| Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 16 luglio 2026, n. 129 |
| Revisione delle modalita' di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Disposizioni in materia di reclutamento universitario
1. L'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari). - 1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, e' condizionata al possesso di specifici requisiti di produttivita' e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni. 2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attivita' di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarita', la contitolarita' o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nonche' il raggiungimento degli indicatori minimi di quantita', continuita' e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca. 3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalita' mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo». 2. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' inserito il seguente: «Art. 17-bis (Liste per commissioni giudicatrici). - 1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validita' biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici. 2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata della documentazione concernente l'attivita' scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste e' condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza, documentati con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 3. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nel sito internet del Ministero. 3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge e i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale. 4. In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili e' inferiore a quaranta». 3. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonche', per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»; 2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attivita' e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1»; 3) alla lettera b), le parole da: «studiosi in possesso dell'abilitazione» fino a: «macrosettore e» sono sostituite dalle seguenti: «studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16»; 4) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonche' dei principi di imparzialita', trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri: 1) un componente individuato dall'universita' che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attivita' di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera b); 2) quattro componenti esterni all'universita' che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; 3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore; 4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3); b-ter) al fine di garantire un'opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera b-bis), integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i seguenti: 1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 4, tre componenti, dei quali uno individuato ai sensi della lettera b-bis), numero 1), e due sorteggiati con le medesime modalita' previste alla lettera b-bis), numero 2); 2) per i soli gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), esclusione dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare»; 5) alla lettera d) sono premesse le seguenti parole: «verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), valutazione delle modalita' di svolgimento della didattica nonche'» e le parole da: «il numero massimo» fino a: «comma 3, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «il numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici,»; 6) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: «d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonche' delle esperienze didattiche dei candidati; svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso; d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera e), previsione che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato piu' meritevole»; b) al comma 4, le parole: «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I docenti di cui all'articolo 6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente»; c) al comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: «gruppo scientifico-disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento»; d) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: «4-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per la valutazione svolta dall'ANVUR, dopo tre anni dalla presa di servizio, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente articolo, nonche' degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialita' e autonomia responsabile». 4. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, la parola: «terzo» e' sostituita dalla seguente: «quarto»; b) al comma 2: 1) alla lettera a), le parole: «esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «individuato tramite l'indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonche', per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»; 2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attivita' e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1»; 3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonche' dei principi di imparzialita', trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri: 1) un componente individuato dall'universita' che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attivita' di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); 2) due componenti esterni all'universita' che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; 3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore»; 4) alla lettera c), le parole da: «possibilita' di prevedere» fino a: «pubblicazioni che» sono sostituite dalle seguenti: «previsione nel bando del numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che» e dopo le parole: «ad eccezione di» sono inserite le seguenti: «una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso, nonche' di»; 5) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera d), previsione che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato piu' meritevole»; c) al comma 5, le parole: «che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «che risulti in possesso dei requisiti di produttivita' e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16». 5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste di cui all'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2 del presente articolo, le cause di esclusione di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-bis, nonche' le modalita' per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 24, comma 2, lettera b-bis), introdotte rispettivamente dai commi 3 e 4 del presente articolo. 6. Al fine di garantire e potenziare l'offerta didattica plurilingue della Libera universita' di Bolzano, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente alle posizioni correlate a insegnamenti in lingua tedesca, i competenti organi della medesima universita' possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e di professore associato, in misura non superiore al 10 per cento dei professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del 31 dicembre 2025, mediante chiamata diretta di studiosi che hanno ottenuto l'abilitazione alla docenza presso universita' dei Paesi dell'area linguistica tedesca e in possesso dei requisiti di produttivita' e qualificazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, relativi al gruppo scientifico-disciplinare per il quale e' effettuata la chiamata. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i titoli di abilitazione alla docenza ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al primo periodo. 7. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7: 1) al comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «per essere inclusi nelle liste di cui all'articolo 17-bis»; 2) al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: «essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura» sono sostituite dalle seguenti: «essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia a cui si riferisce la procedura»; b) all'articolo 15, comma 2, lettera a), le parole: «ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'individuazione dei requisiti di produttivita' e di qualificazione scientifica»; c) all'articolo 23, comma 2, le parole: «dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di produttivita' e di qualificazione scientifica di cui all'articolo 16».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011. - Si riporta il testo degli articoli 7, 15, 18, 23 e 24 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Norme in materia di mobilita' dei professori e dei ricercatori). - 1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale. 2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e' disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. 3. Al fine di incentivare la mobilita' interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'art. 