| Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 17 luglio 2026, n. 131 |
| Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalita' organizzata. («Liberi di scegliere»). |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge prevede misure di protezione personale e di assistenza personale, sociale ed economica finalizzate alla sicurezza e alla protezione sociale e socioeducativa nonche' all'assistenza materiale, sociale e psicologica dei soggetti di cui all'articolo 2 che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrita' psicofisica in quanto vittime di organizzazioni criminali ovvero a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalita' organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro confronti condotte di istigazione a commettere reati o di sfruttamento dei relativi proventi.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. |
| | Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, ai minorenni: a) figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, a tutela dei quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835; b) indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, che abbiano manifestato la volonta' di allontanarsi dai predetti contesti criminali; c) vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali di cui all'articolo 1 della presente legge, a tutela delle quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi': a) ai maggiorenni infraventicinquenni, destinatari, da minorenni, delle misure di cui alla presente legge, che confermino la volonta' di allontanarsi dai contesti di cui all'articolo 1; b) ai genitori di minorenne o ai soggetti che esercitino sullo stesso la responsabilita' genitoriale, che abbiano manifestato la volonta' di allontanarsi, unitamente al minorenne medesimo, dai contesti di cui all'articolo 1. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano qualora non sussistano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e alla legge 11 gennaio 2018, n. 6.
Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 416, 416-bis e 416-bis.1 del codice penale: «Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'. Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonche' all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.» «Art. 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'. Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.» «Art. 416-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attivita' mafiose). - Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma. Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio.». - Si riporta l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), pubblicato nella G.U. 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.: «Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.». - Si riportano gli articoli 330 e 333 del codice civile: «Art. 330 (Decadenza dalla responsabilita' genitoriale sui figli). - Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla responsabilita' genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.» «Art. 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). - Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.». - Si riportano gli articoli 25, 25 bis, 26 e 27 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e pubblicato nella G.U. 5 settembre 1934, n. 208: «Art. 25 (Misure rieducative). - 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto da' manifeste prove di irregolarita' della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignita' altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure puo' chiedere al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilita' genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalita' rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. 2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che puo' prevedere anche lo svolgimento di attivita' di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo puo' prevedere altresi' la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attivita' sportive, attivita' artistiche e altre attivita' idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente. 3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che cio' sia assolutamente impossibile, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilita' genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso puo' prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilita' genitoriale. 4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Del deposito della relazione e' dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5. Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, valutate le risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato, puo', in via alternativa: 1) dichiarare concluso il procedimento; 2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne; 3) disporre l'affidamento temporaneo del minorenne ai servizi sociali; 4) disporre il collocamento temporaneo del minorenne in una comunita', qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati. 5. Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-bis.8. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilita' genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento e' consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunita', da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.» «Art. 25-bis (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne da' immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo' proporre al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie la nomina di un curatore. Il tribunale adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede d'ufficio. 2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600- bis , 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorita' dello Stato di origine o di appartenenza.» «Art. 26 (Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole). - Le misure prevedute dall'articolo 25 possono essere promosse dal pubblico ministero, se e' in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non puo' essere o non e' assoggettato a detenzione preventiva e se il minore e' stato prosciolto per difetto di capacita' di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva. Quando e' stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'articolo 25. La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25 puo' altresi' essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'articolo 333 del Codice civile.» «Art. 27 (Disposizioni particolari alla liberta' assistita). - Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 3), all'atto dell'affidamento e' redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovra' seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonche' le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto. Nel verbale puo' essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione. Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare. L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficolta' in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonche' su quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'articolo 29.». - Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante: «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' pubblicato nella G.U. 15 gennaio 1991, n. 12. - La legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante: «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», e' pubblicata nella G.U. 6 febbraio 2018, n. 30. |
| | Art. 3
Misure di protezione personale
1. Le misure di protezione personale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria: a) il trasferimento immediato in luoghi protetti; b) l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura; c) il cambiamento delle generalita' ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. 2. Dell'adozione delle misure di cui al comma 1 e' data comunicazione al prefetto, il quale, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, puo' adottare misure di protezione e vigilanza nei confronti dei soggetti interessati.
