma
1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) sul portale web unico nazionale per la
trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e
nazionali di cui all'articolo 46, lettera b), del
regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo
1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del
predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui
all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, nonche' dei dati relativi a soggetti minori di
eta'.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica
dei dati e delle informazioni necessari all'attivita' di
monitoraggio del PNRR nonche' del PNC di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli
affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre
richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse
relative all'intervento, l'acquisizione di un codice
identificativo di gara (CIG) ordinario.
6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative
all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi
pubblici alle attivita' produttive, erogati a qualunque
titolo e in qualunque forma da una Pubblica
Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti
pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi
riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto
(CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al
momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al
momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si
applica per le istanze di concessione di incentivi
presentate prima dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle
fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel
territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nonche' alle fatture emesse prima
della corretta attribuzione del codice unico di progetto
(CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di
incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive
o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove
applicabile, ammettono il sostenimento delle spese
anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al
periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari
delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che
disciplinano il funzionamento delle medesime misure,
impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per
garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei
identificativi da riportare nella documentazione di spesa,
ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione
tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse
pubbliche.
8. Al fine di assicurare e semplificare il
monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia,
i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente
articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo
13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono
messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni
concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per
semplificare i processi di concessione, assegnazione e
gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore
dei singoli Comuni, il supporto tecnico potra' essere
assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di
natura pubblica e privata, ordini professionali o
Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate
dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o
Protocolli in essere o da stipulare.».
- Il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184,
recante «Codice degli incentivi, in attuazione
dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27
ottobre 2023, n. 160» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».

Note all'art. 1:
- Per il testo degli artt. 3 e 4 della legge 27 ottobre
2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di
revisione del sistema degli incentivi alle imprese e
disposizioni di semplificazione delle relative procedure
nonche' in materia di termini di delega per la
semplificazione dei controlli sulle attivita' economichesi
rinvia alle note al titolo», si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12 del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184;
b) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica al quale, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, e' attribuita la titolarita' dell'incentivo;
c) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi;
d) «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attivita' svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attivita' di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la pubblicita' nonche' la valutazione anche ex post dell'incentivo;
e) «codice degli incentivi»: il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;
f) «disciplina quadro»: l'insieme di disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l'attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo, con particolare riferimento a obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l'incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni riconosciute, modalita' di erogazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo e di eventuale revoca delle agevolazioni concesse;
g) «grandi imprese»: le imprese che non costituiscono, per dimensione, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla lettera m);
h) «impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un'attivita' economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla fonte di finanziamento;
i) «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico;
l) «lavoratore autonomo»: la persona fisica esercente attivita' di arti o professioni la cui attivita' e' ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
m) «PMI»: le microimprese, le piccole e medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili.

Note all'art. 2:
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
nel testo consolidato con le modifiche apportate dal
Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 115 del 9
maggio 2008.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli
incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2,
lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160». Per il
testo integrale del decreto legislativo si rinvia alle note
alle premesse:
«Art. 12 (Agevolazioni concedibili). - 1. Le
agevolazioni sono attribuite in una delle seguenti forme,
anche combinate tra di loro nell'ambito di un medesimo
incentivo: contributo a fondo perduto, garanzie su
operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri
strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio,
agevolazioni fiscali e contributive, altre forme
disciplinate dal bando in conformita' con la normativa
nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalita'
dell'incentivo.
2. Qualora le agevolazioni costituiscano aiuto di
Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il relativo
importo e' definito nel rispetto delle intensita' massime o
dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni europee
di riferimento. Gli aiuti erogabili in piu' quote e i costi
ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento
della concessione dell'aiuto, applicando il tasso di
attualizzazione allora vigente. Il tasso da applicare per
le operazioni di attualizzazione e' indicato e aggiornato
con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
Nel caso di aiuti in forma di finanziamenti agevolati, ai
fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione
lordo, si applicano le specifiche metodologie definite
dalla Commissione europea per la predetta forma
agevolativa.
3. Il bando reca specifiche disposizioni in merito
alla possibilita' o meno di cumulo di piu' agevolazioni a
valere su diversi incentivi per la copertura di costi
diversi e per la copertura degli stessi costi di una
medesima operazione agevolabile, nel rispetto di quanto
previsto dalla disciplina in materia di aiuti di Stato
eventualmente applicabile, nonche' di quella di riferimento
per la fonte di copertura finanziaria delle agevolazioni.
4. Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente
nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla
normativa che istituisce l'incentivo e dei massimali per
beneficiario eventualmente stabiliti e riportati nel bando.
L'avvenuto esaurimento delle risorse complessivamente
disponibili, in mancanza di diversa disciplina prevista dal
bando in relazione alle caratteristiche delle procedure di
accesso definite, e' comunicato tempestivamente
dall'amministrazione responsabile, con avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero,
nel caso di bandi attivati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, nel Bollettino Ufficiale
della regione o della provincia autonoma e nei relativi
siti istituzionali. La medesima informazione e' pubblicata
nella piattaforma Incentivi.gov.it.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 22
maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato»:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di
lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del
codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo
che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo
2222 del codice civile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli
imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di
professioni non organizzate», pubblicata nella Gazz. Uff.
26 gennaio 2013, n. 22:
«Art. 1 (Oggetto e definizioni). - 1. La presente
legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione
europea in materia di concorrenza e di liberta' di
circolazione, disciplina le professioni non organizzate in
ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non
organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata
«professione», si intende l'attivita' economica, anche
organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a
favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso
di questo, con esclusione delle attivita' riservate per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi
dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni
sanitarie e relative attivita' tipiche o riservate per
legge e delle attivita' e dei mestieri artigianali,
commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da
specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al
comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni
documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso
riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli
estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra
le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e
consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo
codice.
4. L'esercizio della professione e' libero e fondato
sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di
giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi
di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della
clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della
specializzazione dell'offerta dei servizi, della
responsabilita' del professionista.
5. La professione e' esercitata in forma individuale,
in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma
del lavoro dipendente.».
- La Raccomandazione della Commissione relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del
6 maggio 2003 (2003/361/CE) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003.
 
Art. 3
Riordino degli incentivi di competenza
del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. A seguito dell'attivita' di ricognizione e di sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, effettuata sulla base dei principi e dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, l'offerta degli incentivi per i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy assume il ruolo di amministrazione responsabile e' razionalizzata mediante la concentrazione sui seguenti strumenti di incentivazione:
a) «Fondo per la crescita sostenibile», di seguito «FCS», di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il cui ambito di azione e' allo scopo esteso e rafforzato ai sensi di quanto previsto dal presente decreto;
b) «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) «Fondo di sostegno al venture capital», anche denominato «Fondo nazionale per l'innovazione», di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
d) «Beni strumentali - Nuova Sabatini» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
e) «Incentivi nel settore dell'aerospazio» di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 4 della legge 27 ottobre
2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di
revisione del sistema degli incentivi alle imprese e
disposizioni di semplificazione delle relative procedure
nonche' in materia di termini di delega per la
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche»,
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le
presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel
rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di
nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al
sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo
riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato al finanziamento di programmi e
interventi con un impatto significativo in ambito nazionale
sulla competitivita' dell'apparato produttivo, definiti
negli ambiti e secondo i criteri e le modalita' di cui al
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3,
commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n.
160.
3. (abrogato)
3-bis. (abrogato)
3-ter. (abrogato)
3-quater. (abrogato)
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuno degli
ambiti di cui al comma 2, e' istituita un'apposita sezione
del Fondo. Si applicano le ulteriori disposizioni contabili
definite dal decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge n.
160 del 2023.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non
utilizzati nonche' le somme restituite o non erogate alle
imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di
rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle
disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, cosi'
come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati
ai sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il comma 100 dell'articolo 2, lettera a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»:
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa. Il Fondo
opera entro il limite massimo di impegni assumibile,
fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1)
di un piano annuale di attivita', che definisce
previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato
degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire,
suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione
delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita
attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce,
in linea con le migliori pratiche del settore bancario e
assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio
delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in
essere e delle operativita' considerate ai fini della
redazione del piano annuale di attivita', la misura, in
termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per
l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del
primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei
limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di
bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse
da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del
Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio
dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo
impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni
statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica
dei volumi e della composizione del portafoglio e delle
relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e
in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante
l'indicazione del numero di operazioni effettuate,
dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale
media di accantonamento a presidio del rischio relativi al
trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel
trimestre precedente;».
- Si riporta il comma 209 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«209. Per le finalita' di cui al comma 206, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital
con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese). - 1. Al fine di accrescere la
competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro,
piccole e medie imprese, come individuate dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a
tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante
operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in
hardware, in software ed in tecnologie digitali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi,
entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli altri
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente
operano nei confronti delle piccole e medie imprese,
purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di
cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista,
costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma
4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e
prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e
sono accordati per un valore massimo complessivo non
superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa
beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al
cento per cento dei costi ammissibili individuati dal
decreto di cui al comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni
prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione
dell'investimento, in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non
superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato
in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina
comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo
periodo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima
di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attivita' di controllo
nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla
garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al
soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di
rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
individua altresi' le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato Fondo.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione agli aspetti di competenza, per la definizione,
in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione
alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del
plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante
meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace
utilizzo delle risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di
cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte
delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della
provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e
rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e
dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
sulle misure previste dal presente articolo.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al
comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla
base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e
del settore della pesca.
8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi
di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita'
sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo
periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
le medesime finalita'.».
- La legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante
«Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di
competitivita' delle industrie operanti nel settore
aeronautico», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5
del 8 gennaio 1986, n. 5.
 
