IL DIRETTORE GENERALE della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2025; Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a); Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori; Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 e' stata dichiarata corrispondente alla classe L-12 e le classi di laurea in «Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe LM-94; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale sono state ridefinite le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea «Mediazione linguistica» L-12; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea magistrale e, in particolare, la classe delle lauree magistrali in «Traduzione specialistica e interpretariato» LM-94; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e i settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59, recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127; Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno 2019, tese a regolare la presentazione delle istanze di cui ai citati regolamenti decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio 2002 e n. 59 del 3 maggio 2018; Visto il decreto ministeriale n. 790 del 21 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stata costituita la Commissione consultiva e di valutazione con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59; Visto il decreto direttoriale del 12 marzo 2010, con il quale la «Scuola superiore per mediatori linguistici CIELS» con sede a Padova, via Longhin n. 103, e' stata autorizzata ad istituire ed attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle universita' al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica», ai sensi del decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38; Visto il decreto direttoriale del 9 maggio 2012 con il quale la suddetta scuola e' stata autorizzata a trasferire la propria sede da via Longhin, n. 103, in Padova a via Venier, n. 200; Visto il decreto direttoriale dell'11 maggio 2012, con il quale la suddetta scuola e' stata autorizzata ad istituire una sede periferica in Gorizia, via Mazzini, n. 13, e ad attivare corsi di studio di primo ciclo con un numero massimo di allievi pari a n. 150 per ciascun anno e, complessivamente, n. 450, per l'intero ciclo; Vista la nota prot. n. 20259 del 4 luglio 2018 con la quale la predetta scuola e' stata autorizzata a trasferire la propria sede in Bologna, via Martelli, n. 22; Vista l'istanza della predetta scuola per il trasferimento della sede in Bologna, da via Martelli n. 22 a via M. Franceschini, n. 21; Visto il parere reso dalla Commissione consultiva e di valutazione nella riunione del 13 maggio 2024; Vista la nota prot. n. 13825 del 24 luglio 2024 con la quale e' stata comunicata alla suddetta scuola, nelle more dell'adozione del prescritto decreto ministeriale, l'autorizzazione al trasferimento della sede;
Decreta:
Art. 1
1. La «Scuola superiore per mediatori linguistici CIELS» e' autorizzata a trasferire la propria sede in Bologna, da via Martelli, n. 22, a via M. Franceschini, n. 21. 2. Il numero massimo degli allievi autorizzati resta invariato, ed e' pari a centocinquanta studenti per ciascun anno e complessivamente quattrocentocinquanta studenti per l'intero primo ciclo. 3. Al fine di assicurare l'allineamento allo spazio europeo dell'istruzione superiore la scuola garantira' quanto espressamente previsto dagli articoli 5, comma 1, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 2026
Il direttore generale: Cerracchio |