Gazzetta n. 178 del 3 agosto 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 7 luglio 2026
Proroga del termine di rendicontazione degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilita' degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio» ed in particolare gli articoli 47 e 48;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante «Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 160 e 172;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», e in particolare l'art. 46-bis;
Dato atto che il sopracitato art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha modificato l'art. 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015 prevedendo che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica;
Considerato che l'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevedendo che, al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita e' divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);
Considerato che il medesimo art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 novembre 2019, n. 1021, con il quale sono stati definiti i criteri per il finanziamento degli interventi urgenti, anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono assegnati, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di ciascuna area geografica, per interventi urgenti e indifferibili resisi necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito di procedura selettiva e definisce i criteri e le modalita' di selezione degli interventi relativi all'edilizia scolastica da finanziare;
Dato atto che in data 24 novembre 2021 e' stato pubblicato l'avviso pubblico, prot. n. 46852, per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, prevedendo un importo massimo assegnabile di 400.000,00 euro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 novembre 2023, n. 210, recante «Approvazione delle graduatorie definitive per il finanziamento degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilita' degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 gennaio 2025, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito», e in particolare l'art. 13;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 febbraio 2025, n. 33, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio, in data 28 febbraio 2025, al n. 88, con il quale il Ministro dell'istruzione e del merito ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l'amministrazione centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2025, e in particolare la tabella D;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 marzo 2025, n. 52, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 18 marzo 2025, al n. 297, di assegnazione delle spese strumentali in gestione unificata per l'anno 2025 e, in particolare, l'art. 5 e la relativa tabella 5;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210 «Gli enti locali, di cui all'allegato A al presente decreto sono tenuti a ultimare i lavori entro dodici mesi dall'aggiudicazione definitiva e a rendicontare entro i due mesi successivi dall'ultimazione dei lavori»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 230, con il quale il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210 e' stato prorogato al 31 luglio 2026;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 31 dicembre 2025, n. 265, con il quale il termine di rendicontazione del 31 luglio 2026 e' stato esteso a tutti gli interventi conclusi entro il 31 maggio 2026;
Dato atto che, in pendenza dei termini previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210, taluni enti beneficiari hanno rappresentato la necessita' di procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara, per cause sopravvenute a essi non imputabili;
Considerato che, dall'ordinaria attivita' di ricognizione e di monitoraggio effettuata dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, e' emerso che alcuni enti locali necessitano di una ulteriore proroga del termine di rendicontazione finale degli interventi;
Considerato che, pur avendo completato i lavori entro il 31 maggio 2026, alcuni enti non sono in grado di completare la relativa rendicontazione entro il termine attualmente previsto del 31 luglio 2026;
Considerato che le difficolta' riscontrate dagli enti nel rispetto del predetto termine risultano connesse alla complessita' delle attivita' di verifica e di chiusura amministrativo-contabile degli interventi, alla concomitante gestione di ulteriori programmi di investimento finanziati a valere su linee ordinarie e straordinarie, nonche', in taluni casi, alle oggettive difficolta' organizzative derivanti dalla limitata disponibilita' delle risorse umane necessarie all'espletamento delle relative attivita';
Considerato che la linea di finanziamento in questione e' destinata al ripristino delle condizioni di agibilita' degli edifici scolastici;
Ritenuta quindi, opportuna, alla luce delle criticita' rappresentate, l'individuazione di un nuovo termine per la rendicontazione finale degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilita' degli edifici scolastici autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210;

Decreta:

Art. 1

Proroga del termine di rendicontazione

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210, i cui lavori sono stati conclusi entro il 31 maggio 2026, e' prorogato al 31 ottobre 2026.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli interventi per i quali, in pendenza dei termini previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210, gli enti beneficiari abbiano espletato una nuova procedura di gara. Per tali interventi, ai sensi del citato decreto, la conclusione dei lavori deve avvenire entro dodici mesi dall'aggiudicazione definitiva della nuova procedura di gara e la rendicontazione entro i due mesi successivi dall'ultimazione dei lavori.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 e al comma 2 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.
4. Nell'ipotesi in cui non siano rispettati i termini di cui al comma 1 e al comma 2, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210 sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni.
5. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: Valditara

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 1690