Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2026 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 1 luglio 2026
Autorizzazione all'effettuazione di un secondo trattamento delle banconote in euro classificate come sospette di falsita' da dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela.


LA BANCA D'ITALIA

Vista la decisione BCE/2025/36 della Banca centrale europea del 16 ottobre 2025, che modifica la decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010, relativa ai controlli di autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo, che, in considerazione dell'elevata percentuale di banconote individuate come sospette di falsita' dai gestori del contante e successivamente classificate come autentiche dalle competenti autorita' nazionali, attribuisce alle Banche centrali nazionali il potere di autorizzare i gestori del contante ad un nuovo trattamento delle banconote in euro classificate come sospette di falsita';
Considerato che tale elevata percentuale di banconote individuate come sospette di falsita' dai gestori del contante e successivamente classificate come autentiche si riscontra anche nelle verifiche delle banconote esaminate dal Centro nazionale di analisi della Banca d'Italia;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1

Modifiche normative.

Al provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019, recante «Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante», sono apportate le seguenti modifiche:
a) Nell'allegato 1, il Capitolo II, par. 1.3 («Procedure operative per il trattamento del contante»), alla lettera b) e' integrato con le seguenti disposizioni dopo il primo capoverso:
«I gestori del contante sono autorizzati a sottoporre le banconote in euro classificate come sospette di falsita' da apparecchiature utilizzabili autonomamente dalla clientela a un ulteriore controllo di autenticita', purche' attraverso un'altra apparecchiatura conforme alla decisione BCE/2010/14 e successive modificazioni.
Le banconote che, anche a seguito del secondo trattamento, risultano classificate come sospette di falsita', devono essere trasmesse al Centro nazionale di analisi della Banca d'Italia entro venti giorni lavorativi dalla data della prima individuazione (cfr. Capitolo III).
Le banconote che, a seguito del secondo trattamento, risultano classificate come autentiche non possono essere comunque utilizzate per il ricircolo e devono essere versate senza ritardo alla Banca d'Italia.
I gestori del contante adottano idonee disposizioni interne volte a disciplinare il processo relativo al secondo trattamento e assicurano adeguati controlli interni sul corretto svolgimento del processo, in coerenza con quanto previsto nel Capitolo II e con la normativa applicabile.»
b) Gli allegati 2 (Requisiti minimi per i controlli manuali di idoneita' delle banconote) e 3 (Apparecchiature per la selezione e l'accettazione delle banconote) delle «Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante» sono sostituiti rispettivamente dall'allegato 2 e 3 del presente provvedimento.
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

Roma, 1° luglio 2026

Il direttore generale: Angelini
 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico