| Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 25 giugno 2026, n. 128 |
| Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 5 marzo 2024, n. 21, recante «Interventi a sostegno della competitivita' dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonche' delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998» e, in particolare, l'articolo 19-bis; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, con il Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche alla parte V, titolo I-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Alla parte V, titolo I-bis, capo III, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 187-ter.1: 1) al comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la facolta' di disporre la confisca di cui all'articolo 187-sexies.»; 3) i commi 9 e 11 sono abrogati; b) all'articolo 187-quater, comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei divieti di cui dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile, 2014, puo' applicare:»; c) all'articolo 187-quinquies, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; d) all'articolo 187-sexies: 1) al comma 1, la parola: «pecuniarie» e' soppressa e le parole: «del prodotto o del profitto dell'illecito» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito»; 2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. In luogo della confisca di cui al comma 1, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo puo' ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.»; e) l'articolo 187-septies e' sostituito dal seguente: «Art. 187-septies (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob secondo quanto previsto dall'articolo 195. 2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 2. All'articolo 187-octies, comma 11, lettera c), della parte V, titolo I-bis, capo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «187-septies, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «195, comma 1». 3. All'articolo 187-duodecies, comma 1, della parte V, titolo I-bis, capo V, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «di opposizione di cui all'articolo 187-septies» sono sostituite dalle seguenti: «avverso il provvedimento che irroga la sanzione instaurato ai sensi dell'articolo 195».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta l'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, recante «Interventi a sostegno della competitivita' dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonche' delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998»: «Art. 19-bis (Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 19, comma 1, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonche' distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensivita'; b) individuazione dei casi di applicazione del principio del ne bis in idem ai fini della piu' adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattivita' della lex mitior in materia di sanzioni amministrative; c) revisione delle disposizioni sulle procedure sanzionatorie, nel rispetto dei principi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicita', della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerita' e certezza dei termini; d) facilitazione del ricorso a strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori amministrativi in funzione deflativa del contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione; e) revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per qualsiasi domanda conseguente all'emanazione della sanzione e la competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano; f) revisione dei poteri delle autorita' di vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato, anche prevedendo l'adeguamento alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in favore dei destinatari degli accertamenti; g) introduzione di sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della disciplina in materia di sanzioni interdittive; h) revisione della disciplina relativa all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; i) coordinamento tra le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare di cui al secondo periodo scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, puo' adottare uno o piu' decreti correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.». - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O. - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 301, S.O. - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O. - Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech» e' pubblicato nella Gazz.Uff. 17 marzo 2023, n. 65.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 187-ter.1, 187-quater, 187-quinquies, 187-sexies, 187-octies e 187-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come modificato dalla presente legge: «Art. 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014). - 1. Nei confronti di un ente o di una societa', in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. 2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro. 3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 4. Nei confronti di un ente o di una societa', in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro. 5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro. 6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. 8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, puo' applicare una o piu' delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014. Resta ferma la facolta' di disporre la confisca di cui all'articolo 187-sexies. 9. (abrogato). 10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. 11. (abrogato)». «Art. 187-quater (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei divieti di cui dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile, 2014, puo' applicare: a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione; b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di societa' quotate e di societa' appartenenti al medesimo gruppo di societa' quotate; c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della societa' di revisione legale o del responsabile dell'incarico; d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilita' per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a). 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, puo' applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b). 2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha gia' commesso, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia' applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni. 3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravita' della violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle societa' di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attivita' professionale, nonche' applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.». «Art. 187-quinquies (Responsabilita' dell'ente). - 1. L'ente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a quindici milioni di euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.». «Art. 187-sexies (Confisca). - 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo importa la confisca di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito. 2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente. 3. In nessun caso puo' essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria. 3-bis. In luogo della confisca di cui al comma 1, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo puo' ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.». «Art. 187-octies (Poteri della CONSOB). - La Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato. 2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto. 3. La CONSOB puo' nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti: a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione; b) richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa trasmissione; c) procedere ad audizione personale; c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci, richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei partecipanti al mercato; d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies; e) procedere ad ispezioni, anche mediante autorizzazione di revisori legali o societa' di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto quando sussistono particolari necessita' e non sia possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale; f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4. La CONSOB puo' altresi': a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212; a-bis) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o acquisire direttamente tali dati mediante connessione telematica; c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonche' acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15; e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994. e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione e' necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente decreto. 6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob puo' anche in via cautelare: a) ordinare la cessazione temporanea o permanente di qualunque pratica o condotta; b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica. 7. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. 8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. 9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB. 10. Sull'opposizione la decisione e' adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione. 11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando: a) e' deceduto l'autore della violazione; b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito; c) l'atto di contestazione degli addebiti non e' notificato nei termini prescritti dall'articolo 195, comma 1; d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e' stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione. 12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB puo' avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. 13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla CONSOB. 14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. 15. Quando l'autore della violazione esercita un'attivita' professionale, il provvedimento che infligge la sanzione e' trasmesso al competente ordine professionale.». «Art. 187-duodecies (Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione). - 1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento avverso il provvedimento che irroga la sanzione instaurato ai sensi dell'articolo 195 non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione.». |
| | Art. 2 Modifiche alla parte V, titolo II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Alla parte V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-ter, primo periodo, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; b) all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; c) all'articolo 189, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; d) all'articolo 190, commi 1 e 1-bis.1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; e) all'articolo 190.2, commi 1 e 2, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; f) all'articolo 190.3, commi 1, alinea, e 2, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; g) all'articolo 190.4, comma 1, secondo periodo, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; h) all'articolo 190-bis, comma 2, le parole: «all'articolo 194-quater» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 194-bis.1»; i) all'articolo 190-bis.1: 1) ai commi 1, lettera a), e 3, lettera a), le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'applicazione della sanzione amministrativa comporta la confisca di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.»; 3) al comma 8, le parole: «194-quater, 194-septies» sono sostituite dalla seguente: «194-bis.1»; l) all'articolo 190-bis.2, comma 7, secondo periodo, le parole: «gli articoli, 194-quater, 194-septies» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 194-bis.1»; m) all'articolo 190-bis.3, comma 8, il secondo periodo e' soppresso; n) all'articolo 190-quater, comma 1, primo periodo, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; o) all'articolo 191, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; p) all'articolo 191-ter: 1) al comma 3, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1, puo' altresi' essere disposta la perdita temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria, nonche' l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei mercati regolamentati e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.»; q) all'articolo 192-bis: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle societa' quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»; 2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della societa' o dell'ente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.»; 3) al comma 1-quater: 3.1) il primo periodo e' soppresso; 3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «dell'ordine», sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 194-bis.1»; r) all'articolo 193: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, e 9, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»; 2) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente: «1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di societa', enti o associazioni, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»; 4) il comma 2.1 e' sostituito dal seguente: «2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.»; s) all'articolo 193-bis.1, comma 2, secondo periodo, la parola: «trova» e' sostituta dalla seguente: «trovano» e le parole: «l'articolo 194-bis» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 194-bis e 194-bis.1»; t) all'articolo 193-ter, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo comporta sempre la confisca di una somma pari al profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.»; u) all'articolo 193-quater: 1) ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 2) al comma 3, le parole: «194-quater, 194-septies» sono sostituite dalle seguenti: «194-bis.1»; v) all'articolo 193-quinquies, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; z) all'articolo 193-sexies, comma 1, primo periodo, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; aa) dopo l'articolo 194, e' inserito il seguente: «Art. 194.1 (Violazioni di carattere non rilevante). - 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto si applicano quando le violazioni rivestono carattere rilevante secondo quanto stabilito con regolamento dalla Banca d'Italia e dalla Consob in base alle rispettive competenze, tenuto conto dei seguenti criteri, anche in alternativa tra loro: a) incidenza della condotta sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali; b) carattere sistematico o diffuso delle violazioni; c) significativita' del pericolo per la tutela degli investitori, della sana e prudente gestione dell'impresa o della stabilita' finanziaria; d) incidenza sul tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o mancata ottemperanza a specifiche prescrizioni provenienti dall'Autorita' di vigilanza competente; e) significativita' del profitto conseguente alla violazione o del pregiudizio causato purche' determinabile; f) incidenza della condotta sulla trasparenza o l'integrita' dei mercati dei capitali e del controllo societario. 2. Rivestono in ogni caso carattere rilevante le violazioni per le quali e' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria superiore nel minimo a trentamila euro.»; bb) all'articolo 194-bis, comma 1, alinea, le parole: «la Banca d'Italia o la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze,»; cc) dopo l'articolo 194-bis, e' inserito il seguente: «Art. 194-bis.1 (Ordine di eliminare le infrazioni contestate. Dichiarazione pubblica). - 1. Salvo ove diversamente stabilito, la Banca d'Italia e la Consob possono, secondo le rispettive competenze e in base ai criteri di cui all'articolo 194-bis, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, ordinare di eliminare le infrazioni contestate, indicando le eventuali misure da adottare e il termine per provvedere, ovvero adottare una dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, in ogni caso garantendo la proporzionalita' del trattamento sanzionatorio. 2. L'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.»; dd) gli articoli 194-quater, 194-quinquies, 194-sexies e 194-septies sono abrogati; ee) l'articolo 195 e' sostituito dal seguente: «Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. La Banca d'Italia e la Consob applicano le sanzioni amministrative previste nel presente decreto, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. Ai fini della decorrenza del termine di cui al primo periodo, l'accertamento si considera raggiunto quando ricorrono elementi sufficienti per la contestazione. 2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della societa' o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, cosi' come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 196-sexies. 3. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' retto dai principi del contraddittorio, della piena conoscenza e parita' delle attivita' istruttorie, secondo quanto stabilito dal comma 4, della sollecita verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 4. La contestazione deve indicare la data in cui si e' concluso l'accertamento e il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, determinato ai sensi del comma 5. L'interessato puo': a) formulare istanza di accesso agli atti ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale nella fase istruttoria del procedimento, cui puo' partecipare anche con l'assistenza di un avvocato, indicare elementi di prova, tra cui documenti, perizie, consulenze, dichiarazioni testimoniali, che la Banca d'Italia e la Consob sono tenute a valutare; c) presentare deduzioni scritte all'organo decidente o, in alternativa, nei casi di particolare complessita' e rilevanza, richiedere l'audizione personale nella fase decisoria, a cui puo' partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. 5. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono con regolamento le modalita' e il contenuto della contestazione, le regole applicabili al procedimento sanzionatorio, il termine perentorio di conclusione del procedimento, i casi tassativi di interruzione e sospensione dello stesso nonche' le modalita' per assicurare la distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dei principi previsti nell'articolo 195.1. 6. Ferme restando le altre modalita' previste dall'ordinamento, le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente titolo, nonche' dal titolo I-bis, capo III, e dal titolo II-bis, sono effettuate in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), risultante da pubblici elenchi o comunicato dai soggetti interessati nelle forme e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' con il regolamento di cui al comma 5. 7. Il ricorso avverso il provvedimento che applica la sanzione e' notificato all'Autorita' che lo ha emesso ed e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (TAR Lombardia) sede di Milano, secondo il rito di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento che applica la sanzione. 8. Per quanto concerne le sanzioni di competenza della Consob e della Banca d'Italia, relative alle violazioni di disposizioni diverse da quelle previste dal presente decreto e per la cui applicazione e' richiamato il presente articolo, avverso il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorita' deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione. Con la sentenza la corte d'appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.»; ff) dopo l'articolo 195, sono inseriti i seguenti: «Art. 195.1 (Principi sulle sanzioni amministrative). - 1. Nel caso di modifiche agli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater, si applica la disposizione piu' favorevole al sanzionato, salvo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia definitivo. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, in caso di modifica del trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applica quello piu' favorevole al sanzionato, salvo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia definitivo. Resta fermo che l'individuazione della violazione avviene sulla base delle disposizioni richiamate nel presente titolo e nel titolo I-bis della presente parte e relative disposizioni di attuazione vigenti al momento della commissione dell'illecito. 3. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni del presente decreto che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni di una di tali disposizioni, e' soggetto a un'unica procedura sanzionatoria da parte dell'Autorita' competente e soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal primo periodo soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme del presente decreto che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni. 4. Il provvedimento sanzionatorio costituisce titolo esecutivo. 5. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, ingiunto con il provvedimento sanzionatorio, e' effettuato nel termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso ovvero di sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero. Salvo quanto previsto dall'articolo 32-ter.1, comma 2, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto affluiscono al bilancio dello Stato. Art. 195.2 (Concorso di sanzioni amministrative di competenza della Banca d'Italia e della Consob). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, nei confronti di chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative da parte di entrambe le Autorita' ai sensi del presente decreto, irrogano le sanzioni di rispettiva competenza, tenendo conto delle sanzioni eventualmente gia' applicate anche dall'altra Autorita', secondo il principio di proporzionalita' e nella misura strettamente necessaria per tutelare le diverse finalita' assegnate a ciascuna. 2. La Banca d'Italia e la Consob si informano tempestivamente dei casi che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni da parte di entrambe le Autorita' e ne danno notizia all'incolpato, secondo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 3. 3. Con regolamento congiunto, la Banca d'Italia e la Consob possono emanare disposizioni attuative del presente articolo, disciplinando in particolare lo scambio di dati, documenti e informazioni, la reciproca consultazione al fine dell'irrogazione delle sanzioni di rispettiva competenza per assicurare l'efficienza e l'effettivita' dell'azione sanzionatoria e la tutela dell'incolpato.»; gg) l'articolo 195-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto, con descrizione sintetica degli elementi essenziali della violazione contestata, nel sito internet istituzionale della Banca d'Italia o della Consob, in conformita' alla normativa dell'Unione europea di riferimento, accompagnato da una traduzione non ufficiale in lingua inglese. Nella pubblicazione si menziona l'impugnabilita' giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob danno adeguata e tempestiva notizia dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa a margine della pubblicazione. 2. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio o ne differiscono la pubblicazione, quando quella ordinaria: a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso; c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile. 3. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob possono escludere la pubblicita' del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dal comma 2 siano ritenute insufficienti ad assicurare che la stabilita' dei mercati finanziari non sia messa a rischio ovvero ad assicurare la proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni rispetto a misure considerate di scarsa rilevanza.»; hh) all'articolo 195-ter, comma 1, le parole: «,194-quater e 194-septies,» sono sostituite dalle seguenti: «e194-bis.1»; ii) all'articolo 195-quater: 1) il comma 2 e' abrogato; 2) al comma 4, le parole: «e196-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e 196-sexies»; ll) all'articolo 196, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 195, comma 7.»; mm) l'articolo 196-bis e' abrogato.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 187- quinquiesdecies, 188, 189, 190, 190.2, 190.3, commi 1, alinea, e 2, 190.4, comma 1, 190-bis, comma 2, 190-bis.1, 190-bis.2, 190-bis.3, comma 8, 190-quater, 191, 191-ter, 192-bis, 195, comma 2, 193, 193-bis.1, comma 2, 193-ter, 193-quater, 193-quinquies, 193-sexies, 194-bis, 195-ter, 195-quater e 196 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge: «Art. 187-quinquiesdecies (Tutela dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, e' punito ai sensi del presente articolo chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca d'Italia e della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorita' al fine dell'espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l'esercizio delle stesse. 1-bis. Se la violazione e' commessa da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni. 1-ter. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1-bis nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.». «Art. 188 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "societa' di gestione del risparmio"; "Sicav" o "societa' di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "societa' di investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine"; "FCM" o "fondo comune monetario"; "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "ARM" o "meccanismo di segnalazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per le piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attivita' di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell'attivita' di gestione di mercati regolamentati e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. 2. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». «Art. 189 (Partecipazioni al capitale). - 1. La violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, e delle relative disposizioni attuative, e di quelli richiesti ai sensi dell'articolo 17, nonche' di quelli previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. 2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti e in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e 4; 64-bis, commi 7 e 9; 79-sexies, comma 9; e 79-noviesdecies, comma 1. 3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, delle societa' di partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 8, comma 1-bis; 9; 11-bis; 12; 12-bis; 13, comma 3; 21; 21-bis; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, commi 4 e 4-bis; 34, comma 2-bis; 35-bis, commi 1-bis, 5-bis, 6, 6-bis e 6-ter; 35-novies; 35-novies.1, commi 7 e 8; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 38, commi 3 e 5; 38-bis, commi 5 e 7; 39; 39-bis; 39-ter; 39-quater; 39-quinquies; 39-sexies; 39-septies; 39-octies; 39-novies; 39-decies; 39-undecies; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 2-bis, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 46-bis, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, primo periodo; 46-ter, commi 2 e 3; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli. 1-bis. 1-bis.1 Chiunque presti servizi di crowdfunding in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. 2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: a) alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; c) ai depositari centrali che prestano servizi o attivita' di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo 79-noviesdecies.1. 2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 14-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative; b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative; b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n. 2015/760, e delle relative disposizioni attuative; b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative; b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni attuative; b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 e delle relative disposizioni attuative. 2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 2-ter. 2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di: a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-ter; b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter. 2-quinquies. La Consob applica nei confronti dei soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per l'inosservanza dell'articolo 25-quater. 2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3, svolgono uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1. 3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. 3.1. Le disposizioni contenute ai commi 1, 2-bis, lettera b-bis) e 2-bis.1 non si applicano ai GEFIA sotto soglia registrati. 3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 4.». «Art. 190.2 (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Nei confronti dei depositari centrali e delle banche designate ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro venti milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. La medesima sanzione si applica altresi' in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento. 2. Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro venti milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. 3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila: a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1; b) alle controparti di un contratto di garanzia finanziaria, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del regolamento di cui al comma 1; c) alle imprese di investimento, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 e delle relative disposizioni attuative; d) ai depositari centrali, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative; e) ai depositari centrali, alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 7, e dall'articolo 7-bis, paragrafo 11, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative; f) ai partecipanti, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1; g) a chiunque non osservi le disposizioni previste dall'articolo 7-bis, paragrafi 4, 8, 9 e 10, e dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e dalle relative disposizioni attuative. 4. Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. 5.». «Art. 190.3 (Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2: a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse; a-bis) ai gestori dei mercati regolamentati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 90-quinquies, commi 2 e 3; b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse; c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 62-septies e di quelle emanate in base ad esse; d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione nonche' ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse; e) f) 2. Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 68, comma 1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle medesime disposizioni e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. 3. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2 e 3, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, puo' essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di un sistema organizzato di negoziazione. 4. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». «Art. 190.4 (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014). - 1. La violazione delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafi 3, lettera b), e 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nonche' delle relative disposizioni attuative, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. 2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di violazione delle disposizioni contenute negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1 e agli articoli 190 e 190.3. 3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». «Art. 190-bis (Responsabilita' degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di di APA e di ARM). - 1. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' nei confronti del personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrita' e il corretto funzionamento del mercato; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-bis; c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale e' la parte interessata. 2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-bis.1 da parte della societa' o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. 3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione. 3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia' applicata, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave, l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni. 4. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». «Art. 190-bis.1 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011). - 1. Per le violazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 34 del regolamento (UE) 2016/1011 e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, si applica: a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro un milione, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo e' superiore a euro un milione e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) nei confronti delle persone fisiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinquecentomila. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), la sanzione indicata dal comma 1, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 3. Per le violazioni dell'articolo 11, paragrafi 1, lettera d), e 4, del regolamento (UE) 2016/1011, si applica: a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro duecentocinquantamila ovvero fino al due per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro duecentocinquantamila e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) nei confronti delle persone fisiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro centomila. 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, lettera a), la sanzione indicata dal comma 3, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione, come conseguenza della violazione stessa, e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. 6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, puo' essere applicata nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso amministratori di indici di riferimento o contributori di dati sottoposti a vigilanza. 7. L'applicazione della sanzione amministrativa comporta la confisca di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis. 8. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-septies.1 e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-bis, 194-bis.1 e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.». «Art. 190-bis.2 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402). - 1. Per le violazioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies, 27 paragrafi 1 e 4 e 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, si applica: a) nei confronti delle societa' ed enti che rivestono il ruolo di cedente, prestatore originario, promotore, SSPE, investitore istituzionale, venditore di una posizione verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2402, gestore che riceve istruzioni da un investitore istituzionale di cui all'articolo 5, paragrafo, 5 del regolamento (UE) 2017/2402 o verificatore terzo di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore dell'autore della violazione; b) nei confronti delle persone fisiche di cui al comma 4 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies e 27 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei confronti del cedente e del promotore per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni il divieto di notificare, ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, che una cartolarizzazione soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26-bis a 26-sexies del citato regolamento. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni dell'articolo 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei confronti del soggetto di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402 la sospensione da uno a quattro mesi dell'autorizzazione di cui al medesimo articolo. 4. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), la sanzione indicata dal comma 1, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 5. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. 6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis e di quelli stabiliti nel paragrafo 2 dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2402, puo' essere applicata nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso cedenti, promotori o SSPE. 7. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disposte e irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-septies.2 e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-bis.1 e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.». «Art. 190-bis.3 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione). - 1. - 7. (omissis) 8. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195, nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al comma 2, lettere a), b), c), e nei casi di cui al comma 3, lettere a), b), c), e d), e al comma 4 lettere a), b) e c). 8-bis (omissis)». «Art. 190-quater (Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding). - 1. Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento, nonche' nei confronti dei soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 in caso di inosservanza dell'articolo 100-ter, comma 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 500.000 e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. Per i casi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503 e' fatto salvo il rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possono fare emergere la propria responsabilita' per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato. 2. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. 4. Salvo che il fatto non costituisca reato, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503. Nel caso di violazione della misura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lett. b), del regolamento (UE) 2020/1503, si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.». «Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli). - 1. Nei confronti degli enti e delle societa' che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto e delle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. 2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentomila euro. 3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 3-bis. Nei confronti degli enti e delle societa' richiamati dall'articolo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156, che commettono una violazione dell'articolo 4 del medesimo regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi, si applica la sanzione prevista dal comma 1. Si applicano altresi' i commi 2 e 3. 4. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. 