| Gazzetta n. 178 del 3 agosto 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE |
| DECRETO 19 marzo 2026 |
| Disciplina del Sistema IT-Wallet e dei relativi servizi ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD); Visto, in particolare, l'articolo 64-quater del CAD, come introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 che ha istituito il «Sistema IT-Wallet» e, in particolare, il comma 5 del medesimo articolo che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza la definizione dei compiti e funzioni della societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e della societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, le date di disponibilita' del sistema IT-Wallet e i relativi termini e le previsioni di sostenibilita' economica; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 recante il «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 recante il «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; Visto l'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e, in particolare, il comma 3; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Giorgia Meloni e' stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessio Butti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022 concernente la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti; Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 64-quater, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 469 del 4 agosto 2025; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 febbraio 2026; Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 28 gennaio 2026;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 3, del CAD oltre le seguenti: a) CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; b) decreto di approvazione delle linee guida, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 3, del CAD, recante l'approvazione delle linee guida; c) PagoPA: la societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; d) IPZS: la societa' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116; e) linee guida del sistema IT-Wallet, le linee guida del sistema IT-Wallet adottate ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 3, del CAD; f) livello di garanzia: indicatore del grado di affidabilita' dell'autenticazione, determinato in conformita' all'articolo 8 del regolamento eIDAS secondo i seguenti livelli: livello di garanzia basso, livello di garanzia significativo, livello di garanzia elevato. g) regolamento IT-Wallet: il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto di approvazione delle linee guida; h) specifiche tecniche: le specifiche tecniche del sistema IT-Wallet adottate ai sensi dell'articolo 6 del decreto di approvazione delle linee guida; |
| | Art. 2
Oggetto
1. Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 64-quater, comma 5, del CAD, il presente decreto disciplina i compiti e le funzioni attribuiti a PagoPA e IPZS nell'ambito del sistema IT-Wallet, nonche' la data di avvio del medesimo sistema e dei conseguenti servizi e i principi di sostenibilita' economica. |
| | Art. 3
Compiti e funzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.
1. Ai sensi dell'articolo 64-quater del CAD, IPZS provvede alla progettazione, realizzazione, implementazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del sistema IT-Wallet, assicurandone la continua conformita' al quadro normativo nazionale ed europeo in materia di identita' digitale e collabora altresi' con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, alla redazione delle specifiche tecniche. 2. Nell'ambito del sistema IT-Wallet IPZS svolge i compiti e funzioni derivanti dai seguenti ruoli di cui alle linee guida del sistema IT-Wallet: a) Unico fornitore del registro IT-Wallet che collabora con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ai fini della registrazione dei soggetti al sistema IT-Wallet; b) Unico fornitore di attestati elettronici di dati di identificazione personale; c) Unico fornitore di attestati elettronici di interesse pubblico. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto di approvazione delle linee guida, IPZS rilascia gli attestati elettronici di dati di identificazione personale a seguito di autenticazione dell'utente unicamente mediante il livello di garanzia elevato del sistema CIEid. Per l'emissione e la gestione dell'attestato elettronico di dati di identificazione personale IPZS utilizza i dati messi a disposizione dall'ANPR ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del CAD per il tramite dei servizi di accertamento resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter, incluso il codice identificativo univoco di cui all'articolo 62, comma 3, del CAD. Durante la sperimentazione di cui al decreto di approvazione delle linee guida, l'attestato elettronico di dati di identificazione personale contiene i seguenti dati riferiti alla persona fisica: a) nome; b) cognome; c) data di nascita; d) luogo di nascita; e) cittadinanza; f) codice fiscale. All'esito della citata sperimentazione i dati contenuti nell'attestato elettronico di dati di identificazione personale sono determinati dalle linee guida previste ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del medesimo decreto. 4. IPZS rende disponibili gli attestati elettronici di interesse pubblico dei documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, muniti di fotografia del titolare, che possono essere presentate anche ai fini di riconoscimento dello stesso, esclusivamente attraverso la soluzione di IT-Wallet pubblica. 5. IPZS supporta i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, nella registrazione in qualita' di fonte autentica assicurando prioritariamente l'interoperabilita' con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis del CAD e con quelle individuate dell'AgID ai sensi del comma 3-ter del medesimo articolo 60 del CAD, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto di approvazione delle linee guida. 6. IPZS e' registrata di diritto al sistema IT-Wallet per i ruoli di cui al comma 2. 7. In aggiunta a quanto previsto al comma 3 e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, e' consentito a IPZS di rilasciare gli attestati elettronici di dati di identificazione personale anche a seguito di accertamento dell'identita' dell'utente mediante prova del possesso fisico della Carta di identita' elettronica (CIE), quale elemento essenziale per l'acquisizione dell'identita' digitale, effettuato con modalita' idonee a garantire la verifica dell'integrita' del documento anche attraverso eventuali servizi resi disponibili dal Ministero dell'interno, accompagnato da autenticazione dell'utente mediante il livello di garanzia significativo del sistema CIEid oppure del sistema SPID. I dati contenuti negli attestati elettronici di dati di identificazione personale sono selezionati e validati esclusivamente a partire dalle informazioni anagrafiche disponibili in ANPR, indipendentemente dal gestore dell'identita' digitale utilizzato per l'autenticazione. |
| | Art. 4
Compiti e funzioni di PagoPA S.p.a.
