| Gazzetta n. 174 del 29 luglio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 28 maggio 2026 |
| Modifiche all'ordinanza n. 276 del 4 maggio 2026 e al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 283/2026). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente; Visti, in particolare: (i) l'art. 6, comma 7, del richiamato decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attivita' produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'. I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacita' strutturale.»; (ii) l'art. 41, con particolare riguardo al comma 13, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e il successivo allegato I.14 denominato «Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali»; Visto l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui e' stato approvato il testo unico della Ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 276 del 4 maggio 2026, recante «Approvazione del prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata»; Visto, in particolare, l'art. 4 (rubricato «Modifiche puntuali al testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022») ai sensi del quale: «1. All'allegato 4 (Soglie di danno, gradi di vulnerabilita', livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva) del testo unico della ricostruzione privata, alla tabella 6 (costi parametrici) i costi parametrici riferiti ai livelli operativi della precedente tabella 5 (livelli operativi) del medesimo allegato 4 sono sostituiti dai seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Considerato che, nella casella della tabella relativa ai costi parametrici per immobili da 2.000 a 5.000 mq con livello operativo L3 e' presente un errore materiale per cui per i costi di cui al PUC 2026 si dovra' applicare 425 (PUC 2022) + 2% = 434, anziche' 4334; Ritenuto necessario correggere il suddetto errore materiale al fine di evitare possibili dubbi in sede applicativa; Ritenuto, pertanto, di sostituire la tabella in questione con una nuova tabella con emendato il richiamato errore di calcolo; Considerato che, in futuro, potrebbero essere necessari degli aggiornamenti puntuali al PUC 2026, al fine di aggiornare lo stesso alle mutevoli esigenze del mercato, senza la necessita' di approvare un nuovo prezzario unico; Ritenuto di prevedere che, in attuazione dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonche' del principio del risultato, di cui all'art. 1, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, modifiche puntuali al PUC 2026 potranno essere apportate con decreto del Commissario straordinario; Ritenuto, dunque, di modificare in questi termini l'ordinanza n. 276 del 2026; Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere al fine di evitare che un errore materiale possa generare dubbi in sede applicativa e in definitiva comportare ritardi nell'applicazione del nuovo PUC; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 27 maggio 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1 Correzione errore materiale all'art. 4 dell'ordinanza n. 276 del 2026. Modifiche al testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 2022
1. La tabella contenuta all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 276 del 4 maggio 2026, e' sostituita dalla seguente e, pertanto, la stessa va a modificare i costi parametrici riferiti ai livelli operativi della tabella 6 (costi parametrici) riferiti ai livelli operativi della precedente tabella 5 (livelli operativi) dell'allegato 4 al testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 2022.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Modifiche puntuali al PUC 2026
1. Dopo l'art. 7 dell'ordinanza n. 276 del 4 maggio 2026 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 7-bis (Modifiche puntuali). - 1. In attuazione dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonche' del principio del risultato, allo scopo di aggiornare piu' rapidamente il prezziario alle mutevoli esigenze del mercato, eventuali modifiche puntuali al prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026 potranno essere apportate con decreto del Commissario straordinario.». |
| | Art. 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 28 maggio 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1789 |
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