| Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE |
| DECRETO 15 maggio 2026 |
| Modalita' di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», ed in particolare l'art. 50-ter; Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 1183/2024 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il regolamento (UE) n. 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) ed in particolare, l'art. 2, che al n. 2 esclude dalla definizione di «riutilizzo» lo scambio di dati che avviene tra enti pubblici in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Giorgia Meloni e' stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessio Butti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Alessio Butti; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2022, concernente l'adozione del «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2024, concernente l'adozione del «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026»; Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e in particolare l'art. 8, comma 2, che prevede la costituzione di una societa' per azioni, interamente partecipata dallo Stato e sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, che ha autorizzato la costituzione, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, della societa' di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge, denominata PagoPA S.p.a.; Visto l'atto costitutivo della societa', di cui all'atto pubblico notarile del 24 luglio 2019; Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e in particolare l'art. 8, comma 3, che prevede che per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della societa' PagoPA S.p.a.; Viste le linee guida sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche amministrazioni e le linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilita' tramite API dei sistemi informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021; Viste le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilita' dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID, ai sensi dell'art. 50-ter, comma 2, ultimo periodo del CAD, con determinazione n. 627 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del 3 febbraio 2022 e, da ultimo, con determina n. 98 del 19 giugno 2025; Viste le linee guida recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico adottate dall'AgID ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 36/2006, con determinazione n. 183 del 2023; Vista la convenzione stipulata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e la societa' PagoPA S.p.a. in data 15 dicembre 2025, per l'affidamento, tra gli altri, dell'esecuzione delle attivita' di realizzazione, gestione, manutenzione, evoluzione e implementazione di una infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui all'art. 50-ter, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite del Dipartimento per la trasformazione digitale, ha, tra gli altri, il ruolo di sovraintendere e coordinare, a livello nazionale, le strategie generali di digitalizzazione e di monitorarne gli sviluppi; Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 50-ter, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rinviando a successivi decreti, adottati secondo le medesime modalita', l'adozione di una completa strategia nazionale dati; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 febbraio 2026; Acquisito il concerto del Ministro dell'interno in data 24 marzo 2026; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 526 del 25 settembre 2025; Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata in data 18 dicembre 2025;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. In sede di prima applicazione dell'art. 50-ter, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), il presente decreto disciplina le modalita' di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. |
| | Art. 2
Osservatorio strategico dati
1. In apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del CAD, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2 del medesimo articolo, e' attivato l'Osservatorio strategico dati finalizzato al supporto di politiche pubbliche basate sui dati. La progettazione, realizzazione e gestione della suddetta infrastruttura e' affidata alla societa' PagoPA S.p.a. 2. Nell'Osservatorio strategico dati sono resi disponibili, con le modalita' di cui all'art. 4, i dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD. |
| | Art. 3
Progetti dell'Osservatorio strategico dati
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale individua, anche sulla base delle proposte presentate dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, i progetti dell'Osservatorio strategico dati da avviare. 2. Per ogni progetto sono specificati: a. la relativa finalita' e i risultati attesi; b. le tipologie di dati funzionali a ciascun progetto e i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, titolari delle basi dati cui tali dati si riferiscono; c. in riferimento a ciascun dato o insieme omogeneo di dati da conferire all'Osservatorio strategico dati funzionale al progetto stesso, se si tratta di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 o, in caso contrario, le cause di esclusione; d. le direttive per l'individuazione delle misure tecniche necessarie ad escludere il trattamento di dati personali, tra cui l'anonimizzazione; e. l'eventuale soggetto operante per garantire la messa a disposizione in forma anonima dei dati personali ai sensi dell'art. 50-ter, comma 4, del CAD da cancellare tempestivamente al termine delle operazioni di anonimizzazione; f. le direttive per l'individuazione delle misure tecniche necessarie ad escludere il trattamento di informazioni commerciali riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti protetti dai diritti di proprieta' intellettuale, tra cui l'aggregazione. 3. I progetti che implicano l'anonimizzazione dei dati personali di cui al comma 2, lettere d) ed e) da conferire all'Osservatorio strategico dati, il cui trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, sono comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e possono essere avviati se e' decorso il termine di quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione senza che il Garante abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati. 4. Nella comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, trasmette le informazioni di cui al comma 2, nonche' la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 679/2016. 5. I dati riconducibili a ciascun progetto sono conservati separatamente e sugli stessi e' possibile avviare ulteriori progetti secondo le modalita' di cui all'art. 4, del presente decreto. 6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale ogni sei mesi effettua attivita' volte a verificare a campione che i dati aggregati e anonimizzati resi disponibili all'Osservatorio strategico dati non consentano la reidentificazione, neanche indiretta, degli interessati. |
| | Art. 4
Modalita' di messa a disposizione dei dati nell'Osservatorio strategico dati
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, rendono accessibili all'Osservatorio strategico dati i dati richiesti anche per il tramite della piattaforma dedicata all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD (PDND). 2. I risultati dei progetti e i dati su cui gli stessi si basano sono messi a disposizione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, anche al fine di verificare la correttezza delle proprie basi di dati, anche mediante i servizi della piattaforma dedicata all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD, nonche' dei soggetti che hanno diritto a riceverli e riutilizzarli secondo la normativa vigente. 3. I risultati dei progetti, inclusi i dati su cui gli stessi si basano, opportunamente aggregati, sono messi a disposizione anche in formato aperto secondo le previsioni del CAD e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e riportano l'indicazione dei soggetti titolari delle basi di dati coinvolte nei progetti. 4. Una sintesi dei progetti di cui all'art. 3 e' pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, inclusi i dettagli di cui all'art. 3, comma 2 e gli esiti di cui all'art. 3, comma 6. |
| | Art. 5
Disposizioni finali
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2026
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica Butti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro dell'interno Piantedosi Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1915 |
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