1. Ai sensi dell'articolo 64-quater del CAD, PagoPA provvede alla realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per il rilascio della soluzione di IT-Wallet pubblica nonche' alla sua gestione e implementazione, assicurandone la continua conformita' al quadro normativo nazionale ed europeo in materia di identita' digitale e collabora altresi' con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, alla redazione delle specifiche tecniche. 2. Nell'ambito del sistema IT-Wallet PagoPA svolge i compiti e funzioni derivanti dal ruolo di unico fornitore di soluzione IT-Wallet pubblica di cui alle linee guida del sistema IT-Wallet. 3. PagoPA collabora altresi' con AgID e IPZS ai fini di rendere interoperabile il catalogo dei servizi PDND con il catalogo degli attestati elettronici e per la procedura di registrazione dei titolari di fonti autentiche nel registro IT-Wallet che tiene in considerazione anche documenti e procedure gia' effettuati per l'adesione a PDND. 4. Con la piena funzionalita' del sistema IT-Wallet, la soluzione di IT Wallet pubblica svolge le funzioni del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis; le linee guida del sistema IT-Wallet costituiscono l'evoluzione della funzionalita' descritta nella sezione 3 dell'allegato 2 delle llinee guida sul punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione di cui all'articolo 64-bis CAD (Portafoglio). Il punto di accesso telematico rimane fruibile al cittadino indipendentemente dall'attivazione della soluzione di IT-Wallet pubblica. 5. PagoPA e' registrata di diritto al sistema IT-Wallet per il ruolo di cui al comma 2. |
| | Art. 5
Obblighi e termini
1. La soluzione IT-Wallet pubblica e' resa disponibile ai cittadini con un rilascio graduale delle funzionalita' dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. I soggetti pubblici e i soggetti privati che hanno gia' aderito a PDND, inclusi i soggetti di cui all'articolo 4, lettere b) c), d), e) del decreto di approvazione delle linee guida sono registrati al Sistema IT-Wallet a semplice richiesta secondo quanto previsto dal regolamento IT-Wallet. 3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, possono registrarsi al sistema IT-Wallet in qualita' di fonte autentica e rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualita' di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestati elettronici di attributi pubblici ovvero rendere disponibili al fornitore di attestati elettronici di interesse pubblico i dati e documenti per la generazione di attestati elettronici di interesse pubblico. Entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla data di cui al comma 1, tutti i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad aderire, senza ulteriori oneri, al sistema IT-Wallet in qualita' di titolare di fonte autentica al fine di rendere disponibili i dati e i documenti di cui al medesimo periodo. Alle regole e agli obblighi di rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestati elettronici ai sensi del presente articolo non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati. 4. I soggetti privati possono registrarsi al sistema IT-Wallet a decorrere dalla data di cui al comma 1; 5. Previa registrazione al sistema IT-Wallet, a decorrere dalla data di cui al comma 1, le soluzioni IT-Wallet possono essere utilizzate per l'accesso ai servizi in rete erogati dai soggetti pubblici; ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati la facolta' di utilizzo delle soluzioni IT-Wallet. |
| | Art. 6
Esenzione dei controlli
1. Gli attributi presentati sotto forma di attestati elettronici validi in conformita' alle linee guida del sistema IT-Wallet sono esenti dai controlli di cui al Capo V del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nonche' di ogni altra normativa in materia di controlli amministrativi e documentali. 2. Le istanze e dichiarazioni di cui all'articolo 65 del CAD sono altresi' valide quando presentate avvalendosi delle soluzioni IT-Wallet in conformita' alle linee guida del sistema IT-Wallet; l'autenticazione dell'utente ai fini dell'identificazione dello stesso e' effettuata avvalendosi dell'attestato elettronico di dati di identificazione personale ai sensi delle linee guida del sistema IT-Wallet ed e' equivalente alle modalita' di identificazione dell'utente ai sensi del medesimo articolo 65, comma 1, lettera b), del CAD. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti privati. |
| | Art. 7
Principi di sostenibilita' economica del Sistema IT-Wallet
1. Il sistema IT-Wallet deve garantire la sostenibilita' economica mediante un modello finanziario che equilibri entrate e costi operativi, assicurando la continuita' dei servizi e il rispetto del principio di gratuita' per i cittadini per le funzionalita' essenziali (di seguito indicati «Servizi base»), da definirsi ai sensi del comma 6 del presente articolo. 2. I servizi aggiuntivi erogati tramite il sistema IT-Wallet (di seguito indicati «Servizi remunerabili»), da definirsi ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono essere oggetto di remunerazione, allo scopo di: a) incentivare la partecipazione di attori pubblici e privati; b) ridurre la dipendenza da finanziamenti pubblici attraverso la generazione di ricavi proporzionali al valore aggiunto fornito. 3. La definizione delle tariffe per i servizi remunerabili e dei soggetti tenuti a corrisponderle deve assicurare un adeguato spazio di autonomia a tutti i soggetti del sistema nello sviluppo e nella diffusione degli stessi. 4. Le fonti di ricavo per garantire la sostenibilita' economica del sistema, inclusa la remunerabilita' dell'infrastruttura e dei servizi resi dalle societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), nonche' dai soggetti pubblici per l'emissione e la gestione di attestati elettronici inclusi nei servizi base o di interesse pubblico, si basano sulla monetizzazione di transazioni, integrazioni sistemiche e generazione di valore da risparmi operativi, in conformita' alla normativa unionale e possono includere: a. tariffe applicate ai verificatori di attestati elettronici, con esclusione delle pubbliche amministrazioni, anche per il tramite di fornitori di soluzione IT-Wallet, per l'utilizzo del sistema IT-Wallet, anche proporzionate al volume delle transazioni o dei servizi richiesti; b. tariffe applicate per il tramite di fornitori di soluzioni IT-Wallet private, per l'uso da parte degli utenti di servizi remunerabili, sia per scopi professionali che non professionali, ivi inclusa l'emissione e la gestione di attestati elettronici non inclusi nei servizi base; c. ulteriori tariffe in conformita' ai regolamenti unionali. 5. Il sistema IT-Wallet deve prevedere l'integrabilita' di servizi pubblici e privati, garantendo interoperabilita' e coerenza con il quadro normativo vigente. A tal fine, rientrano tra i servizi integrabili i servizi destinati all'erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato per il tramite dell'infrastruttura tecnologica di cui all'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 nonche' il sistema di prevenzione di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore finanziario e assicurativo, con specifico riferimento al furto d'identita', assicurando la possibilita' di accesso e utilizzo di tale servizio attraverso il sistema IT-Wallet. L'integrazione di tali servizi avviene nel rispetto dei principi di sicurezza, protezione dei dati e tutela della fede pubblica. 6. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti: a) i servizi base e servizi remunerabili, incluse le relative indicazioni di costo, nonche' le politiche e le modalita' di remunerazione, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo; b) il contributo che i soggetti che sono registrati al sistema IT-Wallet, con esclusione delle pubbliche amministrazioni, riconoscono per la copertura dei costi sostenuti per detti procedimenti da AgID e dei costi di mantenimento del registro del sistema IT-Wallet a carico del fornitore del registro del sistema IT-Wallet; c) l'elenco degli attestati elettronici di attributi che, per ragioni di sicurezza, tutela della fede pubblica e ordine pubblico, possono essere fornite esclusivamente tramite la soluzione di IT-Wallet pubblica; d) la stima degli eventuali oneri iniziali a carico della finanza pubblica da sostenere sino al raggiungimento della sostenibilita' economica del sistema e la relativa idonea copertura finanziaria. |
| | Art. 8
Trattamento dei dati personali
1. IPZS agisce in qualita' di titolare del trattamento dei dati personali necessari per la realizzazione dei compiti ad esso attribuiti dall'articolo 3, commi 1 e 2, lettere a) e b), del presente decreto. 2. I soggetti che rivestono il ruolo di fonte autentica agiscono in qualita' di titolari del trattamento dei dati personali necessari per l'emissione di attestati elettronici di attributi, nonche' per la gestione dei servizi di revoca e verifica della loro validita', anche in caso di aggiornamento dei dati presenti nei predetti attestati. 3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, che rivestono il ruolo di fonte autentica ai fini dell'emissione di attestati elettronici di interesse pubblico, si avvalgono di IPZS, designato, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, quale responsabile dei trattamenti di dati personali necessari per la realizzazione dei compiti ad esso attribuiti dall'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto. 4. Fuori dai casi di cui al comma 3, i soggetti che rivestono il ruolo di fonte autentica possono avvalersi di fornitori di attestati elettronici di attributi designati, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, quali responsabili dei trattamenti di dati personali. 5. Con decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono definite, all'esito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata con l'ausilio di PagoPA e IPZS, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/679, le misure tecniche e organizzative da adottarsi con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati ai sensi del presente decreto, assicurando che, in conformita' ai principi di cui al regolamento (UE) 2016/679: a. i trattamenti di dati personali siano effettuati esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto; b. siano trattati solamente i dati personali necessari per il perseguimento delle predette finalita'; c. i dati siano conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle predette finalita'; d. sia assicurato un livello di sicurezza adeguato ai rischi; e. siano adottate misure appropriate e specifiche in caso di trattamento di categorie particolari di dati personali. 6. I soggetti coinvolti nei trattamenti di dati personali effettuati ai sensi del presente decreto adottano le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare gli obblighi di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679, incluse quelle di cui al comma 5. 7. PagoPA agisce in qualita' di titolare del trattamento dei dati necessari per la realizzazione dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4 e, in particolare, per la realizzazione delle attivita' necessarie alla progettazione, allo sviluppo, alla gestione e all'implementazione della soluzione di IT-Wallet pubblica, ivi incluse le attivita' volte a permetterne l'interoperabilita' con le soluzioni di IT-Wallet private, le relative attivita' di assistenza, risoluzione delle problematiche e diagnostica, monitoraggio del funzionamento, nonche' le attivita' effettuate con riguardo alle funzionalita' o servizi direttamente resi dalla stessa al cittadino su sua richiesta, ivi incluse quelle che permettano al cittadino di gestire in modo agevole e dinamico la propria relazione con i verificatori di attestati elettronici. 8. I gestori dell'infrastruttura del sistema IT-Wallet implementano misure di sicurezza appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche. In particolare e fermo restando gli specifici compiti attribuiti a PagoPA e IPZS e compatibilmente con le esigenze di sicurezza del sistema IT-Wallet, il quadro tecnico dell'IT-Wallet: a. non consente ai fornitori di attestati elettronici di attributi o a qualsiasi altra parte, dopo il rilascio dell'attestato elettronico di attributi, di ottenere dati che consentano di tracciare, collegare o correlare le transazioni o il comportamento dell'utente o di venirne in altro modo a conoscenza, salvo esplicita autorizzazione dell'utente; b. rende possibili tecniche di tutela della vita privata che impediscono i collegamenti, laddove l'attestato elettronico di attributi non richieda l'identificazione dell'utente. 9. Il fornitore di soluzione IT-Wallet non raccoglie informazioni relative all'uso delle soluzioni IT-Wallet che non sono necessarie per la prestazione della soluzione IT-Wallet stessa, ne' combina i dati di identificazione personale o gli attributi conservati nella soluzione IT-Wallet o relativi al suo uso con i dati personali provenienti da altri servizi offerti da tale fornitore o da servizi di terzi che non sono necessari per la prestazione della soluzione IT-Wallet, a meno che l'utente non l'abbia richiesto espressamente. I dati personali relativi alla fornitura della soluzione IT-Wallet sono tenuti logicamente separati dagli altri dati detenuti dal fornitore della soluzione IT-Wallet. 10. I fornitori di attestati elettronici di attributi non combinano i dati personali relativi alla prestazione di tali servizi con i dati personali provenienti da qualsiasi altro servizio prestato da loro o dai loro partner commerciali. Tali dati sono mantenuti logicamente separati dagli altri trattamenti effettuati dal medesimo fornitore, anche quando il fornitore di attestati elettronici di attributi svolga ulteriori servizi fiduciari. 11. IPZS e PagoPA, previa anonimizzazione dei dati personali, possono utilizzare i dati acquisiti per finalita' di miglioramento dei servizi erogati, nonche' per lo sviluppo dell'infrastruttura, e in particolare della soluzione IT-Wallet pubblica, nonche' per la valorizzazione del patrimonio aziendale; 12. AgID agisce in qualita' di titolare del trattamento dei dati effettuati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui e' responsabile per la registrazione e il mantenimento dei soggetti nel registro del sistema IT-Wallet, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a), e dall'art. 6, comma 3, del decreto di approvazione delle linee guida.
Roma, 19 marzo 2026
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica Butti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2055 |
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