Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 15 luglio 2026
Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano».


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2026;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare, prot. n. 106153 del 4 marzo 2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lett. d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Visto il regolamento (CE) n. 1050/2007 della Commissione, del 12 settembre 2007, con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano»;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dell'Asparago Bianco di Bassano DOP intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano» nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto il comunicato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 10 giugno 2026 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 10 giugno 2026.
2. Il disciplinare di produzione e il relativo documento unico consolidato della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano» figurano come allegati del presente decreto.
 
Allegato 1
Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
(DOP) «Asparago bianco di Bassano»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Asparago Bianco di Bassano» e riservata ai turioni di asparago (Asparagus officinalis L.) che rispondono alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 15 luglio 2026

Il dirigente: Gasparri
 
Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

a) Caratteristiche del prodotto.
La denominazione di origine protetta (DOP) «Asparago Bianco di Bassano» designa i turioni di asparago ottenuti nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, discendenti dall'ecotipo locale «Comune - o Chiaro - di Bassano».
1. Caratteristiche estetiche.
I turioni che possono fregiarsi della DOP «Asparago Bianco di Bassano» devono essere:
a) di colore bianco. Una colorazione leggermente rosata ed eventuali lievi tracce di ruggine sono ammessi alle brattee ed alla base, purche' non si estendano all'apice dei turioni (primi 3 cm.) ed a condizione che possano essere eliminate con la pelatura normale da parte del consumatore e, in ogni caso, non devono superare il 10% del prodotto del mazzo.
b) ben formati: dritti; interi; con apice serrato; i turioni non devono essere vuoti, ne spaccati, ne pelati, ne spezzati. La bassa fibrosita', caratteristica qualitativa dell'asparago Bianco di Bassano, determina, al momento del confezionamento, un'elevata spaccatura laterale dei turioni per cui sono tollerati lievi spacchi, sopraggiunti dopo la raccolta, al massimo sul 15% del prodotto racchiuso nel mazzo; sono ammessi turioni lievemente incurvati;
c) teneri; non sono ammessi i turioni con principi di lignificazione;
d) di aspetto e odore freschi; privi di odore o sapore estraneo;
e) sani - esenti da attacchi di roditori e di insetti;
f) puliti, privi di terra o di qualsiasi altra impurita';
g) privi di gocciolatura e sufficientemente asciutti dopo lavaggio e refrigerazione con acqua fredda, esente da additivi chimici;
La sezione praticata alla base deve essere il piu' possibile netta e perpendicolare all'asse longitudinale.
2. Calibratura.
La calibratura e' determinata secondo la lunghezza ed il diametro. Il diametro centrale dei turioni e quello della sezione presa al centro della lunghezza. Il diametro centrale minimo, compresa la tolleranza, e fissato in 11 mm.
I turioni devono essere confezionati in maniera tale che in ogni mazzo siano compresi turioni con differenza di diametro medio non superiore a 10 mm.
I mazzi vanno classificati in base al diametro centrale dei turioni che li compongono. La lunghezza dei turioni presenti deve essere in rapporto stretto con tale classificazione e seguire le indicazioni fornite dalla seguente tabella:


=======================================
|Diametro centrale| Lunghezza |
+=================+===================+
|da 11 mm a 14 mm | |
|compresi |da 18 cm a 20 cm |
+-----------------+-------------------+
|per diametri | |
|maggiori di 14 mm|da 18 cm a 22 cm |
+-----------------+-------------------+


 
Allegato 2

DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti
agricoli

«Asparago Bianco di Bassano»
Numero di riferimento UE: DRAFT-PDO-IT-0338-AMD-STD_MSD - -

1. Denominazione/denominazioni
«Asparago Bianco di Bassano»


Parte di provvedimento in formato grafico

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Italia
4. Descrizione del prodotto agricolo
4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
0709 20 - Asparagi
4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato
La denominazione di origine protetta (DOP) «Asparago Bianco di Bassano» designa i turioni di asparago ottenuti nella zona di produzione delimitata, discendenti dall'ecotipo locale «Comune - o Chiaro - di Bassano».
1. Caratteristiche estetiche.
I turioni che possono fregiarsi della DOP «Asparago Bianco di Bassano» devono essere:
a) di colore bianco. Una colorazione leggermente rosata ed eventuali lievi tracce di ruggine sono ammessi alle brattee ed alla base, purche' non si estendano all'apice dei turioni (primi 3 cm.) ed a condizione che possano essere eliminate con la pelatura normale da parte del consumatore e, in ogni caso, non devono superare il 10% del prodotto del mazzo.
b) ben formati: dritti; interi; con apice serrato; i turioni non devono essere vuoti, ne spaccati, ne pelati, ne spezzati. La bassa fibrosita', caratteristica qualitativa dell'Asparago Bianco di Bassano, determina, al momento del confezionamento, un'elevata spaccatura laterale dei turioni per cui sono tollerati lievi spacchi, sopraggiunti dopo la raccolta, al massimo sul 15% del prodotto racchiuso nel mazzo; sono ammessi turioni lievemente incurvati;
c) teneri; non sono ammessi i turioni con principi di lignificazione;
d) di aspetto e odore freschi; privi di odore o sapore estraneo;
e) sani - esenti da attacchi di roditori e di insetti;
f) puliti, privi di terra o di qualsiasi altra impurita';
g) privi di gocciolatura e sufficientemente asciutti dopo lavaggio e refrigerazione con acqua fredda, esente da additivi chimici;
La sezione praticata alla base deve essere il piu' possibile netta e perpendicolare all'asse longitudinale.
2. Calibratura.
La calibratura e' determinata secondo la lunghezza ed il diametro. Il diametro centrale dei turioni e quello della sezione presa al centro della lunghezza. Il diametro centrale minimo, compresa la tolleranza, e fissato in 11 mm.
I turioni devono essere confezionati in maniera tale che in ogni mazzo siano compresi turioni con differenza di diametro medio non superiore a 10 mm.
I mazzi vanno classificati in base al diametro centrale dei turioni che li compongono.
La lunghezza dei turioni presenti deve essere in rapporto stretto con tale classificazione e seguire le indicazioni fornite dalla seguente tabella:


=======================================
|Diametro centrale| Lunghezza |
+=================+===================+
|da 11 mm a 14 mm | |
|compresi |da 18 cm a 20 cm |
+-----------------+-------------------+
|per diametri | |
|maggiori di 14 mm|da 18 cm a 22 cm |
+-----------------+-------------------+

4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta)
4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata
Tutte le fasi di produzione, il condizionamento e il confezionamento dell'Asparago Bianco di Bassano devono svolgersi nella zona di produzione delimitata
4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Il contenuto di ogni imballaggio deve contenere mazzi della medesima grandezza; ogni mazzo deve essere omogeneo. I turioni devono essere venduti confezionati in mazzi saldamente legati, con peso compreso fra 0,5 e 4 kg.
I turioni che si trovano all'esterno del mazzo devono corrispondere, per aspetto e dimensioni, alla media di quelli che lo costituiscono; i turioni devono essere di lunghezza uniforme.
Come da tradizione, dopo aver pareggiato il fondo, ogni mazzo deve essere legato saldamente con una «Stroppa» (giovane ramo o «succhione» di salice). Ad ogni mazzo deve essere apposto un contrassegno, fissato alla stroppa, riportante il marchio della D.O.P. «Asparago Bianco di Bassano» nonche' il numero di identificazione progressiva del mazzo che ne permette la rintracciabilita'. I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio.
I mazzi possono essere riposti in contenitori di legno, plastica o altro materiale idoneo.
4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato
All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, con indicazione diretta o con apposita etichetta, le seguenti informazioni:
Asparago bianco di Bassano-D.O.P.
nome del produttore;
ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
data di confezionamento, nonche' le seguenti caratteristiche commerciali:
categoria di qualita (Norme UE);
calibro;
numero di mazzi;
peso medio dei mazzi.
Il marchio del prodotto e costituito dal logo della DOP e dal codice progressivo, identificativo del prodotto e del produttore a garanzia della tracciabilita' del prodotto.
Tale marchio viene affissato con una chiusura non riutilizzabile, alla «stroppa», nella parte superiore del mazzo, a garanzia del prodotto DOP.
logo:

Parte di provvedimento in formato grafico

5. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione e di condizionamento e di confezionamento dell'«Asparago Bianco di Bassano» comprende, nell'ambito della Provincia di Vicenza, i territori dei Comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Mussolente, Pove del Grappa, Romano D'Ezzelino, Rosa', Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e Marostica.
6. Legame con la zona geografica
Sintesi del legame
Le condizioni ambientali e tecnico-colturali degli impianti destinati alla produzione dell'Asparago Bianco di Bassano, atte a conferire al prodotto le caratteristiche tipiche, sono le seguenti:
1. I terreni
I terreni della zona di produzione dell'Asparago Bianco di Bassano sono caratterizzati da una tessitura di tipo franco o franco-sabbiosa, con un sottosuolo ricco di ghiaia, dotati di una buona permeabilita' e di una discreta presenza di sostanza organica; il pH si colloca su valori prevalenti di 5,5 - 7,5 (terreni sub-acidi-neutri).
L'area interessata e di origine alluvionale, essendo ricompresa nell'area della Valsugana che ospita il fiume Brenta.
La sua caratteristica risulta determinata dalla composizione fisico-chimica dei materiali detritici, ghiaiosi, sabbiosi e limosi trasportati dalle acque correnti e depositati sulla pianura fluviale, che ne caratterizzano la composizione.
2. Il clima
Le zone di coltivazione dell'Asparago Bianco di Bassano presentano una situazione climatica che risente fortemente dell'influenza del Fiume Brenta che attraversa la Valsugana e della protezione, a monte, delle Prealpi Venete e del Massiccio del Grappa.
Le precipitazioni medie annuali si collocano intorno ai 1.000 mm annui con massimi in corrispondenza dei mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre.
In riferimento alla temperatura il valore medio si aggira dai 2,5° ai 23° con estremi nei mesi di gennaio e luglio.
Tra gli eventi meteorologici da tenere in considerazione, si segnala l'andamento e la direzione del vento che dall'Alta Valsugana si spinge verso sud - est, determinando un micro clima locale, caratterizzante l'areale di coltivazione gli scarsi ristagni di umidita, una minore presenza di nebbie, una minore incidenza sull'escursione termica dei suoli.
Tutte queste caratteristiche permettono che la pianta sviluppi un complesso sistema radicale, ampio e profondo, costituito da grossi rizomi, da radici carnose; cosi' pure favorisce una intensa attivita' di assorbimento degli elementi nutritivi e di elaborazione delle sostanze zuccherine. Di conseguenza, porta un rapido sviluppo dei turioni di sufficienti dimensioni (calibro) ed interamente commestibili o comunque di scarsa fibrosita'.
La Serenissima stimava l'asparago cibo nobile in quanto se ne trova traccia nella contabilita' di banchetti offerti ad ospiti di gran riguardo gia' nel primo Cinquecento.
Dal Seicento lo coltivava diffusamente negli Orti di Terraferma. I padri in viaggio per il Concilio della Controriforma di Trento (1545-1563), transitando da Bassano, ebbero modo di gustare il prodotto locale e ci fu chi, tra loro, lascio scritto dei suoi pregi dietetici.
In una leggenda trascritta si racconta che S. Antonio da Padova aveva portato dall'Africa delle sementi di asparago. Recatosi a Bassano per ammansire il tiranno Ezzelino, concludeva positivamente l'incontro.
Tornando verso Padova, percorrendo la strada che congiungeva Bassano a Rosa, cospargeva tra le siepi le sementi che rendono tuttora quella terra come la piu' indicata e feconda per la coltura del turione.
In un famoso dipinto del pittore veneziano Giovambattista Piazzetta (1682-1754) «La Cena di Emmaus» - Claveleur Museum of Art - e' ben visibile il piatto di asparagi preparato secondo la tradizionale ricetta bassanese: «sparasi e ovi, sale e pevare, oio e aseo» (asparagi e uova, sale e pepe, olio e aceto). Nel 1847 il prof. Terrazzi («Alcuni cenni dell'Agronomia e della Industria Bassanese, 1847, pag. 14, in allegato 5) descrivendo le qualita' delle produzioni agricole locali, affermava «gli asparagi bassanesi si candidi, si buoni, si' saporosi, non vogliono essere altrimenti lodati; sono il dono piu' bello e gradito della nuova stagione».
Alla voce asparago dell'Enciclopedia Agraria Italiana (Ed. 1952), riporta l'opinione generale che anche in altre localita' «l'asparago coltivato sia il bassanese, tuttora preferito alle razze d'Argenteuil per il migliore adattamento al clima ed anche per le sue ottime qualita' organolettiche».
 
Art. 3.

Zona di produzione e confezionamento

La zona di produzione e di condizionamento e di confezionamento dell'«Asparago Bianco di Bassano» di cui al presente disciplinare di produzione comprende, nell'ambito della Provincia di Vicenza, i territori dei Comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Mussolente, Pove del Grappa, Romano D'Ezzelino, Rosa', Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e Marostica.

 
Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 5.

Metodo di ottenimento

Caratteristiche dei terreni I terreni devono avere un ph compreso fra 5,5 e 7,5. E' obbligatoria un'analisi dei terreni per ogni nuovo impianto per i parametri principali (ph, azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio e sostanza organica). Per i nuovi impianti sono valide le analisi effettuate nel triennio precedente.
1. Preparazione del terreno ed impianto
La preparazione del terreno va effettuata nell'autunno precedente l'impianto, con un'aratura leggera, ad una profondita' inferiore o uguale a 30 cm., seguita eventualmente, da una ripuntatura a 40-50 cm.
Nella realizzazione di nuovi impianti la distanza tra le file non deve risultare inferiore a 1,8 mt. per le file binate e 2 mt. per le file singole; la densita' massima dovra' comunque essere di 1,8 di piante/metro quadro.
I solchi devono avere una profondita' di 15-20 cm. L'orientamento delle file deve essere preferibilmente da Nord a Sud, secondo l'andamento dei venti dominanti che percorrono la Valsugana, in modo da garantire un buon arieggiamento alla coltura e la diminuzione dei rischi di infezioni fungine e di allettamento delle piante.
II trapianto delle zampe di asparago deve essere eseguito nei mesi di marzo fino a giugno, per le piantine esso deve avvenire entro il mese di settembre.
2. Rotazioni
Il reimpianto di una asparagiaia sullo stesso terreno puo' essere effettuato solo dopo quattro anni.
In caso di accertata presenza di fitopatie di tipo radicale (Rizoctonia e Fusarium), il reimpianto puo' avvenire non prima di otto anni.
E' inoltre vietato far precedere all'impianto dell'asparagiaia le colture della patata, erba medica, carota, trifoglio, barbabietola per possibilita' di attacchi di rizoctonia.
E altresi' consigliato far precedere all'impianto dell'asparago le colture cerealicole come l'orzo, il grano, il mais.
3. Materiale di propagazione
Piattaforma varietale
La riproduzione del materiale vegetativo da utilizzarsi per auto approvvigionamento puo' essere fatta dagli stessi agricoltori. Puo' essere utilizzato solo l'ecotipo locale «Comune o Chiaro di Bassano» purche' rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 2.
4. Concimazione
E' obbligatorio, prima di un nuovo impianto, effettuare un'analisi completa del terreno, relativamente ai parametri fondamentali (pH, N, P, K, Ca, Mg e sostanza organica); sono valide anche analisi effettuate nel triennio precedente.
In ordine al mantenimento della fertilita' dei terreni, si distingue una concimazione pre-impianto e una concimazione per gli anni di produzione.
In fase di pre-impianto e obbligatoria la distribuzione di letame bovino maturo alla dose di 600 q.li/ha, da interrare.
L'utilizzo di altri concimi organici deve essere rapportato al valore di riferimento del letame bovino.
Negli anni di produzione e ammesso, per le aziende che non utilizzano fertilizzazione chimica, un apporto massimo di 400 q.li/ha/anno di letame bovino; tale quantitativo va ridotto del 50% (200 q.li/ha/anno) per le aziende che ricorrono anche alla fertilizzazione chimica. La concimazione deve essere effettuata in funzione alle asportazioni medie della coltura. L'azoto apportato deve provenire per almeno il 50% da fonti organiche.
Almeno il 50% della concimazione fosfatica e il 50% di quella potassica devono essere distribuiti preferibilmente in occasione delle lavorazioni autunnali o di fine inverno. La concimazione azotata, insieme alla restante quota di fosforo e potassio, sara' effettuata nel periodo di post-raccolta, frazionando gli interventi.
L'apporto annuo degli elementi nutritivi principali non deve superare i seguenti limiti massimi per ettaro:
Azoto: 150 unita'
Fosforo: 80 unita'
Potassio: 180 unita'
Sono ammesse integrazioni di microelementi.
5. Difesa fitosanitaria
Gli interventi devono seguire le indicazioni previste dalla Regione Veneto relativamente alla lotta integrata per l'asparago bianco. Le norme tecniche di riferimento fanno capo alle delibere della Giunta regionale del Veneto.
Nella individuazione delle tecniche agronomiche dovranno essere privilegiati i seguenti aspetti:
a) utilizzazione di materiale di propagazione sano e resistente alle fitopatie;
b) adozione di pratiche agronomiche in grado di creare condizioni sfavorevoli agli organismi dannosi (es. ampie rotazioni, concimazioni equilibrate, irrigazioni localizzate, adeguate lavorazioni del terreno, ecc.);
6. Pacciamatura
E' consentita la pacciamatura nel periodo di raccolta con film plastico scuro adeguato al contenimento delle malerbe e alla protezione dalla luce, o con altro materiale idoneo a garantire le caratteristiche finali del prodotto.
7. Irrigazione
Gli interventi irrigui si rendono necessari in relazione all'andamento meteorologico stagionale ed alla fase fenologica.
8. Interventi autunnali
Nel periodo di completo disseccamento della parte aerea si dovra' provvedere allo sfalcio, all'asportazione ed alla bruciatura della stessa, allo spianamento dei cumuli del terreno, a fine raccolta, onde evitare l'esagerato innalzamento dell'apparato radicale della pianta.
9. Raccolta
I periodi massimi di raccolta, considerando come primo anno l'anno d'impianto, sono i seguenti:

===============================================================
|   | I   | II | III | IV |
+===================+=================+=======+=======+=======+
|Impianti derivanti | | | | |
| da zampe |impianto |15 gg |30 gg |70 gg |
+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+
| Trapianto di | | | | |
| piantine ottenute | | | | |
| nell'anno |impianto |15 gg |30 gg |70 gg |
+-------------------+-----------------+-------+-------+-------+

Il periodo di raccolta deve essere compreso tra il 1° marzo ed il 15 giugno.
Le produzioni in coltura forzata o protetta (tunnel) possono essere raccolte prima della suddetta data e comunque non prima del 1 febbraio previa autorizzazione dell'organismo di controllo.
La produzione massima consentita in asparagiaia in piena produzione, e pari a 80 q.li/ha.
Il condizionamento del prodotto ed il suo confezionamento devono avvenire all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3 del disciplinare per assicurare le caratteristiche tipiche, la rintracciabilita' e il controllo del prodotto.

