| Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 28 maggio 2026 |
| Ulteriori disposizioni derogatorie per la velocizzazione dei progetti di PPP per la realizzazione di sistemi CER. Presa d'atto della sentenza della CGUE 5 febbraio 2026 (causa C-810/24). Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e n. 66 PNC del 23 novembre 2023. (Ordinanza n. 129/2026). |
|
|
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento de minimis); Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER); Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e: in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR; e, ancor piu' nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare: (i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali: «1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»; «1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»; (ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui: «1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal Capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009. 2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Visti, in particolare: (i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «E', in ogni caso, esclusa la possibilita' di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021»; (ii) l'art. 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»; Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalita' di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021; Preso atto delle intese espresse nelle cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009 e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; Vista l'ordinanza n. 4 PNC del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 «Comunita' energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 3, «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e Linea di intervento n. 4, «Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite»; Vista l'ordinanza n. 16 PNC del 1° febbraio 2022, con cui sono state approvate correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze numeri 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 14 del 2021; Vista l'ordinanza n. 24 PNC del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili", Linea di intervento n. 3, "Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili", e Linea di intervento n. 4, "Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite", del Programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Vista l'ordinanza n. 36 PNC del 12 agosto 2022, recante «Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della comunicazione della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea dei bandi approvati con l'ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e con le ordinanze numeri 24, 25, 27 e 29 del 30 giugno 2022»; Visto il decreto n. 17/PNC del 19 settembre 2022 di pubblicazione del bando (di seguito «Bando») approvato con ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022, individuazione del responsabile del procedimento relativo alla pubblicazione del bando, ed alla presentazione delle domande, ivi inclusa la trasmissione dell'elenco di quelle ritenute ammissibili al Comitato di valutazione e costituzione del gruppo di lavoro con funzioni di supporto sia al soggetto attuatore che al responsabile del procedimento; Vista l'ordinanza commissariale n. 38/PNC del 13 ottobre 2022, recante «Modifiche alle ordinanze nn. 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022»; Visto il decreto n. 30/PNC del 2 dicembre 2022, avente ad oggetto la nomina dei componenti del Comitato di valutazione delle domande presentate a valere sul bando; Visto il decreto n. 31/PNC del 7 dicembre 2022 recante «Modifica del decreto n. 17 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia. Individuazione della data di pubblicazione del bando ai fini della presentazione dei progetti, nomina del gruppo di lavoro a supporto delle funzioni al soggetto attuatore e nomina del responsabile del procedimento" e nomina del coordinatore del gruppo di lavoro a supporto delle funzioni al soggetto attuatore»; Visto il decreto n. 34/PNC del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto la nomina del responsabile del procedimento per la sola fase di valutazione delle manifestazioni di interesse da parte del Comitato di valutazione di cui all'art. 7, comma 10, del bando; Visto il decreto n. 35/PNC del 2 febbraio 2023, recante «Nomina dei membri supplenti dei componenti del Comitato di valutazione relativo al bando delle sub-misure, A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR»; Visto il decreto n. 38/PNC del 16 febbraio 2023 di modifica del decreto n. 30/PNC sisma del 2 dicembre 2022; Visto il decreto n. 44/PNC del 15 marzo 2023 di modifica del decreto n. 35 del 2 febbraio 2023; Considerato che, in data 27 maggio 2023 (prot. CGRTS n. 29407 del 29 maggio 2023), il Presidente del comitato di valutazione ha trasmesso, ai fini dell'approvazione di cui al comma 11 dell'art. 7 del bando, le richieste giudicate ammissibili e quelle non ammissibili; Vista l'ordinanza n. 61/PNC del 27 luglio 2023, recante «Approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunita' energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR»; Considerato che, con la richiamata ordinanza n. 61/PNC del 2023, sono stati approvati gli interventi ammessi, gli interventi non ammessi ed i beneficiari al contributo di cui, rispettivamente, agli allegati numeri 1, 2 e 3 alla suindicata ordinanza, integrati successivamente con ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023; Considerato, altresi', che con la medesima ordinanza n. 61 PNC del 2023 è stato rimesso al Commissario straordinario ogni adempimento funzionale alla realizzazione degli interventi, previa intesa con la Struttura di missione 2009; Considerato che, al fine di realizzare i progetti, le CER beneficiarie necessitano di un cofinanziamento funzionale a coprire la percentuale di costi non coperta dal contributo PNC; Considerato che un cofinanziamento di origine privata può realizzarsi attraverso lo strumento del Partenariato pubblico privato (PPP); Preso atto che la regolamentazione EUROSTAT considera «off balance» le operazioni di Partenariato pubblico privato in cui il contributo pubblico sia pari o inferiore al 50%, mentre le operazioni di Partenariato pubblico privato con contributo pubblico superiore al 50% sono classificate investimenti «on balance»; Valutata necessaria una verifica della capacità di attivare lo strumento del Partenariato pubblico privato «on balance» da parte delle CER beneficiarie di un contributo superiore al 50%; Considerato che con decreto n. 56/PNC del 31 luglio 2023, il Commissario ha nominato il gruppo di supporto alla realizzazione degli interventi; Considerato che il gruppo di supporto, al fine di definire le modalità di realizzazione degli interventi, ha elaborato una proposta di «Linee guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER», trasmessa al Commissario straordinario in data 21 novembre 2023 (CGRTS-0052816-A-21/11/2023); Vista l'ordinanza n. 66/PNC del 23 novembre 2023, recante «Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR - modifica dell'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e modalita' di attuazione degli interventi»; Considerato che, con la richiamata ordinanza n. 66 PNC del 2023, sono state approvate le «Linee guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER» (allegato 3); Visto il decreto n. 17/PNC del 21 marzo 2024, recante «Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunita' energetiche per la condivisione dell'energia - modifica del decreto n. 56 PNC del 31 luglio 2023 avente ad oggetto «nomina gruppo di supporto»; Vista l'ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 recante «Modifiche all'allegato 2 dell'ordinanza n. 66/PNC del 23 novembre 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. "Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR - modifica dell'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e modalità di attuazione degli interventi»; Vista l'ordinanza n. 97 PNC del 27 giugno 2024 «Integrazione delle linee guida per l'attuazione degli interventi di cui all'allegato 3 dell'ordinanza PNC n. 66 del 23 novembre 2023, "Linee guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER»; Considerato che, con la richiamata ordinanza n. 97 PNC del 2024, sono state aggiornate le linee guida per la selezione di proposte di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER; Vista l'ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, recante «Modifica all'art. 10, comma 2, dell'allegato 2 "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunita' energetiche per la condivisione dell'energia" all'ordinanza n. 24 PNC del 30 giugno 2022»; Vista l'ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, recante «Modifica allegato 3 dell'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 - sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR»; Visto il decreto n. 15/PNC del 18 marzo 2025, recante «Modifica del decreto n. 31 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunita' energetiche per la condivisione dell'energia. Individuazione della data di pubblicazione del bando ai fini della presentazione dei progetti, nomina del gruppo di lavoro a supporto delle funzioni al soggetto attuatore e nomina del responsabile del procedimento" e nomina del coordinatore del gruppo di lavoro a supporto delle funzioni al soggetto attuatore»; Considerato che, nel richiamato decreto n. 15/PNC del 2025, il Commissario straordinario ha, inter alia, stabilito che: «il gruppo di supporto, cosi' costituito, svolge altresi' le funzioni di esame dei progetti con istruttoria tecnica amministrativa qualora necessaria, la puntuale attivita' di verifica sulla rideterminazione dei quadri tecnici economici, l'eventuale scorrimento della graduatoria degli enti ammessi a finanziamento e le analisi delle proposte di variante progettuale trasmesse dagli enti»; «Il GSE potra' collaborare con il gruppo di lavoro alla valutazione delle proposte di progetto ricevute nelle modalita' previste all'art. 3, comma 2 della convenzione di attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR, sulle medesime linee di intervento, approvata con ordinanza n. 38/PNC sisma del 13 ottobre 2022, registrata dalla Corte dei conti in data 4 novembre 2022 al numero 2755»; Visti i verbali del gruppo di supporto CER del 21 marzo 2025, acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il numero CGRTS-0011618-P-26/03/2025 e del 4 aprile 2025, acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0013393-A-08/04/2025; Vista l'ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 (recante «Nuove disposizioni per l'implementazione dei sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunita' energetiche per la condivisione - modifiche agli allegati 1 e 3 all'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023») con la quale il Commissario straordinario ha modificato gli allegati 1 e 3 dell'ordinanza 61 PNC del 2023 e introdotto deroghe specifiche al decreto legislativo n. 36 del 2023 convenendo con le conclusioni del gruppo di supporto CER nei verbali sopra richiamati; Visto il verbale del Gruppo di supporto CER del 26 giugno 2025 acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il numero CGRTS-0025362-P-01/07/2025; Vista l'ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 (recante «Modifiche agli allegati 1 e 3 all'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023») con la quale il Commissario straordinario ha ulteriormente modificato gli allegati 1 e 3 dell'ordinanza 61 PNC del 2023 aderendo alle conclusioni del gruppo di supporto CER nel verbale soprarichiamato; Visti il verbale del gruppo di supporto CER dell'11 novembre 2025 acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il numero CGRTS-0046626-P-25/11/2025, nonche' il successivo verbale del gruppo di supporto CER del 16 dicembre 2025 acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il numero CGRTS-0050346-P-17/12/2025; Vista l'ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 (recante «Disposizioni derogatorie per la velocizzazione dei progetti di PPP per la realizzazione di sistemi CER. Modifiche e integrazioni agli allegati dell'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023») con la quale il Commissario straordinario ha ulteriormente modificato gli allegati 1 e 3 dell'ordinanza 61 PNC del 2023 aderendo alle conclusioni del gruppo di supporto CER nei verbali sopra richiamati e introdotto ulteriori deroghe operative alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 al fine di velocizzare e semplificare i procedimenti di realizzazione dei progetti in questione; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; Visto, in particolare, l'art. 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e lo speculare art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 209 del 2024, tuttora applicabile alle procedure di cui alla presente ordinanza in virtu' della deroga introdotta con l'ordinanza n. 113 PNC del 2025) il cui comma 8 dispone quanto segue: «8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo;» Vista e considerata la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 febbraio 2026, causa C-810/24, la quale ha dichiarato che «L'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l'art. 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonche' con il considerando 68 di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere cosi' l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilita' posto a base di gara»; Preso, dunque, atto che con tale pronuncia il giudice unionale ha dichiarato incompatibile con il diritto UE il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nelle procedure di affidamento di PPP stabilito dall'art. 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oggi riprodotto nell'art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Visti i pareri della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni numeri 14 e 15/2026/PAR del 26 febbraio 2026, che confermano la necessita' di disapplicare nelle procedure in corso l'istituto della prelazione del promotore incompatibile con il diritto dell'Unione europea; Vista, altresi', la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2026, n. 3805, nella quale il giudice amministrativo ha chiaramente statuito che: «questo giudice, in seguito alla sopra richiamata sentenza della Corte di giustizia 5 febbraio 2026, e' tenuto a non riconoscere "al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere cosi' l'aggiudicazione di tale contratto" e quindi a non applicare l'art. 183, comma 15 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nella parte in cui prevede il diritto di prelazione»; Considerato che le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea producono effetti immediati negli ordinamenti nazionali imponendo a tutte le amministrazioni la disapplicazione delle disposizioni e degli istituti dichiarati in contrato con il diritto europeo; Visto il verbale del gruppo di supporto CER del 23 marzo 2026 acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il numero CGRTS-0017092-P-23/04/2026 redatto a conclusione del tavolo tecnico convocato per l'esame delle conseguenze applicative della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e per la definizione delle misure urgenti di salvaguardia dei progetti in corso in attuazione dell'ordinanza 61 PNC del 2023; Considerato che nel suddetto verbale si da' atto che nessuna delle procedure di cui all'ordinanza n. 61 PNC del 2023 e' ancora arrivata alla dichiarazione di pubblica utilita' della proposta di PPP; Ritenuto di non poter procedere altrimenti se non con la disapplicazione - per contrasto con il diritto europeo - dell'art. 193, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 209 del 2024, tuttora applicabile alle procedure di cui alla presente ordinanza in virtu' della deroga disposta con l'art. 2 della citata ordinanza n. 113 PNC del 2025, nella parte in cui prevede un diritto di prelazione a divenire aggiudicatario a favore del soggetto promotore; Considerato, altresi', come rilevato dal gruppo di supporto CER, che il diritto di prelazione ha storicamente rappresentato, nel sistema nazionale della finanza di progetto, uno strumento di riequilibrio del rischio imprenditoriale assunto dal promotore nella fase di predisposizione della proposta, compensando almeno in parte il divario tra i costi anticipati per la costruzione dell'operazione e l'incertezza dell'esito della gara; Considerato che, una volta venuta meno la prelazione, il rimborso delle spese di cui all'art. 193, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (nel testo antecedente al decreto legislativo n. 209 del 2024) diviene l'unica tutela economica residua del promotore non aggiudicatario; Considerato che, dall'istruttoria condotta dal gruppo di supporto CER, e' emerso che, ove il rimborso delle spese fosse mantenuto nella misura fissa del 2,5 per cento, esso risulterebbe non adeguato a garantire condizioni minime di sostenibilita' economica per le proposte inerenti ai progetti CER finanziati dal PNC; Considerato che l'inadeguatezza strutturale del tetto del 2,5 per cento, documentata dall'istruttoria tecnica, determina una barriera all'ingresso per gli operatori economici, in particolare per le piccole e medie imprese operanti nei territori interni, e che tale barriera si potrebbe tradurre in un grave rischio di desertificazione delle procedure, reiterazione delle gare, ritardi attuativi e mancato conseguimento degli obiettivi pubblici del programma; Considerato che tali effetti si risolverebbero in un pregiudizio diretto per l'interesse pubblico e in un concreto rischio di danno erariale indiretto, connesso alla perdita o al definanziamento delle risorse del PNC, all'aumento dei costi amministrativi e transattivi, alla necessita' di rimodulazione dei programmi e alla vanificazione delle economie di scala gia' consolidate a livello di Struttura commissariale; Considerato, altresi', che - sempre sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di supporto CER e in particolare nello Studio parametrico dei costi di predisposizione della proposta di partenariato pubblico-privato (allegato sub 1 alla presente ordinanza) - la funzione parametrica di rimborso R(V) = 3,854 × V0,7215 , dove V e' il valore dell'investimento espresso in euro e R e' il rimborso massimo riconoscibile in euro a titolo di spese di proposta, costituisce una misura proporzionata, trasparente, verificabile e auto-limitata, idonea a ristabilire l'equilibrio economico delle operazioni nelle fasce dimensionali