Gazzetta n. 178 del 3 agosto 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 24 giugno 2026
Fondo Alimentare 2026 e 2027. Individuazione dei beneficiari del contributo economico previsto dall'articolo 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2025 n. 199. Definizione dei termini e delle modalita' di erogazione delle risorse.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, recante «Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto 13 ottobre 2005, n. 240, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante «Regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, recante «Istituzione del casellario centrale dei pensionati» e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, comma 11, e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio» ai sensi del quale Poste Italiane S.p.a. e' fornitore del servizio postale universale in Italia;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, recante «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita'»;
Visto il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico - ora Ministero delle imprese e del made in Italy, e Poste Italiane S.p.a., 2020/2024, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2020 al n. 558 - prorogato fino al 30 aprile 2026, con atto registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2025, al n. 142 - che ha affidato a Poste Italiane il servizio postale universale, quale servizio di pubblica utilita', ne disciplina, tra l'altro, le modalita' di erogazione del servizio, nonche' gli obblighi della societa' affidataria, ed in particolare, l'art. 5 in materia di servizi resi ai cittadini, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni;
Vista la delibera n. 385/13/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale sono state approvate le condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio postale universale, che disciplinano le modalita' di erogazione dei servizi ai cittadini;
Vista la delibera n. 342/14/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale sono stati integrati i criteri di distribuzione degli uffici postali, precedentemente fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, con specifiche previsioni a tutela degli utenti del servizio postale universale che abitano nelle zone remote del Paese;
Viste le delibere n. 379/16/CONS e n. 427/21/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni relative alle analisi di conformita' dell'affidamento del servizio universale alla societa' Poste Italiane S.p.a. ai fini della verifica quinquennale ex art. 23 del decreto legislativo n. 261/1999;
Visto l'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale e' stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessita';
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai sensi del quale «La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' incrementata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessita'. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalita' di erogazione delle stesse»;
Visto il successivo comma 6, ai sensi del quale, «Per le finalita' di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 5»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, di approvazione del «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste n. 47783 del 31 gennaio 2024, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170;
Ritenuta l'urgenza di garantire la fruizione del fondo, attraverso la previsione di un apposito sistema abilitante, esaminato anche il «Rapporto annuale 2025. La situazione del Paese» predisposto dall'ISTAT, relativo anche alla redistribuzione del reddito in Italia, che accerta come l'insieme delle politiche sulle famiglie abbia ridotto la diseguaglianza ed il rischio della poverta', ma renda sempre piu' necessarie politiche a favore delle famiglie numerose, anche per contrastare la crisi demografica;
Considerata la necessita' di fissare i criteri di individuazione dei nuclei familiari beneficiari del contributo, e le modalita' di attribuzione del citato intervento di sostegno al reddito - attraverso l'emissione di carte prepagate per l'acquisto di beni alimentari di prima necessita' - cosicche' risulti garantita una distribuzione equa ed articolata, sull'intero territorio nazionale;
Ritenuta la necessita' di doversi avvalere delle specifiche competenze istituzionali dell'INPS per attuare la previsione del citato art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, al fine di escludere dai beneficiari soggetti non in stato di effettivo bisogno;
Considerata la necessita' di attuare la previsione di cui al citato art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, individuando, per esigenze di efficienza ed efficacia dell'intervento di sostegno, un solo gestore del servizio di emissione delle carte acquisti, che garantisca la disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio nazionale, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dell'assistenza tecnica, presso ogni comune interessato dalla misura, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio;
Considerato che Poste Italiane S.p.a., quale gestore del servizio postale universale, possiede i suesposti requisiti e ha maturato pregresse esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici, avendo attuato le previsioni del decreto interministeriale prot. 9273293 del 27 ottobre 2020, relativo al «Fondo per la filiera della ristorazione»; del decreto interministeriale prot. 210841 del 19 aprile 2023, come modificate da ultimo dal decreto interministeriale prot. 660310 del 29 novembre 2023, relativo al «Fondo alimentare 2023»; del decreto interministeriale prot. 250213 del 4 giugno 2024, relativo al «Fondo alimentare 2024»; del decreto interministeriale prot. 354883 del 31 luglio 2025, relativo al «Fondo alimentare 2025»;
Considerato che Poste Italiane S.p.a., attraverso il «Progetto Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale», concorre altresi' alla realizzazione della Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura e turismo componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA. - del PNRR in 7.000 comuni al di sotto dei 15.000 abitanti;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni attuative e applicative delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
 
Allegato 1

Beni alimentari di prima necessita'