 
Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le condizioni ambientali e tecnico-colturali degli impianti destinati alla produzione dell'Asparago Bianco di Bassano, atte a conferire al prodotto le caratteristiche tipiche, sono le seguenti:
1. I terreni
I terreni della zona di produzione dell'Asparago Bianco di Bassano sono caratterizzati da una tessitura di tipo franco o franco-sabbiosa, con un sottosuolo ricco di ghiaia, dotati di una buona permeabilita' e di una discreta presenza di sostanza organica; il pH si colloca su valori prevalenti di 5,5 - 7,5 (terreni sub-acidineutri).
L'area interessata e di origine alluvionale, essendo ricompresa nell'area della Valsugana che ospita il fiume Brenta.
La sua caratteristica risulta determinata dalla composizione fisico-chimica dei materiali detritici, ghiaiosi, sabbiosi e limosi trasportati dalle acque correnti e depositati sulla pianura fluviale, che ne caratterizzano la composizione.
2. Il clima
Le zone di coltivazione dell'Asparago Bianco di Bassano presentano una situazione climatica che risente fortemente dell'influenza del Fiume Brenta che attraversa la Valsugana e della protezione, a monte, delle Prealpi Venete e del Massiccio del Grappa.
Le precipitazioni medie annuali si collocano intorno ai 1.000 mm annui con massimi in corrispondenza dei mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre.
In riferimento alla temperatura il valore medio si aggira dai 2,5° ai 23° con estremi nei mesi di gennaio e luglio.
Tra gli eventi meteorologici da tenere in considerazione, si segnala l'andamento e la direzione del vento che dall'Alta Valsugana si spinge verso sud - est, determinando un micro clima locale, caratterizzante l'areale di coltivazione gli scarsi ristagni di umidita, una minore presenza di nebbie, una minore incidenza sull'escursione termica dei suoli.
Tutte queste caratteristiche permettono che la pianta sviluppi un complesso sistema radicale, ampio e profondo, costituito da grossi rizomi, da radici carnose; cosi' pure favorisce una intensa attivita' di assorbimento degli elementi nutritivi e di elaborazione delle sostanze zuccherine. Di conseguenza, porta un rapido sviluppo dei turioni di sufficienti dimensioni (calibro) ed interamente commestibili o comunque di scarsa fibrosita'.
La Serenissima stimava l'asparago cibo nobile in quanto se ne trova traccia nella contabilita' di banchetti offerti ad ospiti di gran riguardo gia' nel primo Cinquecento. Dal Seicento lo coltivava diffusamente negli Orti di Terraferma. I padri in viaggio per il Concilio della Controriforma di Trento (1545-1563), transitando da Bassano, ebbero modo di gustare il prodotto locale e ci fu chi, tra loro, lascio scritto dei suoi pregi dietetici.
In una leggenda trascritta si racconta che S. Antonio da Padova aveva portato dall'Africa delle sementi di asparago. Recatosi a Bassano per ammansire il tiranno Ezzelino, concludeva positivamente l'incontro.
Tornando verso Padova, percorrendo la strada che congiungeva Bassano a Rosa, cospargeva tra le siepi le sementi che rendono tuttora quella terra come la piu' indicata e feconda per la coltura del turione.
In un famoso dipinto del pittore veneziano Giovambattista Piazzetta (1682-1754) «La Cena di Emmaus» - Claveleur Museum of Art - e' ben visibile il piatto di asparagi preparato secondo la tradizionale ricetta bassanese: «sparasi e ovi, sale e pevare, oio e aseo» (asparagi e uova, sale e pepe, olio e aceto). Nel 1847 il prof. Terrazzi («Alcuni cenni dell'Agronomia e della Industria Bassanese, 1847, pag. 14, in allegato 5) descrivendo le qualita delle produzioni agricole locali, affermava «gli asparagi bassanesi si candidi, si buoni, si' saporosi, non vogliono essere altrimenti lodati; sono il dono piu' bello e gradito della nuova stagione».
Alla voce asparago dell'Enciclopedia Agraria Italiana (Ed. 1952), riporta l'opinione generale che anche in altre localita' «l'asparago coltivato sia il bassanese, tuttora preferito alle razze d'Argenteuil per il migliore adattamento al clima ed anche per le sue ottime qualita organolettiche».

 
Art. 7.

Etichettatura

1. Imballaggio e presentazione
Il contenuto di ogni imballaggio deve contenere mazzi della medesima grandezza; ogni mazzo deve essere omogeneo. I turioni devono essere venduti confezionati in mazzi saldamente legati, con peso compreso fra 0,5 e 4 kg.
I turioni che si trovano all'esterno del mazzo devono corrispondere, per aspetto e dimensioni, alla media di quelli che lo costituiscono; i turioni devono essere di lunghezza uniforme.
2. Confezionamento dei mazzi
Come da tradizione, dopo aver pareggiato il fondo, ogni mazzo deve essere legato saldamente con una «Stroppa» (giovane ramo o «succhione» di salice). Ad ogni mazzo deve essere apposto un contrassegno, fissato alla stroppa, riportante il marchio della D.O.P. «Asparago Bianco di Bassano» nonche' il numero di identificazione progressiva del mazzo che ne permette la rintracciabilita'. I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio.
3. Caratteristiche degli imballaggi
I mazzi possono essere riposti in contenitori di legno, plastica o altro materiale idoneo.
All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, con indicazione diretta o con apposita etichetta, le seguenti informazioni:
Asparago bianco di Bassano-D.O.P.
nome del produttore;
ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
data di confezionamento, nonche' le seguenti caratteristiche commerciali:
categoria di qualita (Norme UE);
calibro;
numero di mazzi;
peso medio dei mazzi.
Il marchio del prodotto e costituito dal logo della DOP e dal codice progressivo, identificativo del prodotto e del produttore a garanzia della tracciabilita' del prodotto.
Tale marchio viene affissato con una chiusura non riutilizzabile, alla «stroppa», nella parte superiore del mazzo, a garanzia del prodotto DOP.
Il logo e costituito da un disco verde dal bordo sagomato a 24 lobi. Tale disco verde e contornato da due profili anch'essi ondulati di colore rosso il piu' esterno e di colore bianco il piu' interno. Al centro del disco verde, occupandone i due terzi della superficie, e posto il disegno stilizzato di un mazzo di asparagi di colore bianco profilati di verde formato da cinque asparagi in primo piano e quattro dietro a questi, attraversati per tutta la larghezza e per un terzo dell'altezza dalla sagoma inserita centralmente in colore rosso del Ponte palladiano in legno a quattro piloni di Bassano del Grappa.
Sotto gli asparagi, disposta a semicerchio, leggibile da sinistra a destra e collocata la scritta di colore bianco con il carattere France Bold ttf in maiuscolo «Asparago bianco di Bassano».
I colori di riferimento sono il verde Pantone 348, il rosso Pantone 186 e il bianco.
Le dimensioni del logo riportate nelle targhette identificative dei mazzi, in alluminio ossidato o serigrafato, atossico, avranno diametro di 3 centimetri. II logo eventualmente riportato su imballaggi, confezioni, depliant, ecc. dovra' in ogni caso avere delle dimensioni significativamente superiori a qualunque altra scritta.

Parte di provvedimento in formato grafico