in cui il tetto del 2,5 per cento si rivela inadeguato e destinata a convergere naturalmente al medesimo valore del 2,5 per cento al crescere della dimensione dell'investimento; Considerato che la soluzione proposta non reintroduce, neppure in via indiretta, il diritto di prelazione censurato dalla Corte di giustizia UE, poiche' si limita a riconoscere un rimborso parametrico delle spese effettivamente connesse alla predisposizione della proposta; Ritenuto, altresi', di accogliere la proposta del gruppo di supporto CER e, per l'effetto, corredare tale misura di rimborso delle spese del promotore calcolato con modalita' parametrica con un pacchetto di garanzie compatibili con il diritto dell'Unione europea, consistenti nella preponderanza della componente tecnico-qualitativa del punteggio, nella riservatezza della documentazione progettuale del promotore e in un meccanismo premiale contenuto e non automatico; Visto gli articoli 215 e seguenti e l'allegato V.2 del decreto legislativo n. 36 del 2023 che disciplinano il collegio consultivo tecnico (CCT) nell'ambito dei contratti pubblici; Visto, in particolare, l'art. 215, comma 1, del richiamato decreto legislativo ai sensi del quale «Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio e' obbligatoria»; Considerata la proposta avanzata dal gruppo di supporto CER nell'ambito della riunione del 23 marzo 2026, di derogare all'obbligatoria costituzione del CCT allo scopo di ridurre i costi che la costituzione dello stesso presuppone a carico delle parti e che gravano sul quadro economico dell'opera o dei lavori; Ritenuto di accogliere la suddetta proposta, escludendo, per l'effetto, l'obbligatorieta' della costituzione dei CCT nella fase esecutiva dei contratti relativi ai progetti di cui all'ordinanza n. 61 PNC del 2023; Vista la proposta del Gruppo di supporto CER, all'esito del tavolo tecnico del 23 marzo 2026, in ragione delle importanti novita' discendenti dalla dichiarazione di incompatibilita' con il diritto UE del diritto di prelazione, di aggiornare le «Linee guida per la selezione di proposte di partenariato pubblico-privato per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER», approvate con ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023 e successivamente aggiornate con ordinanza n. 97 PNC del 27 giugno 2024; Visto, altresi', il verbale del Gruppo di supporto CER del 20 aprile 2026 acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il numero CGRTS-0021053-A-20/05/2026, nel quale si da atto del supplemento istruttorio effettuato attraverso una approfondita ricognizione del quadro normativo e istituzionale al fine di verificare i presupposti, la forma e l'oggetto della proposta di intervento per non bloccare i procedimenti di PPP a seguito della nuova giurisprudenza europea; Visto, infine, il verbale del gruppo di supporto CER del 12 maggio 2026 acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il numero CGRTS-0021332-A-21/05/2026 nel quale (in sede istruttoria) approva l'aggiornamento delle linee guida PPP-CER trasferendo il documento al Commissario straordinario per la sua successiva e definitiva approvazione con ordinanza commissariale; Ritenuto di aderire alla proposta del gruppo di supporto CER e, per l'effetto, di approvare il documento denominato «Linee guida per la selezione di proposte di partenariato pubblico-privato per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER - aggiornamento marzo 2026», predisposto dal gruppo di supporto CER e allegato sub 2 alla presente ordinanza; Considerato che il cronoprogramma-tipo approvato con l'ordinanza n. 123 PNC del 2025, non appare piu' coerente e oggettivamente non piu' attuabile a seguito dell'avvenuto mutamento del quadro regolatorio e temporale determinatosi, in primis, con la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 febbraio 2026 e, poi, con le conseguenti determinazioni che si sono dovute assumere con la presente ordinanza; Visto il citato verbale del gruppo di supporto CER del 12 maggio 2026 nel quale e' stato determinato: «di prendere atto che il MASE, con l'interlocuzione del 5 maggio 2026, ha comunicato l'impossibilita' di concedere una proroga del termine di accesso alla TIP di cui al decreto ministeriale n. 414/2023 nei tempi compatibili con l'orizzonte del programma, per le ragioni di carattere tecnico-giuridico derivanti dalla decisione della Commissione europea SA.106777 del 22 novembre 2023 e dal quadro normativo europeo degli aiuti di Stato; di dare atto che l'alternativa della nuova notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' incompatibile con i tempi del programma, avendo una durata stimata di 18-24 mesi con esito incerto, e non costituisce pertanto un'opzione praticabile per il conseguimento degli obiettivi del bando CER; di rimuovere la condizione sospensiva relativa al provvedimento MASE gia' prevista dai verbali del 23 marzo e del 20 aprile 2026, prendendo atto che il quadro regolatorio e' ora definitivamente consolidato nel termine UE invalicabile del 31 dicembre 2027; [...] di adottare il cronoprogramma-tipo aggiornato [...], che sostituisce integralmente quello approvato con l'ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025, riallineandolo al termine UE invalicabile del 31 dicembre 2027 e individuando due milestone, di cui la seconda vincolante: la dichiarazione di pubblico interesse entro il 6 agosto 2026 e la firma della concessione entro il 26 gennaio 2027, termine perentorio; di dare atto che le attivita' e i termini del cronoprogramma hanno carattere indicativo per tutte le amministrazioni, salvo la milestone vincolante della firma della concessione entro il 26 gennaio 2027, che si applica esclusivamente alle amministrazioni che intendono accedere alla TIP; le amministrazioni che procedono (con appalto ordinario) senza accesso alla TIP sono svincolate dal termine del 31 dicembre 2027 e dalla milestone vincolante del presente cronoprogramma; di dare atto che il cronoprogramma aggiornato sara' sottoposto alla Cabina di coordinamento integrata per l'approvazione mediante ordinanza commissariale, unitamente agli altri atti adottati nella presente seduta, ai sensi del punto 7 del presente verbale; di incaricare il RUP di avviare, entro dieci giorni dalla presente seduta, un percorso di valutazione puntuale con ciascun ente finanziato, in particolare con quelli finanziati dall'ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025, informandolo dei margini temporali residui, delle milestone vincolanti e delle opzioni disponibili, lasciando piena autonomia decisionale all'ente; di ribadire che l'eventuale decisione di rinuncia al contributo PNC rimane nella piena sovranita' di ciascun ente beneficiario e non comporta alcuna conseguenza sanzionatoria, in quanto determinata da cause sopravvenute non imputabili a inadempimento»; Ritenuto di accogliere la proposta di approvazione di un nuovo cronopogramma (che si allega alla presente ordinanza sub 3); Considerato che, nel medesimo verbale del Gruppo di supporto CER del 23 marzo 2026, allo scopo di fornire un ausilio degli enti pubblici attuatori, si propone l'introduzione di alcune disposizioni transitorie distinguendo le procedure in due categorie in ragione del rispettivo stato di avanzamento: (a) procedure non ancora avviate; (b) procedure nelle quali sia gia' stata presentata la proposta, ma non ancora dichiarata di pubblico interesse la stessa; Ritenuto di aderire a tale proposta e di prevedere quanto segue: nella ipotesi sub (a), si applica immediatamente quanto stabilito nella presente ordinanza; nella ipotesi sub (b), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'ente pubblico interessato comunichera' al soggetto promotore l'obbligo di adeguare, nei successivi trenta giorni, la propria proposta alle nuove disposizioni previste dall'aggiornamento delle linee guida con espunzione del diritto di prelazione. In caso di adeguamento, la procedura prosegue secondo quanto stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle linee guida. In caso di mancato adeguamento, la proposta e' dichiarata irricevibile e nessun rimborso e' riconosciuto al promotore, con conseguente scorrimento della graduatoria (ove esistente) o necessita' di avvio di una nuova procedura; Considerato che, nel verbale del Gruppo di supporto CER del 23 marzo 2026, si prende atto delle rinunce ai finanziamenti dei Comuni di Amandola e di Sarnano rispettivamente con note CGRTS-0050657-A-19/12/2025 e CGRTS-0007154-A-18/02/2026 e che quindi e' possibile scorrere la graduatoria dei progetti in favore di quelli presentati dal Comune di Pollenza e di Acquasanta Terme (Regione Marche); Visto il successivo verbale del gruppo di supporto CER del 12 maggio 2026 con il quale e' adottata la seguente determinazione istruttoria: «di confermare definitivamente la determinazione istruttoria di scorrimento della graduatoria del bando CER in favore dei Comuni di Pollenza e Acquasanta Terme, assunta al punto 2.b) del verbale del 23 marzo 2026, con conseguente assegnazione dei relativi contributi PNC, con efficacia immediata dalla data di adozione dell'ordinanza commissariale di recepimento da parte della Cabina di coordinamento integrata ai sensi del punto 7 del presente verbale, senza necessita' di ulteriori atti istruttori o deliberativi del gruppo di supporto; di dare atto che, con l'adozione dell'ordinanza commissariale di recepimento, la determinazione di scorrimento acquista piena efficacia giuridica nei confronti degli enti e il finanziamento si intende definitivamente assegnato ai Comuni di Pollenza e Acquasanta Terme, i quali sono conseguentemente tenuti all'avvio delle procedure nel rispetto delle milestone del cronoprogramma aggiornato adottato al punto 2 del presente verbale; di incaricare il RUP di informare formalmente i Comuni di Pollenza e Acquasanta Terme con le medesime modalita' gia' previste al punto 4. del presente verbale; di dare atto che l'eventuale rinuncia al finanziamento PNC rimane nella piena e insindacabile autonomia di ciascun ente e non comporta alcuna conseguenza sanzionatoria, in quanto determinata da cause sopravvenute non imputabili a inadempimento»; Ritenuto di accogliere la proposta del gruppo di supporto CER e, per l'effetto, di modificare di conseguenza l'allegato 3 all'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023, come da ultimo modificato con l'ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025, e sostituirlo con l'allegato sub 4 alla presente ordinanza; Considerato, infine, che, agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di ordinanza, anche in deroga, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuti sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la programmazione delle modalita' esecutive da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, nonche' l'immediato avvio dell'esecuzione dei progetti e degli interventi finanziati con il fondo PNC sisma (attraverso l'immediata applicazione delle disposizioni derogatorie che si approvano con la presente ordinanza e delle disposizioni che si sono rese necessarie a seguito della pronuncia della Corte di giustizia del 5 febbraio 2026), anche allo scopo di garantire un piu' veloce approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili e che non impattano sull'ambiente; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 27 maggio 2026, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonche' da parte del coordinatore della Struttura di missione Sisma 2009 con nota prot. CGRTS-0021981-A-27/05/2026;
Dispone:
Art. 1 Sostituzione dell'allegato 3 all'ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023. Aggiornamento 2026 linee guida PPP - CER)
1. E' approvato l'aggiornamento delle linee guida per la selezione di proposte di partenariato pubblico-privato per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER. Per l'effetto di quanto previsto al primo periodo, l'allegato 3 all'ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023, come modificato dall'ordinanza n. 97 PNC del 27 giugno 2024, denominato «Linee guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER (agg. giugno 2024)» e' sostituto dall'allegato 2) alla presente ordinanza che assume la seguente denominazione «Linee guida per la selezione di proposte di partenariato pubblico-privato per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER - Aggiornamento marzo 2026». |
| | Art. 2 Disapplicazione del diritto di prelazione del promotore. Presa d'atto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 5 febbraio 2026, causa C-810/24)
1. In conformita' alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 5 febbraio 2026, pronunciata nella causa C-810/24, nell'esecuzione dei progetti finalizzati alla realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunita' energetiche per la condivisione, di cui all'ordinanza n. 61 PNC del 2023 e successive modifiche, e' disapplicato l'art. 193, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (nel testo antecedente alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 209 del 2024, giusta deroga disposta con l'ordinanza n. 113 PNC del 2025) nella parte in cui prevede un diritto di prelazione a divenire aggiudicatario a favore del soggetto promotore. |
| | Art. 3
Rimborso delle spese sostenute dal promotore non aggiudicatario
1. In deroga all'art. 193, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel testo antecedente alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 209 del 2024, giusta deroga disposta con l'ordinanza n. 113 PNC del 2025), nell'ambito dei progetti finalizzati alla realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunita' energetiche per la condivisione, di cui all'ordinanza n. 61 PNC del 2023 e successive modifiche, il rimborso delle spese di predisposizione della proposta dovuto al promotore che non risulti aggiudicatario e' determinato mediante la seguente funzione parametrica: R(V) = 3,854 × V0,7215 , dove V e' il valore dell'investimento espresso in euro e R e' il rimborso massimo riconoscibile in euro a titolo di spese di proposta. 