| Gazzetta n. 173 del 28 luglio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA SALUTE |
| DECRETO 19 giugno 2026 |
| Definizione della composizione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesita' (OSO), istituito presso il Ministero della salute dall'articolo 4 della legge 3 ottobre 2025, n. 149. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 recante «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; Visto il decreto legislativo 16 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che individua i livelli essenziali di assistenza e, in particolare, l'art. 2, nel quale sono indicate le «aree di attivita' della prevenzione collettiva e sanita' pubblica»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 47-bis, il quale prevede che, nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi sociosanitari e della tutela alla dignita' della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute; Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie», ed in particolare l'art. 5, comma 1, nel quale e' disposta l'istituzione, con decreto del Ministro della salute, dell'elenco delle societa' scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017 che, in attuazione della gia' menzionata disposizione, istituisce «l'Elenco delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie» aggiornato, da ultimo, in data 9 settembre 2024; Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nel quale sono definite le aree di prevenzione collettiva e sanita' pubblica, stabilendosi , in particolare, che «nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanita' pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi nonche' avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, le seguenti attivita'» (...) «f) la sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale»; Visto il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, adottato con intesa in Conferenza Stato-regioni il 6 agosto 2020 (Rep. Atti n. 127/CSR) che prevede, tra l'altro, quale obiettivo strategico lo «Sviluppo di programmi di promozione della salute, anche trasversali ai principali fattori di rischio, condivisi tra Servizi sanitari e sociosanitari, istituzioni educative e datori di lavoro, attivando reti e comunita' locali, finalizzati a contrasto all'obesita'/sovrappeso, in particolare quella infantile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato 2 aprile 2025 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale e' stato istituito presso il Ministero della salute il Tavolo nazionale sulla sicurezza nutrizionale (TaNSiN) con il compito, tra l'altro, di assicurare la raccolta ed elaborazione dei dati sullo stato di nutrizione della popolazione in ogni fase della vita, nonche' di promuovere iniziative legate alla sana alimentazione; Vista la legge 3 ottobre 2025, n. 149 recante «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesita'», con l'obiettivo di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesita'; Visto, in particolare, l'art. 1 della suindicata normativa, ove si dispone che «la presente legge detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesita', al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesita'», e si riconosce che «l'obesita', correlata ad altre patologie di interesse sociale, e' una malattia progressiva e recidivante»; Visto l'art. 3, comma 1, che autorizza «la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» per il programma nazionale di prevenzione e cura dell'obesita'; Visto l'art. 3, comma 2, nel quale si dispone che «le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione di iniziative volte: a) alla prevenzione dello stato di sovrappeso e dell'obesita', in particolare infantile, e delle relative complicanze nonche' al miglioramento della cura delle persone con obesita'; b) al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesita' infantile, sostenendone la continuita' almeno fino al sesto mese di eta', come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanita', anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido; c) alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualita' nutrizionali; d) ad agevolare l'inserimento delle persone con obesita' nelle attivita' scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative; e) alla promozione delle attivita' sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado, finalizzate a migliorare lo stile di vita degli studenti; f) alla promozione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera e), di iniziative didattiche extracurricolari per lo svolgimento di attivita' sportive e per rendere gli studenti consapevoli dell'importanza di un corretto stile di vita; g) alla diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i mass media e le reti di prossimita', in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita; h) all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesita' e dello stato di sovrappeso; i) a promuovere la piu' ampia conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l'assistenza alle persone con obesita' esistenti, in modo da favorire l'accesso a tali strutture anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all'obesita'»; Visti i commi 1 e 2 dell'art. 4, della menzionata legge, con i quali e' istituto presso il Ministero della salute l'Osservatorio per lo studio dell'obesita' (OSO), ed e' stabilito che «il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione e del merito nonche' delle societa' scientifiche maggiormente rappresentative nelle discipline della nutrizione e dell'alimentazione. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»; Visto il comma 3, del medesimo art. 4, nel quale e' precisato che «l'Osservatorio contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui all'art. 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; Considerata l'importanza di promuovere azioni di prevenzione, educazione alimentare, sostegno all'allattamento al seno, diffusione di corretti stili di vita, contrasto alla sedentarieta' nonche' favorire l'accesso alle cure e la formazione degli operatori sanitari, anche attraverso iniziative scolastiche e lavorative; Considerato che il presente decreto contribuisce ad assicurare l'unitarieta' e l'efficacia del Sistema sanitario nazionale per quanto riguarda la prevenzione e cura dell'obesita', nel rispetto delle competenze regionali; Ritenuto necessario, pertanto, definire la composizione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesita' (OSO);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto definisce la composizione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesita' (OSO), istituito presso il Ministero della salute dall'art. 4 della legge 3 ottobre 2025, n. 149. |
| | Art. 2
Composizione
1. L'Osservatorio per lo studio dell'obesita' (OSO) si compone di quattro rappresentanti individuati dal Ministro della salute, nonche' di due rappresentanti, di cui un titolare ed un sostituto, per ciascuno delle seguenti direzioni del Ministero della salute: a. Direzione generale dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria b. Direzione generale dei Corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema c. Direzione generale dell'Igiene e della sicurezza degli alimenti d. Direzione generale della Prevenzione sanitaria e. Direzione generale della Programmazione e dell'edilizia sanitaria f. Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale g. Direzione generale della comunicazione. 2. L'Osservatorio, inoltre, si compone di sei rappresentanti, tre in qualita' di titolari e tre in qualita' di sostituti, area nord, centro e sud, individuati dal Coordinamento interregionale prevenzione della Commissione salute della Conferenza tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, infine, di due rappresentanti, di cui un titolare ed un sostituto, per ciascuno dei soggetti sottoelencati: a. AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali b. Istituto superiore di sanita' c. Tavolo nazionale sulla sicurezza nutrizionale (TaNSiN) d. Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) e. ADI - Associazione italiana di dietetica e nutrizione f. ASSIMEFAC - Societa' scientifica interdisciplinare e di medicina di famiglia e di comunita' g. FADOI - Federazione delle Associazioni dirigenti ospedalieri interni h. FESIN - Federazione delle societa' italiane di nutrizione i. FMSI - Federazione medico sportiva italiana j. SIBA - Societa' italiana di biologia e alimentazione k. SID - Societa' italiana di diabetologia e delle malattie del metabolismo l. SIE - Societa' italiana endocrinologia m. SIEDP - Societa' italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica n. SIMA - Societa' italiana medicina dell'adolescenza o. SIMCCP - Societa' italiana medicina di comunita' e cure primarie p. SIMDO - Societa' italiana metabolismo diabete obesita' q. SIMG - Societa' italiana di medicina generale e delle cure primarie r. SIMPE - Societa' italiana medici pediatri s. SINU - Societa' italiana di nutrizione umana t. SIO - Societa' italiana dell'obesita' u. SIP - Societa' italiana di pediatria v. SIPA - Societa' italiana di psicopatologia dell'alimentazione w. SISDCA - Societa' italiana per lo studio dei disturbi del comportamento alimentare x. SITI - Societa' italiana di igiene medicina preventiva e sanita' pubblica y. SIGO - Societa' italiana di ginecologia e ostetricia. |
| | Art. 3
Funzioni e compiti dell'OSO
1. L'Osservatorio contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui all'art. 3 della legge 3 ottobre 2025, n. 149, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. 2. Il coordinamento dell'Osservatorio e' assicurato dalla dott.ssa Maria Rosaria Campitiello (Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute - DPRES). 3. Il supporto tecnico amministrativo delle attivita' dell'Osservatorio sono garantiti dal Ministero della salute, Direzione generale dei Corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema. 4. L'Osservatorio, nella riunione di insediamento, si dota di un proprio regolamento di funzionamento ed individua un segretario ed un suo sostituto, con funzioni di verbalizzante, tra i funzionari del Ministero della salute. 5. La segreteria scientifica dell'Osservatorio e' assicurata dall'Istituto superiore di sanita'. |
| | Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 ottobre 2025, n. 149. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 2026
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 692 |
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