Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi


Con decreto ministeriale n. 19370/2026 del 3 luglio 2026, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - localita' Matt'e' Conti, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritti nell'allegato A al medesimo regio decreto, come sotto indicato:
spoletta attiva per munizione da 30 mm tipo AHEAD (Advanced Hit Efficiency Destruction) completa di booster in PBXN-5: II categoria;
carica di rinforzo booster per munizione da 30 mm WKVKX466BA in PBXN-5 NEQ 0,520 g: II categoria;
detonatore a fiamma WKSKX159AD (DM1573A1) con rotore e booster per spoletta attiva munizioni 30 mm tipo AHEAD (Advanced Hit Efficiency Destruction): II categoria;
detonatore a fiamma WKSKX159AD (DM1573A1) con rotore per spoletta attiva munizioni tipo AHEAD (Advanced Hit Efficiency Destruction): III categoria;
detonatore a fiamma WKSKX159AD (DM1573A1) NEQ 0,157 g: III categoria;
accenditore elettrico tipo SQUIB WK403787A (DM1572) NEQ 0,3 g: V categoria, gruppo «B»;
accenditore elettrico tipo SQUIB WK403787A (DM1572) con ETM (Electronic Timer Module) per spoletta attiva munizione da 30 mm tipo AHEAD (Advanced Hit Efficiency Destruction): V categoria, gruppo «B».
Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R. competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art 6, comma 4 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica.