Gazzetta n. 173 del 28 luglio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 20 luglio 2026
Determinazione annuale del contributo dovuto dagli aderenti al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione - Anno 2026.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private (di seguito codice);
Visto l'art. 115 del codice, concernente il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, e, in particolare il comma 3, secondo periodo, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'IVASS e il comitato di gestione del predetto fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del codice e, in particolare, l'art. 11, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 febbraio 2015, n. 25, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo e' determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare ai sensi del citato art. 115, comma 3, del codice;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 1° agosto 2025, con il quale il contributo che gli aderenti devono versare al fondo di che trattasi, per l'anno 2025, e' stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2024;
Vista la nota del presidente del comitato di gestione del fondo in argomento, prot. MT n. 16858 del 29 aprile 2026, con cui e' stato proposto di ridurre il contributo a carico dei singoli aderenti, per l'anno 2026, rispetto al contributo previsto per l'anno 2025;
Vista la nota della Direzione generale consumatori e mercato, prot. MT n. 17024 del 30 aprile 2026, diretta ad acquisire il parere di competenza dell'IVASS sulla citata proposta del presidente del comitato di fissare per l'anno 2026 il contributo in argomento nella misura dello 0,06% delle provvigioni acquisite nel corso del 2025;
Considerata la nota dell'IVASS, prot. MT n. 21908 dell'8 giugno 2026, il quale istituto, all'esito dell'esame del rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2025, ha ritenuto di aderire alla soluzione prospettata dal predetto comitato con la citata nota;
Ritenuto di condividere i predetti pareri e di fissare, per l'anno 2026, il contributo in argomento nella misura dello 0,06% delle provvigioni acquisite nel corso del 2025;

Decreta:

Art. 1

1. Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2026, e' fissato nella misura dello 0,06% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2025.
2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2026. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2025.
Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2026

Il Ministro: Urso