| Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
| DECRETO 18 giugno 2026 |
| Definizione del bando-tipo per l'attivazione da parte delle amministrazioni competenti degli incentivi alle imprese soggetti alla disciplina del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (codice degli incentivi). |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche»; Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, comm1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»; Visto l'articolo 6, del medesimo decreto legislativo, recante «Bando-tipo»; Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 6, ai sensi del quale, per l'uniforme disciplina dei contenuti dei bandi individuati dal comma 1 del medesimo articolo 6, nel rispetto delle pertinenti disposizioni specifiche dettate dal Codice degli incentivi e delle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi, i bandi sono redatti in conformita' al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy; Visto, altresi', il comma 3 del medesimo articolo 6, che prevede la facolta' per le amministrazioni responsabili di usufruire di un apposito servizio di elaborazione dei bandi reso progressivamente disponibile nell'ambito del sistema Incentivi Italia ai sensi dell'articolo 3 del Codice degli incentivi; Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 18-ter, che istituisce la piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2021, recante i criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12 del Codice degli incentivi; b) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, e' attribuita la titolarita' dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del Codice degli incentivi; c) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del Codice degli incentivi; d) «bando-tipo»: i contenuti individuati dall'Allegato I, in conformita' ai quali sono redatti i bandi, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice degli incentivi; e) «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attivita' svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attivita' di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la pubblicita' nonche' la valutazione anche ex post dell'incentivo; f) «Codice degli incentivi» o «Codice»: il decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»; g) «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico; h) «incentivi contributivi»: gli incentivi che prevedono agevolazioni contributive; i) «incentivi fiscali»: gli incentivi che prevedono agevolazioni fiscali; l) «Incentivi.gov.it»: la piattaforma telematica di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; m) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234; n) «sistema Incentivi Italia»: il catalogo di servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ff), del Codice degli incentivi, resi disponibili attraverso un portale online, che assicura l'accesso guidato ai servizi della piattaforma del RNA e della piattaforma Incentivi.gov.it e ai relativi sviluppi previsti dall'articolo 3, comma 3, del Codice degli incentivi, e che e' organizzato: 1) in un'area pubblica, accessibile da parte di chiunque per servizi di consultazione, senza restrizioni e senza necessita' di identificazione, nell'ambito della quale sono pubblicati i protocolli tecnici e le informazioni per l'utilizzo dei servizi sviluppati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, del Codice degli incentivi; 2) in aree riservate, accessibili, previo specifico accreditamento, da parte delle imprese, dei cittadini e dei soggetti competenti per l'utilizzo dei servizi sviluppati ai sensi del piu' volte citato articolo 3, comma 3, del Codice degli incentivi; o) «soggetto competente»: il soggetto cui compete in tutto o in parte l'attivita' di gestione dell'incentivo, che puo' coincidere con l'amministrazione responsabile o che puo' essere individuato dall'amministrazione responsabile in un soggetto facente capo alla stessa o in altro soggetto, anche selezionato ai sensi dell'articolo 7 del Codice degli incentivi e al quale la disposizione istitutiva o attuativa dell'incentivo o il relativo bando possono attribuire la competenza allo svolgimento di altre attivita' rientranti nel ciclo di vita dell'incentivo medesimo; 2. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le medesime definizioni contenute nel Codice degli incentivi. Le definizioni di cui al presente articolo e al Codice degli incentivi si applicano, altresi', all'Allegato I. |
| | Allegato I - Bando-tipo Note per l'utilizzo del bando-tipo Il bando-tipo individua in forma descrittiva i principali contenuti della disciplina da adottare per l'attivazione dell'incentivo, assicurandone la conformita' alle disposizioni di cui ai Capi III e IV del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (di seguito, Codice degli incentivi o Codice), nonche' alle ulteriori vigenti disposizioni in materia di incentivi, operando una ricognizione dei principali vincoli applicabili ai sensi delle predette norme. Gli elementi del bando-tipo sono: forniti in forma tabellare, identificando separatamente i contenuti e i relativi principali riferimenti normativi all'interno del Codice degli incentivi; rappresentati in tabelle separate, ciascuna dedicata ad una partizione del bando-tipo. Le predette tabelle e partizioni del bando-tipo corrispondono ai contenuti individuati dall'articolo 6, comma 1, del Codice degli incentivi, cui si aggiunge una partizione dedicata alle «disposizioni finali». L'amministrazione responsabile puo' definire ulteriori o minori partizioni in base alle caratteristiche dell'incentivo ovvero articolare la disciplina in uno o piu' atti, secondo le modalita' previste dal rispettivo ordinamento. Con riferimento ai termini utilizzati, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Codice degli incentivi. Il Codice degli incentivi si applica, in ogni caso, per quanto non disposto dal presente allegato, cosi' come le ulteriori disposizioni pertinenti allo specifico incentivo attivato.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del Codice degli incentivi, il bando-tipo cui le amministrazioni responsabili sono tenute a conformarsi per la redazione dei bandi di propria competenza, fatta salva la possibilita' di deroga al medesimo bando-tipo, rispetto ai contenuti non compatibili con le caratteristiche e le finalita' dell'incentivo. 2. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 19 del Codice degli incentivi, il presente decreto e il relativo allegato non si applicano agli incentivi contributivi e agli incentivi fiscali ad erogazione automatica di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del medesimo Codice, ferma restando la facolta' per le amministrazioni responsabili dei predetti incentivi di adottare modalita' attuative conformi, ove compatibili. In particolare: a) in relazione agli incentivi fiscali, il presente decreto e il relativo allegato si applicano limitatamente agli incentivi che prevedono, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, lo svolgimento di un'attivita' istruttoria valutativa di carattere tecnico, economico e finanziario, rispetto ai requisiti del proponente o dell'iniziativa per la quale sono richieste le agevolazioni, con esclusione dei contenuti incompatibili con le disposizioni speciali di cui all'articolo 19, comma 1, del Codice degli incentivi. A tal fine, le modalita' di fruizione delle agevolazioni relative ai predetti incentivi e le relative attivita' di controllo e di recupero, nonche' le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione dell'agevolazione sono definite ai sensi della disciplina di settore; b) gli incentivi contributivi sono attivati secondo la disciplina di settore. |
| | Art. 3
Approvazione del bando-tipo
1. E' approvato il bando-tipo di cui all'Allegato I al presente decreto. |
| | Art. 4
Utilizzo del bando-tipo
1. Il bando-tipo e' utilizzato secondo i criteri definiti dall'Allegato I («Note per l'utilizzo del bando-tipo»). |
| | Art. 5
Servizi di redazione del sistema Incentivi Italia
1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del Codice degli incentivi, a partire dalla data di entrata in funzione del relativo protocollo, la predisposizione dei bandi secondo i contenuti di cui all'Allegato I puo' essere effettuata attraverso gli appositi servizi del sistema Incentivi Italia definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Codice degli incentivi. 2. L'accesso ai servizi di cui al comma 1, attraverso l'area del sistema Incentivi Italia riservata ai soggetti competenti, e' consentito alle amministrazioni che rivestono il ruolo di Autorita' responsabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, previamente accreditate in tal senso al RNA, secondo le modalita' di accreditamento e di delega definite con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del medesimo decreto. Il presente decreto e il relativo allegato, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it), nonche' nell'area pubblica del sistema Incentivi Italia.
Roma, 18 giugno 2026
Il Ministro: Urso |
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