L'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208 (di seguito, il «decreto»), in attuazione dell'art. 27-septies della direttiva 2013/36/UE (CRD), come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619, ha modificato l'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il «TUB»), in materia di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, eliminando la possibilita' per la Banca d'Italia di sottoporre ad autorizzazione le operazioni di maggiore rilevanza. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto, tale modifica si applica alle cessioni che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'art. 58-bis, comma 1, del TUB, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto stesso. Nelle more dell'adozione delle predette disposizioni, attualmente in consultazione pubblica, e fino alla loro entrata in vigore, si rende opportuno intervenire sulla disciplina delle operazioni di maggiore rilevanza contenuta nella circolare n. 229 del 21 aprile 1999, come successivamente modificata (1) , in linea con quanto previsto dall'art. 27-septies della CRD per i trasferimenti rilevanti di attivita' e passivita' che ricadono nel suo ambito di applicazione, che non prevede un obbligo di preventiva autorizzazione. In relazione a quanto precede, a far data dell'entrata in vigore del presente provvedimento: a) e' abrogato l'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva per la cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco di maggiore rilevanza, prevista dal Titolo III, Capitolo V, della circolare della Banca d'Italia n. 229/1999; b) le operazioni di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco di maggiore rilevanza di cui al Titolo III, Capitolo V, della circolare della Banca d'Italia n. 229/1999 (2) sono comunicate alla Banca d'Italia con congruo anticipo rispetto al loro compimento. Resta fermo l'obbligo di comunicazione successiva delle operazioni di cessione nei casi attualmente previsti (3) .Restano, infine, fermi i poteri della Banca d'Italia, anche di intervento, ad essa attribuiti dall'ordinamento; c) ai fini dell'individuazione degli elementi informativi sulle operazioni di cessione da fornire alla Banca d'Italia nelle ipotesi sub b), continua ad applicarsi quanto previsto dal Titolo III, Capitolo V, della circolare della Banca d'Italia n. 229/1999. Il presente provvedimento, pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica anche ai procedimenti in corso a tale data.
(1) Cfr. provvedimento della Banca d'Italia in materia di «Cessioni di rapporti giuridici ex art. 58 TUB», pubblicato nel Bollettino di vigilanza n. 12/2000 - Parte prima - Sezione I - par. 1 e provvedimento della Banca d'Italia in materia di «Disposizioni di vigilanza del 5 dicembre 2007. Semplificazione dei procedimenti amministrativi di vigilanza», pubblicato nel Bollettino di vigilanza n. 12/2007 - Parte prima - Sezione I - par. 1, allegato, punto 21.
(2) Cfr. provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2007 di cui alla nota 1.
(3) Cfr. provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2007 di cui alla nota 1. |