2. Il rimborso di cui al comma 1 e' riconosciuto esclusivamente al promotore non aggiudicatario che abbia partecipato alla gara e sostenuto le spese di predisposizione della proposta in conformita' alla normativa di settore e alle linee guida di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza. 3. Il rimborso e' posto a carico dell'aggiudicatario, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalle linee guida di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza, ed e' corrisposto entro il termine ivi previsto. In caso di aggiudicazione al promotore per assenza di offerte concorrenti, nessun rimborso e' dovuto, restando le relative spese assorbite nell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. 4. La deroga di cui al presente articolo ha carattere speciale, settoriale e temporalmente limitato all'ambito oggettivo e soggettivo individuato dall'ordinanza n. 61 PNC del 2023 e non si estende a procedure diverse da quelle espressamente contemplate dalla presente ordinanza. |
| | Art. 4 Garanzie complementari a tutela dell'interesse pubblico, della concorrenza e della parita' di trattamento
1. Al fine di bilanciare la maggiore tutela economica derivante dal rimborso parametrico di cui al precedente art. 3 con la salvaguardia dell'interesse pubblico e della concorrenza, gli enti concedenti applicano le seguenti garanzie complementari, secondo quanto stabilito nelle linee guida di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza: a) la componente tecnico-qualitativa dell'offerta e' preponderante e non puo' essere inferiore al 75 per cento del punteggio complessivo; b) la documentazione progettuale del promotore e' assoggettata a regole di riservatezza idonee a impedirne l'utilizzo indebito e a preservarne il valore tecnico-informativo ai fini del corretto svolgimento della gara; c) gli eventuali meccanismi premiali riconoscibili al promotore devono essere contenuti entro il limite del 10 per cento del punteggio tecnico, avere natura valutativa e non automatica e non possono, in alcun caso, tradursi in una reintroduzione, anche indiretta, del diritto di prelazione. |
| | Art. 5
Deroga all'obbligo di costituzione dei collegi consultivi tecnici
1. In deroga agli articoli 215 e seguenti e all'allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'esecuzione dei progetti finalizzati alla realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunita' energetiche per la condivisione, di cui all'ordinanza n. 61 PNC del 2023 e successive modifiche, non sussiste l'obbligo di costituzione dei collegi consultivi tecnici. |
| | Art. 6 Approvazione del nuovo cronoprogramma-tipo - sostituzione dell'allegato 4 all'ordinanza n. 61 PNC del 2023
1. E' approvato il nuovo cronoprogramma-tipo delle procedure di PPP-CER di cui all'allegato 3 alla presente ordinanza. 2. L'allegato 4 dell'ordinanza 61 PNC del 27 luglio 2023, introdotto con l'ordinanza PNC n. 123 del 19 dicembre 2025, e' sostituto dall'allegato 3 alla presente ordinanza. |
| | Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano direttamente alle procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato non ancora avviate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 2. Nel caso di procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, entro trenta giorni, l'ente pubblico interessato comunichera' al soggetto promotore l'obbligo di adeguare, nei successivi trenta giorni, la propria proposta alle nuove disposizioni previste dalla presente ordinanza e dall'aggiornamento delle linee guida di cui all'allegato 2 con espunzione del diritto di prelazione. In caso di adeguamento, la procedura prosegue secondo quanto stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle linee guida. In caso di mancato adeguamento, la proposta e' dichiarata irricevibile e nessun rimborso e' riconosciuto al promotore, con conseguente scorrimento della graduatoria (ove esistente) od avvio di una nuova procedura. |
| | Art. 8 Sostituzione dell'allegato 3 all'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023, come modificato dall'ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025
1. L'allegato 3 all'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023, come da ultimo modificato con l'ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025, e' sostituito dall'allegato 4 alla presente ordinanza. |
| | Art. 9
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sarà altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Roma, 28 maggio 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1916
______ Avvertenza: Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma |
| |
|
|