Con decreto ministeriale n. 19377/2026 del 3 luglio 2026, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - localita' Matt'e' Conti, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, come sotto indicato: spoletta attiva per munizione da 35 mm tipo AHEAD (Advanced Hit Efficiency Destruction) completa di booster in PBXN-5: II categoria; carica di rinforzo booster per munizione da 35 mm WKVKX465AB in PBXN-5 NEQ 0,880 g: II categoria; detonatore a fiamma WKSKX159AD (DM1573A1) con rotore e booster per spoletta attiva munizioni 35 mm tipo AHEAD (Advanced Hit Efficiency Destruction): II categoria; accenditore elettrico tipo SQUIB WK403787A (DM1572) con ETM (Electronic Timer Module) per spoletta attiva munizione da 35 mm tipo AHEAD (Advanced Hit Efficiency Destruction): V categoria, gruppo «B». Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica. |