| Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 28 maggio 2026 |
| Modifiche all'ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025, relativa alla frazione di Nibbiano nel Comune di Camerino. (Ordinanza speciale n. 168/2026). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del testo unico della ricostruzione privata», c.d. TURP; Vista l'ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025, recante «Interventi urgenti nella frazione di Nibbiano nel Comune di Camerino»; Vista la nota acquisita agli atti della Struttura commissariale prot. CGRTS-0021748-A-25/05/2026, con cui l'USR Marche ha proposto di modificare la menzionata ordinanza speciale introducendo, in deroga al testo unico della ricostruzione privata, la possibilita' per i proprietari di unita' immobiliari appartenenti ad edifici, unita' strutturali, differenti anche non contigui e strutturalmente interconnessi di riunirsi in una delle forme associative previste dalla legge per acquistare un nuovo lotto dove ricostruire il nuovo edificio; Considerate e ritenute ragionevoli e condivisibili le seguenti motivazioni enucleate nell'istruttoria dell'USR Marche e, in dettaglio: (a) per la necessita' di permettere alle unita' immobiliari di diversa proprieta' e appartenenti a edifici differenti, anche non contigui e strutturalmente interconnessi, di riunirsi per poter delocalizzare con ricostruzione unitaria in un altro sito; (b) in ragione della scarsita' di terreni edificabili all'interno del comune; (c) in quanto, in ogni caso, il calcolo del contributo massimo concedibile resta invariato e segue quanto gia' disciplinato e derogato nell'ordinanza speciale n. 111 del 2025; Considerata quindi la necessita' di permettere alle unita' immobiliari di diversa proprieta' e appartenenti a edifici differenti, anche non contigui e strutturalmente interconnessi, di riunirsi per poter procedere alla delocalizzazione con ricostruzione unitaria in altro sito, anche in considerazione della scarsita' di terreni edificabili presenti nel territorio comunale e della conseguente esigenza di favorire forme aggregate di ricostruzione; Ritenuto opportuno disciplinare espressamente la possibilita', per i proprietari di unita' immobiliari appartenenti a edifici differenti, previa costituzione dei proprietari medesimi in una forma associativa, consortile ai sensi dell'art. 13, comma 1 del testo unico della ricostruzione privata o comunque altra forma aggregativa prevista dall'ordinamento, anche priva di personalita' giuridica, purche' dotata di un atto costitutivo o accordo regolativo idoneo a disciplinare la rappresentanza unitaria, l'acquisto dell'area, la presentazione dell'unica domanda di contributo, l'assunzione degli obblighi verso la struttura commissariale e le modalita' decisionali interne; Ritenuto che le modifiche proposte risultino opportune per superare le criticita' emerse e per accelerare il processo di ricostruzione; Ritenuto, per l'effetto, di autorizzare le modifiche e integrazioni richieste all'ordinanza speciale n. 111 del 2025; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere al fine di agevolare il completamento delle operazioni e degli interventi previsti nella ordinanza speciale n. 111 del 2025 relativa alla localita' di Nibbiano; Ritenuto, pertanto, la necessita' di dichiarare la provvisoria esecutivita' della presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 27 maggio 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025
1. All'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. In presenza di piu' unita' immobiliari, anche di diversa proprieta' e appartenenti a edifici differenti, e' consentito, con accordo unanime tra tutti i proprietari, l'intervento unitario di delocalizzazione con ricostruzione in altro sito, previa obbligatoria costituzione dei proprietari medesimi in una forma associativa consortile ai sensi dell'art. 13, comma 1, del testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 2022 o comunque altra forma aggregativa prevista dall'ordinamento, anche priva di personalita' giuridica, purche' dotata di un atto costitutivo o accordo regolativo idoneo a disciplinare la rappresentanza unitaria, l'acquisto dell'area, la presentazione dell'unica domanda di contributo, l'assunzione degli obblighi verso la struttura commissariale e le modalita' decisionali interne. Tutte le decisioni inerenti all'esecuzione dell'intervento sono prese dall'organo competente individuato dall'atto costitutivo, dallo statuto o dall'accordo regolativo della forma aggregativa prescelta.» |
| | Art. 2
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 28 maggio 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1780 |
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