Estratto determina IP n. 442 del 3 luglio 2026
Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: e' autorizzata l'importazione parallela del medicinale MINOXIDIL BIORGA 5% Solução Cutânea 3 Frascos De 60ml Com Bomba De Pulverização e aplicadores dal Portogallo con numero di autorizzazione 5634027, intestato alla societa' Laboratoires Bailleul S.A. 14-16, Avenue Pasteur L-2310 - Luxembourg Lussemburgo e prodotto da Delpharm Huningue S.A.S. 26, Rue De La Chapelle - 68330 - Huningue - Francia e da Lichtenheldt GMBH Pharmazeutische Fabrik Industriestrasse 7-11 - 23812 - Wahlstedt - Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina. Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in Via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli NA Confezione: MINOXIDIL BIORGA «5% soluzione cutanea» 3 flaconi in hdpe da 60 ml con pompa spray ed applicatore Codice A.I.C.: 053117014 (in base 10) 1LP02Q (in base 32) Forma farmaceutica: soluzione cutanea Composizione: un flacone in HDPE contiene: principio attivo: minoxidil 50 mg/ml eccipienti: glicole propilenico, etanolo e acqua depurata.
Officine di confezionamento secondario
Columbus Pharma S.r.l. Via Dell'Artigianato, 1 20032 - Cormano (MI) Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO) S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI) De Salute S.r.l. Via Biasini,26 26015 Soresina (CR)
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: MINOXIDIL BIORGA «5% soluzione cutanea» 3 flaconi in hdpe da 60 ml con pompa spray ed applicatore Codice A.I.C.: 053117014 Classe di rimborsabilita': C
Classificazione ai fini della fornitura
Confezione: MINOXIDIL BIORGA «5% soluzione cutanea» 3 flaconi in hdpe da 60 ml con pompa spray ed applicatore Codice A.I.C.: 053117014 SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco
Stampati
Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovra' riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse
Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |