| Gazzetta n. 160 del 13 luglio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 26 maggio 2026 |
| Condizioni e modalita' di attribuzione del Marchio biologico italiano. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, c.d. «regolamento sui controlli ufficiali»; Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi; Visto il regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione); Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione»; Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» e in particolare l'art. 6, comma 3, che dispone: «Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalita' di attribuzione del marchio»; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848», che integra le norme europee definendo obblighi operativi per gli operatori biologici e i gruppi di operatori in Italia, sostituendo e aggiornando precedenti disposizioni nazionali in materia, come modificato dal decreto ministeriale 30 gennaio 2024, n. 43901; Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari»; Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2023, n. 696735, di adozione del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologi 2024-2026 che prevede il marchio come uno strumento per aumentare la quota di biologico nel mercato al consumo e acquisire la fiducia del consumatore; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo e' stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 24 novembre 2022, n. 603905, recante «Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo» e, in particolare sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo, le funzioni relative all'agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ammesso al visto e alla registrazione della Corte dei conti al n. 1536 in data 24 novembre 2023; Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2026; Visto il decreto ministeriale n. 456915, del 17 settembre 2024, che ha indetto un concorso di idee per l'individuazione del marchio «Biologico italiano», in attuazione della legge n. 23 del 9 marzo 2022, art. 6, comma 2; Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 2024, n. 678101, di individuazione del logo vincitore; Considerata l'esigenza di promuovere e valorizzare i prodotti biologici nazionali attraverso un marchio identificativo specifico e riconoscibile, che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia; Tenuto conto delle interlocuzioni avute con le organizzazioni del settore, da ultimo nella riunione del 30 ottobre 2025; Vista la notifica alla Commissione europea n. 2026/0067/IT, effettuata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, recante la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche (TRIS), del progetto di regola tecnica di cui al presente decreto, concernente «Condizioni e le modalita' di attribuzione del Marchio biologico italiano», e il conseguente decorso del termine di cui all'art. 6, par. 1, della citata direttiva; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, nella seduta del 5 febbraio 2026;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Con il presente decreto e' adottato il regolamento d'uso che definisce le condizioni e le modalita' di attribuzione e di utilizzo del marchio biologico italiano (di seguito anche «marchio»), istituito ai sensi dell'art. 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23. 2. Il marchio e' il segno distintivo grafico conforme al modello e alle specifiche tecniche allegate al presente decreto (allegato). 3. Il marchio puo' essere utilizzato da tutti gli operatori, come definiti dall'art. 3, n. 13 del regolamento (UE) 2018/848, se il prodotto biologico e' contrassegnato con la dicitura «Agricoltura Italia» o «Acquacoltura Italia», ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 che abbiano sede legale e produttiva nel territorio dell'Unione europea. 4. L'allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. |
| | Allegato Modello grafico e specifiche tecniche del Marchio biologico italiano 1. Logo 1.1. Il logo del Marchio biologico italiano e' conforme al seguente modello:
Parte di provvedimento in formato grafico
1.2. I colori di riferimento del logo sono i seguenti: per la foglia inferiore, il verde chiaro C90-M0-Y100-K0 e il verde scuro C60-M0-Y100-K40 nel processo CMYK, il n. 355 C per il verde chiaro e il n. 356 C nella scala cromatica Pantone e il codice R0-G158-B61 per il verde chiaro e R0-G112-B42 per il verde scuro nel modello RGB; per la foglia centrale, la prima sfumatura del bianco da C10-M0-Y43-K26 a C7-M8-Y39-K15 e per la seconda sfumatura del bianco da C10-M0-Y26-K10 a C7-M8-Y39-K45 nel processo CMYK, dal n. 5787 C al n. 5875 C per la prima sfumatura del bianco e dal n. 7485 C al n. 7536 C per la seconda sfumatura del bianco nella scala cromatica Pantone e il codice da R192-G192-B140 a R215-G204-B157 per la prima sfumatura del bianco e da R219-G224-B192 a R158-G151-B117 per la seconda sfumatura del bianco nel modello RGB; per la foglia superiore, il rosso chiaro C0-M100-Y100-K0 e il rosso scuro C0-M100-Y100-K30 nel processo CMYK, il n. 2347 C per il rosso chiaro e il n. 2350 C per il rosso scuro nella scala cromatica Pantone e il R227-G6-B19 per il rosso chiaro e il R174-G15-B10 per il rosso scuro nel modello RGB. 1.3. Il font della scritta che si accompagna al logotipo e' il Montserrat nella versione bold con dimensione del carattere 58,211pt con scala verticale al 91%, scala orizzontale al 91% e l'avvicinamento delle lettere di 80pt per il prefisso «Bio»; nella versione medium del carattere Montserrat con dimensione di 22,1658pt, con scala orizzontale del 90% e l'avvicinamento delle lettere di 166pt per la dicitura «logico»; nella versione medium del carattere Montserrat con dimensione di 22,1658pt e con scala orizzontale del 90% per la dicitura «Italiano». I colori di riferimento per la scritta sono i seguenti: per il prefisso «Bio» il verde C90-M0-Y100-K0 nel processo CMYK, il n. 355 C nella scala cromatica Pantone e il codice R0-G158-B61 nel modello RGB; per la dicitura «logico italiano» il nero C100-M100-Y100-K100 nel processo CMYK, il n. Neutral Black C nella scala cromatica Pantone e il R0-G0-B0 nel modello RGB. 1.4. Il logo del Marchio biologico italiano deve avere un'altezza minima di 8,5mm e una larghezza minima di 18,022mm. La proporzione fra l'altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:2,12. In via del tutto eccezionale, e solo nel caso in cui anche il logo di produzione biologica dell'Unione europea sia applicato in misure ridotte per le confezioni molto piccole, le dimensioni minime sono ridotte a un'altezza di 5,5mm e il logo del Marchio biologico italiano deve essere applicato senza il logotipo «Bio logico italiano». 2. Casi di scarsa visibilita' 2.1. Il logo del Marchio biologico italiano puo' essere utilizzato anche in bianco e nero come indicato di seguito, o in un bianco e nero totalmente invertito (formato negativo), ma solo qualora non sia possibile utilizzare il modello a colori su sfondo chiaro:
Parte di provvedimento in formato grafico
2.2. Il logo del Marchio biologico italiano puo' essere utilizzato anche in bianco e nero come illustrato di seguito, o in un bianco e nero totalmente invertito (formato negativo), ma solo qualora non sia possibile utilizzare il modello a colori su sfondi scuri. Anche in caso di stampa monocromatica dell'etichetta e' possibile applicare il logo del Marchio biologico italiano nella versione in negativo, con pittogramma e logotipo di colore bianco.
Parte di provvedimento in formato grafico
2.3. Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta e' scuro, e' possibile adoperare il colore bianco per la dicitura «logico italiano» come da esempio che segue.
Parte di provvedimento in formato grafico
2.4. Nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa dello sfondo, ad esempio se lo sfondo e' rosso o verde, deve essere tracciato un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio su tale sfondo, analogamente al modello che segue.
Parte di provvedimento in formato grafico
2.5. Conformemente a quanto previsto dal punto 1.8 dell'Allegato V al regolamento UE 2018/848, nel caso in cui il logo del Marchio biologico italiano sia accompagnato dal Logo di produzione biologica dell'Unione europea per quest'ultimo e' possibile utilizzare i colori verdi di cui al punto 1.2 del presente allegato. |
| | Art. 2
Obblighi di comunicazione
1. Gli operatori, che intendono utilizzare il marchio biologico italiano, ne danno comunicazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste tramite applicativo informatico dedicato, disponibile gratuitamente nel Sistema informativo biologico - SIB, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, inserito nell'ambito dell'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN. 2. La comunicazione, di cui al precedente comma, contiene: a) le generalita' dell'operatore biologico, comprensive del Codice unico di identificazione aziende agricole - CUAA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, o altro codice univoco identificativo dell'operatore; b) l'elenco dei prodotti sui quali l'operatore intende utilizzare il marchio biologico italiano, completo di eventuali altre informazioni ritenute di interesse da parte dell'operatore; c) un' autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l'operatore dichiara, con riferimento ai prodotti di cui alla lettera b), che e' stato comunicato all'autorita' competente, ovvero all'autorita' o all'organismo di controllo a cui e' assoggettata la propria attivita', ai sensi dell'art. 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, e che accerta il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 2018/848, art. 32, paragrafo 2, la volonta' di utilizzare il marchio biologico italiano nei prodotti di cui alla lettera b); d) un atto con cui l'operatore si impegna: al rispetto delle norme contenute nel presente decreto; a comunicare, nel piu' breve tempo possibile, qualunque variazione dell'elenco dei prodotti cui alla lettera b); 3. Decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione senza che sia stato notificato il diniego da parte del Ministero, l'operatore biologico e' autorizzato all'uso del marchio biologico italiano ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Le regole tecniche per l'accesso al servizio di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo sono definite nelle relative istruzioni operative pubblicate sul portale internet «MASAF-SIAN-Sezione utilita'». |
| | Art. 3
Etichettatura
1. L'apposizione del marchio in etichetta e' consentita esclusivamente in aggiunta al logo di produzione biologica dell'Unione europea, di cui all'art. 33 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. 2. Il marchio non puo' in alcun caso sostituire, sovrapporsi o limitare la visibilita' del logo biologico dell'UE, che deve essere sempre chiaramente identificabile e conforme alle disposizioni grafiche e dimensionali stabilite dalla normativa unionale vigente. Puo' essere posizionato nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell'Unione europea. 3. Il marchio non puo' avere dimensioni maggiori del logo di produzione biologica dell'Unione europea. 4. I loghi europeo e nazionale devono essere presentati e disposti entro lo stesso campo visivo dell'etichetta, garantendo la distinzione e riconoscibilita' di ciascun elemento in conformita' con quanto riportato nell'allegato. 5. Il logo del marchio e' inalterabile. E' vietata l'aggiunta di testo nel logo, l'alterazione della forma e degli elementi visivi, l'aggiunta di effetti grafici o il suo utilizzo in trasparenza. 6. Il logo del Marchio biologico italiano non e' coperto, neanche parzialmente, da altri loghi, marchi, scritte o elementi grafici. |
| | Art. 4
Controlli e sanzioni
1. Al momento della comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, il Sistema informativo biologico effettua un controllo di coerenza sulla sussistenza dei requisiti dell'operatore circa l'iscrizione nell'elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 19 del decreto legislativo del 6 ottobre 2023, n. 148, ed il possesso di un certificato, di cui all'art. 35 del regolamento UE 2018/848, in corso di validita'. 2. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, si applicano gli articoli 26 e 27 del medesimo decreto legislativo. |
| | Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Art. 6
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. 2. L'invio delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto e' consentito e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di avviso concernente l'entrata in funzione dell'applicativo informatico di cui al primo comma del medesimo art. 2. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Il presente decreto e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2026
Per delega Il Sottosegretario di Stato D'Eramo
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 890 |
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