5. Chiunque viola gli articoli 94-bis, commi 1 e 4, 96, 97, commi 1 e 3, 101, o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 94-bis, comma 2, 95, commi 1 e 2, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c), d) e l), 113, comma 2, lettera f), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro. 6. Se all'osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 e' tenuta una societa' o un ente, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano altresi' nei confronti degli esponenti aziendali e del personale dell'ente o della societa' responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 7. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». «Art. 191-ter (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-quinquies, chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 98-ter, comma 1, e 98-ter.1, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro d'origine. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-quinquies, chiunque viola gli articoli 98-ter, comma 3, e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti. 3. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 e' elevato fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1, puo' altresi' essere disposta la perdita temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria, nonche' l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei mercati regolamentati e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 7. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentocinquantamila euro. 8. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». «Art. 192-bis (Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle societa' quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. 1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle societa' quotate nei mercati regolamentati che violano le disposizioni previste dall'articolo 123-ter e le relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b). 1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni del medesimo comma 1.1 da parte della societa', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b). 1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della societa' o dell'ente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni. 1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), e richiamate dai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. 1-quater. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali e' accertata l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-bis.1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da parte della persona giuridica.». «Art. 193 (Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei componenti dell'organo di controllo, dei revisori legali e delle societa' di revisione legale). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, e 9, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. 1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni. 1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1. 1-bis. 1-ter. 1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate. 1-quinquies. 1-sexies. Al soggetto di cui all'articolo 123-ter, comma 8-bis, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della seconda sezione della relazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di societa', enti o associazioni, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. 2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni. 2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1. 2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 e' pari a euro cinquemila. 2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. 2-bis. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). 3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila: a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarita' nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, comma 1, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 2; b) . 3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e' stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza dall'incarico. 3-ter. 3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.» «Art. 193-bis.1 (Sanzioni amministrative in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli articoli 124-quinquies, 124-sexies e 124-septies, nonche' nei confronti dei consulenti in materia di voto in caso di violazione dell'articolo 124-octies ovvero delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila. 2. Le sanzioni previste al comma 1 sono applicate, secondo le rispettive competenze e rispettive procedure sanzionatorie, dalla Consob per le violazioni compiute dai gestori di attivi e dai consulenti in materia di voto, dall'IVASS per le violazioni compiute dagli investitori istituzionali come definiti dall'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1) e dalla COVIP per le violazioni compiute dai fondi pensione indicati all'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 2). Nei riguardi di IVASS e COVIP trovano comunque applicazione gli articoli 194-bis e 194-bis.1. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.». «Art. 193-ter (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012). - 1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. 2. La stessa sanzione del comma 1 e' applicabile a chi: a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative; b) violi le misure adottate dall'autorita' competente di cui all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento. 3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualita' personali del colpevole, per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo comporta sempre la confisca di una somma pari al profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis. 5.». «Art. 193-quater (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020). - 1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 1-bis. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 3, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, le quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 4 del medesimo regolamento e le norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 1-ter. Nei confronti delle controparti indicate al comma 1-bis, le quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro quindici milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro quindici milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 1-quater. Nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti diretti, come definiti dall'articolo 2, punti 1) e 12), del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, per l'inosservanza degli obblighi che derivano dal medesimo regolamento (UE) 2021/23 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione, o dai relativi atti delegati o dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea, nonche' in caso di inosservanza delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, determinato ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'inosservanza delle medesime disposizioni, nei confronti delle persone fisiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni. La Banca d'Italia e la Consob non procedono alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 2. 2-bis. Fermo quanto previsto per le societa' e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale si applicano le sanzioni previste per le persone fisiche dai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 2-ter. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2-bis, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione e le controparti finanziarie, come definite rispettivamente dagli articoli 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012 e 3, punto 3), del regolamento (UE) 2015/2365. 2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. Nei casi di cui al comma 1-quater, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel medesimo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. 3. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-quater e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-bis, 194-bis.1 e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore. 4.». «Art. 193-quinquies (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014). - 1. La violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 5, nonche' delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob o dall'IVASS secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. 2. 3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 4. Se il profitto ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa o la perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purche' tale ammontare sia determinabile. 5. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni adottate e comunicando le modalita' per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.». «Art. 193-sexies (Sistemi interni di segnalazione). - 1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 4-undecies e dalle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. In tal caso, fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).». «Art. 194-bis (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1. Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravita' e durata della violazione; b) grado di responsabilita'; c) capacita' finanziaria del responsabile della violazione; d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; g-bis) la criticita' dell'indice di riferimento per la stabilita' finanziaria; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.». «Art. 195-ter (Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate). - 1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche ai sensi degli articoli 189, 190, 190.3, 190-bis, 194-ter, 194-ter.1 e 194-bis.1 ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse. 1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonche' alle sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM.». «Art. 195-quater (Sanzioni in caso di risoluzione). - 1. Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attivita' indicate all'articolo 55-bis la Banca d'Italia applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 190, comma 1, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), 68-bis, 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , in quanto applicabili ai sensi del presente decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia.2281 2. (abrogato). 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 190-bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 190-bis. 4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 194-bis, 195 e 196-sexies. 5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalita', anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. 6. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.». «Art. 196 (Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari). - 1. I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31, comma 4 che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate in forza di esso, sono puniti, in base alla gravita' della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 129.110; c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo; d) radiazione dall'albo. 2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni sono applicate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. 3. 4. Le societa' che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili. 4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 195, comma 7.». |
| | Art. 3 Modifiche alla parte V, titolo II-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Alla parte V, titolo II-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 196-ter e' sostituito dal seguente: «Art. 196-ter (Impegni). - 1. Per le violazioni sanzionabili ai sensi del presente decreto dalla Banca d'Italia e per tutte le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il soggetto destinatario della stessa puo' presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi tutelati. A tal fine, l'Autorita', valutate la gravita' delle violazioni contestate, le misure di vigilanza adottate, le eventuali iniziative rimediali gia' assunte dall'interessato e l'idoneita' degli impegni in relazione alla tutela degli interessi lesi, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per il soggetto destinatario della contestazione e pubblicare anche per estratto gli impegni medesimi. La decisione dell'Autorita' determina l'archiviazione del procedimento sanzionatorio. 2. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della proposta o al verificarsi delle circostanze indicate al comma 3. La presentazione di una proposta di impegni comporta la rinuncia a ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento di accoglimento della proposta e l'impegno a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio. 3. L'Autorita' competente puo' d'ufficio riavviare il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) il soggetto destinatario della contestazione contravviene agli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. 4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le lettere b) e c), e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi i limiti edittali massimi. 5. Salvo che sia diversamente stabilito ai sensi del regolamento previsto dal comma 6, la disciplina di cui al presente articolo non si applica nei casi di esercizio dei poteri di intervento ai sensi degli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater e di cui alla parte II, titolo IV, del presente decreto. 6. La Banca d'Italia e la Consob, ciascuna con proprio regolamento, adottano disposizioni di attuazione del presente articolo, stabilendo i criteri applicativi, le regole procedurali per la presentazione e la valutazione degli impegni e i casi in cui non si puo' dar luogo alla presentazione dei medesimi, anche in ragione della mancata ottemperanza a ordini di vigilanza adottati nei confronti dei soggetti interessati.»; b) dopo l'articolo 196-ter, sono aggiunti i seguenti: «Art. 196-quater (Applicazione concordata delle sanzioni amministrative). - 1. Per le violazioni sanzionabili dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi del presente decreto, entro trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti in alternativa alla presentazione di impegni, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto degli impegni e fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il destinatario della lettera di contestazione degli addebiti puo' presentare istanza per l'applicazione concordata delle sanzioni. 2. Qualora l'istanza sia ritenuta ammissibile tenuto conto dei precedenti dell'istante, l'Autorita' competente avvia un confronto con il destinatario della lettera di contestazione e stabilisce il termine entro il quale questi formula, a pena di decadenza, una proposta di applicazione concordata delle sanzioni che indichi le sanzioni applicabili, la loro entita' e la loro durata, in entrambi i casi in misura non inferiore al minimo edittale e non superiore al massimo edittale ridotto di un quinto ed eventuali misure conformative. In ogni caso, la proposta prevede l'impegno a non ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento che la accoglie e a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio. Entro sessanta giorni dalla ricezione, l'Autorita' accoglie la proposta o la respinge. 3. Quando abbia accolto la proposta, l'Autorita' applica le sanzioni con provvedimento motivato e valuta, alla luce di tutte le circostanze rilevanti, l'accoglimento dell'eventuale istanza di accesso al pagamento rateale della sanzione pecuniaria applicata in modalita' concordata, in rate mensili da tre a trenta, che l'interessato puo' presentare con la proposta di cui al comma 1, anche qualora non versi in condizioni economiche disagiate. 4. Le sanzioni applicate in modalita' concordata rilevano, ai fini dell'articolo 194-bis, comma 1, lettera g), nonche' ai fini dei requisiti degli esponenti aziendali per cinque anni. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il provvedimento di applicazione concordata delle sanzioni e' pubblicato ai sensi dell'articolo 195-bis. 6. La tempestiva presentazione di una proposta di applicazione concordata delle sanzioni interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della istanza per l'applicazione concordata delle sanzioni o al verificarsi delle circostanze indicate al comma 7. 7. In caso di mancato o inesatto rispetto del provvedimento di applicazione concordata e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi restando i limiti edittali massimi. 8. La Banca d'Italia e la Consob, in conformita' ai principi dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea, possono disciplinare con regolamento le modalita' di presentazione, l'ammissibilita' e la valutazione della proposta di applicazione concordata delle sanzioni. Art. 196-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste: a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, nonche' delle relative disposizioni attuative; b) dall'articolo 190.1, per la violazione dell'articolo 83-duodecies e delle relative disposizioni attuative; c) dall'articolo 190.3, per la violazione dell'articolo 64-ter, commi 2, 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative; d) dall'articolo 190.4, per la violazione degli articoli 3, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 12, paragrafo 1, 15, paragrafi 1, primo comma, 2 e 4, seconda frase, 20, paragrafi 1 e 2, prima frase, 21, paragrafi 1, 2 e 3, 26, paragrafi 1, primo comma, 2, 3, 4, 5, 6, primo comma, e 7, primo, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e delle relative disposizioni attuative e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, e 27-decies, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del medesimo regolamento (UE) n. 600/2014; e) dall'articolo 191, comma 5, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative e dall'articolo 191-ter, comma 2, per la violazione dell'articolo 101, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative; f) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, comma 2, e dal medesimo articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell'articolo 120; g) dall'articolo 193-quater, per la violazione dell'articolo 9, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e delle relative disposizioni attuative e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 e delle relative disposizioni attuative. 2. Il pagamento in misura ridotta non puo' essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia gia' usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata. Art. 196-sexies (Disposizioni di attuazione). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono emanare regolamenti di attuazione del titolo II e del presente titolo. 2. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti al fine di accertare l'adempimento dei provvedimenti adottati e degli impegni assunti dagli interessati ai sensi delle disposizioni previste dal titolo I-bis, capo III, nonche' dal titolo II e dal presente titolo.». |
| | Art. 4 Modifiche alla parte VI del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. L'articolo 201 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato. |
| | Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