Art. 4
Fondo per la crescita sostenibile

1. Il Fondo per la crescita sostenibile e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento dell'Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti sezioni:
a) ricerca, sviluppo e innovazione;
b) start up d'impresa;
c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;
d) accesso al credito e al mercato dei capitali.
2. Il Fondo per la crescita sostenibile valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee.
3. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo per la crescita sostenibile, come articolati per ciascuna sezione dagli articoli 5, 6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati, sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento. Per gli incentivi previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 1, lettera a), che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina quadro di cui al primo periodo, agli aggiornamenti o revisioni si provvede mediante provvedimento di rango corrispondente alla disciplina di riferimento.
 
Art. 5
Incentivi dell'FCS per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione

1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, il sostegno della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e la valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale. Per il perseguimento di tali finalita', l'FCS opera attraverso il ricorso a:
a) gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
b) l'emanazione di bandi tematici, da adottare nell'ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformita' con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi, per il sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, di trasferimento tecnologico, con riferimento alle seguenti linee:
1) per i progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, procedure che valorizzino il confronto con i soggetti coinvolti, con la previsione di profili di negoziazione per la definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo;
2) sportelli tematici, attuati sulla base di specifiche priorita' o parametri individuati dal bando, in conformita' con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
3) partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, di sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico, anche nell'ambito di iniziative promosse dalle istituzioni europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;
4) valorizzazione e tutela della proprieta' industriale e intellettuale.
2. I bandi tematici di cui al comma 1, lettera b), favoriscono, ove compatibile con le finalita' e le caratteristiche dell'incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra piu' imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione tra piu' imprese, anche di diverse dimensioni.

Note all'art. 5:
- Si riporta il comma 203 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«203. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo finalizzato
all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano
alla realizzazione dell'importante progetto di interesse
comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la
ripartizione del fondo, nel rispetto della decisione della
Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI di cui al
presente comma. I contributi sono erogati annualmente sulla
base delle richieste adeguatamente corredate della
documentazione amministrativa e contabile relativa alle
spese sostenute.».
- Si riporta il comma 232 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«232. Per favorire le iniziative di collaborazione su
larga scala d'impatto significativo sulla competitivita'
dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che assume la denominazione di «Fondo IPCEI», e'
incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di
euro nel 2021. Il Fondo IPCEI puo' intervenire per il
sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla
realizzazione di importanti progetti di comune interesse
europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e
le catene di valore individuati dalla Commissione europea.
Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina
del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante
progetto di interesse comune europeo nel settore della
microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i
criteri generali per l'intervento e il funzionamento del
Fondo IPCEI nonche' per la concessione delle agevolazioni
alle imprese che partecipano agli importanti progetti di
interesse comune europeo di cui ai commi 230 e 231. Sulla
base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di
autorizzazione della Commissione europea adottate per i
progetti interessati, i singoli interventi sono attivati
con decreti del Ministro dello sviluppo economico.».
 
Art. 6
Incentivi dell'FCS per le start up d'impresa

1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di start up innovative, ivi comprese le cooperative, e a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialita' a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e le sinergie con il mercato del venture capital. Per il raggiungimento di tali finalita', l'FCS opera attraverso bandi tematici, adottati nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformita' con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi.
 
Art. 7
Incentivi dell'FCS per investimenti produttivi per
la transizione verde e digitale

1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile sostengono interventi diretti al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi. Per il raggiungimento di tali finalita', l'FCS opera attraverso il ricorso a:
a) i «contratti di sviluppo» di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il sostegno di programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;
b) l'emanazione di bandi tematici finalizzati a sostenere la realizzazione di programmi qualificati di investimento da parte delle imprese, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla sostenibilita' ambientale, da adottare nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformita' con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi. Nell'ambito dei bandi di cui al primo periodo, e' riconosciuta una particolare attenzione ai programmi di investimento proposti da PMI, ivi comprese le cooperative. Possono essere, altresi', previste focalizzazioni dell'intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di
attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa). -
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti
per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca
e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei
limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che
preveda la possibilita' per l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico
l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla
conferenza partecipano tutti i soggetti competenti
all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio
dell'investimento privato ed alla programmazione delle
opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza
diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza
per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori
della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del
1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in
conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza
di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto
esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che
la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento
agevolato e di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce,
con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la
gestione dell'intervento di cui al presente articolo,
vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti
dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza
con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1,
commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo
effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.».
 
