Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 14 luglio 2026
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana. (Ordinanza n. 1200).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1181 del 17 febbraio 2026, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, e' stato integrato di euro 200.000.000,00 per l'annualita' 2026 e 200.000.000,00 per l'annualita' 2027 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attivita' di cui alle lettere a), b), c) per la realizzazione degli interventi prioritari di riduzione del rischio residuo di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026 n. 25, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonche' ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che dispone che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei presidenti delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono individuati i soggetti, aventi le caratteristiche declinate nelle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 2 del decreto citato, che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026;
Vista la nota del 10 marzo 2026 con cui il Dipartimento della protezione civile ha chiesto alle regioni interessate di trasmettere gli elenchi dei soggetti interessati a cui applicare le disposizioni previste dal sopra richiamato art. 2 del decreto-legge n. 25/2026;
Vista la nota del 18 marzo 2026 con cui il soggetto attuatore e responsabile del coordinamento delle attivita' della Regione Siciliana ha trasmesso l'elenco delle richieste inoltrate dai comuni;
Vista la nota del 19 marzo 2026 con cui il soggetto attuatore della Regione Calabria ha comunicato che alla data del 18 marzo 2026 non sono pervenute richieste da parte dei comuni interessati;
Vista la nota del 20 marzo 2026 con cui il coordinatore per l'emergenza della Regione Sardegna ha comunicato che alla data del 18 marzo 2026 non sono pervenute richieste da parte dei comuni interessati;
Ravvisata la necessita' di individuare i predetti soggetti e di rettificare la denominazione di alcuni comuni riportati nell'allegato dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Individuazione dei soggetti ai sensi dell'art. 2, comma 2 del
decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 cui applicare la sospensione
dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e
contributivi

1. In attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente ordinanza, sono individuati i soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili, ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 di cui in premessa:
a) danneggiati e sgomberati per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 25/2026, dalle competenti autorita' in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;
b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 25/2026, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, ed e' stato disposto lo sgombero per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita'.
2. Ai soggetti cosi' individuati si applicano, secondo le modalita' e i criteri indicati nell'art. 2 del decreto-legge n. 25/2026, la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi.
 
Allegato 1
Soggetti individuati per la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. n. 25 del 27/02/26

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Rettifica dell'elenco dei comuni di cui all'allegato dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30
gennaio 2026

1. I comuni di seguito riportati, inseriti nell'allegato all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, sono cosi' modificati:
Regione Calabria: «Bruzzano Zeffiro» con «Bruzzano Zeffirio» e «Francavilla» con «Francavilla Angitola»;
Regione Siciliana: «Rosolini Siracusa» con «Rosolini, Siracusa».
La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2026

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano