Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2026 (vai al sommario)
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNICATO
Scioglimento, per atto dell'autorita', della «Icons Service societa' cooperativa a responsabilita' limitata», in Novaledo, senza nomina del commissario liquidatore.


LA GIUNTA PROVINCIALE
(Omissis)

Delibera:
(Omissis)
1. di disporre, per lo scioglimento per atto dell'autorita' della «Icons Service societa' cooperativa a responsabilita' limitata» con sede in via Principale n. 28/A a Novaledo (TN), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-septiesdecies del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni;
2. di non procedere alla nomina di un commissario liquidatore, non essendo presenti rapporti patrimoniali in misura superiore a euro 10.000,00, secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 2, della deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 1268 di data 20 luglio 2023;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale;
4. di dare atto che i creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'Autorita' di vigilanza per la nomina di un commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
5. di dare atto che il procedimento, avviato e sospeso come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al registro imprese ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni;
7. di dare atto che, salvi i casi di tutela dei diritti soggettivi avanti al giudice ordinario, questo provvedimento puo' essere impugnato davanti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro sessanta giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza;
8. di dare atto che, in alternativa alla predetta azione di annullamento, questo provvedimento puo' essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro centoventi giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza.