IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che introduce la possibilita' per il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; Visto l'art. 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che recita: «Per il supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica erogata dalle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e' autorizzata l'assunzione di psicologi a tempo indeterminato nel complessivo limite di spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»; Visto il successivo comma 349 che recita: «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' ripartito l'importo complessivo di cui al comma 348 tra le regioni, in base ai criteri individuati con il medesimo decreto, tenendo conto anche dei posti letto di onco-ematologia pediatrica di ciascuna regione. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025»; Ritenuto di dover utilizzare quale unico criterio di ripartizione delle risorse indicate dalla richiamata norma il numero dei posti letto presenti nei reparti di onco-ematologia pediatrica (codice 65) delle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche per come risultanti dai modelli HSP 12 e HSP 13 del NSIS riferiti all'anno 2023, valorizzando le regioni dotate di strutture di onco-ematologia pediatrica con un numero di posti letto pari o superiore a dieci, in quanto in grado di garantire continuita' assistenziale e adeguata presa in carico multidisciplinare, in coerenza con quanto esplicitamente riportato nelle osservazioni tecniche formulate dal Coordinamento dell'area assistenza ospedaliera della Commissione salute in sede di discussione per l'acquisizione del previsto parere da parte della Conferenza Stato-regioni; Viste le risultanze derivanti dall'applicazione dei criteri sopra indicati; Ritenuto, sulla base delle premesse sopra riportate, di dover ripartire le risorse disponibili sulla base dei criteri sopra indicati per come riportato nella tabella 1, parte integrante del presente provvedimento; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 dicembre 2025 (rep. atti n. 264/CSR);
Decreta:
Art. 1
Disposizioni per la ripartizione e l'assegnazione della quota di FSN
1. La quota di 0,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, prevista dall'art. 1, commi 348 e 349, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, destinata all'assunzione di psicologi a tempo indeterminato per il supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica erogata dalle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche, e' ripartita come indicato nella tabella 1, parte integrante del presente decreto, sulla base del numero di posti letto di onco-ematologia pediatrica presenti nelle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche di ciascuna regione relativi all'anno 2023, valorizzando le regioni dotate di strutture di onco-ematologia pediatrica con un numero di posti letto pari o superiore a dieci in quanto in grado di garantire continuita' assistenziale e adeguata presa in carico multidisciplinare, in coerenza con quanto esplicitamente riportato nelle osservazioni tecniche formulate dal Coordinamento dell'area assistenza ospedaliera della Commissione salute in sede di discussione per l'acquisizione del previsto parere da parte della Conferenza Stato-regioni. 2. In coerenza con la normativa vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre per la Regione Siciliana sono operate le previste riduzioni. Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 maggio 2026
Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 603 |