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole
pescato fresco
tonno e carne in scatola
latte e suoi derivati
uova
oli d'oliva e di semi
prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria
pizza e prodotti da forno surgelati
paste alimentari
riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale
farine di cereali
ortaggi freschi; lavati e confezionati pronti al consumo; lavorati; cotti, confezionati e pronti al consumo; surgelati
pomodori pelati e conserve di pomodori
legumi
semi e frutti oleosi
frutta di qualunque tipologia, anche lavata e confezionata pronta al consumo nonche' cotta e confezionata pronta al consumo
alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)
lieviti naturali
miele naturale
zuccheri
cacao in polvere
cioccolato
acque minerali
aceto di vino
caffe', te', camomilla
prodotti DOP e IGP
 
Art. 2

Beneficiari ed importo del contributo

1. Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione di tutti i componenti nell'anagrafe della popolazione residente (anagrafe comunale);
b) titolarita' di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.
2. I requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano percettori di: assegno di inclusione, carta acquisti o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla poverta' che preveda l'erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale. Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASPI o Indennita' mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; di indennita' di mobilita'; di fondi di solidarieta' per l'integrazione del reddito; di Cassa integrazione guadagni - CIG o di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
4. E' concesso un solo contributo per nucleo familiare, erogato in due annualita'. L'importo erogato per ciascuna annualita' e' pari a 500,00 euro, salvo quanto previsto, per l'annualita' 2027, dall'art. 5, comma 3.
5. La misura di sostegno, per l'annualita' 2026, e' erogata mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonche' di quelle residue relative all'annualita' 2025, risultanti dal monitoraggio effettuato da Poste Italiane ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto interministeriale prot. 354883 del 31 luglio 2025.
6. La misura di sostegno, per l'annualita' 2027, e' erogata mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonche' di quelle che dovessero risultare residue relative all'annualita' 2026.
 
Art. 3

Destinazione del contributo

1. Il contributo, per entrambe le annualita' 2026 e 2027, e' destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessita' indicati nell'allegato 1, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.
2. Il contributo e' erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della societa' controllata Postepay, ovvero di altra societa' del gruppo o articolazione organizzativa a cio' preposta.
 
Art. 4

Numero di carte assegnate a ciascun comune

1. A ciascun comune e' assegnato, per l'individuazione dei relativi beneficiari, per entrambe le annualita' 2026 e 2027, un numero di carte cosi' calcolato:
a. una quota pari al 50% del numero totale di carte, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;
b. una quota pari al restante 50%, e' distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite medio di ciascun comune ed il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.
2. Il riparto delle assegnazioni di carte a ciascun comune, valido per entrambe le annualita' 2026 e 2027, e' contenuto nel decreto direttoriale delegato di cui all'art. 5, comma 2.
 
Art. 5

Decreti direttoriali delegati e trasferimento
delle risorse dal bilancio dello Stato

1. Il direttore generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, titolare del capitolo di gestione del Fondo alimentare, e' delegato ad adottare i decreti attuativi della misura di sostegno per le annualita' 2026 e 2027, nel rispetto delle modalita' di erogazione individuate nel presente decreto interministeriale.
2. Il direttore generale, nel decreto direttoriale attuativo, adottato entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, acquisita la valutazione sulla richiesta di nulla osta della Ragioneria generale dello Stato all'utilizzo, per l'annualita' 2026, delle risorse residue dell'annualita' 2025, determina il numero di carte da utilizzare per l'erogazione del beneficio in entrambe le annualita', in attuazione degli articoli 2, comma 5, e 4 del presente decreto, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
3. Per l'annualita' 2027, entro venti giorni dall'acquisizione della valutazione sulla richiesta di nulla osta della Ragioneria generale dello Stato all'utilizzo delle risorse residue dell'annualita' 2026, il direttore generale, con decreto direttoriale, verificati i residui disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 6, ove necessario ridetermina l'ammontare della quota di contributo per l'annualita' 2027.
4. I decreti cui ai commi 2 e 3 sono comunicati all'INPS e a Poste Italiane e della sua adozione e' informato il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Le somme iscritte nel capitolo di cui al comma 1 sono trasferite a Poste Italiane entro il termine di ciascun esercizio finanziario.
 
Art. 6

Individuazione dei beneficiari
per le annualita' 2026 e 2027

1. I comuni ricevono dall'INPS l'elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dallo stesso INPS, secondo i seguenti criteri, da applicarsi in ordine di priorita' decrescente:
a) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2012; priorita' e' data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso;
b) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2008; priorita' e' data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso;
c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti; priorita' e' data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'art. 5, comma 2, l'INPS rende disponibili ai singoli comuni gli elenchi di cui al comma 1, attraverso una applicazione WEB integrata nel portale internet istituzionale dell'INPS (www.inps.it), unitamente alle relative istruzioni operative.
3. I comuni verificano la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilita' con altre misure locali dei nuclei familiari contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e, sulla base del numero di carte loro assegnate, attribuiscono le carte che eventualmente residuano dopo l'applicazione dei criteri sopra indicati, selezionando i beneficiari, nell'ambito dell'elenco predisposto, tra i nuclei familiari, anche unipersonali, in effettivo stato di bisogno.
 
