| Gazzetta n. 172 del 27 luglio 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 16 luglio 2026, n. 132 |
| Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unita' della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unita' della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940
1. La Repubblica riconosce il giorno 11 ottobre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unita' della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di onorare la memoria dei nostri connazionali, vittime incolpevoli delle dinamiche della guerra. 2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati e' osservato un minuto di silenzio dedicato ai 446 italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star. 3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949. |
| | Art. 2
Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale
1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, le province o gli enti territoriali di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze possono promuovere e organizzare manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, volti a diffondere la conoscenza della strage avvenuta il 2 luglio 1940 e a conservare la memoria dei 446 italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star.
Note all'art. 2: - La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014. |
| | Art. 3 Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado
1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche e organizzare studi, convegni e momenti comuni di narrazione e riflessione dedicati agli italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star. |
| | Art. 4 Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale
1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, puo' assicurare adeguati spazi nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale alla Giornata nazionale, al fine di divulgare, conservare e rinnovare la memoria dei 446 italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star. |
| | Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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