| Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2026 |
| Integrazione della graduatoria approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024, relativa al bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni». |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Vista la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, ai sensi del quale: il Presidente del Consiglio dei ministri individua «i progetti da finanziare sulla base del piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorita' al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni»; il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ripartisce le risorse del «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni» di cui al comma 1 del medesimo art. 3; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 158 del 2017 di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni» di cui all'art. 3 della medesima legge; Vista, altresi', la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 1, che prevede l'attribuzione di un codice unico di progetto (CUP) ad ogni progetto di investimento pubblico, e il comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 6 ottobre n. 158 del 2017, con il quale sono stati puntualmente individuati i 5.518 piccoli comuni rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 2, della medesima legge, secondo i parametri definiti con il citato decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale e' stato predisposto il «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», adottato all'esito dell'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU e, in particolare: l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano i termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti; l'art. 3, comma 2, ai sensi del quale la procedura di selezione dei progetti e' effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo due fasi, di cui la prima rivolta all'accertamento «della completezza della documentazione trasmessa con la domanda e verifica dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, pena l'esclusione dalla procedura di selezione», e la seconda rivolta alla «selezione dei progetti attraverso l'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate nella domanda e nei relativi allegati e secondo i criteri definiti nel bando, nel rispetto di quanto indicato nella nota metodologica, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale»; l'art. 3, comma 3, ai sensi del quale «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono individuati i progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili, ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi, nonche' i termini per la stipulazione degli stessi. Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovra' riportare gli interventi identificati dal CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, prot. USG 10287-P del 23 novembre 2022, che, considerata l'affinita' delle finalita' sottese al «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, con quelle del Dipartimento Casa Italia, attribuisce allo stesso Dipartimento la competenza della elaborazione dei bandi pubblici che fissano i termini di presentazione della domanda e i criteri di selezione dei progetti da inserire nel «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni»; Visto, altresi', il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia, prot. DCI 48368069 del 19 settembre 2023, con il quale e' stato individuato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella persona del dott. Francesco De Stefanis, referendario della Presidenza del Consiglio dei ministri in servizio presso il Dipartimento Casa Italia; Visto il «Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni» (nel prosieguo anche «Bando»), pubblicato sul sito del Dipartimento Casa Italia il 14 luglio 2023 del quale, al fine di garantire la massima pubblicita', e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2023) e, in particolare, l'art. 7 «Procedura di valutazione delle proposte progettuali»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia, prot. DCI 49371107 del 16 novembre 2023, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del bando, con il quale e' stata nominata la Commissione di valutazione dell'ammissibilita' dei progetti presentati (di seguito Commissione), tenuta altresi', in conformita' a quanto disposto dai successivi commi 2, 3 e 4, alla verifica dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022 e del rispetto delle modalita' e dei termini di presentazione stabiliti dal bando, nonche' all'applicazione del soccorso istruttorio e alla predisposizione di una graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento; Visto, da ultimo, il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 4544 del 15 novembre 2023 con il quale e' stata nominata una segreteria tecnico-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, a supporto della Commissione, per l'accertamento della completezza della documentazione trasmessa, con apposita domanda, in attuazione della fase 2 del bando e per la verifica dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2024 - Serie generale - n. 194), con il quale e' stata approvata la graduatoria degli enti ammessi (1.179); Atteso che in data 20 agosto 2024, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 194 di pari data, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024, sono stati ufficializzati la graduatoria di merito dei progetti ammissibili a finanziamento (1.179) e l'elenco dei progetti esclusi dalla procedura (1.459) con l'indicazione puntuale dei motivi di esclusione individuati nel corso della valutazione delle istanze. La graduatoria e l'elenco in parola, aventi validita' triennale dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati pubblicati anche sul sito del Dipartimento Casa Italia; Atteso, altresi', che avverso il decreto di approvazione della graduatoria di merito sono stati promossi venti ricorsi (tra giurisdizionali e amministrativi poi trasposti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio), in seno ai quali l'organo giudicante ha rigettato le istanze cautelari di sospensione della procedura amministrativa gravata e che, pertanto, con nota del 29 gennaio 2025 il Capo del Dipartimento Casa Italia ha segnalato al Ministero dell'interno che non sussistevano elementi ostativi per la prosecuzione dell'iter finalizzato alla sottoscrizione delle convenzioni attuative con gli enti immediatamente finanziabili; Preso atto che in data 10 febbraio 2026, il Ministero dell'interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto del Ministro dell'interno sottoscritto in data 24 dicembre 2025, adottato previo concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e relativo all'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei piccoli comuni per complessivi euro 144.779.202,00, dal quale si apprende che la modulazione del numero degli enti finanziabili e' avvenuta «tenendo conto, a titolo cautelativo, del valore degli interventi oggetto di ricorso»; Tenuto conto della progressiva evoluzione dei contenziosi che ne vede sedici conclusi con altrettante sentenze passate in giudicato (di cui una favorevole e quindici sfavorevoli per l'amministrazione resistente), uno estinto per mancata trasposizione dalla sede amministrativa alla sede giurisdizionale, e tre pendenti (di cui due in attesa di fissazione dell'udienza di discussione del merito e uno in attesa di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado favorevole all'amministrazione resistente); Considerato che, nel corso delle riunioni di riesame del 29 settembre e dell'11 dicembre 2025, i cui esiti sono stati comunicati agli enti interessati, nonche' della seduta del 28 aprile 2026, in ottemperanza delle statuizioni del Tribunale amministrativo regionale la Commissione di valutazione ha proceduto con il riesame delle domande presentate dai comuni ricorrenti, originariamente esclusi, per i quali il Tribunale amministrativo regionale Lazio ha emesso sentenze a loro favorevoli passate in giudicato; Attesi, in particolare, gli esiti della riunione del 28 aprile 2026, al termine della quale, a completamento dell'attivita' di riesame, la Commissione di valutazione ha deliberato: sulla base del punteggio assegnato, la posizione in graduatoria dei tredici progetti presentati dai seguenti enti: Sesto Campano (121-bis), Sant'Angelo dei Lombardi (37-bis), Comunita' montana del Taburno (59-ter frutto di mero errore materiale, leggasi 59-bis); Magliano de' Marsi (210-bis), Castel San Lorenzo (462-bis), Gorgoglione (3-bis), Unione dei comuni Terre di Mezzo (17-bis), Castelguidone (904-bis), Unione dei comuni Madonie (37-ter), Mongiana (958-bis), Casali del Manco (71-bis), Ceppaloni (376-bis), Mulazzo (18-bis); la conferma dell'esclusione dei tre progetti presentati dai seguenti enti: Dossena, Alpette, Casal Velino; di sospendere, in attesa dell'esito dei rispettivi giudizi pendenti, ogni valutazione in merito all'eventuale riesame dei progetti presentati dai seguenti enti: Front, Grotteria, Santomenna; Ravvisata l'opportunita' di estendere la validita' della graduatoria complessiva, come risultante dal combinato disposto di quella approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024 con l'integrazione oggetto di approvazione in questa sede, per ulteriori tre anni a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla quale sara' possibile attingere anche successivamente per ulteriori finanziamenti ove si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie; Ritenuto, sulla base degli esiti dei lavori di riesame della Commissione, di approvare l'integrazione della graduatoria di cui all'allegato 1;
Decreta:
Art. 1 Approvazione dell'integrazione della graduatoria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024
1. La graduatoria dei progetti ammessi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2024 - Serie generale - n. 194) e' integrata con i progetti di cui all'allegato 1 al presente decreto. Conseguentemente, tali progetti sono espunti dall'elenco di quelli non ammessi di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024. 2. In attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il Ministero dell'interno, all'esito di ulteriori controlli e valutazioni ritenuti necessari, procedera' alla ripartizione delle risorse e conseguentemente alla stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti proponenti, nei limiti di capienza delle risorse disponibili di cui al Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni. 3. La graduatoria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024, come integrata dalle presenti disposizioni, conserva validita' per tre anni a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, corredato dall'Allegato 1, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dello stesso verra' data ampia diffusione anche attraverso il sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia, nella apposita sezione tematica della pagina «Amministrazione Trasparente» del sito del Governo e sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 30 giugno 2026
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Mantovano |
| | Allegato 1 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2026 - Allegato 1
Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024 di approvazione della graduatoria di merito degli enti ammessi al finanziamento di cui al «Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni»
Parte di provvedimento in formato grafico |
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