Art. 7

Procedura di attribuzione nominativa delle carte
e comunicazione ai beneficiari

1. I comuni consolidano gli elenchi dei beneficiari di cui all'art. 6, da impiegare per l'erogazione del contributo, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione degli elenchi sul sito INPS, attraverso applicativo web integrato nel portale internet istituzionale dell'INPS (www.inps.it).
2. L'INPS, decorso il termine di cui al comma 1, rende definitivi gli elenchi entro dieci giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica e li trasmette in via telematica a Poste Italiane ai fini dell'erogazione del contributo, per il tramite della societa' controllata Postepay, ovvero di altra societa' del gruppo o articolazione organizzativa a cio' preposta.
3. Gli elenchi dei beneficiari sono pubblicati, in ogni caso, in evidenza, sui siti internet di ciascun comune, in conformita' all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con modalita' tali da garantire la riservatezza dei dati personali.
4. I comuni e le loro forme associate, attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale e gli uffici per le relazioni con il pubblico, segnalano alla popolazione residente la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e forniscono informazioni relative alle modalita' di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio e alle modalita' di prenotazione per il ritiro delle carte.
 
Art. 8

Modalita' di erogazione del contributo per l'anno 2026

1. Il contributo e' erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della societa' controllata Postepay, ovvero di altra societa' del gruppo o articolazione organizzativa a cio' preposta, consegnate ai beneficiari, previa prenotazione del ritiro attraverso i canali offerti da Poste Italiane, presso gli uffici postali abilitati al servizio.
2. Il numero complessivo delle carte assegnabili e' indicato nel decreto direttoriale adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2.
3. Le carte abbinate a ciascun beneficiario sono nominative e sono rese operative con l'accredito del contributo erogato a partire dal mese di ottobre 2026.
4. Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio secondo un criterio di scaglionamento e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio riferito all'annualita' 2026, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2026.
 
Art. 9

Disposizioni sui residui per l'anno 2026

1. Poste Italiane S.p.a., entro il 31 gennaio 2027, effettua il monitoraggio delle risorse residue, risultanti dalle carte non abilitate da parte dei beneficiari con il primo pagamento nel termine stabilito dall'art. 8, comma 4, e ne informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5.
2. Le risorse di cui al comma 1, risultanti dal monitoraggio, sono accreditate sul conto corrente postale per la gestione della misura da parte di Poste Italiane S.p.a.
 
Art. 10

Modalita' di erogazione del contributo per l'anno 2027

1. Il contributo per l'annualita' 2027 e' erogato con le medesime modalita' di cui all'art. 8, mediante accredito della seconda quota a partire dal mese di aprile 2027.
2. Ai soli fini della fruizione della quota di contributo per l'annualita' 2027, le carte prepagate non ritirate e/o non attivate entro il termine di cui all'art. 8, comma 4, possono essere ritirate e/o attivate dai beneficiari effettuando un pagamento, a pena di decadenza, dal 1° aprile 2027 al 31 agosto 2027.
 
Art. 11

Termine finale di utilizzo delle somme
e disposizioni sui residui per l'anno 2027

1. Le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 10 ottobre 2027.
2. Poste Italiane S.p.a., entro il 30 novembre 2027, effettua un monitoraggio delle risorse residue e ne informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 12

Convenzione tra il MASAF, INPS e Poste Italiane S.p.a.

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, INPS e Poste Italiane S.p.a. procedono, per le annualita' 2026 e 2027, alla sottoscrizione di apposita convenzione al fine di disciplinare le modalita' tecniche di trasmissione dei dati tra l'INPS, i comuni e Poste Italiane S.p.a., assicurandone la sicurezza e la protezione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e nel limite massimo di spesa ivi previsto.
 
Art. 13

Modalita' e condizioni di accreditamento
degli esercizi commerciali

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, per ciascuna delle annualita' 2026 e 2027, previa presentazione di apposita domanda, anche per via telematica, utilizzando i modelli resi disponibili dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sul proprio sito istituzionale, e verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, con apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'agricoltura, sono individuati gli esercizi commerciali in forma singola e le associazioni di esercenti che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessita' di cui all'allegato 1, da attuarsi anche attraverso apposita scontistica praticata a favore dei possessori delle carte.
2. Con decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono stabiliti i modelli per la presentazione delle domande di cui al comma 1 e le necessarie indicazioni operative, anche in relazione alla verifica delle condizioni di cui al medesimo comma 1.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 24 giugno 2026

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1001