| Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| DECRETO 15 giugno 2026 |
| Modifiche al decreto 3 gennaio 2020, concernente la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione dei nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 891 della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha previsto che «Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle citta' metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS S.p.a., in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorita' legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta ufficiale 14 dicembre 2023, n. 291; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 marzo 2020, n. 65; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 settembre 2023, n. 221, che, in attuazione dell'art. 10, comma 11-sexiesdecies del citato decreto-legge n. 198 del 2022, ha apportato modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del decreto 3 gennaio 2020, n. 1; Visto il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, recante «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport»; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 89 del 2024, il quale dispone che «I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31 dicembre 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 aprile 2025, n. 81, che, in attuazione dell'art. 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 89 del 2024, ha apportato modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle economie e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, come gia' modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 luglio 2023; Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'art. 7, comma 4-duodecies come modificato dall'art. 9, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 e, da ultimo, dall'art. 8-bis della legge 8 maggio 2026 n. 71 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni», il quale stabilisce che: «Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata della documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonche' il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'art. 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro il 30 settembre 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.» Considerato che il citato art. 9, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 ha disposto la proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori al 30 giugno 2026 in sostituzione del precedente termine previsto al 30 giugno 2025; Considerato che il citato articolo 8-bis della legge 8 maggio 2026 n. 71 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni», ha disposto la proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori al 30 settembre 2026 in sostituzione del precedente termine previsto al 30 giugno 2026; Considerato che in relazione alla proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori prevista dal richiamato decreto-legge 202 del 2024, sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte dell'ANAS s.p.a., nota prot. n. 210587 del 10 marzo 2025 integrata dalla nota prot. n. 236153 del 17 marzo 2025, della Provincia di Asti, nota prot. n. 5556 dell'11 marzo 2025, della Provincia di Bergamo, nota prot. 17691 del 18 marzo 2025, della Provincia di Brescia, nota prot. n. 45344 del 10 marzo 2025, della Provincia di Cremona, nota prot. n. 18661 del 3 marzo 2025, della Provincia di Cuneo, nota prot. n. 21881 del 6 marzo 2025 e nota prot. 23569 del 12 marzo 2025, della Provincia di Mantova, nota prot. n. 305 del 10 marzo 2025, della Citta' metropolitana di Milano, nota prot. n. 46235 del 10 marzo 2025, della Provincia di Parma, nota prot. n. 7113 del 10 marzo 2025, della Provincia di Pavia, nota prot. n. 13567 del 5 marzo 2025, della Provincia di Reggio Emilia, nota prot. n. 5895 del 4 marzo 2025, della Provincia di Sondrio, nota prot. n. 8079 del 12 marzo 2025, della Citta' metropolitana di Torino, nota prot. n. 38388 del 7 marzo 2025 e della Provincia di Varese, nota prot. n. 13299 dell'11 marzo 2025; Considerato che la Provincia di Cuneo ha comunicato con nota prot. 23569 del 12 marzo 2025 sopra citata, in merito all'intervento identificato al n. 19 (denominato «Nuovo ponte a Carde'» CUP: I21B20000020001) degli allegati 1, 2, e 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, di non riuscire a «garantire che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro il 31 dicembre 2025», confermando, successivamente con e-mail del 15 gennaio 2026, acquisita al prot. n. 852 del 21 gennaio 2025, di non riuscire a garantire l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori entro il 30 giugno 2026 e che, pertanto, l'intervento medesimo deve essere espunto dalla originaria graduatoria; Considerato che per il citato intervento la Provincia di Cuneo ha gia' ricevuto a titolo di anticipazione euro 200.000,00; Considerato, altresi', che la Provincia di Cuneo e' titolare di altri interventi; Ritenuto pertanto di poter procedere ad imputare il citato importo a titolo di anticipazione per l'intervento denominato «Ponte Mulino di Monchiero (fiume Tanaro)» CUP: I81B20000070001, con un'assegnazione pari ad euro 4.000.000,00 per cui la provincia ha gia' ricevuto un anticipo di euro 150.000,00 e che pertanto l'importo residuo da erogare alla citata provincia per l'intervento indicato risulta pari ad euro 3.650.000,00; Considerato che in esito alla ricognizione effettuata risultano risorse residue pari ad euro 8.200.000,00, con le quali, ai sensi dell'art. 7, comma 4-duodecies del citato decreto-legge n. 202 del 2024, e' possibile scorrere l'originaria graduatoria e finanziare ulteriori interventi; Considerato che la Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali con nota prot. n. 4515 del 18 aprile 2025 ha richiesto ai soggetti attuatori in graduatoria: Provincia di Reggio Emilia, ANAS S.p.a., Citta' metropolitana di Torino, Provincia di Monza e della Brianza, Provincia di Cremona, Provincia di Alessandria e Provincia di Como di esprimere la propria manifestazione di interesse alla realizzazione degli interventi di competenza specificando che il mancato riscontro entro il termine indicato avrebbe dovuto essere considerato come assenza d'interesse; Considerato che hanno espresso la manifestazione di interesse, con garanzia di aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, la Provincia di Reggio Emilia con nota prot. n. 11547 del 23 aprile 2025, la Citta' metropolitana di Torino con nota prot. n. 68742 del 18 aprile 2025 e con nota prot. n. 70972 del 24 aprile 2025 integrata con nota prot. n. 77753 dell'8 maggio 2025, l'ANAS S.p.a. con nota prot. n. 362676 del 24 aprile 2025, mentre la Provincia di Monza e della Brianza, la Provincia di Cremona, la Provincia di Alessandria e la Provincia di Como non hanno fornito riscontro nei termini fissati; Considerato che, in esito alle ricognizioni effettuate, e' necessario apportare le variazioni alle originarie assegnazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2020, n. 1; Considerato che si rende necessario procedere, pertanto, alla modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, come gia' modificato dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente 11 luglio 2023 e 21 novembre 2024;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2020
1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 novembre 2024, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti ad approvare le progettazioni degli interventi, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, di cui al codice dei contratti pubblici, ove previsto, e ad effettuare l'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30 settembre 2026.»; b) all'art. 2, comma 2, il secondo periodo e' soppresso; c) all'art. 4: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le erogazioni sono disposte dalla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore dei soggetti attuatori a seguito di rendicontazione da parte del responsabile del progetto dell'avvenuta maturazione di titoli (stati di avanzamento lavori, spese tecniche, oneri accessori e quant'altro indicato nel quadro economico del progetto), verificati dalla medesima Direzione generale attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche di cui al successivo comma 4. Il saldo del contributo, tenuto conto delle economie, nella misura massima del 10 per cento e nei limiti dell'impegno assunto, potra' essere erogato ad avvenuta accettazione da parte del responsabile del progetto del certificato di regolare esecuzione dei lavori/certificato di collaudo»; 2) i commi 6 e 7 sono abrogati; d) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Destinazione delle risorse non assegnate, revocate e delle economie). - 1. Le risorse non assegnate con il presente decreto, le risorse revocate ai sensi dell'art. 5 e le economie degli interventi conclusi, accertate a seguito di approvazione dell'atto di collaudo ovvero della regolare esecuzione di cui all'art. 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e ivi restano acquisite.» e) gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 di cui al presente decreto; f) l'allegato 3 e' soppresso. |
| | Allegato 1
Piano di classificazione dei progetti
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato 2
Piano delle assegnazioni aggiornato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Disposizioni finali
1. Fatto salvo quanto espressamente modificato con il presente decreto, restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 novembre 2024. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2026
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2239 |
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