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante: «Disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia», e' pubblicato nella G.U. 24 aprile 1993, n. 95. - Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e pubblicato nella G.U. 7 maggio 2002, n. 105: «Art. 5 (Ufficio provinciale per la sicurezza personale). - 1. Presso gli Uffici territoriali del Governo, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonche' di raccordo informativo con l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati. 2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche', con funzioni di segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la sicurezza, che cura la connessa attivita' preparatoria ed istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magistrati partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competente per territorio. Per la sicurezza di altre personalita', il prefetto puo' altresi' invitare alle riunioni le autorita' eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di vigilanza.». |
| | Art. 4
Misure di assistenza sociale ed economica
1. Le misure di assistenza sociale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria: a) il supporto sociale, pedagogico e psicologico; b) l'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico; c) la conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi; d) l'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo; e) il reinserimento sociale e l'integrazione e inclusione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realta' sociale. 2. Le misure di assistenza economica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria: a) la corresponsione di un assegno periodico; b) la messa a disposizione di un alloggio e la copertura delle relative spese; c) la copertura delle spese per i trasferimenti connesse alla fruizione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla presente legge; d) la copertura delle spese per esigenze sanitarie, quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale; e) l'accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito; f) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», e' pubblicato nella G.U. 15 giugno 2002, n. 139, S.O. |
| | Art. 5
Adozione delle misure
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che viene a conoscenza del verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 1 e 2, anche a seguito di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori ovvero a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, o di istanza dell'interessato, propone al tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza abituale dell'interessato l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 e, ravvisandone la necessita', di quelle previste dall'articolo 4 della presente legge. 2. L'autorita' giudiziaria che adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 330 e 333 del codice civile nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. 3. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce: a) ove non sia pregiudizievole per il superiore interesse del minore, le dichiarazioni del minore, del genitore, del tutore, del curatore e del curatore speciale nonche' di ogni altro soggetto interessato; b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale competente per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Negli stessi casi, quando si tratta di delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, puo' altresi' chiedere informazioni al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in merito ai contesti criminali di riferimento. 4. La proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni contiene l'indicazione: a) della sussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 1 e 2 nonche' dei pericoli cui sono esposti i soggetti di cui all'articolo 2; b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4. 5. Ove l'iniziativa derivi da informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni si coordinano tra loro al fine del contemperamento delle esigenze di segretezza delle indagini con la tutela tempestiva del minore. Del predetto coordinamento e dei provvedimenti adottati e' data tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello. 6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al libro II, titolo IV-bis, del codice di procedura civile.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e pubblicato nella G.U. 15 settembre 2023, n. 216, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale). - 1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. 1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "ne da' notizia al" sono inserite le seguenti: "procuratore della Repubblica presso il".». - Si riporta l'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale: «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1.-3. (Omissis). 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3-ter. (Omissis). 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3-quinquies. (Omissis).». - Il Titolo IV-bis del Libro II del codice di procedura civile reca: «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie». |
| | Art. 6
Comitato tecnico-scientifico
1. Per il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dalla presente legge e le conseguenti valutazioni concernenti eventuali modifiche, anche di carattere normativo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito nonche' dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita' politica delegata per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', e' istituito, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, un Comitato tecnico-scientifico. 2. Il Comitato tecnico-scientifico e' composto da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri e dall'Autorita' politica delegata di cui al comma 1, da un rappresentante designato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e da un rappresentante designato dall'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza. 3. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, in qualita' di esperti, rappresentanti di altre istituzioni pubbliche o delle principali associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minorenni e degli adolescenti nonche' le organizzazioni del Terzo settore qualificate per l'impegno nel contrasto del crimine organizzato e di quello mafioso, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato puo' inoltre raccogliere elementi di valutazione. 4. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. |
| | Art. 7
Attuazione delle misure
1. In caso di applicazione della misura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli uffici di servizio sociale per i minorenni, per la loro attuazione in coordinamento con i servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali sociali e con i servizi sanitari competenti per territorio. 2. In caso di applicazione delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e delle correlate misure di assistenza di cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, integrata con un rappresentante del Dipartimento della giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, la quale ne cura l'attuazione avvalendosi del Servizio centrale di protezione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. 3. Le misure di protezione personale e di assistenza sociale ed economica di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 o 416-bis del codice penale, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice ovvero per i delitti di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si integrano con i progetti di intervento previsti dall'articolo 27 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonche' con le misure penali di comunita' previste dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
Note all'art. 7:
- Si riportano gli articoli 10 e 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8: «Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione). - 1. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, e' istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione. 2-bis. La commissione centrale e' composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalita' organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attivita' di investigazione o di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalita' organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente. 2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'articolo 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attivita' svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto. 2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalita' e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione puo' avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14. 2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 2-sexies. 2-octies. 2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3.» «Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia. 1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2.». - Si riporta l'articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), pubblicato nella G.U. 5 agosto 1989, n. 182, S.O.: «Art. 27 (Sospensione del processo e messa alla prova). - 1. Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali. 2. Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro: a) le modalita' di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; b) gli impegni specifici che il minorenne assume; c) le modalita' di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale; d) le modalita' di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa. 3. I servizi informano periodicamente il giudice dell'attivita' svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione. 4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalita' di procedura, gli operatori e il minorenne. 5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28, comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e sull'evoluzione della sua personalita' al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonche' al pubblico ministero, il quale puo' chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.». - Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante: «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103», e' pubblicato nella G.U. 26 ottobre 2018, n. 250, S.O. |
| | Art. 8
Segretezza dei procedimenti
1. Le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti le misure di cui all'articolo 3 della presente legge e quelli relativi alle attivita' del Servizio centrale di protezione possono essere coperti da segreto su disposizione dell'autorita' giudiziaria e nei casi previsti dalla legge. 2. Alle notizie, agli atti e ai provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.
Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119: «Art. 9 (Segretezza dei procedimenti). - 1. Le notizie, gli atti ed i provvedimenti concernenti il procedimento per il cambiamento delle generalita' di cui al presente decreto e quelli relativi alle attivita' dell'autorita' designata di cui all'articolo 3 e del servizio centrale di protezione sono coperti dal segreto di ufficio. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sulle precedenti generalita' della persona per la quale e' disposto il cambiamento delle generalita'. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai soggetti ivi indicati anche se i fatti coperti da segreto non sono conosciuti per ragioni di ufficio.». |
| | Art. 9
Durata, modifica, sospensione e revoca delle misure
1. La durata delle misure di assistenza sociale ed economica non puo' essere superiore a due anni, prorogabile per un anno, su istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorita' giudiziaria circa la persistenza delle condizioni che ne legittimano la concessione. 2. Su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni o su istanza delle persone interessate, il tribunale per i minorenni, acquisiti tutti gli elementi necessari, modifica, sospende o revoca le misure di protezione e di assistenza disposte ai sensi degli articoli 3 e 4, in relazione all'attualita' del pericolo e alla sua gravita' nonche' per motivi connessi alla condotta dei beneficiari e all'inosservanza degli impegni assunti a norma di legge e delle prescrizioni imposte. Si applica il comma 6 dell'articolo 5. |
| | Art. 10
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 292 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-ter. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, se i fatti riguardano genitori di minorenni, l'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e' comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinche' compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del minore legittimanti iniziative ai sensi dell'articolo 336 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»; b) all'articolo 347, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero di delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale ed emerge una situazione pregiudizievole per l'integrita' psicofisica di minorenni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore della Repubblica distrettuale procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni »; c) all'articolo 656, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emessa per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, nei confronti di genitori di minorenni, e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni affinche' compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del minore».