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e' altresi' favorita prevedendo la possibilita' di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle universita' interessate. I trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facolta' assunzionali delle universita' interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'art. 18, comma 4. 4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'universita' di appartenenza conservano la titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca. 5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilita' interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica. 5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le universita' possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre universita' nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso universita' straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle universita'. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati e' richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per essere inclusi nelle liste di cui all'art. 17-bis. Le universita' pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non da' diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Universita'. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata puo' essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di amministrazione secondo le modalita' di cui al secondo periodo. 5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attivita' di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia a cui si riferisce la procedura. 5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». «Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinita' e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie. 2. I gruppi scientifico-disciplinari: a) sono utilizzati ai fini dell'individuazione dei requisiti di produttivita' e di qualificazione scientifica di cui all'art. 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24; b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'art. 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente. 3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non puo' essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015. 4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonche' alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro.». «Art. 18 (Chiamata dei professori). - 1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicita' del procedimento di chiamata nella Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonche', per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attivita' e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'art. 16, comma 1; b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, di studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'art. 16 e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonche' dei principi di imparzialita', trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'art. 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri: 1) un componente individuato dall'universita' che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attivita' di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera b); 2) quattro componenti esterni all'universita' che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'art. 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; 3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore; 4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3); b-ter) al fine di garantire un'opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera b-bis), integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i seguenti: 1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'art. 17-bis, comma 4, tre componenti, dei quali uno individuato ai sensi della lettera b-bis), numero 1), e due sorteggiati con le medesime modalita' previste alla lettera b-bis), numero 2); 2) per i soli gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), esclusione dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare; c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'art. 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo; d) verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), valutazione delle modalita' di svolgimento della didattica nonche' valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonche' delle esperienze didattiche dei candidati; svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso; d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al Dipartimento di cui alla lettera e), previsione che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato piu' meritevole; e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione. 2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di ciascun Ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui all'art. 24, di ciascun Ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresi' la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24, comma 5. 3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'art. 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3. 4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quarto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'universita' stessa, ovvero alla chiamata di cui all'art. 7, comma 5-bis. I docenti di cui all'art. 6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente. 4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso altre universita', aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalita' di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'art. 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'art. 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette. 4-ter. Ciascuna universita', nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'art. 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia gia' in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale. 4-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per la valutazione svolta dall'ANVUR, dopo tre anni dalla presa di servizio, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente articolo, nonche' degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialita' e autonomia responsabile. 5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le universita' sono riservati esclusivamente: a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) ai titolari dei contratti di ricerca di cui all'art. 22, degli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis nonche' degli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter; c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attivita' formative; d) ai professori a contratto di cui all'art. 23; e) al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le universita' e a soggetti esterni purche' in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. 6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme previste dai relativi bandi.». «Art. 23 (Contratti per attivita' di insegnamento). - 1. Le universita', anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attivita' di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo. 2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le universita' possono, altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dei requisiti di produttivita' e di qualificazione scientifica di cui all'art. 16, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di Ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le universita' possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico e' stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre universita' europee. La proposta dell'incarico e' formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'universita'. 4. La stipulazione di contratti per attivita' di insegnamento ai sensi del presente articolo non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'art. 18, comma 4.». «Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le universita' possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di Ateneo, le modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche' delle attivita' di ricerca. 1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un quarto degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso universita' o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando. 2. I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle universita' con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicita' dei bandi nella Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite l'indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonche', per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalita' di trasmissione telematica delle candidature nonche', per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; a-bis) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attivita' e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'art. 16, comma 1; b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di Ateneo, con esclusione dei soggetti gia' assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche' cessati dal servizio, nonche' dei soggetti che abbiano gia' usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3; b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonche' dei principi di imparzialita', trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'art. 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri: 1) un componente individuato dall'universita' che ha indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attivita' di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui all'art. 18, comma 1, lettera b); 2) due componenti esterni all'universita' che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'art. 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; 3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore; c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unita', alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; previsione nel bando del numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che ciascun candidato puo' presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso, nonche' di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo puo' specificare nel bando la lingua straniera di cui e' richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera d), previsione che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato piu' meritevole; d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'universita' al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato e' stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'universita' non puo' bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato. 3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non e' rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarita' di contratti di ricerca anche presso altre universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilita' internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternita', paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto. 3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto di cui al comma 3, il titolare sia gia' stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro Ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dott. di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonche' enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto e' ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non puo' avere durata inferiore a un anno. 4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. 5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarita' del contratto, l'universita' valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che risulti in possesso dei requisiti di produttivita' e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita' nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto e' inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'art. 18, comma 2, assicura la disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. 5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. 6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'universita' medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16. A tal fine le universita' possono utilizzare fino alla meta' delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5. 7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 9. 8. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento. 9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto di cui al comma 3 costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni. 9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne' contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 9-ter. Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternita', l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, e' integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternita' e' computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto e' inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternita'. All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro dello stanziamento annuale previsto dall'art. 29, comma 22, secondo periodo. 9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' ai sensi dell'art. 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.». - Per il testo dell'art. 17-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si veda l'art. 2 della presente legge. - Si riporta il comma 125, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997: «125. I competenti organi dell'Universita' degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso universita' straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'universita' di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'universita' istituita nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella Provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.». |
| | Art. 2
Disposizioni in materia di mobilita' interateneo e internazionale
1. Al fine di incentivare la mobilita' dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. E' possibile, con l'assenso dell'interessato e delle universita' interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'universita' che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilita' economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Il Ministro puo' prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonche' altre forme di mobilita' interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4». 2. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di eventuali interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, questi restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 7, commi da 1 a 3-bis, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Norme in materia di mobilita' dei professori e dei ricercatori). - 1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale. 2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e' disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. 3. Al fine di incentivare la mobilita' interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'art. 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e' altresi' favorita prevedendo la possibilita' di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle universita' interessate. i trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facolta' assunzionali delle universita' interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'art. 18, comma 4. 3-bis. E' possibile, con l'assenso dell'interessato e delle universita' interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'universita' che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilita' economico-finanziaria di cui all'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Il Ministro puo' prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonche' altre forme di mobilita' interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'art. 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'art. 18, comma 4. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Omissis). - 9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, le universita' possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita' possono altresi' procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le universita' formulano specifiche proposte al Ministro dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui e' ricompreso il settore scientifico-disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonche' in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama, del Consiglio universitario nazionale, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non e' richiesto il parere di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio e di valutazioni di merito. Nel caso di eventuali interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, questi restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'. Omissis.». |
| | Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonche' delle modalita' di formazione delle commissioni ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 2. Alle procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gia' bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge si ritengono comunque in possesso dei requisiti di produttivita' e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per le funzioni e il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, fino al termine di validita' dell'abilitazione medesima. 4. Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammessi alla partecipazione alle procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. 5. Fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi previste i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo. 6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la chiamata,» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio universitario nazionale,» e le parole: «della commissione di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo».
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' riportato nell'articolo 1. - Per i riferimenti gli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 si vedano le note all'articolo 1. - Per i riferimenti all'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 si vedano le note all'articolo 2. |
| | Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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