| Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 28 maggio 2026 |
| Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021». (Ordinanza speciale n. 169/2026). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis; Vista l'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; Vista l'ordinanza n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»; Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022»; Vista l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021» e successive modifiche ed integrazioni, che, all'art. 1, comma 1, individua ed approva come urgente e di particolare criticita', ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il complesso unitario e coordinato degli interventi di eliminazione delle situazioni di dissesto, di ripristino e realizzazione dei sottoservizi e di ripristino della viabilita', delle infrastrutture e dei cimiteri nel capoluogo e nelle frazioni del Comune di Amatrice; Richiamato, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a) della citata ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 che contempla «sessantacinque interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in sessanta frazioni, per un importo complessivo stimato di euro 87.398.463,09»; Rilevato, in particolare, che l'Allegato A della relazione istruttoria della citata ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre, come sostituito dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023, recante «Modifiche alle ordinanze speciali n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 43 del 31 dicembre 2022, n. 10 del 15 luglio 2021, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 49 del 26 luglio 2023, n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 14 del 15 luglio 2021» e successivamente dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 144 del 30 dicembre 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell'11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all'ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli)» prevede interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle seguenti frazioni: frazione San Benedetto, ID 99, per un importo pari ad euro 784.750,00 gia' finanziato con ordinanza n. 109 del 2020; frazione Configno, ID 33, per un importo pari ad euro 856.800,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; frazione Cornelle di sotto, ID 26, per un importo pari ad euro 585.000,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; frazione Roccapassa, ID 24, per un importo pari ad euro 798.800,00, gia' finanziato con ordinanza n. 109 del 2020; frazione Cornelle di sopra, ID 109, per un importo pari ad euro 607.500,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Vista la nota prot. 4698 del 6 marzo 2026 del Comune di Amatrice (RI), acquisita agli atti commissariali con prot. 10560 dell'11 marzo 2026, relativa alla richiesta di emissione di un'ordinanza speciale per la gestione delle interferenze dei sottoservizi e la facilitazione degli allacci nei cantieri della ricostruzione; Considerata l'esigenza di assicurare, nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 del Comune di Amatrice, la continuita' dei servizi pubblici essenziali e il regolare avanzamento delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata, in un contesto caratterizzato dalla progressiva ricostruzione degli edifici e dalla non contestuale realizzazione delle opere definitive di urbanizzazione e dei sottoservizi; Considerato che nel corso dell'attuazione degli interventi di ricostruzione e' emersa la frequente necessita' di realizzare infrastrutture provvisorie di distribuzione dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni, costituite da linee aeree, sostegni e opere accessorie temporanee, finalizzate a garantire l'alimentazione degli edifici gia' ricostruiti o in fase di ricostruzione, la continuita' dei servizi essenziali e il superamento di interferenze determinate dalla presenza di cantieri di ricostruzione o dalla programmata realizzazione di opere pubbliche relative ai sottoservizi e alle urbanizzazioni definitive; Considerato che in relazione alle diverse tempistiche di realizzazione di opere pubbliche ed edifici privati, in diversi contesti territoriali la realizzazione immediata delle infrastrutture definitive interrate puo' risultare incompatibile con lo stato di avanzamento dei programmi di ricostruzione o con la successiva esecuzione di opere pubbliche gia' programmate, con il rischio di determinare duplicazioni di lavorazioni, interferenze tra cantieri, aggravio dei costi pubblici e privati, rallentamenti del processo di ricostruzione e compromissione della continuita' dei servizi essenziali; Vista e considerata la nota istruttoria a firma del sub-Commissario ing. Fulvio Maria Soccodato (acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0022164-A-27/05/2026) che inquadra la tematica, sintetizza gli approfondimenti istruttori effettuati e propone un articolato a contenuto derogatorio rispetto alla normativa vigente al fine di semplificare e accelerare le relative procedure; Considerata pertanto la necessita' di prevedere disposizioni di semplificazione ed accelerazione anche in deroga alle disposizioni urbanistiche comunali (comunque entro i limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020), limitate esclusivamente alle opere aventi carattere temporaneo e provvisorio, ai casi di comprovata interferenza con la ricostruzione o con opere pubbliche programmate e al periodo strettamente necessario al completamento delle infrastrutture definitive; Ritenuto di prevedere che l'adozione di dette misure da parte del gestore delle reti di servizi sia comunque preceduto dalla preventiva comunicazione al comune territorialmente competente al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attivita' di ricostruzione e con la programmazione territoriale locale; Ritenuto altresi' di stabilire l'obbligo, a carico del gestore, di provvedere alla rimozione delle opere provvisorie e al ripristino dello stato dei luoghi al cessare delle esigenze temporanee che ne hanno giustificato la realizzazione, nonche' alla successiva realizzazione delle infrastrutture definitive in conformita' alla normativa vigente; Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022; Verificato che dalle disposizioni di cui alla presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 o, in generale, a carico della finanza pubblica; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione pubblica e privata e al ripristino della funzionalita' delle opere di urbanizzazione nel centro storico e nelle frazioni del Comune di Amatrice, assicurando la tempestiva realizzazione degli interventi necessari a garantire la disponibilita' e continuita' dei servizi pubblici; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 27 maggio 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022
1. Al fine di garantire la disponibilita' e la continuita' dei servizi pubblici essenziali e assicurare il regolare svolgimento degli interventi di ricostruzione nel centro storico e nelle frazioni di Amatrice, e nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, dopo l'art. 5-bis dell'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 5-ter (Misure di accelerazione in tema di servizi pubblici essenziali). - 1. Al fine di garantire la disponibilita' e la continuita' dei servizi pubblici essenziali e assicurare il regolare svolgimento degli interventi di ricostruzione nel centro storico e nelle frazioni di Amatrice, i gestori delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e delle infrastrutture di telecomunicazione possono realizzare, in via temporanea e provvisoria, linee aeree, sostegni e opere accessorie funzionali al superamento di interferenze con cantieri di ricostruzione in corso ovvero con interventi pubblici programmati relativi alla realizzazione, al rifacimento o alla sistemazione definitiva di reti di sottoservizi e opere di urbanizzazione, nonche' all'attivazione provvisoria delle forniture nelle more della realizzazione delle infrastrutture definitive. 2. Per gli interventi di cui al comma precedente, limitatamente alle opere aventi carattere temporaneo, provvisorio, reversibile e prive di trasformazione permanente dello stato dei luoghi, non trovano applicazione le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea, delle norme inderogabili in materia ambientale, paesaggistica e di tutela del patrimonio culturale e delle disposizioni in materia di sicurezza e pubblica incolumita'. 3. La realizzazione degli interventi e' subordinata alla preventiva comunicazione al comune territorialmente competente, contenente l'indicazione delle ragioni dell'interferenza, della durata prevista delle opere provvisorie e delle modalita' di successiva rimozione e ripristino. 4. Al cessare delle esigenze temporanee che hanno giustificato l'intervento, e comunque al completamento delle opere pubbliche interferenti o delle infrastrutture definitive previste nei programmi di ricostruzione, il gestore provvede, a propria cura e spese, alla rimozione delle opere provvisorie e alla realizzazione delle reti in conformita' alla normativa vigente, assicurando il ripristino dello stato dei luoghi.». |
| | Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dalle disposizioni di cui alla presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente ordinanza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| | Art. 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 28 maggio 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1775 |
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