| Gazzetta n. 172 del 27 luglio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 17 giugno 2026 |
| Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande relative ad interventi a superficie o a capo dello sviluppo rurale. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2026/148 del 21 gennaio 2026 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento 2026/163 del 21 gennaio 2026, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/165 della Commissione del 21 gennaio 2026, per quanto riguarda la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione e il controllo delle operazioni; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2026/170 della Commissione del 21 gennaio 2026 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 per quanto riguarda le informazioni relative alle deroghe a determinate norme BCAA e le informazioni comunicate nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione ai fini della procedura di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione; Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 745 dell'11 febbraio 2026 che approva la sesta modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Visto il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni; Visto il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalita', i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, avente ad oggetto «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 10 marzo 2020, n. 2588, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, recante «Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e successive integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 29 febbraio 2024, n. 101344, recante «Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale"»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 28 giugno 2024, n. 289235, recante «Attuazione del regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024»; Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, recante «Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali»; Considerato che il regolamento (UE) 2025/2649 ha rivisto e semplificato alcune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116, in particolare connesse alle norme BCAA della condizionalita' della programmazione 2023-27, affinche' gli Stati membri possano adattare meglio i propri piani strategici della PAC alle esigenze degli agricoltori e offrire a questi ultimi maggiore flessibilita' nello svolgimento delle attivita' agricole, tenendo conto delle sfide crescenti, delle condizioni meteorologiche imprevedibili e delle incertezze economiche; Ritenuto opportuno adeguare il PSP e i dispositivi nazionali di attuazione dello stesso alle modifiche introdotte dal suddetto regolamento, stabilendo le regole nazionali, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, per dare modo ai beneficiari di fruire sin da subito delle semplificazioni introdotte dal regolamento; Ravvisata la necessita' di coordinare, con le opportune modifiche, la disciplina della condizionalita' della programmazione 2023-2027 di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 e successive integrazioni ai vigenti regolamenti comunitari, al piano strategico della PAC (PSP) e ai suoi provvedimenti di attuazione; Considerata, altresi', la necessita' che gli agricoltori siano informati in tempo utile, prima della presentazione della domanda di aiuto, delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2025/2649 e che siano tempestivamente disponibili agli agricoltori strumenti adeguati dall'anno di domanda 2026; Ritenuto di individuare, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 3 del regolamento 2022/1173, mediante l'applicazione della norma di trasposizione nazionale, il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto unificata per gli interventi a capo o a superficie e di stabilire tale termine coerentemente con quello previsto per la domanda unica, considerato che tali domande sono tutte sottoposte al medesimo Sistema integrato di gestione e controllo; Ritenuto di individuare, a quest'ultimo riguardo, la norma di trasposizione della disposizione di cui al punto precedente, secondo cui gli Stati membri possono prevedere una singola domanda di aiuto (domanda unificata) che includa i vari interventi di cui all'art. 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, i diritti all'aiuto e la condizionalita', nell'art. 7 del decreto ministeriale n. 410739 del 4 agosto 2023; Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prot. n. 278497 del 10 giugno 2026;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto: a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalita' di cui agli articoli 12, 13 del regolamento (UE) 2021/2115 nonche' dell'allegato III al medesimo regolamento; b) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si applicano: a) ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del Titolo III, Capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo regolamento (UE) 2021/2115; b) ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027. 3. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), si applicano: a) ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'art. 31, paragrafo 5, lettera b) e dell'art. 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115; b) ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'art. 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027. I suddetti beneficiari devono rispettare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza e' definita a livello di PSP 2023-2027 nella versione correntemente approvata dalla Commissione europea, integrata, se del caso, a livello di disposizione attuative regionali o provinciali. 4. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano: a) ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all'art. 28, paragrafo 9, e di cui all'art. 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-2027; b) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'art. 45 del regolamento delegato (UE) 2022/126, che riguardano le attivita' per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura; c) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo all'intervento inerente agli impegni per l'apicoltura, ai sensi dell'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115. |
| | Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Organismi Pagatori»: servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/2116, sono incaricati di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); b) «AGEA Coordinamento»: l'organismo di coordinamento degli organismi pagatori; c) «PSP»: piano strategico della PAC; d) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda e' situata nel territorio italiano e che esercita un'attivita' agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP; e) «attivita' agricola», comprende le seguenti attivita': 1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonche' la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. E' considerata attivita' di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche; 2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalita', assicuri l'accessibilita' della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP; f) «azienda»: tutte le unita' di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera g, situate all'interno del territorio nazionale; g) «beneficiario»: il soggetto sottoposto al regime di condizionalita' ai sensi dell'art. 83 del regolamento (UE) 2021/2116 e ai sensi dell'art. 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013; h) «cessione»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente; i) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali; j) «sistemi agroforestali»: insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree o arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai seminativi, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.1 del PSP, oppure alle colture permanenti, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.2 del PSP, oppure ai prati permanenti, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.3 del PSP; k) «erba o altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali; l) «obbligo»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto; m) «MASAF»: Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; n) «norma»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona condizione agronomica ed ambientale (BCAA) sulla base dell'art. 13 e dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'allegato 1 al presente decreto; o) «Criterio di gestione obbligatorio (CGO)»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'allegato 1 del presente decreto; p) «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda ne' arato da cinque anni o piu'. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purche' l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. A partire dal 1° gennaio 2026 tutti i prati temporanei che sono ancora classificabili come seminativo, rimangono classificati come seminativo e non saranno classificati come prato permanente, anche se il periodo di cinque anni per la conversione automatica da seminativo a prato permanente e' scaduto e il terreno non e' stato arato, salvo che il beneficiario non dichiari la superficie interessata come prato permanente; q) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articoli 31 e 70 o ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24, o ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, art. 39, o ancora ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 28. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali; r) «terreno a riposo»: terreno seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda; s) «zone di condizionalita'»: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori: «clima e ambiente», «salute pubblica e salute delle piante» e «benessere degli animali»; t) «superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali di cui al punto j), a seminativo, colture permanenti e prato permanente; u) «obbligo pertinente»: obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale e' costruito l'impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che e' assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all'art. 31, paragrafo 5, lettere a) e b), all'art. 70, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'art. 72 del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui agli articoli 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30, 33 e 34 (escluso il paragrafo 4) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo e' utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entita' dei costi dell'impegno; v) «domande di sostegno»: si intende una domanda di aiuto finalizzata ad accedere ad uno schema di sostegno nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale, gestito dal Sistema integrato di gestione e controllo; w) «domanda di pagamento»: si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale; x) «superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno dichiarata nella domanda geospaziale»: superficie dichiarata in domanda geospaziale ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116, compresa la superficie ammissibile non richiesta a premio, per i pagamenti diretti, a cui si sommano le superfici dichiarate per gli interventi SRA, SRB e SRC qualora diverse da quelle degli aiuti diretti. |
| | Art. 3
Inadempienze
1. Ai beneficiari di cui all'art. 1, commi 2 e 3, che non rispettano gli obblighi di condizionalita' e/o i requisiti minimi pertinenti sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 novembre 2023, n. 42. 2. Ai sensi dell'art. 86 del regolamento (UE) 2021/2116, e' trattenuto del 25% degli importi risultanti dalle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 85 del regolamento (UE) 2021/2116. |
| | Art. 4
Regole di condizionalita'
1. Le regole di condizionalita' comprendono i CGO e le BCAA fissati a livello nazionale ed elencati all'allegato 1 del presente decreto, con riferimento alle zone specifiche «clima e ambiente», «salute pubblica e salute delle piante» e «benessere degli animali». 2. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio delle regole di cui al precedente comma 1, sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 e dell'art. 84, paragrafo 2, lettera c del medesimo regolamento. 3. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonche' le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuiti al cessionario ai fini dell'applicazione del presente decreto. 4. Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui e' differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri, sono di seguito indicate: a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera q); b) superfici non utilizzate a fini produttivi (terreni a riposo), come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera r, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali; c) colture permanenti, come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i); d) prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p); e) qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria dei pagamenti di cui al comma 2 dell'art. 1. 5. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2024/1468 che modifica l'art. 13 del regolamento (UE) 2021/2115, possono essere adottate, a livello nazionale, regionale o di Provincia autonoma, con appositi provvedimenti, esenzioni specifiche agli obblighi previsti dalle norme BCAA 5, 6, 7 e 9, se e nei limiti in cui siano necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali norme e non ostacolino in modo significativo il contributo di ciascuna di tali norme ai relativi obiettivi principali. Le esenzioni specifiche sono limitate in termini di zone di copertura e sono definite sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Le proposte di esenzioni specifiche sono presentate al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che, in accordo con AGEA relativamente alle modalita' e agli strumenti di controllo, le sottopone a preventiva approvazione della Commissione europea. Dopo l'approvazione, le esenzioni hanno validita' per l'intera programmazione 2023-2027. 6. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1468 e ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2025/2649, in caso di condizioni meteorologiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi che impediscano ai beneficiari di conformarsi alle norme BCAA in un determinato anno, possono essere previste deroghe temporanee all'attuazione degli obblighi di specifiche norme di condizionalita'. Le deroghe temporanee sono limitate, nel tempo e nel loro campo di applicazione, ai beneficiari e/o alle zone colpite dalle condizioni meteorologiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi e sono adottate mediante provvedimenti della preposta Autorita' nazionale o dell'Autorita' regionale o provinciale competente, in quest'ultimo caso previa presentazione all'Autorita' nazionale. I provvedimenti sono trasmessi ad AGEA Coordinamento nelle modalita' e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli. |
| | Art. 5
Ulteriori adempimenti a carico delle regioni e province autonome
1. Le regioni e le province autonome specificano con propri provvedimenti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco degli obblighi applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 4 e degli allegati 1 e 2 del presente decreto. Per le annualita' successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni degli allegati al presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le regioni e le province autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli obblighi applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 4 e degli allegati 1 e 2. 2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalita', di verificarne la coerenza con le disposizioni del presente decreto e di garantire la controllabilita' degli elementi d'obbligo stabiliti, le regioni e le province autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al MASAF che, se del caso, attiva un confronto con le regioni e le province autonome stesse, con AGEA coordinamento ed, eventualmente, con gli Organismi tecnici di supporto e con le amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale. 3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, emanati in applicazione del comma 1, si applicano gli obblighi indicati negli allegati 1 e 2. 4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto o delle eventuali modifiche allo stesso, Agea coordinamento stabilisce con circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonche' i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli obblighi. Agea invia la bozza di circolare al MASAF e alle regioni e alle province autonome, acquisendone il parere entro trenta giorni dalla ricezione. |
| | Art. 6
Ulteriori disposizioni di coordinamento
1. In conformita' all'art. 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iii) e punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116, le disposizioni del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 10 marzo 2020, n. 2588, continuano ad applicarsi ai beneficiari: a) dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni; b) dei pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con riferimento solo ai pagamenti effettuati a seguito di impegni della programmazione 2014-2022, che siano finanziati sia con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022, sia con i fondi della programmazione 2023-2027. 2. Per i beneficiari esclusivamente dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni si eseguono quindi i controlli sulle regole di condizionalita' definite dal decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588. 3. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, nei confronti dei beneficiari che hanno assunto impegni a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalita' (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/2116. 4. Dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 21) e punto 22) del regolamento (UE) 2025/2649 che introduce specifiche esenzioni dai controlli e sanzioni della condizionalita', si dispone che: a) i beneficiari la cui superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno, dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'art. 69, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116 e alla lettera x) dell'art. 2 del presente decreto, non supera i 10 ettari sono esentati dai controlli e dalle relative sanzioni di cui alla condizionalita' sancita all'art. 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni. b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell'art. 69, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116 sono esenti dal controllo e sanzione relativamente ai requisiti della norma BCAA7. 5. Il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), adottato dal Ministero della salute con decreto del 7 marzo 2023, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, regola le modalita' operative per la gestione del sistema stesso. |
| | Art. 7 Termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale.
1. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di seguito indicati: interventi elencati nel Titolo III, Capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, e citati all'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, interventi a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022, e' quello stabilito per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune, a superficie e a capo nel rispettivo anno di domanda. |
| | Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dall'anno di domanda 2026, il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, recante «Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale», cessa di produrre effetti. 2. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente decreto e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione. Roma, 17 giugno 2026
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 969 |
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