1. All'articolo 65, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «all'articolo 195 TUF» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 195 e 195.1 TUF»; b) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Ai procedimenti sanzionatori per violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 62 rientranti nelle attribuzioni della Consob non si applica l'articolo 196-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come modificato dalla presente legge: «Art. 65 (Procedimento sanzionatorio). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo 62, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorita' di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresi': a) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari e di operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), salva la competenza della Banca d'Italia e dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente; b) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e, nell'ambito delle societa' di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai responsabili degli incarichi di revisione nonche' ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente; c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto; c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potesta' sanzionatoria di altra autorita' o organismo. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), trasmette gli atti alle autorita' di vigilanza di settore per le valutazioni relative all'applicabilita' delle sanzioni di rispettiva competenza. Parimenti, le autorita' di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze gli atti, qualora nell'esercizio della propria potesta' sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente decreto. 4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, e di cui agli articoli 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto e' svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, gia' individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui e' stata commessa la violazione, e' competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente. 6. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore. 7. Le autorita' di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l'autorita' procedente nonche', relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalita' di pubblicazione delle sanzioni. 8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, sanzionate dalle autorita' procedenti, in ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime autorita', i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi. Il procedimento di cancellazione e' altresi' attivato, alle medesime condizioni, dall'organismo di cui all'articolo 113, comma 4, TUB e dall'organismo di cui all'articolo 108-bis CAP, ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi. 9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento e contestazione delle violazioni provvede l'autorita' che, nell'esercizio dei suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede. 10. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63 del presente decreto, la responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non e' univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non e' piu' perseguibile ai sensi della legge medesima. 11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorita' di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 145 TUB, agli articoli 195 e 195.1 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all'articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresi' al procedimento con cui la Banca d'Italia, nell'esercizio della potesta' sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti obbligati vigilati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f). Ai procedimenti sanzionatori per violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 62 rientranti nelle attribuzioni della Consob non si applica l'articolo 196-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». |
| | Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, comma 4, le parole: «si applica l'articolo 195 del TUF» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli articoli 195, 195.1, 195.2 e 196-quater del TUF»; b) all'articolo 26-quater, comma 12, le parole: «si applica l'articolo 195 del TUF» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli articoli 195 e 195.1 del TUF».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 26 e 26-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), come modificato dalla presente legge: «Art. 26 (Provvedimenti della Consob). - 1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, puo' applicare le seguenti sanzioni: a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore legale, della societa' di revisione legale e del responsabile dell'incarico; per la violazione dei divieti di cui agli articoli 17 del presente decreto e 4 e 5 del Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila; b) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio; c) il divieto al revisore legale o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni; d) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore legale, della societa' di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarita'; e) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della societa' di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarita'. 1-bis. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettere d) ed e) ai fini della loro annotazione sul Registro. 1-ter. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, puo': a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa; o b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle. 1-quater. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 1-ter, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. 1-quinquies. Quando le irregolarita' accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di revisione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo. 1-sexies. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 18 del presente decreto e degli articoli 7, 12, 13 e 14 del Regolamento europeo puo' comminare al revisore legale o alla societa' di revisione legale le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), e ai commi 1-ter e 1-quater. 1-septies. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle societa' di revisione legale quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualita' della revisione legale della societa' di revisione; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' alle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e agli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8 del Regolamento europeo. 1-octies. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata, la Consob puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le societa' di revisione legale. 1-novies. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 6, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravita' la Consob puo' interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio. 1-decies. La Consob, quando accerta la mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 26-bis, puo' applicare alla societa' di revisione legale la sanzione di cui al comma 1, lettera a). Nei casi di scarsa offensivita' o pericolosita' si applicano i commi 1-ter e 1-quater. 2. La Consob, quando accerta la violazione degli articoli 10 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 1-sexies, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila. 2-bis. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 17, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della societa' di revisione iscritti nel Registro, la Consob puo' adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e). 3. La Consob dispone la cancellazione dal Registro del revisore legale, della societa' di revisione legale o del responsabile dell'incarico quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1, lettere c) e d), e comunica il provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'annotazione sul Registro. 4. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applicano gli articoli 195, 195.1, 195.2 e 196-quater del TUF. 4-bis. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.». «Art. 26-quater (Provvedimenti della Consob sull'attivita' di attestazione). - 1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4-bis, 9-bis, comma 8-bis, 10, commi 13-bis e 13-ter, 10-bis, comma 1-bis, 10-ter, comma 11-bis, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6-bis, 7-bis e 8, 10-sexies, 11, commi 1-bis e 2-bis, 14-bis, 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto e delle relative norme di attuazione, nonche' la violazione delle disposizioni di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, puo' applicare le seguenti sanzioni: a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore della sostenibilita', della societa' di revisione legale e del responsabile della sostenibilita'. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila; b) la revoca di uno o piu' incarichi di attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita' relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio; c) il divieto al revisore di sostenibilita' o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita' relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni; d) la sospensione dell'attivita' di attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita', per un periodo non superiore a tre anni, del revisore della sostenibilita', della societa' di revisione legale o del responsabile della sostenibilita' ai quali sono ascrivibili le irregolarita'. 2. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) ai fini della loro annotazione sul Registro. 3. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, puo': a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa; b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle. 4. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 3, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. 5. Quando le irregolarita' accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di attestazione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis. 6. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 9-bis, comma 8-quater, puo' comminare al revisore della sostenibilita' o alla societa' di revisione legale le sanzioni di cui ai commi 1, lettera a), 3 e 4. 7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle societa' di revisione legale quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualita' dell'attivita' di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' della societa' di revisione; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' alle disposizioni degli articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione. 8. La Consob, quando accerta la violazione di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter, e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila. 9. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata, la Consob puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le societa' di revisione legale. 10. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravita', la Consob puo' interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio. 11. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della societa' di revisione iscritti nel Registro, la Consob puo' adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettera d). 12. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applicano gli articoli 195 e 195.1 del TUF. 13. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.». |