Art. 8
Incentivi dell'FCS per l'accesso al credito
e al mercato dei capitali

1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano a sostenere la continuita' e lo sviluppo dell'attivita' d'impresa, a ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea debolezza economico-finanziaria delle stesse nonche' ad attivare capitali privati e pubblici a sostegno dell'attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficolta'. Per il raggiungimento di tali finalita', l'FCS opera attraverso il ricorso a:
a) le misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) l'emanazione di bandi tematici finalizzati, in un'ottica di complementarita' con gli interventi attuati dal Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa di cui alla lettera a), a dare continuita' alle imprese in temporanea situazione di difficolta' e a salvaguardare l'occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata e alle PMI, da adottare nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformita' con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e dei principi stabiliti dal codice degli incentivi.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 43 (Fondo per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa).
- 1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito il Fondo per la salvaguardia dei
livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita'
d'impresa, con una dotazione di 300 milioni di euro per
l'anno 2020.
2. Il Fondo e' finalizzato:
a) al salvataggio e alla ristrutturazione di
imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale
iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del
codice della proprieta' industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di
dipendenti superiore a 20, e delle societa' di capitali,
aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si
trovino in uno stato di difficolta' economico-finanziaria
come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal
decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di
imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati,
detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per
l'interesse nazionale;
b) all'acquisizione delle imprese in stato di
difficolta' economico-finanziaria di cui alla lettera a),
con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di
imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale
iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del
codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, purche' operanti in settore omogeneo a quello
dell'impresa acquirente.
2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga
di sei mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il
Fondo opera per i costi da sostenersi dalla societa' in
relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal
numero dei dipendenti della societa' interessata. In tali
casi, la procedura di licenziamento gia' avviata deve
intendersi sospesa per il periodo di operativita' della
proroga della cassa integrazione per consentire la
finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita'
produttiva.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1,
attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese
che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati
a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto
dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04,
recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del
rischio nonche' attraverso misure di sostegno al
mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento
con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive
del lavoro.
4. Le imprese che versano nella condizione di cui al
comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al
presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo
economico le informazioni relative a:
a) le azioni che intendono porre in essere per
ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso
incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di
addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di
appartenenza dell'impresa;
b) le imprese che abbiano gia' manifestato
interesse all'acquisizione della societa' o alla
prosecuzione dell'attivita' d'impresa ovvero le azioni che
intendono porre in essere per trovare un possibile
acquirente, anche mediante attrazione di investitori
stranieri;
c) le opportunita' per i dipendenti di presentare
una proposta di acquisto ed ogni altra possibilita' di
recupero degli asset da parte degli stessi.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di gestione e di
funzionamento del Fondo, nonche' le procedure per l'accesso
ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo, dando priorita' alle domande che
impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo
sviluppo del sistema produttivo.
6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, e' abrogato. Il primo periodo
dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e' abrogato.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni
di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse
rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al
comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai
sensi dell'articolo 265.».
 
Art. 9
Disposizioni contabili e finanziarie per l'attuazione
degli interventi del FCS

1. Con il disegno di legge di bilancio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi dell'articolo 4. Con il medesimo disegno di legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna delle sezioni del fondo di quell'articolo 4, mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spese in materia di incentivi che con il medesimo provvedimento sono abrogate per confluire nel suddetto Fondo.
 
Art. 10
Abrogazioni e ulteriori modifiche

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23:
1) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Fondo e' destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, definiti negli ambiti e secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.»;
2) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono abrogati;
3) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per ciascuno degli ambiti di cui al comma 2, e' istituita un'apposita sezione del Fondo. Si applicano le ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge n. 160 del 2023.»;
b) all'articolo 27:
1) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
2) il comma 5 e' abrogato;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., le cui attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione con il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 7 del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184. Le modalita' e i criteri di attuazione nonche' la remunerazione di tali attivita' sono definite nella convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse dei regimi di aiuto di cui al comma 2, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo.»;
4) i commi 8-bis e 9 sono abrogati.
2. All'articolo 32, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure gia' operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «all'individuazione delle risorse disponibili da destinare all'apertura di bandi adottati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
3. All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie,» sono soppresse e le parole: «l'ENEA e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «L'ENEA e' autorizzata»;
b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi.

