| Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE |
| DECRETO 17 giugno 2026 |
| Approvazione delle Linee guida del Sistema IT-Wallet e regole per la sperimentazione. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD); Visto, in particolare, l'art. 64-quater del CAD, come introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 che ha istituito il «Sistema IT-Wallet» e, in particolare, il comma 3 del medesimo articolo che demanda l'approvazione di apposite linee guida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta dell'AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 recante il «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 recante il «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visti gli articoli da 19 e seguenti del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale; Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali». Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e, in particolare, il comma 3; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici»; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2015, recante «Modalita' tecniche di emissione della carta d'identita' elettronica». Visto il decreto del Ministero dell'interno dell'8 settembre 2022 recante «Modalita' di impiego della carta di identita' elettronica». Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Giorgia Meloni e' stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessio Butti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022 concernente la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti; Viste le note prot. n. AGID_0001790 del 31 gennaio 2025 assunta a prot. DTD-0000630-A-31/01/2025 e prot- n. AGID_0005155 del 24 marzo 2025 assunta a prot. DTD-0001900-A-24/03/2025 con la quale il direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha trasmesso la proposta di Linee guida del Sistema IT-Wallet ai sensi dell'art. 64-quater, comma 3, del CAD e le successive interlocuzioni; Considerato che, al fine di garantire la necessaria e tempestiva evoluzione del Sistema IT-Wallet, in un contesto in cui il quadro regolatorio del Portafoglio europeo di identita' digitale, di cui al regolamento (UE) n. 910/2014, e' ancora in fase di definizione e consolidamento, e' necessario dare attuazione a quanto disposto dall'art. 64-quater, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, definendo un'area di sperimentazione per l'implementazione del Sistema IT-Wallet basata su standard gia' disponibili e riconosciuti a livello internazionale e destinati a evolversi in coerenza con gli sviluppi normativi e tecnologici a livello unionale; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 febbraio 2026; Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 28 gennaio 2026; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 469 del 4 agosto 2025; Sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che si e' espressa nella seduta del 13 marzo 2026; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che si e' espressa nella seduta del 30 aprile 2026;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al glossario dell'Allegato 1 (Linee guida del Sistema IT-Wallet) oltre le seguenti: a) attestato elettronico: un insieme di dati di identificazione personale o attributi firmato digitalmente, resistente alla manomissione e non ripudiabile da chi lo ha emesso; b) attestato elettronico di attributi: un attestato elettronico che permette l'autenticazione delle caratteristiche, delle qualita', dei diritti o delle autorizzazioni di una persona fisica o giuridica o di un oggetto o anche una sola di queste informazioni. Un attestato elettronico di attributi e' definito attestato elettronico di attributi pubblici quando contiene attributi derivanti da una fonte autentica il cui titolare di fonte autentica e' un soggetto pubblico e attestato elettronico di interesse pubblico quando contiene attributi destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate e, in generale, quando sono considerati carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559; c) attestato elettronico di dati di identificazione personale: un attestato elettronico che consente l'autenticazione del soggetto a cui i dati di identificazione personale sono riferiti; d) attributi: un insieme di caratteristiche, qualita', diritti o autorizzazioni di una persona fisica o giuridica o di un oggetto o anche una sola di queste informazioni; e) CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; f) catalogo degli attestati elettronici: un catalogo elettronico contenente informazioni relative ai formati e agli schemi degli attestati elettronici, ai dati in essi contenuti e alle fonti autentiche. Il catalogo contiene informazioni aggiuntive che consentono di stabilire l'autenticita' e l'affidabilita' delle informazioni in esso contenute; g) dati di identificazione personale: un insieme di dati rilasciato conformemente alle Linee guida del Sistema IT-Wallet che consente di stabilire l'identita' di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta un'altra persona fisica o una persona giuridica; h) fonte autentica: un archivio o un sistema, tenuto sotto la responsabilita' di un titolare di fonte autentica, che e' considerato fonte primaria per gli attributi o per i dati di identificazione personale e la cui autenticita' e' riconosciuta conformemente al diritto unionale o nazionale, inclusa la prassi amministrativa; i) fornitore del registro IT-Wallet: soggetto responsabile della realizzazione e gestione dell'infrastruttura tecnologica del registro IT-Wallet ai sensi dell'art. 64-quater del CAD; l) fornitore di attestati elettronici di attributi: soggetto pubblico o soggetto privato che rilascia attestati elettronici di attributi, secondo la normativa, inclusi i fornitori qualificati di attestati elettronici di attributi ai sensi del regolamento eIDAS. Il fornitore di attestati elettronici di attributi puo' essere definito fornitore di attestati elettronici di interesse pubblico per il soggetto designato dalla normativa per il rilascio di attestati elettronici di interesse pubblico ai sensi dell'art. 64-quater del CAD; m) fornitore di attestati elettronici di dati di identificazione personale: soggetto responsabile dell'emissione di attestati elettronici di dati di identificazione personale designato dalla normativa per il rilascio di attestati elettronici di dati di identificazione personale ai sensi dell'art. 64-quater del CAD; n) fornitore di soluzione IT-Wallet: soggetto pubblico o soggetto privato che fornisce una soluzione IT-Wallet. Il fornitore di soluzione IT-Wallet puo' essere definito fornitore di soluzione IT-Wallet pubblica per la soluzione IT-Wallet di cui all'art. 64-quater, comma 2, del CAD o fornitore di soluzione IT-Wallet Privata per le soluzioni IT-Wallet rese disponibile dai soggetti privati; o) istanza IT-Wallet: un'istanza della soluzione IT-Wallet controllata dall'utente che consente l'ottenimento e la gestione degli attestati elettronici riferiti all'utente stesso; p) Linee guida del Sistema IT-Wallet: le Linee guida del Sistema IT-Wallet adottate ai sensi dell'art. 64-quater del CAD; q) Piattaforma digitale nazionale dati (PDND): la piattaforma di cui al comma 2, art. 50-ter del CAD; r) portale: il sito web di riferimento del Sistema IT-Wallet raggiungibile all'indirizzo https://wallet.gov.it s) registro del Sistema IT-Wallet: registro contenente l'elenco dei soggetti pubblici e soggetti privati che sono registrati al Sistema IT-Wallet; t) regolamento eIDAS: il regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 aprile 2024; u) regolamento IT-Wallet: il regolamento adottato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente decreto; v) soggetti aggregatori: soggetti pubblici o soggetti privati, registrati nel registro IT-Wallet, che offrono e gestiscono, in nome e per conto di un verificatore di attestati elettronici, le soluzioni tecniche per la verifica da remoto o in prossimita' di attestati elettronici; z) soggetti pubblici: soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD; aa) soluzione IT-Wallet: insieme delle soluzioni tecniche necessarie per il corretto funzionamento delle Istanze IT-Wallet, realizzate ai sensi dell'art. 64-quater del CAD. La soluzione IT-Wallet PUO' essere definita soluzione IT-Wallet pubblica per la soluzione IT-Wallet di cui all'art. 64-quater, comma 2, del CAD o soluzioni IT-Wallet Private per le soluzioni IT-Wallet rese disponibile dai soggetti privati; bb) soluzioni tecniche: insieme dei sistemi hardware e software e dei servizi realizzati dai fornitori di soluzioni IT-Wallet, dal fornitore di attestati elettronici di dati di identificazione personale, dai fornitori di attestati elettronici di attributi, dai verificatori di attestati elettronici e dai soggetti aggregatori; cc) specifiche tecniche: le specifiche adottate ai sensi dell'art. 6 del presente decreto; dd) sperimentazione: il periodo transitorio di sperimentazione di soluzioni tecniche basata su standard tecnologici di mercato e aperta all'adesione volontaria dei soggetti pubblici e soggetti privati legittimati; ee) titolare di fonte autentica: soggetto pubblico o soggetto privato responsabile della fonte autentica; ff) utente: una persona fisica o giuridica, o una persona fisica che rappresenta un'altra persona fisica o una persona giuridica, che utilizza il Sistema IT-Wallet ed e' titolare di almeno un'Istanza IT-Wallet; gg) verificatori di attestati elettronici: soggetto pubblico o soggetto privato che si affida al Sistema IT-Wallet per l'autenticazione dei dati di identificazione personale e degli attributi degli utenti. In questo contesto, il termine «Verificatore di attestati elettronici» identifica anche i fornitori di servizi digitali e, in generale, le cosiddette Relying Party (tradotto letteralmente quali «Parte facente affidamento sulla certificazione» o «Parte facente affidamento sul Portafoglio»), di cui al regolamento eIDAS. |
| | Allegato 1
Linee Guida Sistema IT-Wallet
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto adotta, in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 64-quater, comma 3, del CAD, le Linee guida del Sistema IT-Wallet, definisce le modalita' di sperimentazione, adozione e aggiornamento delle specifiche tecniche e le modalita' di registrazione al Sistema IT-Wallet per assicurarne adeguati livelli di affidabilita', disponibilita' e sicurezza nel rispetto del regolamento eIDAS. |
| | Art. 3
Adozione delle Linee guida del Sistema IT-Wallet
1. Sono adottate le Linee guida del Sistema IT-Wallet di cui all'Allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante. 2. Le Linee guida del Sistema IT-Wallet sono integrate da specifiche tecniche adottate ai sensi dell'art. 6 e dal regolamento IT-Wallet di cui al successivo art. 6. 3. Le Linee guida del Sistema IT-Wallet e le specifiche tecniche sono aggiornate periodicamente, se necessario, in funzione dei risultati della sperimentazione di cui al successivo art. 8 di questo decreto, dei cambiamenti resi necessari dall'emanazione di atti normativi anche dell'Unione europea, da necessita' di sicurezza e interoperabilita', in conformita' a quanto previsto dall'art. 6. |
| | Art. 4
Soggetti del Sistema IT-Wallet
1. Sono soggetti del Sistema IT-Wallet: a) l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla registrazione e mantenimento dell'elenco dei soggetti di cui alle lettere da c) a i) del presente articolo nel registro del Sistema IT-Wallet di cui all'art. 5 nonche' in qualita' di organismo di vigilanza; b) la societa' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 in qualita' di unico fornitore del registro IT-Wallet ai sensi dell'art. 64-quater del CAD; c) la societa' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 in qualita' di unico fornitore di attestati elettronici di dati di identificazione personale ai sensi dell'art. 64-quater del CAD; d) la societa' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 in qualita' di unico fornitore di attestati elettronici di interesse pubblico ai sensi dell'art. 64-quater del CAD; e) la societa' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 in qualita' di unico fornitore di soluzione IT-Wallet pubblica ai sensi dell'art. 64-quater del CAD; f) piu' fornitori di attestati elettronici di attributi; g) piu' fornitori di soluzioni di IT-Wallet Private; h) piu' verificatori di attestati elettronici o soggetti aggregatori degli stessi; i) piu' titolari di fonti autentiche; l) gli utenti. |
| | Art. 5
Istituzione del registro del Sistema IT-Wallet
1. E' istituito il pubblico registro del Sistema IT-Wallet, che contiene l'elenco dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere da c) a i) registrati al Sistema IT-Wallet secondo quanto previsto nel presente decreto, nelle Linee guida del Sistema IT-Wallet e nel regolamento IT-Wallet di cui all'art. 6, comma 3, nonche' il Catalogo degli attestati elettronici, interoperabile con il catalogo dei servizi della PDND; il registro IT-Wallet contiene una sezione speciale destinata alla registrazione dei soggetti che aderiscono alla sperimentazione di cui al successivo art. 8. 2. La realizzazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica del registro del Sistema IT-Wallet e' assicurata dal fornitore del registro IT-Wallet. 3. AgID dispone con proprio provvedimento la registrazione dei soggetti nel registro del Sistema IT-Wallet. 4. Nel registro di Sistema IT-Wallet non sono registrati, in qualita' di fonte autentica, i soggetti pubblici o i soggetti privati, titolari di basi dati locali, quando i dati e documenti necessari per gli attestati elettronici di attributi pubblici sono presenti in basi di dati di interesse nazionale di cui all'art. 60, comma 3-bis del CAD o in quelle individuate dall'AgID ai sensi del comma 3-ter del medesimo art. 60 del CAD. |
| | Art. 6
Disposizioni attuative
1. Durante la sperimentazione, le specifiche tecniche, predisposte e aggiornate in modalita' aperta e collaborativa avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale, sono adottate con decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale, pubblicate sul Portale e contestualmente comunicate all'AgID e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), sentite per gli aspetti di competenza; le specifiche tecniche possono essere pubblicate in lingua inglese e in tale caso e' allegata una traduzione non asseverata in lingua italiana. 2. All'esito della sperimentazione le Linee guida del Sistema IT-Wallet e le specifiche tecniche sono aggiornate, al fine di garantirne l'evoluzione in coerenza con gli sviluppi normativi e tecnologici a livello nazionale ed europeo, assicurando progressivamente il coordinamento con il regolamento (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio e le sue modifiche o integrazioni, dall'AgID con il procedimento previsto dall'art. 71 del CAD, sentita l'ACN e le societa' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) ed e) per gli aspetti di competenza, e di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale. 3. Entro trenta giorni dall'adozione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, AgID definisce, in sede di prima applicazione, con proprio regolamento sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale e l'ACN, le procedure amministrative necessarie alla registrazione al Sistema IT-Wallet, comprensive dei contenuti della relazione tecnica che i soggetti che domandano la registrazione al Sistema IT-Wallet sono tenuti ad allegare al fine di dimostrare la sicurezza delle proprie soluzioni tecniche coerentemente con quanto previsto dalle specifiche tecniche, nonche' i requisiti di onorabilita', affidabilita', tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea dei soggetti privati e le garanzie assicurative adeguate rispetto all'attivita' svolta. Il regolamento IT-Wallet e' progressivamente adeguato in coerenza con gli aggiornamenti di cui al comma 2. 4. Durante la sperimentazione sono assicurati prioritariamente, agli utenti che ne fanno richiesta, i seguenti attestati elettronici, i cui dati per la generazione e per la gestione del ciclo di vita dei medesimi attestati elettronici sono resi disponibili dai rispettivi titolari di fonti autentiche al fornitore di attestati elettronici di interesse pubblico in conformita' alle Linee guida del Sistema IT-Wallet: a) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), i cui dati sono resi disponibili dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualita' di titolare di fonte autentica della base dati di interesse nazionale di cui all'art. 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies) del CAD; b) titolo di studio conseguito e iscrizione scolastica, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell'istruzione e del merito in qualita' di titolare di fonte autentica della base dati di interesse nazionale di cui all'art. 62-quater del CAD (ANIST); c) titolo accademico conseguito e iscrizione all'istituzione di formazione superiore, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell'universita' e della ricerca, in qualita' di titolare di fonte autentica della base dati di interesse nazionale di cui all'art. 62-quinquies del CAD (ANIS); d) residenza, godimento dei diritti politici, iscrizione alle liste elettorali e soglie di eta', i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell'interno, in qualita' di titolare di fonte autentica della base dati di interesse nazionale di cui all'art. 60, comma 3-bis, lettera b) del CAD (ANPR); e) Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze in qualita' di fonte autentica; l'utente puo' richiedere l'attestato elettronico della TS/TEAM anche in qualita' di esercente la responsabilita' genitoriale di un minore da dichiararsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; f) Patente di guida mobile, che e' resa disponibile esclusivamente attraverso la soluzione di IT-Wallet Pubblica e puo' essere presentata anche ai fini di riconoscimento dell'utente sul territorio italiano, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero delle infrastrutture e trasporti in qualita' di titolare di fonte autentica della base dati di interesse nazionale di cui all'art. 60, comma 3-bis, lettera f-quater) del CAD; g) Carta europea della disabilita', che e' resa disponibile esclusivamente attraverso la soluzione di IT-Wallet Pubblica, i cui dati sono resi disponibili dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualita' di titolare di fonte autentica. h) Delega, i cui dati sono resi disponibili dalla societa' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in qualita' di titolare di fonte autentica dei dati della Piattaforma di gestione deleghe di cui all'art. 64-ter del CAD. 5. Le versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilita', di cui all'art. 64-quater, comma 7, del CAD, continuano ad essere rese disponibili attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis per ulteriori dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Il punto di accesso telematico rimane fruibile al cittadino indipendentemente dall'attivazione della soluzione di IT-Wallet Pubblico. |
| | Art. 7
Compiti dell'AgID
1. AgID e' responsabile della verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti dei soggetti registrati al Sistema IT-Wallet definiti dal regolamento IT-Wallet in conformita' alle specifiche tecniche. 2. Anche successivamente alla registrazione di un soggetto al Sistema IT-Wallet, l'AgID puo' effettuare verifiche per accertare il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui al regolamento IT-Wallet adottato ai sensi dell'art. 6, comma 3. Nell'ambito di tali verifiche l'AgID puo': a) formulare quesiti e richiedere informazioni; b) richiedere la produzione di documentazione, ulteriori integrazioni e chiarimenti; c) svolgere accertamenti di carattere tecnico, anche mediante accesso all'infrastruttura fisica e logica del soggetto registrato; d) audire il soggetto registrato. 3. Laddove, successivamente alle verifiche effettuate ai sensi del comma 2, dovessero emergere profili relativi al mancato rispetto dei requisiti prescritti, anche a seguito degli eventuali supplementi istruttori condotti con i soggetti interessati, l'AgID puo' diffidare il soggetto registrato affinche' lo stesso provveda al rispetto dei requisiti medesimi, fino ad arrivare alla sospensione o alla revoca della registrazione. 4. Il presente articolo si applica fino all'aggiornamento delle Linee guida del Sistema IT-Wallet, delle specifiche tecniche e del regolamento IT-Wallet previsti dall'art. 6, commi 2 e 3. |
| | Art. 8
Regole per la sperimentazione
1. Fino all'aggiornamento delle Linee guida del Sistema IT-Wallet, delle specifiche tecniche e del regolamento IT-Wallet previsti dall'art. 6, commi 2 e 3, i soggetti pubblici e soggetti privati in possesso dei requisiti per l'erogazione di soluzioni tecniche possono avviare spazi di sperimentazione utilizzando gli standard tecnologici maggiormente impiegati, all'interno dell'Unione europea, dal mercato di riferimento e in coerenza con le specifiche tecniche. 2. Al termine della sperimentazione i soggetti aderenti sottopongono alla valutazione di AgID i risultati tecnici conseguiti durante le attivita' e ogni informazione utile a valutarne gli esiti. 3. L'ammissione alla sperimentazione non costituisce titolo per richiedere fondi o finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo, ne' genera alcun affidamento sul futuro effettivo riconoscimento del valore giuridico delle scelte tecnologiche compiute nell'ambito della sperimentazione stessa.
Roma, 17 giugno 2026
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica Butti
Il Ministro dell'economia, e delle finanze Giorgetti
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2008 |
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