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 292, 347 e 656 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. 2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio: a) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo; b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate; c) l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; c-bis) l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure; d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e' disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274; e) la data e la sottoscrizione del giudice. 2-bis. L'ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato. 2-ter. L'ordinanza e' nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonche' all'articolo 327-bis e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio. 2-quater. Quando e' necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che cio' sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti. 3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione 9. 3-bis. L'ordinanza e' nulla se non e' preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonche' quando l'interrogatorio e' nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo. 3-ter. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, se i fatti riguardano genitori di minorenni, l'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e' comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinche' compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del minore legittimanti iniziative ai sensi dell'articolo 336 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.» «Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). - 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e' prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 3-bis. Se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero di delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale ed emerge una situazione pregiudizievole per l'integrita' psicofisica di minorenni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore della Repubblica distrettuale procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.» «Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato. 2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. 3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonche' l'avviso al condannato che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. L'ordine e' notificato al difensore del condannato. 3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore eta' e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza. 3-ter. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emessa per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, nei confronti di genitori di minorenni, e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni affinche' compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del minore. 4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito secondo le modalita' previste dall'articolo 277. 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. 4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza. 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso immediato. Con l'avviso il condannato e' informato che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. 6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilita', puo' essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta. 7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche', nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. 8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della notifica. 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli 423-bis e 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; c). 9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di eta' pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis e' compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche' provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza. 10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare e' indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione e' dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.». |
| | Art. 11
Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
1. All'articolo 64-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo si provvede altresi' quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di minorenni».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 64-bis delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 64-bis (Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorita' giudiziarie). - 1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonche' alla responsabilita' genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonche' dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed e' pendente procedimento relativo alla responsabilita' genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore. 2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonche' degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice nonche' dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale. Alle stesse autorita' giudiziarie e' altresi' trasmessa, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonche' delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, del codice. Allo stesso modo si provvede altresi' quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di minorenni.». |
| | Art. 12 Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «416 e» e dopo le parole: «9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale».
Note all'art. 12:
- Per l'articolo 7 del citato decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, si veda nelle note all'articolo 5. |
| | Art. 13
Relazione annuale del Comitato tecnico-scientifico
1. Ai fini indicati dal comma 1 dell'articolo 6, il Comitato tecnico-scientifico presenta annualmente ai Ministri e all'Autorita' politica delegata di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 6 una relazione sull'applicazione delle misure di protezione e di assistenza previste dagli articoli 3 e 4. 2. La relazione di cui al comma 1, predisposta dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, e' trasmessa alle Camere dal Ministro della giustizia. |
| | Art. 14
Disposizioni finanziarie e di attuazione
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), valutati in 179.573 euro per l'anno 2026, in 1.077.440 euro per l'anno 2027, in 1.152.931 euro per l'anno 2028 e in 1.234.376 euro annui a decorrere dall'anno 2029, e agli oneri derivanti dall'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, lettere a), b) e d), valutati in 1.661.042 euro per l'anno 2026, in 9.966.250 euro per l'anno 2027, in 10.669.750 euro per l'anno 2028 e in 11.420.150 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede: a) quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; b) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 766, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; c) quanto a 1.340.615 euro per l'anno 2026, a 7.043.690 euro per l'anno 2027, a 9.822.681 euro per l'anno 2028 e a 10.654.526 euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito nonche' dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita' politica delegata per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono individuati i contenuti e le modalita' di attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, con particolare riferimento: a) alle modalita' di applicazione delle misure, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del presente comma; b) alle modalita' di erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), sulla base dei seguenti criteri generali: 1) verifica dell'impossibilita', a causa delle misure di protezione e di assistenza adottate, di svolgere un'attivita' lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima della loro adozione; 2) valutazione dell'entita' delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati mediante le informazioni sul reddito e sul patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate nell'ultimo triennio; 3) numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a protezione; 4) revisione periodica dell'entita' dell'assegno e possibilita' di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la capacita' economica, anche parziale; c) ai criteri per la determinazione dell'entita' e della durata delle misure di cui all'articolo 4, fermo restando il limite temporale massimo previsto dall'articolo 9, comma 1; d) alle modalita' di regolazione dei rapporti finanziari in favore dei comuni per le attivita' svolte ai sensi dell'articolo 7, comma 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 17 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8: «Art. 17 (Oneri finanziari). - 1. All'onere derivante dall'applicazione dei Capi II e II-bis, valutato in euro 5.293.683,22 (lire 10.250 milioni) annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ulteriori misure contro la criminalita' organizzata". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. La spesa di cui al comma 1 sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di euro 3.227.855,62 (lire 6.250 milioni) sotto la rubrica "Sicurezza pubblica" e di euro 2.065.827,60 (lire 4.000 milioni) sotto la rubrica "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso". 4. Gli interventi finanziari di cui ai Capi II e II-bis sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima. A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilita' dei pagamenti e di fatturazione elettronica.». - Si riporta il comma 766 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2024, n. 305, S.O.: «766. Al fine di potenziare le attivita' in favore dei minori ammessi ai percorsi di reinserimento e rieducazione previsti dall'articolo 27-bis delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa.». - Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), pubblicata nella G.U. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.: «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella G.U. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. - 4-ter. (Omissis).». |
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