Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 14 luglio 2026
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6421. (Ordinanza n. 1198).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con la quale lo stato di emergenza in rassegna e' stato prorogato di dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1002 del 12 giugno 2023 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino»;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto in particolare l'art. 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023, e successive modifiche e integrazioni, che ha previsto la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione per gli eventi in parola fino al 31 maggio 2026;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, attuativo del comma 3 dell'art. 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attivita' previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»;
Visto l'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, recante «Disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attivita' previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'art. 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100», in cui sono state rideterminate le risorse del piano degli interventi di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 5 giugno 2023, n. 1000, a valere sull'integrazione del Fondo per le emergenze nazionali recata dal richiamato art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023;
Visto in particolare l'allegato A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, richiamato dall'art. 1, comma 1 del medesimo DPCM, che trasferisce al Commissario straordinario le eventuali residue attivita' di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo n. 1/2018, non individuate nei Piani degli interventi riportati nel citato Allegato A;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1163 del 25 settembre 2025 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino»;
Vista la nota prot. n. A605F56/0687316 del 20 maggio 2026 con cui la Regione Marche chiede di prorogare la vigenza della contabilita' speciale n. 6421 al 30 ottobre 2026;
Considerata la necessita' di prorogare la gia' menzionata contabilita' speciale, onde consentire il completamento, senza soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento della criticita' in atto;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di consentire la conclusione delle attivita' finalizzate al superamento del contesto di criticita' di cui in premessa, nonche' delle relative procedure amministrativo-contabili, la vigenza della contabilita' speciale n. 6421, intestata, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1163 del 25 settembre 2025, al soggetto responsabile individuato nel Vice Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 924 del 20 settembre 2022, e' prorogata fino al 30 ottobre 2026.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2026

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano