Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 maggio 2026
Adeguamento dell'indennita' dovuta agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza con decorrenza 1° febbraio 2024.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finnaze

Visto l'art. 70 (Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza), comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'», che disciplina la composizione del tribunale di sorveglianza prevedendo che «Il tribunale e' composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti tra le categorie indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonche' fra docenti di scienze criminalistiche»;
Visto l'art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena), comma 4, medesima legge, che specifica che «Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica nonche' di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate»;
Visto l'art. 67 (Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che equipara, per il trattamento economico, i giudici onorari componenti esperti dei collegi di sorveglianza agli esperti di cui all'art. 80, comma 4, legge n. 354 del 1975, stabilendo «Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui puo' avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'art. 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che annovera tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi corrisposti agli esperti del tribunale di sorveglianza;
Visto il decreto n. 2 del 16 gennaio 2024 della Direzione generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, con il quale - alla luce del disposto normativo di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali» - gli importi del compenso orario in favore degli esperti professionisti di cui all'art. 80, comma 4, legge n. 354 del 1975, sono stati aggiornati, a decorrere dal 1° febbraio 2024, nella misura di seguito indicata:
a) un compenso orario nella misura di euro 30,00 lordo Irpef o al netto dell'Iva e degli oneri previdenziali, da corrispondere agli esperti rientranti nella categoria professionale degli psicologi;
b) un compenso orario nella misura di euro 25,00 lordo Irpef o al netto dell'Iva e degli oneri previdenziali, da corrispondere agli esperti rientranti nelle categorie professionali dei criminologi e dei mediatori culturali;
Vista la circolare del 30 gennaio 2024 (GDAP.30/01/2024.0041133.U), con la quale la Direzione generale del personale del Dipartimento amministrazione penitenziaria ha comunicato ai provveditorati regionali e alle Direzioni degli istituti penitenziari la rideterminazione degli importi del compenso orario da corrispondere agli esperti professionisti ai sensi dell'art. 80, comma 4, legge n. 354 del 1975;
Visto il decreto interdirettoriale del 9 maggio 2002 del direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia, di concerto con il direttore generale del Dipartimento della Ragioneria generale, con cui da ultimo sono stati aggiornati i compensi in favore degli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza, con decorrenza 1° gennaio 2001;
Considerata la necessita' di adeguare i compensi degli esperti componenti del tribunale di sorveglianza a quelli degli esperti professionisti di cui all'art. 80, comma 4, legge n. 354 del 1975, in applicazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;
Considerato che il presente provvedimento di aggiornamento dei compensi possa avere decorrenza dal 1° febbraio 2024, tale essendo la data di efficacia del decreto n. 2 del 16 gennaio 2024 della Direzione generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero;
Visto l'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese, la competenza ad emettere l'ordine di pagamento spetta al funzionario amministrativo addetto all'ufficio, se non espressamente attribuita al magistrato;
Visto che al relativo pagamento si provvede con i fondi a disposizione sul capitolo di bilancio 1360 «spese di giustizia», la cui gestione e' attribuita alla Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari giustizia, in qualita' di operatore primario di spesa;

Decreta:

Art. 1

1. Il compenso da corrispondere in favore dei componenti esperti dei tribunali di sorveglianza per le funzioni di cui all'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' fissato, con decorrenza 1° febbraio 2024, secondo le tariffe orarie di seguito specificate:
a) euro 30,00 orari, lordo Irpef agli esperti rientranti nella categoria professionale degli psicologi;
b) euro 25,00 orari, lordo Irpef agli esperti rientranti nella categoria professionale dei criminologi e dei mediatori culturali.
 
Art. 2

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 746.349 per l'anno 2026 ed euro 258.856 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, a carico del capitolo n. 1360, iscritto nella Missione «Giustizia» - Programma «Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria» - C.D.R. «Dipartimento degli affari di giustizia» - Azione «Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia», dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Il presente decreto verra' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 maggio 2026

Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
Giammaria Il Ragioniere generale
dello Stato
Perrotta

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2006