Note all'art. 10:
- Per il testo dell'articolo 23 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita
del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, si veda nelle note all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 27 (Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa). - 1. Nel quadro della
strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la
competitivita' del sistema produttivo nazionale,
l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia
dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi
industriali complesse con impatto significativo sulla
politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
economico adotta Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi
industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero
dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della
regione interessata, che, riguardano specifici territori
soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di
rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore
industriale con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali
all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero
dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la
vigente normativa in materia di interventi di bonifica e
risanamento ambientale dei siti contaminati.
5. (abrogato)
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero delle imprese e del made in Italy
si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 7 del
codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27
novembre 2025, n. 184. Le modalita' e i criteri di
attuazione nonche' la remunerazione di tali attivita' sono
definite nella convenzione. Gli oneri derivanti dalla
predetta convenzione sono posti a carico delle risorse dei
regimi di aiuto di cui al comma 2, di competenza del
Ministero delle imprese e del made in Italy, utilizzate per
l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
8-bis. (abrogato)
9. (abrogato)
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 11, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Contrasto all'Italian sounding e incentivi
al deposito di brevetti e marchi). - (Omissis).
11. Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole
e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di
proprieta' industriale, il Ministero dello sviluppo
economico provvede annualmente, con decreto del direttore
generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio
italiano brevetti e marchi all'individuazione delle risorse
disponibili da destinare all'apertura di bandi adottati
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui
all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, per le finalita' previste dall'articolo 1, comma
851, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 5, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 42 (Fondo per il trasferimento tecnologico e
altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno
dell'innovazione). - (Omissis).
5. L'ENEA e' autorizzata alla costituzione della
fondazione di diritto privato, di seguito denominata
'Fondazione Enea Tech e Biomedical', sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e
del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un
atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi
strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e
Biomedical e' adottato, sentita l'ENEA, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione
e dell'operativita' della Fondazione e' autorizzata la
spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020. La Fondazione
puo' altresi' operare nel settore della ricerca,
prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo
biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione
dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta
specializzazione e di eccellenza.».
 
Art. 11
Abrogazioni

1. Sono soppressi gli incentivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e sono abrogate le relative disposizioni di riferimento ivi indicate.
2. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile e' rivestito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' soppresso il «voucher per l'internazionalizzazione - TEM con competenza digitali» di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.
3. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile e' rivestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono soppressi:
a) il credito di imposta in materiali di recupero di cui all'articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) il credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
4. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile e' rivestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono soppresse le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale self-employment di cui articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e sono abrogate le relative disposizioni normative di riferimento ivi indicate.

Note all'art. 11:
- Si riporta il comma 73 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle
plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi
di produzione industriale e della lavorazione di selezione
e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa
all'avvio al recupero energetico, nonche' al fine di
ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello
di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da
imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti
realizzati con materiali provenienti dalla raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che
acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo
la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta
differenziata della carta e dell'alluminio e' riconosciuto,
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta
nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e
documentate per i predetti acquisti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26-ter del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 26-ter (Agevolazioni fiscali sui prodotti da
riciclo e riuso). - 1. Per l'anno 2020, e' riconosciuto un
contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per
almeno il 75 per cento della loro composizione, dal
riciclaggio di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualita' derivante dal trattamento
della frazione organica differenziata dei rifiuti.
2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di
lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il
contributo di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuto sotto
forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo
annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il
credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati
siano effettivamente impiegati nell'esercizio
dell'attivita' economica o professionale e non e'
cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1,
comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1
non destinati all'esercizio dell'attivita' economica o
professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1
spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5.000 per
ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni
di euro per l'anno 2020. Il contributo e' anticipato dal
venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed e'
a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di
pari importo.
4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;
b) non concorrono alla formazione del reddito e
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) sono utilizzabili esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1°
gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di
riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite
di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti
d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione
di versamento.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e
le certificazioni idonee ad attestare la natura e le
tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione
nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e
fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei
limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali»:
«Art. 45 (Riforma degli incentivi all'occupazione e
degli ammortizzatori sociali, nonche' norme in materia di
lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un
sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire
l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di
soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e'
delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile
2000, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi
dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli
incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con
particolare riguardo all'esigenza di migliorarne
l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli
ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della
formazione professionale, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi.».
 
Art. 12
Disposizioni transitorie e finali

1. Per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11, resta ferma l'applicazione delle medesime disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla definizione degli stessi procedimenti, comprensiva delle eventuali fasi di recupero, totale o parziale, delle agevolazioni gia' erogate e indebitamente percepite.
2. I decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy con i quali e' definita la disciplina quadro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1, lettera b), e all'articolo 8, comma 1, lettera b), sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di cui all'articolo 9.
 
Art. 13
Aggiornamenti

1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del presente decreto e' attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 giugno 2026

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'

Locatelli, Ministro per le
disabilita'
Visto, il Guardasigilli: Nordio