Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2026 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto istruzione e ricerca, triennio 2025-2027.


Il giorno 1° luglio 2026 alle ore 15,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto istruzione e ricerca relativo al triennio 2025-2027.
Per l'A.Ra.N. il Presidente, cons. Antonio Naddeo (firmato)
Per le:

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| Organizzazioni sindacali  | Confederazioni sindacali  |
+=============================+=============================+
|FLC CGIL (firmato)  |CGIL (firmato)  |
+-----------------------------+-----------------------------+
|CISL FSUR (firmato)  |CISL (firmato)  |
+-----------------------------+-----------------------------+
|Federazione UIL SCUOLA RUA | |
|(firmato)  |UIL (firmato)  |
+-----------------------------+-----------------------------+
|SNALS CONFSAL (firmato)  |CONFSAL (firmato)  |
+-----------------------------+-----------------------------+
|Federazione GILDA UNAMS | |
|(firmato)  |CGS (firmato)  |
+-----------------------------+-----------------------------+
|ANIEF (firmato)  |CISAL (firmato)  |
+-----------------------------+-----------------------------+

 
Allegato

Contratto collettivo nazionale di lavoro
sui principali aspetti del trattamento economico
del personale del comparto istruzione e ricerca

Triennio 2025-2027

Indice
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI E NORME COMUNI
Art. 1 Campo di applicazione e definizioni
Art. 2 Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Art. 3 Integrazioni all'art. 14 del CCNL 18 gennaio 2024 Titolo II TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
Art. 4 Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 5 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 6 Incrementi delle indennita' fisse
Art. 7 Una tantum Titolo III TRATTAMENTO ECONOMICO UNIVERSITA' E AOU
Art. 8 Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 9 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 10 Incrementi dell'indennita' di Ateneo
Art. 11 Lavoro straordinario Titolo IV TRATTAMENTO ECONOMICO ENTI DI RICERCA
Art. 12 Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 13 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 14 Incrementi dell'indennita' di ente e dell'indennita' di valorizzazione professionale
Art. 15 Norme finali Titolo V TRATTAMENTO ECONOMICO AFAM
Art. 16 Incremento degli stipendi tabellari
Art. 17 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 18 Incrementi delle indennita' fisse TABELLE
Tabella A1 - Scuola
Tabella A2 - Scuola
Tabella A3 - Scuola
Tabella A4 - Scuola
Tabella A5 - Scuola
Tabella B1 - Universita'
Tabella B2 - Universita'
Tabella B3 - Universita'
Tabella B4 - Universita'
Tabella C1 - Enti di ricerca (1)
Tabella C2 - Enti di ricerca (1)
Tabella C3 - Enti di ricerca(1)
Tabella C4 - Enti di ricerca(1)
Tabella C5 - Enti di ricerca(1)
Tabella C6 - Enti di ricerca(1)
Tabella D1 - AFAM
Tabella D2 - AFAM
Tabella D3 - AFAM
Tabella D4 - AFAM
Tabella D5 - AFAM
Tabella D6 - AFAM
Dichiarazione congiunta n. 1

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 28 ottobre 2025.
2. Con la locuzione «istituzioni scolastiche ed educative» vengono indicate: le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonche' ogni altro tipo di scuola statale.
3. Con il termine «istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica» o «AFAM» si indicano: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.
4. Con il termine «universita'» e con il termine «aziende ospedaliero-universitarie» o «AOU» si intendono le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 28 ottobre 2025.
5. Con il termine «enti di ricerca» si intendono gli enti/amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto IV, V e VI del CCNQ 28 ottobre 2025.
6. Con l'acronimo MIM si intende il Ministero dell'istruzione e del merito, mentre con l'acronimo MUR si intende il Ministero dell'universita' e delle ricerca.
7. Nel presente CCNL con il termine «amministrazioni» si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 2, 3, 4, e 5.
8. Con la locuzione «pubblica amministrazione», in assenza di ulteriori specificazioni, si intendono le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono cosi' indicati:
a) CCNL 7 ottobre 1996, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per quadriennio normativo 1994-1997, biennio economico 1994-1995» sottoscritto il 7 ottobre 1996;
b) CCNL 21 febbraio 2002 - biennio 2000-2001, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2000-2001» sottoscritto il 21 febbraio 2002;
c) CCNL 16 febbraio 2005, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003» sottoscritto il 16 febbraio 2005;
d) CCNL 28 marzo 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto universita' per il biennio economico 2004-2005» sottoscritto il 28 marzo 2006;
e) CCNL 29 novembre 2007, con cui si intente il «CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 29 novembre 2007;
f) CCNL 16 ottobre 2008, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto universita' per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 16 ottobre 2008;
g) CCNL 18 gennaio 2024, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021» sottoscritto il 18 gennaio 2024.
h) CCNL 23 dicembre 2025, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2022-2024» sottoscritto il 23 dicembre 2025.
10. Per quanto concerne il personale scolastico delle Province autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi 24 luglio 1996, nn. 433 e 434, quest'ultimo come integrato dal decreto legislativo n. 354/1997.
11. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e' riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001.
12. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del decreto legislativo n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e del comparto istruzione e ricerca e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative.
(1) E' compresa l'Agenzia spaziale italiana (ASI)
 
Art. 2
Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto

1. Ferma restando l'unicita' del contratto collettivo nazionale di lavoro, il presente contratto regola alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio 2025-2027, di cui fa parte integrante. Il negoziato, pertanto, proseguira' con riguardo agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della trattativa.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2027.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni destinatarie entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 3.
5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti a mezzo pec almeno sei mesi prima della sua scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
6. La sottoscrizione del presente contratto ha effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro. In particolare, i firmatari del presente contratto subentrano ai firmatari del CCNL 23 dicembre 2025.

 
Art. 3

Integrazioni all'art. 14 del CCNL 18 gennaio 2024

1. All'art. 14 (Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla disconnessione) del CCNL 18 gennaio 2024, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma 3-bis:
«3-bis. Nelle universita' e negli enti di ricerca, per le tipologie professionali per le quali il CCNL disciplina i requisiti per l'erogazione del buono pasto, ai fini della verifica della sussistenza degli stessi le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.»
 
Art. 4

Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati per il personale ATA e per i docenti dalla tabella A2 del CCNL 23 dicembre 2025, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall'allegata tabella A2.
3. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio per il 2025).

 
Art. 5

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 4 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 4 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare.
 
Art. 6

Incrementi delle indennita' fisse

1. Le indennita' di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29 novembre 2007 e sono incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminata dall'art. 14, comma 1, lettera a), del CCNL 23 dicembre 2025 (tabella A3), e' incrementata con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata tabella A3, nella quale sono altresi' indicati i valori rideterminati;
b) la parte fissa dell'indennita' di direzione dei DSGA di cui all'art. 56, comma 2, del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminata dall'art. 14, comma 1, lettera b), del CCNL 23 dicembre 2025 (tabella A4), e' incrementata con le decorrenze e degli importi lordi annui indicati nell'allegata tabella A4, nella quale e' altresi' indicato il valore rideterminato;
c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all'art. 82 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminato dall'art. 14, comma 1, lettera c), del CCNL 23 dicembre 2025 (tabella A5), e' incrementato con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata tabella A5, nella quale sono altresi' indicati i valori rideterminati.
 
Art. 7

Una tantum

1. Al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell'attivita' didattica, in servizio nell'anno scolastico 2025-2026 e' corrisposto, nel mese di gennaio del 2027, un emolumento una tantum - non computato agli effetti di cui all'art. 5 (Effetti dei nuovi stipendi) - di euro 110,00.
2. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 ha titolo a percepire l'emolumento una tantum di cui al medesimo comma 1 a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31 dicembre 2025 e non sia cessato anticipatamente.
3. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto in proporzione alla percentuale di part-time.
4. L'emolumento una tantum di cui al presente articolo e' corrisposto - in applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, come modificato dall'art. 18, comma 7, decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 - a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55% del monte salari 2018, relativamente alla parte disponibile dell'anno 2026 ed alla parte dell'anno 2027 precedente all'avvio dell'anno scolastico 2027/2028.
 
Art. 8

Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati dalla tabella B2 del CCNL 23 dicembre 2025, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata tabella B1, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall'allegata tabella B2.
3. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025).
 
Art. 9

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 8 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 8 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella B1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare.
 
Art. 10

Incrementi dell'indennita' di Ateneo

1. L'indennita' di Ateneo di cui all'art. 4 del CCNL 28 marzo 2006, come da ultimo rideterminata dall'art. 20 del CCNL 23 dicembre 2025, e' incrementa con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata tabella B3.
 
Art. 11

Lavoro straordinario

1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate in applicazione dell'art. 86 del CCNL 16 ottobre 2008.
2. Le nuove misure orarie dei compensi per lavoro straordinario sono stabilite nell'allegata tabella B4, con le decorrenze ivi indicate.
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 23 del CCNL 23 dicembre 2025.
 
Art. 12

Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati dalle tabelle C3 e C4 del CCNL 23 dicembre 2025, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nelle allegate tabelle C1 e C2, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalle allegate tabelle C3 e C4.
3. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025).
 
Art. 13

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 12 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 12 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle C1 e C2, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare.
 
Art. 14
Incrementi dell'indennita' di ente e dell'indennita' di
valorizzazione professionale

1. L'indennita' di ente di cui all'art. 44 del CCNL 7 ottobre 1996 come da ultimo rideterminata dall'art. 27, comma 1, del CCNL 23 dicembre 2025 e' incrementata con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata tabella C5.
2. L'indennita' di valorizzazione professionale di cui all'art. 8, comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002, biennio economico 2000-2001 come da ultimo rideterminata dall'art. 27, comma 2, del CCNL 23 dicembre 2025, e' incrementata con la decorrenza e degli importi mensili lordi per tredici mensilita' indicati nell'allegata tabella C6.
 
Art. 15

Norme finali

1. E' confermato l'art. 9 del CCNL ASI del 4 agosto 2010.
 
Art. 16

Incremento degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati dalla tabella D2 del CCNL 23 dicembre 2025, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata tabella D1, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall'allegata tabella D2.
3. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025).
 
Art. 17

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 16 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 16 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella D1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare.
 
Art. 18

Incrementi delle indennita' fisse

1. Le indennita' di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista dai precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 70 del CCNL 16 febbraio 2005, come rideterminata dall'art. 33, comma 1, lettera a), del CCNL 23 dicembre 2025, e' incrementata con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata tabella D3;
b) la retribuzione professionale ricercatori di cui all'art. 175 del CCNL 18 gennaio 2024, come rideterminata dall'art. 33, comma 1, lettera b), del CCNL 23 dicembre 2025, e' incrementata con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata tabella D4;
c) la retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 159, comma 6, del CCNL del 18 gennaio 2024, come rideterminata dall'art. 33, comma 1, lettera c), del CCNL 23 dicembre 2025, e' incrementata con le decorrenze e dell'importo annuo lordo indicato nell'allegata tabella D5. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2027, la quota della retribuzione di posizione parte fissa non corrisposta a carico del Fondo d'istituto ed il valore massimo della retribuzione di posizione, di cui al citato comma 6 dell'art. 159, sono rispettivamente rideterminati in euro 3.089,67 ed in euro 15.368,53;
d) il compenso individuale accessorio per il personale amministrativo e tecnico di cui all'art. 69 del CCNL 16 febbraio 2005, dall'art. 33, comma 1, lettera d), del CCNL 23 dicembre 2025, e' incrementato con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata tabella D6.
 
TABELLE
Parte di provvedimento in formato grafico

 

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si danno atto che con la firma del presente CCNL, che si configura come anticipazione dei benefici economici relativi al triennio 2025-2027, non si considera concluso il negoziato relativo al triennio 2025-2027 che, pertanto, prosegue per gli aspetti relativi alla disciplina delle relazioni sindacali e del rapporto di lavoro di tutto il personale, ivi incluso quello delle AOU, anche con riguardo alla tutela legale del personale che subisce aggressioni nei luoghi di lavoro, nonche' in ordine all'utilizzo di risorse aggiuntive eventualmente destinate da norme di legge alla contrattazione collettiva nazionale del presente triennio contrattuale. Le parti, inoltre, condividono l'esigenza di proseguire le attivita' volte ad acquisire adeguati indirizzi in ordine alle risorse del triennio 2019/2021 settore ricerca di cui alla dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 23 dicembre 2025.