| Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 22 luglio 2026 |
| Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Lametia». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024; Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la direttiva del Ministro n. 33234 del 23 gennaio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2026 registrata dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170; Vista la direttiva dipartimentale n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale n. 106153 del 4 marzo 2026, della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, registrata dall'U.C.B. al n. 159, in data 6 marzo 2026 in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d); Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG; Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lametia», che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Lametia» , registrata con regolamento (CE) n. 2107/1999 della Commissione del 4 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europee L 258 del 5 ottobre 1999; Visto il parere positivo della Regione Calabria competenti per territorio circa la richiesta di modifica; Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 129 del 6 giugno 2026, con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Lametia» ai fini della presentazione di opposizioni ai sensi dell'art. 9 del decreto 14 ottobre 2013; Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Lametia»; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Lametia». 2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della DOP «Lametia», figurano rispettivamente nell'allegato 1 e 2. |
| | Allegato 1
Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Lametia»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Lametia» e' riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
| | Allegato 2
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli «Lametia» 1. Denominazione/denominazioni «Lametia» 2. Tipo di indicazione geografica
Parte di provvedimento in formato grafico 3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata Italia 4. Descrizione del prodotto agricolo 4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 15 - Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale 4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato La denominazione di origine protetta «Lametia» deve essere ottenuta dalla varieta' di olivo Carolea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varieta' in misura non superiore al 10%. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Lametia» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: da verde a giallo paglierino; odore: di fruttato; sapore: delicato di fruttato; punteggio minimo al panel test: > =6,5; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi: <= 14,00 meq02/kg; K232: <=2,00; K270: <=0,20; polifenoli totali: >=170. 4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta) - 4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata Le fasi di coltivazione e il processo di oleificazione delle olive devono avvenire nella zona geografica delimitata. 4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato Le operazioni di imbottigliamento sono effettuate nell'ambito del territorio delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento e' effettuato nella zona delimitata derivano dalla necessita' di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualita' dell'olio DOP «Lametia». L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lametia» deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro, recipienti con banda stagnata, recipienti in terracotta, bag in box con capacita' non superiore a litri 5, bustine e bottigliette monodose da 1-2 cl. 4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato Alla denominazione «Lametia» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nella zona geografica delimitata. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zona di produzione di oli a denominazione di origine protetta. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine protetta «Lametia» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. 5. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine protetta «Lametia» devono essere prodotte, nell'ambito della Provincia di Catanzaro, nei territori olivati della piana di Lamezia Terme idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Curinga, Filadelfia (in parte), Francavilla Angitola (in parte), Lamezia Terme (ex Nicastro, Sambiese, S. Eufemia) Maida, S. Pietro a Maida, Gizzeria, Feroleto Antico e Pianopoli. 6. Legame con la zona geografica Sintesi del legame La coltivazione dell'olivo nell'area in esame e' di antichissima data. Le prime coltivazioni risalgono al IX ed al XII secolo. La particolarita' di questo areale, naturalmente vocato alla coltivazione dell'olivo, rappresentata dal fatto che gli oliveti sono costituiti da piante di una sola ed esclusiva cultivar: «la Carolea»; le altre, presenti per circa il 10%, hanno funzione di piante impollinatrici. Questa cultivar originaria ed autoctona del lametino e' conosciuta infatti anche con il sinonimo di Nicastrese. E' in grado di produrre un olio dalle elevate caratteristiche chimico-organolettiche, evidenziate sia da indagini analitiche condotte negli anni 1969-1972 dall'Istituto di industrie agrarie dell'Universita' di Bari e sia dall'Istituto sperimentale per l'olivicoltura nel 1991. Entrambe le indagini concludono nell'affermare che l'olio extra vergine di oliva prodotto nella piana del lametino con la cultivar Carolea, sia dal punto di vista chimico-fisico che organolettico, evidenzia caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei migliori oli dell'Italia centrale. La sua storia e' collegata all'evoluzione agronomica e tecnica nella conduzione degli oliveti; evoluzione che ha permesso il superamento degli ostacoli che dapprima contrastavano la produzione di oli pregiati, cioe' la mosca delle olive ed i metodi di raccolta. Infatti dagli anni cinquanta in poi la situazione e' completamente mutata per la diffusione e l'affermazione sia della lotta alla mosca delle olive (Bactrocera Dacus Oleae) e soprattutto della raccolta delle olive direttamente dall'albero con l'impiego di scuotitori meccanici. Cio' ha consentito a molte aziende della zona e alla cooperativa Laconia di produrre e commercializzare ingenti quantitativi di olio extra vergine di oliva. L'ambiente pedoclimatico del Lametino, particolarmente vocato alla coltivazione dell'olivo, ha selezionato nei secoli una cultivar che e' nata proprio nella zona di Nicastro, da dove si e' diffusa per tutta la piana di Lamezia e nelle zone circostanti. Tale cultivar conosciuta con il nome di Nicastrese o Carolea e' stata descritta agronomicamente per la prima volta oltre cento anni addietro (1889) dal Carbone (Carbone G.A. L'olivo e l'olio. Modo di migliorarne la coltivazione e la qualita'. Stab. Tip. Lanciano e D'Oria Napoli 1889), il quale nell'illustrare le razze di olivo coltivate in Provincia di Reggio Calabria, esalta la qualita' dell'olio della Carolea e sottolinea che e' la varieta' piu' vetusta che ivi si incontra, ma ne sconsiglia la diffusione nel reggino, poiche' la varieta' Carolea e' cultivar delicata e ben si sviluppa nel suo areale di origine. Piu' recentemente (1977) uno studio, condotto dall'Istituto sperimentale per l'olivicoltura sulle principali cultivar di olio presenti in Calabria, precisa le caratteristiche della Carolea confermando la sua specificita' dell'areale lametino e concludendo che e' «eccellente cultivar a duplice attitudine (olio e mensa); la resa in olio risulta essere elevatissima e l'olio di eccellente qualita'... E' cultivar di notevole interesse.»; Tali positivi apprezzamenti sono riservati esclusivamente alla Carolea su ben tredici cultivar esaminate (R. D'Amore e Altri. Contributo allo studio delle principali cultivar d'olivo presenti in Calabria. Annuali dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura - Numero speciale Volume I, Cosenza 1977). La ragione della ristretta collocazione di tale cultivar, che si trova concentrata nella piana del lametino e zone circostanti, e' da ricercarsi nella circostanza che la Carolea e' varieta' autoctona del lametino ed in questo particolare ambiente pedoclimatico trova le condizioni ottimali per estrinsecare nel migliore dei modi le sue peculiari caratteristiche qualitative ed organolettiche dell'olio, nonche' vegetative e produttive. |
| | Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea. 3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Lametia», saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 22 luglio 2026
Il dirigente: Gasparri |
| | Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta «Lametia» deve essere ottenuta dalla varieta' di olivo Carolea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varieta' in misura non superiore al 10%. |
| | Art. 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lametia» devono essere prodotte, nell'ambito della Provincia di Catanzaro, nei territori olivati della piana di Lamezia Terme idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Curinga, Filadelfia (in parte), Francavilla Angitola (in parte), Lamezia Terme (ex Nicastro, Sambiese, S. Eufemia) Maida, S. Pietro a Maida, Gizzeria, Feroleto Antico e Pianopoli. Tale zona e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea che, partendo dal punto piu' a nord sul mar Tirreno del confine comunale tra Gizzeria e Falerna, segue poi, in direzione est, il confine settentrionale del Comune di Lamezia (ex Sambiase, Nicastro e S. Eufemia) e prosegue, sempre verso est, sul confine settentrionale del Comune di Feroleto Antico, per discendere verso sud lungo il confine di Pianopoli fino a raggiungere la confluenza dei Comuni di Amato e Marcellinara (esclusi dall'area) e Maida. Da questa confluenza prosegue verso sud-est lungo il confine settentrionale del Comune di Maida, dal quale percorre, proseguendo verso sud, il limite est confinante con il Comune di Caraffa di Catanzaro (escluso dall'area) per ritornare verso ovest-sud-ovest lungo il confine meridionale di Maida (attiguo a quelli di Cortale e Jacurzo esclusi dall'area) fino ad incontrare il punto di confluenza dei confini comunali di Maida e S. Pietro a Maida. Di quest'ultimo ne percorre il confine comunale esposto a sud-est per raggiungere il punto di incontro con il territorio del Comune di Curinga e discendere verso sud lungo il confine di levante e meridionale dello stesso comune. Tale linea, nell'intercettare il confine settentrionale del Comune di Filadelfia, si dirige verso sud-ovest escludendo tutta la parte posta a sud del centro urbano dello stesso comune, situata ad una altitudine di 554 metri s.l.m. Proseguendo verso ovest la linea raggiunge il confine del Comune di Francavilla Angitola; nel punto d'incontro con detto confine ne percorre il limite di levante discendendo verso sud fino alla contrada Castellano. Da questa, escludendone il territorio posto a sud, prosegue verso ovest seguendo il confine nord della contrada Caredrande, fino a raggiungere il confine meridionale del Comune di Francavilla. Da detto punto la linea costeggia il limite meridionale del Comune di Francavilla fino ad incontrare il limite est del Comune di Pizzo Calabro. Da questo incrocio risale verso nord sul confine comunale di ponente del Comune di Francavilla per ripiegare verso il mare ad ovest lungo il confine settentrionale del Comune di Pizzo Calabro fino a raggiungere, proseguendo verso nord, lungo la costa del mar Tirreno, il punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio. |
| | Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale, siano costituiti quasi esclusivamente da depositi continentali recenti ed attuali, porosi con permeabilita' nell'insieme elevata, con spessore profondo, o molto profondo, sabbiosi o di medio impasto. Per i nuovi impianti sono da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono permeabili, profondi, sciolti o di medio impasto provvisti di buone sistemazioni, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una densita' di impianto fino a quattrocento piante per ettaro. La produzione massima di olive/ha non puo' superare i quintali centotrenta per ettaro negli oliveti specializzati. Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della Regione Calabria accertano la produzione massima di olive/ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e non si protrae oltre il 15 gennaio di ogni campagna oleicola. |
| | Art. 5.
Modalita' di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3. Le operazioni di confezionamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento e' effettuato nella zona delimitata derivano dalla necessita' di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualita' dell'olio «Lametia». La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lametia» puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 20%. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente, ogni altro trattamento e' vietato. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta. |
| | Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Lametia» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: da verde a giallo paglierino; odore: di fruttato; sapore: delicato di fruttato; punteggio minimo al panel test: >=6,5; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi: <= 14,00 meq02/kg; K232: <=2,00; K270: <=0,20; polifenoli totali: >=170. Altri parametri chimico fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E. In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine protetta «Lametia» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico. |
| | Art. 7.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zona di produzione di oli a denominazione di origine protetta. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine protetta «Lametia» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lametia» deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro, recipienti con banda stagnata, recipienti in terracotta, bag in box con capacita' non superiore a litri 5, bustine e bottigliette monodose da 1-2 cl. E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. |
| | Art. 8.
Legame con la zona geografica
La coltivazione dell'olivo nell'area in esame e' di antichissima data. Le prime coltivazioni risalgono al IX ed al XII secolo. La particolarita' di questo areale, naturalmente vocato alla coltivazione dell'olivo, rappresentata dal fatto che gli oliveti sono costituiti da piante di una sola ed esclusiva cultivar: «la Carolea»; le altre, presenti per circa il 10%, hanno funzione di piante impollinatrici. Questa cultivar originaria ed autoctona del lametino e' conosciuta infatti anche con il sinonimo di Nicastrese. E' in grado di produrre un olio dalle elevate caratteristiche chimico-organolettiche, evidenziate sia da indagini analitiche condotte negli anni 1969-1972 dall'Istituto di industrie agrarie dell'Universita' di Bari e sia dall'Istituto sperimentale per l'olivicoltura nel 1991. Entrambe le indagini concludono nell'affermare che l'olio extra vergine di oliva prodotto nella piana del lametino con la cultivar Carolea, sia dal punto di vista chimico-fisico che organolettico, evidenzia caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei migliori oli dell'Italia centrale. La sua storia e' collegata all'evoluzione agronomica e tecnica nella conduzione degli oliveti; evoluzione che ha permesso il superamento degli ostacoli che dapprima contrastavano la produzione di oli pregiati, cioe' la mosca delle olive ed i metodi di raccolta. Infatti dagli anni cinquanta in poi la situazione e' completamente mutata per la diffusione e l'affermazione sia della lotta alla mosca delle olive (Bactrocera Dacus Oleae) e soprattutto della raccolta delle olive direttamente dall'albero con l'impiego di scuotitori meccanici. Cio' ha consentito a molte aziende della zona e alla cooperativa Laconia di produrre e commercializzare ingenti quantitativi di olio extra vergine di oliva. L'ambiente pedoclimatico del lametino, particolarmente vocato alla coltivazione dell'olivo, ha selezionato nei secoli una cultivar che e' nata proprio nella zona di Nicastro, da dove si e' diffusa per tutta la piana di Lamezia e nelle zone circostanti. Tale cultivar conosciuta con il nome di Nicastrese o Carolea e' stata descritta agronomicamente per la prima volta oltre cento anni addietro (1889) dal Carbone (Carbone G.A. L'olivo e l'olio. Modo di migliorarne la coltivazione e la qualita'. Stab. Tip. Lanciano e D'Oria Napoli 1889), il quale nell'illustrare le razze di olivo coltivate in Provincia di Reggio Calabria, esalta la qualita' dell'olio della Carolea e sottolinea che e' la varieta' piu' vetusta che ivi si incontra, ma ne sconsiglia la diffusione nel reggino, poiche' la varieta' Carolea e' cultivar delicata e ben si sviluppa nel suo areale di origine. Piu' recentemente (1977) uno studio, condotto dall'Istituto sperimentale per l'olivicoltura sulle principali cultivar di olio presenti in Calabria, precisa le caratteristiche della Carolea confermando la sua specificita' dell'areale lametino e concludendo che e' «eccellente cultivar a duplice attitudine (olio e mensa); la resa in olio risulta essere elevatissima e l'olio di eccellente qualita'... E' cultivar di notevole interesse.»; Tali positivi apprezzamenti sono riservati esclusivamente alla Carolea su ben tredici cultivar esaminate (R. D'Amore e Altri. Contributo allo studio delle principali cultivar d'olivo presenti in Calabria. Annuali dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura - Numero speciale Volume I, Cosenza 1977). La ragione della ristretta collocazione di tale cultivar, che si trova concentrata nella piana del lametino e zone circostanti, e' da ricercarsi nella circostanza che la Carolea e' cultivar autoctona del lametino ed in questo particolare ambiente pedoclimatico trova le condizioni ottimali per estrinsecare nel migliore dei modi le sue peculiari caratteristiche qualitative ed organolettiche dell'olio, nonche' vegetative e produttive. |
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