| | Art. 7 Modifica al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52
1. All'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, le parole: «agli articoli 194-bis, 195 e 195-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 194-bis, 195, 195.1, 195.2 e 195-bis».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech), come modificato dalla presente legge: «Art. 30 (Sanzioni). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 187-quinquiesdecies del TUF, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 fino a euro 5 milioni: a) il responsabile del registro o il gestore del SS DLT o del TSS DLT che: 1) non garantisca il rispetto dei requisiti dei registri per la circolazione digitale stabiliti all'articolo 4, delle istruzioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, nonche' delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28; 2) violi gli obblighi previsti agli articoli 12 e 13, nonche' le relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28; 3) non adotti le strategie di transizione o le misure necessarie e appropriate previste all'articolo 14, comma 1, nonche' dalle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28; 4) nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, non ottemperi a quanto ivi stabilito e nelle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28; 5) violi il divieto posto dall'articolo 21, comma 6, e le disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 28; b) il responsabile del registro che non osservi l'articolo 19, comma 3, violi gli obblighi previsti all'articolo 23 o non rispetti i requisiti di cui all'articolo 24, nonche' dalle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28; c) l'emittente che violi gli obblighi di cui agli articoli 12, 14, comma 2, e 18, commi 2 e 3, o quanto disposto all'articolo 21, comma 6, nonche' le disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28; d) l'emittente o il responsabile del registro che non osservino gli articoli 6-bis, 6-ter e 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis, del TUF ovvero le disposizioni generali o individuali emanate in forza dei medesimi articoli. 2. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 fino a euro 5 milioni chiunque emette strumenti finanziari digitali o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19. 3. Ai soggetti indicati nell'articolo 17, per inosservanza delle disposizioni attuative dell'articolo 28, comma 2, lettera h), ad essi applicabili, si applica la sanzione prevista dall'articolo 190.1, comma 1, del TUF. 4. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e applicabili alle societa' di intermediazione mobiliare (Sim), alle banche o ai gestori di mercati autorizzati a gestire un DLT TSS in virtu' del provvedimento di autorizzazione specifica adottato ai sensi del regolamento (UE) 2022/858, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 190.2 del TUF, fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, comma 2, e dall'articolo 190.4 del TUF. 5. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi da 1 a 4 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 194-bis, 195, 195.1, 195.2 e 195-bis del TUF. Conseguentemente, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applicano gli articoli 6, a eccezione dei commi terzo e quarto, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». |
| | Art. 8
Modifiche al decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129
1. Al decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 37, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195.1 e 195.2 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; b) all'articolo 37-bis, comma 7, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195.1 e 195.2 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 37 e 37-bis del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 recante Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, come modificato dalla presente legge: «Art. 37 (Applicazione delle sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze come disciplinate dal presente decreto e secondo le procedure sanzionatorie di cui all'articolo 195 del TUF. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195.1 e 195.2 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In deroga al primo periodo, le sanzioni amministrative previste dal presente capo in materia di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica sono applicate dalla Banca d'Italia secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del TUB. Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter del TUF. 2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della societa' o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, cosi' come definito dalle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 5. 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni o delle altre misure amministrative previste dal presente decreto, dopo la comunicazione al destinatario, e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet dell'autorita' che lo ha adottato in conformita' all'articolo 114 del regolamento (UE) 2023/1114, salvo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo. 4. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, provvedono a effettuare le comunicazioni all'ABE e all'AESFEM di cui all'articolo 115 del regolamento (UE) 2023/1114.». «Art. 37-bis (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione). - 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica: a) nei confronti degli emittenti di token collegati ad attivita' e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 12,5 per cento del fatturato totale annuo; b) nei confronti dei prestatori di servizi in cripto-attivita' e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 5 per cento del fatturato totale annuo. 2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si applica: a) nei confronti degli emittenti di token collegati ad attivita' e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 9 per cento del fatturato totale annuo; b) nei confronti dei prestatori di servizi in cripto-attivita' e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 3,50 per cento del fatturato totale annuo. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dai commi 1 e 2 sono commesse da una persona fisica di cui al comma 4, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 5.000 fino a euro 700.000, nei casi di cui al comma 1; b) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui al comma 2. 4. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 3 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della societa' o dell'ente. 5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2 e 3, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. 6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, in ragione della gravita' della violazione accertata, puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso fondi pensione. 7. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195.1 e 195.2 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998.». |
| | Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5. 2. La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai medesimi articoli. 3. La disciplina di cui all'articolo 195.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle violazioni diverse da quelle richiamate all'articolo 195.1, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 commesse prima della sua entrata in vigore continua ad applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 4. 4. Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione. 5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di attuazione e le regole procedurali adottate ai sensi del vigente articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e degli articoli 196-bis e 196-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari): «Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali). - 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le Autorita' di cui al presente comma disciplinano le modalita' organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi. 4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico. 5. 6. 6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave. 6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorita' di cui al medesimo comma puo' agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza e' mancata la vigilanza dell'Autorita' stessa.». |
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