IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale di Protezione civile»; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e, in particolare, l'art. 80, comma 21; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita'; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano, Ministero dell'istruzione e del merito facendo solo salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto in particolare il comma 4-sexies dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, secondo il quale «Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica»; Visti altresi' i commi da 4-ter a 4-quinquies del citato art. 11 del decreto-legge n. 179 del 2012, che prevedono che per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento; che il Ministero, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare, li approva e ne da' loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», e in particolare l'art. 10; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si e' stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari Ministero dell'istruzione e del merito e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto in particolare l'art. 4, comma 3-quater del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che prevede che, a decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gia' confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalita' di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' sono state ripartite, su base regionale, le risorse relative alle annualita' 2014 e 2015; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; Visto l'accordo, sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, 17 gennaio 2018, recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2019; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l'art. 6, con cui si stabilisce che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»; Dato atto che le risorse di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono confluite nel Fondo unico dell'edilizia scolastica e, in particolare, sul capitolo 8105 - piano gestionale 1 - del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito; Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP); Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254, con il quale sono state ripartite tra le regioni le risorse relative alle annualita' 2023, 2024, 2025, pari a complessivi euro 61.000.000,00, utilizzando i medesimi criteri di riparto della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica, come definiti nella richiamata Conferenza Unificata del 6 settembre 2018 e sono stati individuati gli enti locali beneficiari; Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254, «gli enti beneficiari dei finanziamenti di cui all' allegato A sono tenuti ad effettuare l'aggiudicazione definitiva dei lavori entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»; Considerato che il citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2025 e che, quindi, il termine di aggiudicazione definitiva dei lavori e' stato fissato al 13 luglio 2025; Dato atto che l'art. 5, comma 1, lettera a), del suddetto decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 11 dicembre 2024, n. 254, prevede che il mancato rispetto del termine di aggiudicazione definitiva dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 luglio 2025, n. 130, con il quale il termine ultimo per l'aggiudicazione definitiva dei lavori, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254 (Piani 2023-2025) e' stato prorogato al 13 luglio 2026; Dato atto che, a seguito della suddetta proroga, la Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche ha ulteriormente intensificato le attivita' di impulso, monitoraggio e vigilanza nei confronti degli enti locali beneficiari dei trentadue interventi finanziati, invitandoli ad attivarsi con ogni utile iniziativa volta ad assicurare il rispetto della tempistica prevista, al fine di evitare la decadenza dal finanziamento e la conseguente perdita delle risorse assegnate; Dato atto che, a fronte della citata proroga, sono pervenute richieste di ulteriore proroga da parte di alcuni enti beneficiari, i quali hanno rappresentato che, pur avendo tempestivamente avviato le procedure per l'aggiudicazione dei lavori, necessitano di un limitato differimento del termine per il completamento delle relative procedure; Dato atto che, in taluni casi, il ritardo nell'espletamento delle procedure e' conseguente alla contestuale gestione, da parte dei medesimi enti, degli interventi resisi necessari a seguito Ministero dell'istruzione e del merito degli eventi alluvionali e sismici che hanno interessato il territorio, circostanza che ha determinato un aggravio delle attivita' amministrative e tecniche e, conseguentemente, un rallentamento nell'attuazione degli ulteriori interventi di competenza; Considerato che il limitato differimento del termine, pari a soli tre mesi, realizza un equilibrato bilanciamento, da un lato, tra le oggettive difficolta' tecniche e procedurali rappresentate dagli enti beneficiari e, dall'altro, l'esigenza di assicurare il pieno conseguimento dell'interesse pubblico perseguito, consistente nella tempestiva messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa; Ritenuto quindi, opportuno, anche alla luce delle anticipazioni di spesa gia' erogate, individuare un nuovo termine per l'aggiudicazione degli interventi finanziati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 11 dicembre 2024, n. 254;
Decreta:
Art. 1
Proroga del termine di aggiudicazione dei lavori
1. Per le ragioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il termine di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254 (Piani 2023-2025), gia' prorogato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 luglio 2025, n. 130, e' ulteriormente prorogato dal 13 luglio 2026 al 13 ottobre 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza dal finanziamento concesso. 2. Il presente decreto e' comunicato agli enti locali beneficiari del finanziamento dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2026
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 1691 |