| Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| DECRETO 23 maggio 2026 |
| Attuazione delle misure di cui all'art. 3, decreto-legge n. 33/2026 per il riconoscimento, in favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di un credito d'imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ed
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi con nessi alle crisi dei mercati internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, e, in particolare l'art. 3 che, al comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di vigenza dell'agevolazione per l'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il comma 3, del citato art. 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, ai sensi del quale con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli 8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una procedura di concessione; Considerato che la grave difficolta' in cui versano le imprese di autotrasporto di merci a causa degli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti richiede l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento dei contributi di cui al citato art. 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33; Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie del contributo di cui al presente decreto; Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di riconoscimento del contributo nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea; Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita' e in particolare l'art. 4 in materia di livello minimo di tassazione; Considerato che nel mese di marzo 2026, in seguito alle tensioni internazionali verificatesi in Iran e nei Paesi del Golfo, il gasolio ha avuto considerevoli aumenti del costo di acquisto, incrementando il gia' assai elevato livello della crisi di liquidita' economica della totalita' delle imprese di trasporto su strada di merci, che risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi dei carburanti; Vista la comunicazione della Commissione C/2026/2593 del 5 maggio 2026 recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente» e, in particolare, la Sezione 2.2. «Sostegno temporaneo dei prezzi dell'energia per le imprese attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne»; Dato atto che il sostegno alle imprese di autotrasporto di merci disciplinato dall' art. 3 del decreto-legge n. 33 del 2026 rientra tra le forme di sostegno temporaneo dei prezzi dell'energia per le imprese attive nel trasporto su strada di cui alla comunicazione della Commissione C/2026/2593 che al paragrafo (66) della sopra richiamata Sezione 2.2 dispone che l'aiuto risulta compatibile con il mercato interno sulla base dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, purche', inter alia, «gli aiuti coprono una quota fino al 70 % dei costi supplementari per il combustibile causati dalla crisi in Medio Oriente» e «sono concessi per un periodo ammissibile che decorre dal 1° marzo 2026 al 31 dicembre 2026 al piu' tardi, sulla base del consumo attuale di combustibile da parte del beneficiario o del suo ultimo consumo di combustibile risalente a prima della crisi» nonche' siano escluse le «imprese che si trovavano gia' in difficolta' (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026»; Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario; Valutata la possibilita' di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per quanto concerne l'organizzazione della piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte delle imprese e conseguente invio dei dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Tenuto conto degli esiti del confronto con le associazioni di categoria del trasporto di merci su strada; Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di assegnazione del credito d'imposta nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le modalita' di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 3, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, con la legge 13 maggio 2026, n. 79, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali», e finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. |
| | Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 2. L'agevolazione non si applica alle imprese che si trovavano gia' in difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.2, paragrafo 66, lettera h, della comunicazione della Commissione C/2026/2593. |
| | Art. 3
Contributo, sotto forma di credito d'imposta, concedibile
1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilita' dell'azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi indicati dal medesimo art. 3, comma 1, primo periodo, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026. 2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato, sono riconosciuti alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione C/2026/ 2593 del 5 maggio 2026 recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente» e, in particolare, la Sezione 2.2. «Sostegno temporaneo dei prezzi dell'energia per le imprese attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne», che al paragrafo (66) indica le condizioni che gli aiuti di Stato di importo limitato concessi nell'ambito del quadro temporaneo devono rispettare per essere considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE; 3. Fatte salve le disposizioni unionali in materia di accisa, e in particolare il livello minimo di tassazione ivi previsto, il credito di imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. |
| | Art. 4
Procedura di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone gli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione del contributo concedibile, nonche' della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo contributo sotto forma di credito d'imposta. 2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati termini e modalita' per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di cui all'art. 2 nonche' le modalita' per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal presente comma. L'istanza e' presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile quali identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gasolio, litri di gasolio acquistati dall'impresa nei mesi indicati nell'art. 3, comma 1, primo periodo, del decreto 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, indicazione dei veicoli per i quali il gasolio e' stato acquistato. 3. La piattaforma informatica di cui al comma 2 e' gestita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 4. La predisposizione della su menzionata piattaforma e' svolta con le risorse gia' previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresi' agli adempimenti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato con particolare riferimento alla notifica della misura alla Commissione, nonche' a quelli previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. 6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o piu' decreti direttoriali, il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie dando immediata comunicazione dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente i relativi dati all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dall'art. 6. I citati decreti direttoriali sono pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dell'amministrazione trasparente. 7. Il riconoscimento alle imprese beneficiarie del credito d'imposta avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 3, comma 1. A tal fine importo da riconoscere per ciascuna impresa beneficiaria e' riparametrato al limite di spesa di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, con la legge 13 maggio 2026 n. 79. |
| | Art. 5
Modalita' di fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta ê utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati di cui all'art. 6, comma 1. 2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 3. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi bilancio». |
| | Art. 6
Trasmissione di dati
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalita' sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. |
| | Art. 7
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti che il cumulo con altri benefici comporti il superamento del costo sostenuto o nel caso in cui, in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede in forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero. 4. Le attivita' previste nel presente decreto sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse gia' previste a legislazione vigente. |
| | Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 23 maggio 2026
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro dell'ambiente e delle sicurezza energetica Pichetto Fratin Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2005 |
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