| Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 28 maggio 2026 |
| Nuove disposizioni esecutive del progetto unitario finanziato con fondi del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR denominato Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016. Approvazione addendum ordinanza n. 53 PNC del 15 maggio 2023. (Ordinanza n. 130/2026). |
|
|
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis); Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER); Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e: in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR; e, ancor piu' nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare: (i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali: «1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»; «1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»; (ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui: «1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009. 2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la Cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto, in particolare, l'allegato 1 al menzionato decreto ministeriale 15 luglio 2021 (pagine da 4 a 6) che dettaglia la Scheda di progetto denominato «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» avente il seguente obiettivo: «Il progetto, destinato a tutte le aree del Centro Italia colpite da numerosi eventi sismici negli ultimi quindici anni, e' suddiviso in due misure di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilita', con effetti duraturi sulla vita urbana e socio-economica: A. Citta' e paesi sicuri, sostenibili e connessi; B. Rilancio economico e sociale. I principali campi di intervento riguardano le aree perimetrali gia' fortemente colpite da eventi cataclismici e che richiedono quindi misure specifiche di ricostruzione sicura e sostenibile, garantendo un processo di riattivazione economica, ambientale e sociale dei territori»; Considerato che, ai sensi della medesima Scheda di progetto, il Piano in questione e' conseguentemente suddiviso in due macro-misure d'intervento: «A. Citta' e paesi sicuri, sostenibili e connessi. La misura, il cui costo stimato ammonta a 1,08 miliardi di euro, riguarda tutte le zone colpite dai terremoti e quindi colpite dai programmi di ricostruzione, prevedendo un sistema di misure integrate di progettazione urbana e interventi di organizzazione open space, misure di efficienza energetica per mitigare le vulnerabilita' sismiche degli edifici utilizzati a fini educativi e formativi, con un aumento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili, interventi integrati per la mobilita' e i trasporti al fine di promuovere l'uso di veicoli elettrici e aumentare la varieta' delle opzioni di trasporto pubblico, il trasporto collettivo (car-pooling, car-sharing, ecc.) e le biciclette, attraverso il miglioramento delle infrastrutture e l'aumento dell'intermodalita' tra i tipi di trasporto; interventi, sul modello delle «smart cities», mirati alla creazione e sperimentazione di un sistema informatico basato su tecnologia blockchain, per introdurre maggiore efficienza in vari ambiti della pubblica amministrazione, alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dell'energia di un gruppo di edifici, paesi o parti di citta' e di gestione dei dati urbani, alla creazione di sistemi di controllo del traffico e nei settori della telemedicina e teleassistenza. La promozione del sistema IOT (Internet of things) e dell'infrastruttura digitale e' prevista come investimento trasversale destinato anche alla promozione delle attivita' di marketing territoriale, attraverso la creazione di una piattaforma specifica. Infine interventi per la realizzazione di utenze sotterranee, sistemi tecnologici per cavi di rete, sistemi di gestione delle acque e interventi di efficienza energetica per edifici pubblici e integrazione di impianti di produzione di energia all'interno dell'impianto urbano (teleriscaldamento e raffreddamento; stoccaggio di energia su larga scala; cogenerazione (CHP); poligenerazione; stoccaggio termico ed energetico su larga scala; fotovoltaico; energia eolica; energia geotermica profonda e superficiale; recupero del calore di scarto). Infine la misura prevede anche lavori di rifunzionalizzazione degli alloggi temporanei nel Comune dell'Aquila per le esigenze del servizio civile universale. Le misure sono attuate dai soggetti attuatori, d'intesa con le amministrazioni coinvolte. B. Rilancio economico e sociale La misura intende promuovere ed innescare investimenti per un totale di 700 milioni di euro a sostegno delle attivita' economiche e produttive locali, attraverso la valorizzazione delle vocazioni produttive, delle risorse ambientali e del sistema agroalimentare, l'integrazione e il rafforzamento del sistema di formazione tecnica delle competenze per lo sviluppo locale e della PA, la promozione di tutto il territorio dell'Appennino, colpito dai terremoti, anche attraverso il sostegno alle imprese culturali, turistiche e creative»; Considerato, altresi', il cronoprogramma procedurale (riportato al medesimo allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2021) e i correlati obiettivi iniziali, intermedi e finali per la realizzazione delle due macro-misure di cui si compone il suddetto progetto; Vista la nota prot. CGRTS 54536 del 30 settembre 2021 con la quale e' stato trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze il provvedimento di individuazione e di approvazione dei programmi unitari di intervento, relativo ai programmi e agli interventi inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, approvati in pari data dalla Cabina di coordinamento integrata di cui all'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108; Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi stabiliti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (PNC); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, concernente le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Considerato che si e' potuto avviare il programma NexT Appennino, con la pubblicazione dei relativi bandi, solo dopo la decisione della Commissione europea del 3 agosto 2022 in ordine al complesso regime di aiuto prospettato; Visti e considerati tutte le ordinanze e i decreti attuativi del Fondo PNC area sisma e relative alla macro-misura A e alla macro-misura B; Vista la nota inviata al Ministro affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza in data 23 novembre 2022 - Prot. 29512 e di quella analoga inviata al Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 novembre 2022 - Prot. 29513 contenenti motivata istanza di differimento della milestone del 31 dicembre 2022, che non hanno avuto riscontro; Considerato che, in considerazione della tempistica resasi necessaria ai fini approvativi, la Commissione europea ha stabilito il 14 dicembre 2022 una proroga del regime di aiuto a tutto il 2023, per sostenere una tempistica di concessione dei finanziamenti che ha riguardato tutto il 2023, a fronte della necessita' di valutare circa 1900 domande di finanziamento presentate su dodici diversi bandi, con diversi regimi di aiuto, che ha determinato una complessa istruttoria a carico dei due soggetti gestori, Invitalia ed Unioncamere, ed ha determinato alcuni ritardi rispetto ai tempi pronosticati non altrimenti evitabili; Vista le note di Invitalia acquisita al protocollo del Commissario straordinario con il numero CGRTS-0034809-A-21/12/2022; e di Unioncamere acquisita al protocollo del Commissario straordinario con il numero CGRTS-0034925-A-22/12/2022, con le quali e' stato richiesto lo spostamento della milestone del termine per la realizzazione dei programmi di investimenti a fine 2025 in ragione dell'oggettiva ricaduta dello spostamento dell'avvio delle attivita' e del rispetto dei tempi richiesti per le istruttorie e per i relativi atti di approvazione, concessione ed erogazione dei finanziamenti; Viste l'ordinanza n. 41 PNC del 31 dicembre 2022 ex art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Disciplina dei termini procedimentali e della riallocazione condizionata delle risorse della misura A nonche' correzioni e integrazioni dell'ordinanza n. 32 del 30 giugno 2022», e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 1 che hanno stabilito quanto segue: «2. In considerazione della rilevante mole degli interventi finanziati, le attivita' relative agli affidamenti e all'avvio dei lavori previsti dalle linee di intervento delle sub misure A, di cui alle ordinanze richiamate nelle premesse, devono essere concluse, nel rispetto della disciplina procedimentale stabilita dalle specifiche ordinanze, entro e non oltre il mese di marzo 2023. 3. Ai fini di cui al precedente comma e per favorire l'esercizio delle funzioni di monitoraggio, i responsabili degli interventi inviano ai soggetti attuatori, entro il 31 gennaio 2023 e tramite gli USR competenti, un report contenente le istruttorie concluse e quelle da ultimare con l'indicazione delle eventuali criticita'»; Vista, altresi', l'ordinanza n. 42 PNC del 31 dicembre 2022 ex art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Disciplina procedimentale per la conclusione delle attivita' istruttorie dei Comitati di valutazione e per i contratti di sviluppo nonche' riallocazione condizionata delle misure B del PNC Sisma» e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 1 che hanno stabilito quanto segue: «2. In considerazione della rilevante mole delle domande pervenute, le attivita' istruttorie di valutazione delle domande presentate ai fini dei finanziamenti previsti dalle linee di intervento delle 12 sub misure B, di cui alle ordinanze richiamate nelle premesse, devono essere concluse, nel rispetto della disciplina procedimentale stabilita dalle specifiche ordinanze, entro e non oltre il mese di marzo 2023. 3. Ai fini di cui al precedente comma e per favorire l'esercizio delle funzioni di monitoraggio, i soggetti gestori inviano ai soggetti attuatori, entro il 31 gennaio 2023, un report contenente le istruttorie concluse e quelle da ultimare con l'indicazione delle eventuali criticita'»; Visto l'art. 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale: «1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessita' di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con l'autorita' politica delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessita' che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, e' comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'art. 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 1-bis. Ferma restando la necessita' di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1, primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" puo' prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 2. All'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "I termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilita' dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalita' del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la necessita' di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano"». Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», nonche' le successive modifiche e integrazioni e il successivo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Considerate le molteplici difficolta' applicative conseguenti all'entrata in vigore del nuovo impianto normativo codicistico, in particolare connesse all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 agli interventi pubblici finanziati con il PNRR e il PNC e che hanno condotto alla pubblicazione della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 luglio 2023, avente a oggetto «Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative»; dei pareri del Servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2160 del 19 luglio 2023 avente ad oggetto: «Normativa applicabile agli appalti PNRR/PNC banditi dopo il 1° luglio 2023» e n. 2186 del 25 luglio 2023 avente ad oggetto: «decreto legislativo n. 36/2023: aggiudicazione del contratto finanziato con fondi PNRR»; Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023, n. 162 del 20 dicembre 2023, n. 196 del 28 giugno 2024, n. 214 del 23 dicembre 2024, n. 227 del 9 aprile 2025, n. 234 del 2 luglio 2025, n. 254 del 22 dicembre 2025 che, inter alia, hanno chiarito i profili di dubbio circa l'applicabilita' - rispetto alla disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici - delle deroghe approvate nel corso degli anni dal Commissario straordinario e la possibilita' delle stazioni appaltanti di lanciare procedure di affidamento di contratti pubblici ancorche' non immediatamente in possesso della qualificazione richiesta dal nuovo regime introdotto dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e cio' anche con riferimento agli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, come peraltro chiarito con la circolare del Commissario straordinario del 4 agosto 2023, avente a oggetto «Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023)»; Vista, altresi', sul punto: a) l'ordinanza n. 96 PNC del 27 giugno 2024, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR»; b) l'ordinanza n. 107 PNC del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio della qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il PNC di cui all'ordinanza n. 96-PNC del 27 giugno 2024, e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; c) l'ordinanza n. 116 PNC del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR»; d) ordinanza n. 118 PNC del 19 dicembre 2025, recante «Proroga termini in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e di Building Information Modeling - BIM nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR»; Viste e considerate le interlocuzioni avvenute nel primo semestre del 2023 con la Commissione europea e l'ufficio della rappresentanza permanente UE (RPUE) del Ministero degli affari esteri in ordine ad una serie di sub-misure ricadenti nella macro-misura A e con specifico riferimento alle comunita' energetiche rinnovabili (CER); Vista la nota prot. n. CGRTS-0025091-P-04/05/2023 inviata al Ministero dell'economia e delle finanze con la quale il Commissario straordinario e la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009 «a seguito di analisi dell'effettivo stato di attuazione di ciascuna sub misura (nell'ambito delle due macro misure A e B) e sulla base di proiezioni prudenziali circa le azioni di rispettiva competenza, propongono una rimodulazione del cronoprogramma a suo tempo condiviso e recepito con decreto ministeriale 15 luglio 2021 (successivamente modificato con decreto ministeriale 1° agosto 2022) nei termini di cui all'allegato PDF in cui sono indicate le corrispondenti azioni previste per ogni singola scadenza. Si evidenzia in particolare che, stante l'inderogabile necessita' di garantire il raggiungimento di adeguati obiettivi di spesa allo scadere del 4° trimestre 2024, sono state previste forme di bilanciamento tra sub misure che hanno palesato criticita' tali da compromettere il tempestivo conseguimento dei concordati target quantitativi, e sub misure che al contrario hanno evidenziato una migliore e piu' celere percentuale realizzativa»; Vista l'ordinanza n. 84 PNC del 28 dicembre 2023, recante «Nuove disposizioni esecutive delle macro-misure A e B degli interventi previsti per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016, finanziati con il Fondo PNC» e, in particolare, l'art. 1 («Disposizioni esecutive delle macro-misure A e B del PNC Sisma») il quale stabilisce che: «1. Le premesse costituiscono parte sostanziale della presenta ordinanza e la integrano nei suoi contenuti motivazionali e dispositivi. 2. In considerazione della rilevante mole degli interventi, delle iniziative e dei progetti finanziati, della necessaria interlocuzione con la Commissione europea che si e' resa necessaria per alcuni di questi, nonche' delle tempistiche stabilite per le fasi antecedenti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 41 del 31 dicembre 2022 e dall'art. 1 dell'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022, anche nell'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa vigente, le attivita' previste dalle ordinanze e i decreti di cui in premessa attuativi della macro-misura A e della macro-misura B e fissate per il quarto trimestre del 2023, devono essere concluse, nel rispetto della disciplina procedimentale stabilita dalle specifiche ordinanze, entro e non oltre il mese di marzo 2024, attraverso l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti che comportino l'erogazione del 25% dei SAL o comunque l'utilizzo del 25% del valore finanziario dei progetti, degli interventi o delle iniziative. 3. Al fine di assicurare la continuita' e la corretta esecuzione degli interventi attuativi delle macromisure A e B, anche nell'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa vigente, i soggetti gestori e le amministrazioni responsabili possono sottoscrivere accordi, contratti o atti comunque denominati, relativi ai progetti, alle iniziative o agli interventi ammessi ai finanziamenti, assumendo le correlate obbligazioni giuridicamente vincolanti, anche di durata pluriennale non vincolata al termine del 31 dicembre 2024, e comunque con una durata compatibile con gli interventi di natura analoga previsti nel PNRR. 4. Ai fini di cui ai precedenti commi e per favorire l'esercizio delle funzioni di monitoraggio, i soggetti gestori e i soggetti responsabili degli interventi inviano ai soggetti attuatori, entro il 31 gennaio 2024, report contenenti lo stato di avanzamento delle attivita' di attuazione delle macromisure A e B con indicazione delle eventuali criticita'»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016», il quale stabilisce che: «1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuita' agli interventi del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale. 1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la piu' ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessita' territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima camera di commercio e' composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, il termine di cui all'art. 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' prorogato di ulteriori novanta giorni»; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare: (i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «E', in ogni caso, esclusa la possibilita' di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonche' dei programmi recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera m)»; (ii) l'art. 1, comma 6, lettera b) che ha previsto le autorizzazioni di spea per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021; (iii) l'art. 1, comma 11, ai sensi del quale «Al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 8, lettere a) e c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validita' delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il termine finale e' quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le disponibilita' derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dell'intervento al quale sono assegnate fino al suo collaudo»; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»; Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalita' di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021; Preso atto delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal Coordinatore della struttura di Missione sisma 2009 e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; Vista la nota prot. n. CGRTS-0044845-P-14/11/2024 indirizzata alla Ragioneria generale dello Stato con la quale il Commissario straordinario richiedeva un confronto tecnico per giungere con la massima tempestivita' alla definizione dei contenuti del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, manifestando la disponibilita' a regolare con ordinanza commissariale il nuovo cronoprogramma; Visto il decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante «Misure urgenti in materia economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale «1. Al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ai cronoprogrammi finanziari, gli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali sono raggiunti, a pena di revoca del finanziamento, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure, qualora successiva al medesimo anno, entro il 31 dicembre dell'ultima annualita' di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.»; Visto, altresi', il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»; Vista l'ordinanza n. 106 PNC del 23 dicembre 2024, recante «Disposizioni esecutive relative alle annualita' 2025 e 2026 delle macro-misure A e B degli interventi previsti per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016 finanziati con il Fondo PNC»; Considerato che - all'art. 1 della menzionata ordinanza n. 106 PNC del 2024 - nelle more dell'emanazione del richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del 2024, il Commissario straordinario ha stabilito quanto segue: «1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del 2024 e anche nell'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa vigente, il cronoprogramma previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 relativamente al progetto denominato «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016» e' rimodulato, per tutti gli interventi inclusi nelle due macro-misure A e B, con i soli termini che seguono a decorrere dal quarto trimestre 2024 incluso: (a) Quarto trimestre 2026 - macro-misura A - conclusione dei lavori-collaudo per tutti gli interventi individuati; (b) Quarto trimestre 2026 - macro-misura B - relazione da parte dei soggetti attuatori che attesti la realizzazione del 100% dei progetti/iniziative individuati.»; Considerato che, alla data odierna, il Ministero dell'economia e delle finanze non ha adottato il decreto di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del 2024; ne' sono stati adottati il decreto o i decreti ministeriali di cui agli articoli 3, comma 1, del decreto-legge n. 156 del 2025 e 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021; Considerato che l'attuale cronoprogramma degli interventi finanziati con il PNC e previsti per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016, come modificato dall'ordinanza n. 106 PNC del 2024 fissa al 31 dicembre 2026, il termine ultimo per la conclusione dei lavori-collaudo (macro-misura A) e per la relazione di attestazione del 100% dei progetti/iniziative (macro-misura B); Considerato, altresi', che il richiamato art. 1, comma 3, ultimo inciso, del decreto-legge n. 19 del 2024 stabilisce che gli interventi destinati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 non possono essere comunque oggetto di definanziamento; Ritenuto che - nelle more della adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156 e anche allo scopo di evitare dubbi o criticita' nella prosecuzione degli iter dei singoli interventi a valle della scadenza fissata al 31 dicembre 2026 - sia necessario procedere a una ulteriore rimodulazione del termine finale stabilito per entrambe le macro-misure previste per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016; Ritenuto, ai sensi del richiamato art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 156 del 2025, e anche nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, di fissare al quarto trimestre del 2029 un unico termine finale per la realizzazione di tutti gli interventi sia della macro-misura A che della macro-misura B; Ritenuto, altresi', che detto termine rimarra' in vigore fino all'eventuale previsione di un diverso termine all'interno del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 156 del 2025; Vista, altresi', la nota di Invitalia acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0019832-A-11/05/2026 con la quale erano dettagliate le risorse residue delle macro-misura B del Programma PNC Sisma - Next Appennino in capo ai due soggetti gestori (Invitalia e Unioncamere), fermo restando che il completamento delle istruttorie in corso potra' determinare l'emersione di ulteriori risorse residue; Considerato infine che il progetto denominato «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016» previsto dal decreto ministeriale del 15 luglio 2021, sebbene suddiviso in due macro-misure (A e B) ha natura di «programma unitario di investimenti infrastrutturali e per la ripresa economica», con un unico obiettivo focalizzato nel «porre rimedio alle conseguenze degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilita', con effetti duraturi sulla vita urbana e socio-economica» e un unico cronoprogramma finanziario; Ritenuto, pertanto, non contrastante con la natura unitaria e l'unicita' dell'obiettivo la specificazione della possibilita' di destinare residui economici registrati sulla macro-misura B (come individuati da Invitalia e Unioncamere) a favore della macro-misura A che, allo stato, registra invece e ancora considerevoli fabbisogni; Ritenuto, per ragioni di programmazione, di fissare un tetto a tale possibile passaggio di risorse e di fissare tale tetto in 60 milioni di euro, ferma la possibilita' di una rivalutazione in futuro dello stesso; Viste e considerate le interlocuzioni avvenute con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 23-25 maggio 2026 in cui quest'ultimo ha preso atto dei contenuti sostanziali della presente ordinanza in ordine alla fissazione del nuovo termine ultimo dei cronoprogrammi al quarto trimestre del 2029 e alla possibilita' di destinare alla macro-misura A residui economici della macro-misura B; Visto il verbale n. 11 del 25 maggio 2026, acquisito alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0021921-A-26/05/2026, e reso dal Comitato di gestione, coordinamento e monitoraggio delle sub misure A1, A1.2 e A1.3 del PNC, gia' Comitato di indirizzo e coordinamento di cui al decreto n. 60/PNC del 20 settembre 2023, che ha espresso parere favorevole alla proposta di estensione temporale della sub-misura A1 PNC Sisma al 31 dicembre 2029, demandando ai soggetti competenti l'adozione dei conseguenti atti ordinamentali e convenzionali e ha contestualmente approvato gli schemi di addendum delle Convenzioni in essere tra Commissario straordinario di Governo e coordinatore della struttura di missione, da una parte, e le diverse amministrazioni responsabili degli interventi, dall'altra, per l'attuazione delle sub misure A.1, A.2 e A.3; Visto altresi' che il predetto verbale approva il nuovo progetto tecnico che sostituisce quello di cui all'allegato 2 all'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023, emanata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 e recante «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della sub misura A1.2», gia' sostituito dall'allegato 1 all'ordinanza n. 112 PNC del 9 aprile 2025 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Modifiche dell'allegato 2 all'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023, recante «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della sub misura A1.2»; Considerato inoltre che il predetto verbale demanda alle Strutture commissariali la trasmissione degli atti ai soggetti interessati e la prosecuzione delle attivita' necessarie alla formalizzazione degli addendum e dell'aggiornamento programmatorio; Visti pertanto gli allegati al surrichiamato verbale, che costituiscono altrettanti allegati alla presente ordinanza, e segnatamente: allegato 1: Addendum monitoraggio sopra e sotto suolo (edifici, idrico) (sub allegato 1 alla presente ordinanza); allegato 2: Addendum beni e servizi per l'erogazione della piattaforma (sub allegato 2 alla presente ordinanza); allegato 3: Addendum piano di Cyber Security (sub allegato 3 alla presente ordinanza); allegato 4: Addendum fascicolo dell'edificio (sub allegato 4 alla presente ordinanza) allegato 5: Addendum potenziamento connettivita' (sub allegato 5 alla presente ordinanza); allegato 6: progetto tecnico potenziamento connettivita' (sub allegato 6 alla presente ordinanza). Ritenuto di approvare gli schemi di cui ai suddetti allegati al verbale succitato, da considerarsi ciascuno come addendum alle Convenzioni attualmente in essere tra le parti per l'attuazione delle sub misure A.1, A.2 e A.3, nonche' il Progetto tecnico potenziamento connettivita' relativo alla sub misura A1.2; Considerato inoltre, per l'effetto, di sostituire l'allegato 2 all'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023, «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della sub misura A1.2», come gia' sostituito dall'allegato 1 all'ordinanza n. 112 PNC del 9 aprile 2025 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Modifiche dell'allegato 2 all'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023, «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della sub misura A1.2», con l'allegato 6 di cui sopra; Considerato che, agli investimenti contenuti nel PNC di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di ordinanza, anche in deroga, richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare chiarezza programmatoria all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR e sviluppare le relative attivita' con la massima efficienza ed efficacia possibile; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata del 27 maggio 2026, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonche' da parte del coordinatore della struttura di Missione Sisma 2009 con nota prot. CGRTS-0021981-A-27/05/2026;
Dispone:
Art. 1 Termine di conclusione e collaudo degli interventi nell'ambito delle macro-misure A e B relative alle aree dei terremoti del 2009 e del 2016 finanziati con il Fondo PNC.
1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, e anche nell'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa vigente, il cronoprogramma previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 relativamente al progetto denominato «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016» e' rimodulato, per tutti gli interventi inclusi nelle due macro-misure A e B: (a) Quarto trimestre 2029 - Macro-misura A - conclusione dei lavori-collaudo per tutti gli interventi individuati; (b) Quarto trimestre 2029 - Macro-misura B - relazione da parte dei soggetti attuatori che attesti la realizzazione del 100% dei progetti/iniziative individuati. |
| | Art. 2
Utilizzo delle risorse residue della macro-misura B del progetto finanziato con il PNC Area Sisma
1. Le risorse residue della macro-misura B del progetto unitario finanziato con i fondi del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR e denominato «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016» possono essere destinate ai fabbisogni degli interventi ricompresi nella macro-misura A dello stesso progetto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro. |
| | Art. 3 Approvazione degli Addendum alle convenzioni in essere per l'attuazione delle sub misure A.1, A.2, A.3 e modifiche all'allegato 2 dell'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023.
1. Con la presente ordinanza sono approvati i seguenti allegati, da considerarsi ciascuno quale addendum della rispettiva convenzione in essere per l'attuazione delle sub misure A.1, A.2, A.3: a) Addendum monitoraggio sopra e sotto suolo (edifici, idrico) (sub allegato 1 alla presente ordinanza); b) Addendum Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma (sub allegato 2 alla presente ordinanza); c) Addendum Piano di Cyber Security (sub allegato 3 alla presente ordinanza); d) Addendum Fascicolo dell'edificio (sub allegato 4 alla presente ordinanza); e) Addendum potenziamento connettivita' (sub allegato 5 alla presente ordinanza). 2. Per effetto del comma 1, l'allegato 2 all'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023, «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della sub misura A1.2», come gia' sostituito dall'allegato 1 all'ordinanza n. 112 PNC del 9 aprile 2025 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Modifiche dell'allegato 2 all'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023, «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della sub misura A1.2», e' sostituito con il Progetto tecnico potenziamento connettivita' di cui all'allegato 6. |
| | Art. 4
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Roma, 28 maggio 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1776
______ Avvertenza: Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma |
| |
|
|