Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 8 luglio 2026, n. 125
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e
le Assemblee di Dio in Italia

1. E' approvata l'allegata intesa, stipulata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio, della quale restano invariati il
valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:
- La legge 22 novembre 1988, n. 517, recante
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre
1988.
 
Allegato
(Articolo 1, comma 1)
Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione Modifiche all'intesa del 29 dicembre 1986 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia

Preambolo

La Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia (ADI),
visto l'articolo 29 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517;
considerata l'opportunita' di procedere alla sua modificazione;
convengono di modificare l'intesa firmata il 29 dicembre 1986 con le seguenti disposizioni:

Articolo 1.

Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF

1. Al comma 1 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, le parole: «interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo» sono sostituite dalle seguenti: «interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero».
2. Al comma 2 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, secondo periodo, le parole: «le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».
3. Al comma 4 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, la disposizione: «La quota di cui al primo comma e' quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222» e' sostituita dalla seguente: «La quota di cui ai commi 1 e 2 e' quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517

1. All'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo» sono sostituite dalle seguenti: «interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione delle somme relative e' effettuata in proporzione alle scelte espresse»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La quota di cui ai commi 1 e 2 e' quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 23 della legge 22 novembre
1988, n. 517, recante «Integrazione dell'intesa tra il
Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in
attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della
Costituzione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283
del 2 dicembre 1988, come modificato dalla presente legge:
«Articolo 23. 1. A decorrere dall'anno finanziario
1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale
titolo dallo Stato ad interventi sociali, assistenziali,
umanitari e culturali in Italia e all'estero;
2. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono
stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di
scelte non espresse da parte dei contribuenti,
l'attribuzione delle somme relative e' effettuata in
proporzione alle scelte espresse;
3. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato
corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADL
la somma di cui al primo comma, calcolata sull'importo
liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con
destinazione alle ADI;
4. La quota di cui ai commi 1 e 2 e' quella
determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.».
 
Articolo 2.

Entrata in vigore

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Le modifiche apportate dall'articolo 2 della presente legge alla legge 22 novembre 1988, n. 517, hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti alla legge 22 novembre 1988, n.
517, si vedano le note all'articolo 1.
 
Articolo 3.

Norma finale

1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.
Roma, 17 dicembre 2024

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Presidente delle Assemblee di Dio
in Italia
Montante