Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 3 giugno 2026
Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visti gli articoli 32 e 33 del citato regolamento che disciplinano rispettivamente i gruppi di produttori ed i gruppi di produttori riconosciuti dai singoli Stati membri;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» - legge comunitaria 1999 e, in particolare, l'art. 53, comma 15, che prevede la costituzione di consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP e le funzioni loro affidate;
Visto inoltre l'art. 53, comma 17, della citata legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale con decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono emanate disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonche' i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialita' tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi di tutela stessi;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2010, n. 410, recante adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante le disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto ministeriale del 12 maggio 2026, n. 223656, con il quale il termine previsto dall'art. 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1143 per l'adeguamento alle norme di cui all'art. 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 dei consorzi di tutela riconosciuti per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini e dei prodotti agricoli e' prorogato fino al 14 maggio 2027;
Considerato che i prodotti registrati come STG possono essere ottenuti su tutto il territorio comunitario e che, pertanto, le modalita' di costituzione, riconoscimento e conferimento dell'incarico dei corrispondenti consorzi di tutela non possono essere determinate con le medesime modalita' dei consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP;
Ritenuto opportuno disciplinare compiutamente le modalita' di costituzione, riconoscimento e conferimento dell'incarico di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modifiche e integrazioni ai consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari, alla luce delle recenti disposizioni introdotte dalla normativa unionale;
Ritenuto altresi' opportuno favorire ed incentivare l'aggregazione dei produttori sotto forma di consorzio di tutela prevedendo la costituzione di consorzi di tutela per piu' DOP e IGP dei prodotti agricoli che appartengono a filiere produttive diverse;
Ritenuto utile prevedere i criteri e le modalita' con le quali il consorzio di tutela possa richiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione tutelata il contributo di avviamento di cui all'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;
Ritenuto inoltre necessario individuare le cause di incompatibilita' degli organi amministrativi dei consorzi di tutela, comprese altresi' le cause di incompatibilita' relative agli incarichi dirigenziali svolti presso i consorzi di tutela;
Ritenuto altresi' opportuno disciplinare le modalita' per accedere alle informazioni relative ai costi sostenuti dal consorzio di tutela incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche e integrazioni, secondo criteri di trasparenza e chiarezza;
Ritenuto necessario introdurre norme per la gestione della DOP o IGP da parte del consorzio di tutela, in particolare relative alle modalita' di predisposizione delle misure di regolazione dell'offerta, delle buone pratiche di sostenibilita' ambientale, sociale ed economica connesse alla produzione della DOP o IGP nonche' la procedura per attivare la promozione del turismo collegato alla DOP o IGP;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto ha ad oggetto le modalita' attuative degli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.
2. Il presente decreto, in particolare, reca le norme nazionali:
a) per il riconoscimento dei gruppi di produttori di cui all'art. 33, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli;
b) per l'organizzazione, lo statuto e per il funzionamento dei gruppi di produttori di cui alla lettera a);
c) per la rappresentanza all'interno degli organi sociali, i compiti e le azioni svolti dai gruppi di produttori di cui alla lettera a) con particolare riferimento alla valorizzazione, promozione, informazione del consumatore, tutela, vigilanza della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta;
d) per la modalita' di gestione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta da parte dei gruppi di produttori di cui alla lettera a);
e) per gli obblighi dei gruppi di produttori e per la verifica del Ministero sulle attivita' svolte dai gruppi di produttori di cui alla lettera a);
f) per l'obbligo di informazione a carico dei gruppi di produttori di cui alla lettera a);
g) per le cause di incompatibilita', di sospensione e revoca del riconoscimento e dell'incarico ai gruppi di produttori di cui alla lettera a).
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) Regolamento: il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
b) Regolamento n. 1308/2013: il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
c) Legge: legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999»;
d) Decreto legislativo: il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
e) Decreto ministeriale: decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, recante «Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali»;
f) Decreto dipartimentale: il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante le «Disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela»;
g) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
h) PQA: la Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA I;
i) PIUE: la Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
j) ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
k) TERR: la Direzione generale degli uffici territoriali e laboratori dell'ICQRF;
l) IG: denominazione/i di origine protetta o indicazione/i geografica protetta dei prodotti agricoli e alimentari registrata ai sensi dell'art. 22 del regolamento;
m) Consorzio di tutela: il gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 33 del regolamento e per effetto del presente decreto;
n) Disciplinare: il documento di cui all'art. 49 del regolamento;
o) Fase di produzione: qualsiasi fase di produzione, comprese quelle di materie prime, o trasformazione, preparazione o invecchiamento che si conclude nel momento in cui il prodotto e' pronto per essere immesso sul mercato;
p) Produttore: persona fisica o giuridica iscritta al sistema di controllo della pertinente IG che assume un ruolo insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della IG;
q) Operatore: persona fisica o giuridica che svolge attivita' soggette a uno o piu' obblighi previsti dal disciplinare;
r) Sistema di controllo: le attivita' di verifica del rispetto del disciplinare previste dall'art. 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143, per le IG dei prodotti agricoli;
s) Organismo delegato: organismo delegato, come definito all'art. 3, punto 5) del regolamento (UE) 2017/625, che certifica il rispetto del disciplinare dei prodotti designati da indicazioni geografiche o specialita' tradizionali garantite;
t) Smarchiatura o declassamento: procedimento di rimozione degli elementi che distinguono e identificano i prodotti IG che hanno terminato l'iter certificativo previsto dal relativo disciplinare di produzione pronti per la commercializzazione o per l'immissione al consumo come IG.
u) Piano: provvedimento recante le norme vincolanti per la regolazione dell'offerta dei prodotti agricoli IG, adottato ai sensi dell'art. 166-bis del regolamento n. 1308/2013;
v) Turismo della IG: turismo volto a promuovere la conoscenza della IG, del suo legame con il territorio, della sua storia.
 
Art. 3

Rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni previste dai regolamenti dell'Unione indicati all'art. 1 del presente decreto.
 
Art. 4

Elenco dei prodotti agricoli
e filiere produttive

1. Puo' essere riconosciuto dal Ministero il consorzio di tutela della IG dei prodotti agricoli appartenenti alle seguenti filiere:
a) formaggi;
b) ortofrutticoli e cereali freschi;
c) ortofrutticoli e cereali trasformati;
d) olii e grassi;
e) carni fresche;
f) prodotti a base di carne;
g) prodotti di panetteria;
h) aceti diversi dagli aceti di vino;
i) prodotti di pasticceria, confetteria o biscotteria;
j) olii essenziali;
k) altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro, ecc.):
l) altri prodotti dell'allegato I del Trattato (caffe', te' e spezie, escluso il mate');
m) pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati;
n) pasta alimentare;
o) cioccolato e prodotti derivati;
p) vini aromatizzati;
q) sale.
2. Nell'ambito di ciascuna filiera produttiva di cui al precedente comma 1 sono individuate di seguito le uniche categorie di soggetti (produttori ed operatori) che possono aderire ad un consorzio di tutela:
a) filiera formaggi:
a1 - allevatori produttori di latte;
a2 - caseifici;
a3 - stagionatori, se presenti nel disciplinare;
a4 - grattugiatori e/o porzionatori, se presenti nel disciplinare;
a5 - confezionatori, se presenti nel disciplinare.
b) filiera ortofrutticoli e cereali freschi:
b1 - agricoltori;
b2 - imprese di lavorazione, se presenti nel disciplinare;
b3 - confezionatori.
c) filiera ortofrutticoli e cereali trasformati:
c1 - agricoltori;
c2 - imprese di lavorazione;
c3 - confezionatori;
c4 - allevatori, se presenti nel disciplinare.
d) filiera olii e grassi:
d1 - olivicoltori;
d2 - molitori;
d3 - imbottigliatori.
e) filiera carni fresche:
e1 - allevatori;
e2 - macellatori;
e3 - porzionatori o laboratori di sezionamento;
e4 - confezionatori, se presenti nel disciplinare.
f) filiera prodotti a base di carni:
f1 - allevatori;
f2 - macellatori;
f3 - imprese di lavorazione;
f4 - porzionatori e confezionatori.
g) filiera prodotti panetteria:
g1 - agricoltori, se previsti nel disciplinare;
g2 - molitori;
g3 - panificatori.
h) filiera aceti diversi dagli aceti di vino:
h1 - produttori della materia prima;
h2 - elaboratori;
h3 - imbottigliatori.
i) filiera prodotti di pasticceria, confetteria o biscotteria:
i1 - produttori della materia prima, se presenti nel disciplinare;
i2 - imprese di lavorazione;
i3 - confezionatori.
j) filiera olii essenziali:
j1 - agricoltori;
j2 - imprese di lavorazione;
j3 - confezionatori.
k) filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro, ecc.):
per le uova:
k1 - allevatori;
k2 - confezionatori.
per il miele:
k1- apicoltori;
k2 - imprese di lavorazione;
k3 - confezionatori.
per i prodotti lattiero-caseari di vario tipo:
k1 - allevatori produttori di latte;
k2 - caseifici.
k3 - stagionatori e/o porzionatori, se presenti nel disciplinare;
k4 - confezionatori, se presenti nel disciplinare.
l) altri prodotti dell'allegato I del Trattato (caffe', te' e spezie, escluso il mate'):
l1 - agricoltori;
l2 - elaboratori;
l3 - confezionatori.
m) pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati:
m1- pescatori e/o allevatori;
m2 - imprese di lavorazione;
m3 - confezionatori.
n) filiera pasta alimentare:
n1 - produttori della materia prima, se presenti nel disciplinare;
n2 - pastifici;
n3 - confezionatori.
o) filiera cioccolato e prodotti derivati:
o1 - cioccolatieri;
o2 - confezionatori.
p) filiera vini aromatizzati:
p1 - coltivatori e/o raccoglitori;
p2 - elaboratori;
p3 - imbottigliatori;
p4 - titolari della ricetta.
r) filiera sale marino.
q1 - salinai;
q2 - centri di lavorazione;
q3 - confezionatori.
 
Art. 5

Produttori

1. Per ogni filiera produttiva di cui all'art. 4 e' individuata la seguente categoria di produttori:
a) filiera formaggi: caseifici;
b) filiera ortofrutticoli e cereali freschi: produttori agricoli;
c) filiera ortofrutticoli e cereali trasformati: imprese di lavorazione;
d) filiera olii e grassi: olivicoltori;
e) filiera carni fresche: allevatori (allevatori e macellatori per la filiera suinicola);
f) filiera prodotti a base di carne: imprese di lavorazione;
g) filiera prodotti di panetteria: panificatori;
h) filiera aceti diversi dagli aceti di vino: elaboratori;
i) filiera di pasticceria, confetteria, biscotteria: imprese di lavorazione;
j) filiera olii essenziali: imprese di lavorazione;
k) filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vari tipo, escluso il burro, ecc.): allevatori (per le uova) o apicoltori (per il miele) o caseifici (per i prodotti lattiero-caseari di vari tipo, escluso il burro);
l) filiera altri prodotti dell'allegato I del Trattato (caffe', te' e spezie, escluso il mate'): agricoltori;
m) filiera pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati: pescatori e/o allevatori;
n) filiera pasta alimentare: pastifici;
o) filiera cioccolato: cioccolatieri;
p) filiera vini aromatizzati: elaboratori;
q) filiera sale: salinai.
 
Art. 6

Consorzio di tutela

1. Per ciascuna IG puo' essere costituito un consorzio di tutela con attivita' esterna, ai sensi del libro V, titolo X, capo II, del codice civile. Il consorzio di tutela e' riconosciuto con decreto della PQA e svolge le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, cura generale, vigilanza e gestione della relativa IG contribuendo, anche in raccordo con gli altri attori del territorio, alla definizione e all'attuazione di iniziative di valorizzazione territoriale, sostenibilita' e sviluppo turistico coerenti con la IG.
2. Possono aderire al consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale solo i soggetti delle filiere indicate al precedente art. 4, comma 2, inseriti nel sistema di controllo della IG.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 33 del regolamento, il consorzio riconosciuto e' l'unico soggetto incaricato allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'art. 17 del presente decreto, fatto salvo il diritto dei singoli produttori di agire a difesa dei propri interessi.
 
Art. 7

Criteri per il riconoscimento ministeriale

1. Il consorzio di tutela di una IG che intende ottenere da parte del Ministero il riconoscimento di cui al precedente art. 6 trasmette alla PQA una richiesta scritta secondo le modalita' indicate dal Ministero.
2. Per il primo riconoscimento il consorzio di tutela deve dimostrare:
a) di essere rappresentativo di almeno il cinquantuno per cento della produzione controllata e/o certificata dall'organismo di controllo della categoria individuata all'art. 5 per ciascuna filiera produttiva;
b) di essere rappresentativo di almeno il trentacinque per cento dei soggetti, inseriti nel sistema di controllo, della categoria individuata all'art. 5 per ciascuna filiera produttiva.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 2, il consorzio di tutela di un prodotto di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e f), che intende ottenere il primo riconoscimento deve dimostrare:
a) di essere rappresentativo di almeno il 66 per cento della produzione controllata e/o certificata dall'organismo di controllo della categoria individuata all'art. 5, comma 1, lettere a) o f);
b) di essere rappresentativo di almeno il cinquantuno per cento dei soggetti, inseriti nel sistema di controllo, della categoria individuata all'art. 5, comma 1, lettere a) o f).
4. I dati di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono fare riferimento all'ultimo anno, inteso come anno solare o annata produttiva, precedente la richiesta del consorzio di tutela alla PQA.
5. Alla richiesta di cui al comma 1 deve essere allegato lo statuto nelle forme previste al successivo art. 11.
6. La PQA, dopo aver verificato il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, adotta il decreto di riconoscimento del consorzio di tutela, che sara' trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Le percentuali per il riconoscimento di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere mantenute dal consorzio di tutela per la durata triennale dell'incarico ministeriale; laddove tale requisito venisse a mancare, il riconoscimento ministeriale e' revocato in qualsiasi momento con decreto ministeriale comunicato al consorzio di tutela interessato e contestualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Al fine di assicurare la migliore rispondenza della norma alle esigenze specifiche dei singoli prodotti e settori, nell'ambito di singole filiere di cui all'art. 4 comma 1, il Masaf puo' stabilire con proprio decreto, sentiti i consorzi di tutela riconosciuti ed afferenti a quella filiera, dei requisiti minimi superiori a quelli stabiliti al presente art. 7, comma 2, lettere a) e b).
 
Art. 8

Criteri per la conferma ministeriale

1. Per la conferma triennale dell'incarico, il consorzio di tutela deve soddisfare i requisiti di cui all'art. 7, comma 2, del presente decreto. Qualora il requisito di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) non sia soddisfatto, il consorzio dovra' dimostrare di essere rappresentativo di oltre il cinquanta per cento dei soggetti, inseriti nel sistema di controllo, della categoria individuata all'art. 5 per ciascuna filiera produttiva. In ogni caso, dovra' disporre di strutture e risorse adeguate ai compiti.
2. Per la conferma triennale dell'incarico, il consorzio di tutela di un prodotto di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) o f) deve soddisfare i requisiti di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.
 
Art. 9

Consorzio di tutela riconosciuto
per piu' indicazioni geografiche

1. Al fine favorire ed incentivare l'aggregazione dei produttori e degli operatori sotto forma di consorzio di tutela delle IG e consentire ai produttori di strutturarsi ed avviare le attivita' di cui al Titolo III del presente decreto, il Ministero consente la costituzione di un consorzio di tutela per piu' IG.
2. La costituzione di un consorzio di tutela per piu' IG e' consentita purche', per ciascuna IG, sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili e quando, le zone di produzione delle IG interessate come individuate dal disciplinare ricadano, anche solo parzialmente, nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale.
3. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un consorzio di tutela per piu' IG, le percentuali per il riconoscimento, cosi' come individuate al precedente art. 7, comma 2 o 3, devono sussistere per ciascuna IG per la quale il consorzio di tutela chiede l'incarico.
4. Le percentuali per il riconoscimento di cui al precedente comma devono essere mantenute dal consorzio di tutela per la durata triennale dell'incarico ministeriale; laddove tale requisito venisse a mancare per una o piu' IG rappresentate dal consorzio di tutela, il riconoscimento ministeriale e' revocato per la relativa IG con decreto ministeriale comunicato al consorzio di tutela interessato e contestualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 10

Pluralita' di istanze per la medesima IG

1. Nel caso in cui, in assenza di un consorzio di tutela gia' riconosciuto per una determinata IG, pervengano al Ministero piu' istanze di riconoscimento, quest'ultimo favorisce, ove possibile, l'aggregazione dei soggetti richiedenti. Qualora tale aggregazione non sia possibile, il Ministero individua il soggetto legittimato a portare avanti l'istanza del soggetto che dimostra il possesso dei criteri di rappresentativita' previsti dall'art. 7, comma 2 o 3.
2. In esito alla valutazione di cui al comma 1, il Ministero provvede all'archiviazione delle domande presentate dai soggetti che non risultano in possesso dei requisiti di rappresentativita' previsti ai fini del riconoscimento.
3. Nel caso in cui, per la medesima IG, sia gia' riconosciuto un consorzio di tutela ai sensi dell'art. 6, non sono ammesse nuove istanze di riconoscimento e il Ministero provvede all'archiviazione delle relative domande.
 
Art. 11

Statuto

1. Il consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale trasmette alla PQA il proprio statuto che deve contenere, ai fini dell'approvazione, fatte salve le previsioni del codice civile, le seguenti disposizioni:
a) il nome della/e IG per la/e quale/i il consorzio di tutela opera;
b) i compiti e le attivita' che il consorzio di tutela svolge;
c) le modalita' per l'ammissione al consorzio di tutela, garantendo espressamente l'accesso, senza discriminazione, in maniera singola o associata, esclusivamente ai soggetti inseriti nel sistema di controllo relativi alla/e filiera/e della/e IG tutelata/e, come individuati al precedente art. 4, comma 2;
d) i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sanzionatorie per la violazione di detti obblighi, le modalita' per l'esclusione degli associati e l'esercizio in qualsiasi momento della facolta' di recesso;
e) l'individuazione, le modalita' di nomina e di funzionamento degli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, Presidente ed eventuali altri organi previsti dallo statuto);
f) le norme che garantiscano una equilibrata rappresentanza delle diverse categorie della filiera e delle diverse IG tutelate all'interno degli organi sociali del consorzio di tutela secondo i criteri di rappresentanza fissati al successivo art. 12;
g) le norme per la nomina e per il funzionamento dell'organo di controllo che, se costituito in forma collegiale deve prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali; se costituito in forma monocratica, deve prevedere che il sindaco unico sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposto registro;
h) le norme relative alla modalita' di voto che assicurino l'espressione del voto a ciascun consorziato;
i) le norme che garantiscano l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili, nel caso in cui il consorzio di tutela operi per piu' IG;
j) le norme per il componimento amichevole nella forma dell'arbitrato, anche irrituale, delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio di tutela e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validita' di delibere assembleari.
 
Art. 12
Criteri di rappresentanza all'interno degli organi sociali (Assemblea
e consiglio di amministrazione)

1. Il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 6 deve garantire, pena la revoca del riconoscimento, nell'ambito di ciascuna filiera produttiva, una equilibrata rappresentanza, per ciascuna IG tutelata, all'interno degli organi sociali delle categorie individuate all'art. 4, comma 2 del presente decreto.
2. Nell'ambito di ogni filiera produttiva e' determinata per ciascuna categoria di produttori individuata dall'art. 5 una percentuale minima di rappresentanza negli organi sociali del consorzio di tutela pari almeno al 66%.
3. La restante percentuale di rappresentanza negli organi sociali sara' ripartita tra le altre categorie - qualora presenti nel consorzio - della corrispondente filiera, individuate dall'art. 4, comma 2.
4. I valori di rappresentativita' individuati ai commi 2 e 3, dell'art. 7 del presente decreto e nello statuto del consorzio di tutela, per ciascuna categoria delle filiere produttive individuate all'art. 4, sono riferiti alla totale adesione al consorzio degli appartenenti alla medesima categoria assoggettata al sistema di controllo. Nei casi non rientranti nel capoverso precedente, la rappresentativita' e' ridotta di una quantita' proporzionale alla quota di produzione controllata e/o certificata dei soggetti sottoposti al controllo, per ciascuna categoria, non aderente al consorzio di tutela.
5. Nel caso di assenza di una o piu' di dette categorie, la relativa percentuale di rappresentanza viene assegnata in incremento alla rappresentanza della categoria di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Salva l'applicazione dei precedenti commi, il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 6, deve garantire, pena la revoca del riconoscimento, che:
a) nel caso in cui il consorzio tuteli piu' di una IG, ognuna di esse sia rappresentata da almeno un membro del consiglio di amministrazione;
b) ciascuna categoria che partecipa al ciclo produttivo e che risulta presente nel consorzio ha diritto ad esprimere un numero di consiglieri in misura proporzionale alla quota di produzione controllata e/o certificata della medesima categoria. Ogni categoria e' rappresentata da almeno un consigliere se la sua quota di produzione controllata e/o certificata e' pari o superiore all'incidenza percentuale necessaria per esprimere un singolo consigliere rispetto al numero massimo di consiglieri spettanti alla categoria stessa.
7. Il Presidente del consorzio di tutela, che presiede l'assemblea del Consorzio ed il consiglio di amministrazione, e' eletto dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 13

Modalita' di voto

1. Lo statuto del consorzio di tutela deve assicurare a ciascun consorziato, avente diritto, l'espressione del voto.
2. Il voto di ciascun socio e' determinato dal valore ponderale rapportato alla quantita' di prodotto ottenuto nell'anno immediatamente precedente la data dell'assemblea, inteso come annata produttiva o anno solare. La ponderazione puo' essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.
3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o tre attivita' produttive, il voto e' cumulativo delle attivita' svolte.
4. Nel caso in cui il consorzio di tutela sia riconosciuto per piu' IG, il valore del voto e' determinato dalla somma dei singoli valori di voto attribuibili allo stesso consorziato e spettanti per ciascuna IG.
5. L'adesione in forma associativa da parte dei soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2 interessati alla IG tutelata dal consorzio di tutela, ai fini della partecipazione agli organi sociali e dell'esercizio del diritto di voto e sulla base di espressa delega conferita dagli stessi, consente l'utilizzo cumulativo delle relative quote di voto. Il soggetto associativo, che rappresenta i soggetti deleganti nel consorzio, e' tenuto a comunicare al consorzio l'elenco aggiornato delle deleghe ricevute, con indicazione dei soggetti deleganti, della categoria di appartenenza e della durata delle deleghe medesime e ogni eventuale variazione, fermo restando che ciascuna delega ha validita' massima triennale, salvo revoca da parte del delegante. Tale comunicazione sostituisce la trasmissione delle singole deleghe al consorzio.
 
Art. 14

Determinazione dei costi per le attivita'
del Consorzio di tutela

1. Il consorzio di tutela puo' richiedere contributi per lo svolgimento delle attivita' attribuite ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.
2. Tali contributi sono determinati con delibera dal consiglio di amministrazione e sono posti a carico:
a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
b) dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alle corrispondenti categorie individuate al precedente art. 5, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo.
3. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non puo' superare la percentuale di rappresentanza fissata della categoria medesima secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente decreto e dagli statuti dei singoli consorzi di tutela.
4. Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovra' contribuire con una quota commisurata alla quantita' di prodotto ottenuto nell'anno solare o annata produttiva precedente e idoneo ad essere certificato a IG.
5. Sono poste a carico delle categorie individuate all'art. 5 le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette e individuate all'art. 4, comma 2.
6. I costi consortili relativi alle attivita' non rientranti tra quelle individuate all'art. 17 gravano esclusivamente sui soci del Consorzio ed in nessun caso possono essere posti a carico dei soggetti non consorziati.
 
Art. 15

Contributo di avviamento

1. Il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 6 del presente decreto puo' richiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell'immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui all'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
2. La quota del contributo di avviamento indicata al precedente comma 1 e' determinata con delibera del consiglio di amministrazione e viene stabilita in misura proporzionale alla produzione che il nuovo utilizzatore della denominazione intende certificare su base annua nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2 del decreto ministeriale.
3. L'entita' della quota determinata puo' essere diversificata per le diverse IG tutelate dal consorzio di tutela e per le relative categorie della filiera. Il consorzio di tutela puo', inoltre, prevedere delle riduzioni della quota del contributo di avviamento per le microimprese agricole inserite per la prima volta nel sistema di controllo e per i giovani agricoltori.
4. Qualora un nuovo soggetto utilizzatore sia immesso nel sistema di controllo per piu' di una fra le IG tutelate dal consorzio di tutela e' tenuto al pagamento del contributo di avviamento, laddove richiesto dal Consorzio di tutela, come individuato al precedente comma 2, per tutte le IG tutelate dal consorzio di tutela, per le quali richiede l'immissione.
5. Il soggetto utilizzatore che ha provveduto al pagamento del contributo di avviamento di cui al presente articolo, e' esonerato dal pagamento al consorzio di tutela dei costi previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale, per il primo anno in cui sono richiesti.
6. Il contributo di avviamento richiesto dal consorzio di tutela e' destinato all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge.
 
Art. 16

Fondo consortile e fondo patrimoniale netto

1. Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile e del fondo patrimoniale netto che e' costituito da quote il cui valore sara' determinato dall'assemblea del consorzio di tutela. Il fondo patrimoniale netto di bilancio e' determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:
a. del fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del consorzio di tutela;
b. delle quote di iscrizione versate dai consorziati ammessi a far parte del consorzio di tutela;
c. dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
d. dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
e. delle componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati dai consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.
 
Art. 17

Norme generali sulle attivita'
del Consorzio di tutela

1. Il consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero svolge le funzioni di promozione, di valorizzazione, di tutela, di vigilanza, di gestione e cura generale degli interessi della IG, di informazione del consumatore sulle caratteristiche della IG.
2. Il consorzio di tutela, in particolare, svolge le seguenti attivita':
a) vigila ai sensi dell'art. 53, comma 15, lettera d), della legge, prevalentemente nella fase del commercio, sotto il coordinamento dell'ICQRF, come esplicata al successivo art. 18;
b) intraprende azioni intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprieta' intellettuale ad essa direttamente collegati, tra cui azioni legali e presenta le domande di intervento alle autorita' doganali a norma del regolamento (UE) n. 608/2013;
c) sviluppa, organizza e svolge attivita' di promozione, comunicazione e valorizzazione della IG in Italia e all'estero;
d) informazione e promozione tese a comunicare al consumatore finale le caratteristiche del prodotto designato dalla IG;
e) assistenza tecnica, di proposta, di studio, di formazione, di valutazione economico-congiunturale della denominazione, nonche' ogni altra attivita' finalizzata alla valorizzazione della denominazione anche sotto il profilo tecnico dell'immagine e della diffusione commerciale;
f) rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), punto 1, del decreto legislativo, nelle forme indicate al successivo art. 19;
g) elabora il disciplinare e ne chiede la registrazione, nonche' la proposta di modifica e di cancellazione della IG;
h) rappresenta i soci nelle reti attive nel campo della tutela della proprieta' intellettuale e in relazione agli organismi responsabili della lotta alla contraffazione istituiti a livello dell'Unione o nazionale;
i) adotta azioni contro le violazioni e i sospetti usi fraudolenti sui mercati di prodotti designati da indicazioni geografiche non conformi al disciplinare, monitorando e verificando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi anche su interfacce online, e, se necessario, anche informando le autorita' incaricate dell'applicazione della legge mediante sistemi riservati ove disponibili;
3. Il consorzio di tutela, inoltre, puo' svolgere le seguenti azioni:
a) intraprende le azioni per migliorare le prestazioni della IG, in termini di sostenibilita' ambientale, sociale ed economica, attraverso azioni di informazione ai consumatori e promozione sulle caratteristiche della IG, compreso lo sviluppo di servizi turistici nella pertinente zona geografica;
b) concorda le pratiche sostenibili di cui all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo, anche con disposizioni per verificare la conformita' con tali pratiche e garantire ad esse un'adeguata pubblicita', in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione;
c) svolge attivita' di consulenza, di formazione e diffusione di orientamenti sulle migliori pratiche per i produttori attuali e futuri, anche per quanto riguarda le pratiche sostenibili, in particolare quelle di cui all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento, il progresso tecnico-scientifico, la digitalizzazione, la parita' e l'integrazione di genere e la sensibilizzazione dei consumatori;
d) svolge azioni tese a prevenire o contrastare le eventuali misure o pratiche di commercializzazione legate a prodotti e/o servizi che pregiudichino o rischino di pregiudicare la reputazione, l'immagine o il valore della IG in questione, comprese le pratiche commerciali che svalutano il prodotto e comportano l'abbassamento dei prezzi;
e) richiede norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prodotti agricoli designati da un'indicazione geografica a norma dell'art. 166-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, come al successivo art. 21.
 
Art. 18

Attivita' di vigilanza del Consorzio di tutela

1. L'attivita' di vigilanza e' svolta dal consorzio di tutela in collaborazione e sotto il coordinamento dell'ICQRF, nella fase del commercio, anche online, attraverso la definizione di un programma di vigilanza, che ha durata triennale, salvo modifiche.
2. L'attivita' di cui al precedente comma 1 consiste:
a) nel verificare che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari. Tali attivita' di verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta certificazione;
b) nel vigilare che il nome del prodotto della IG sia protetto, ai sensi dell'art. 26 del regolamento, contro qualsiasi impiego commerciale illecito diretto o indiretto, usurpazione, imitazione, evocazione, indicazione falsa o ingannevole, qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali del prodotto e qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore;
c) nella vigilanza sull'utilizzo del riferimento ad una IG nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita' di un prodotto composto, elaborato o trasformato anche su interfacce online e nel commercio elettronico;
d) nella vigilanza sulla rete internet, dei domini di primo e di secondo livello contenenti denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, agendo contro eventuali assegnazioni di tali domini a soggetti non legittimati all'utilizzo del nome protetto
e) nell'esercizio dell'attivita' di tutela, in tutte le sedi consentite, per l'annullamento di marchi registrati o in corso di registrazione, in contrasto con le disposizioni contenute negli articoli 26 e ss del regolamento.
3. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare verifiche sull'attivita' svolta dagli organismi delegati ne' possono svolgere attivita' di controllo sulle produzioni, salvo affiancare gli organi preposti se richiesto da questi ultimi.
4. Il coordinamento delle attivita' di cui al precedente comma 2 e' affidato all'ufficio territoriale dell'ICQRF territorialmente competente per ogni singola IG.
5. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della IG ricada su un territorio di competenza di piu' uffici territoriali dell'ICQRF, l'ufficio competente al coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui al precedente comma 1 e' quello competente per il territorio ove il Consorzio di tutela ha la sede legale.
6. Il programma di vigilanza da effettuarsi sulle singole IG di cui al precedente comma 1, elaborato dall'Ufficio dell'ICQRF territorialmente competente e dal Consorzio di tutela, deve almeno contenere i seguenti elementi:
a) modalita' e numero delle visite ispettive e dei controlli da effettuare, anche online ;
b) eventuale numero dei campioni da prelevare;
c) vigilanza da espletare sulle produzioni similari;
d) individuazione dei laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati;
e) modalita' di rendicontazione.
7. Il programma di vigilanza e' predisposto secondo le linee guida impartite dall'ICQRF sulla base delle indicazioni di cui al comma 6 ed e' trasmesso a cura dell'Ufficio territorialmente competente alla TERR che, previa approvazione da parte della stessa provvedera' ad inviarlo per opportuna conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata per territorio ed a PQA.
8. Il consorzio di tutela elabora un rendiconto dell'attivita' svolta nell'anno precedente, secondo le linee guida di cui al comma 6 e lo trasmette entro il mese di marzo dell'anno successivo, al competente ufficio territoriale dell'ICQRF, che lo invia alla TERR. Il rendiconto viene trasmesso dal consorzio di tutela a PQA nell'ambito della relazione di cui al decreto dipartimentale.
9. Il consorzio di tutela informa tempestivamente il competente ufficio territoriale dell'ICQRF in merito alle operazioni non pianificate a norma del precedente comma 6, nonche' sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la salvaguardia della IG per la quale opera.
10. Qualora dalla vigilanza sulla commercializzazione dovesse emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione, il consorzio di tutela e' tenuto ad informare il competente ufficio territoriale dell'ICQRF. Nell'organizzazione della conseguente attivita' di vigilanza sulla denominazione, il direttore dell'ufficio territoriale competente, sempre nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3 - puo' avvalersi anche degli agenti vigilatori del consorzio di tutela.
11. Le attivita' di cui all'art. 53, comma 15, lettera d) della legge, sono svolte dagli agenti vigilatori del Consorzio di tutela ai quali puo' essere attribuita, nei modi e nelle forme di legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
12. Il rilascio della tessera di riconoscimento della qualifica di agente vigilatore e' di competenza della PQA.
13. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori vengono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del comma 6, lettera d) del presente articolo. Il proprietario della partita oggetto di prelevamento puo' chiedere all'agente vigilatore il pagamento del campione al prezzo di acquisto.
14. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dal consorzio di tutela nell'ambito della loro collaborazione all'attivita' di vigilanza, grava sui bilanci del medesimo consorzio di tutela.
15. Gli agenti vigilatori del consorzio di tutela, aventi qualifica di agente di pubblica sicurezza, qualora nel corso dell'attivita' di vigilanza accertino:
a) illeciti di natura penale, redigono la comunicazione della notizia di reato e l'inoltrano all'Autorita' giudiziaria competente, trasmettendone copia, previa autorizzazione della medesima Autorita', al direttore dell'ufficio territoriale dell'ICQRF competente;
b) illeciti amministrativi, provvedono a contestarli e notificarli al trasgressore nei tempi e nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre, i medesimi agenti vigilatori provvedono a presentare il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689 del 1981, con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, all'ufficio territoriale dell'ICQRF competente. Quest'ultimo comunica gli esiti del procedimento sanzionatorio al consorzio di tutela.
16. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo grava sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.
 
Art. 19
Autorizzazione per l'utilizzo del riferimento della IG sui prodotti
composti, elaborati o trasformati

1. Il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 6 rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), punto 1 del decreto legislativo ai soggetti che utilizzano il riferimento a una IG nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita' di prodotti composti, elaborati o trasformati.
2. Lo stesso consorzio di tutela provvede all'attivazione, alla tenuta e al mantenimento dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti utilizzatori.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il consorzio di tutela valuta sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che il soggetto richiedente l'autorizzazione rispetti i requisiti stabiliti all'art. 27 paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento. A tale scopo il consorzio di tutela puo' avvalersi di un regolamento interno da sottoporre ad approvazione della PQA oppure dei criteri ministeriali, pubblicati e consultabili sul sito istituzionale del Ministero.
4. Per i costi sostenuti per l'effettuazione dell'attivita' di vigilanza del rispetto delle condizioni alla base del rilascio dell'autorizzazione, il consorzio di tutela puo' adottare un prospetto tariffario da applicarsi a carico dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.
5. Il consorzio di tutela trasmette annualmente, l'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 1 alla PQA ed alla TERR. La PQA provvede altresi' a trasmettere trimestralmente alla TERR ogni autorizzazione rilasciata dalla medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), punto 1, del decreto legislativo.
 
Art. 20

Smarchiatura o declassamento della IG

1. Salvo quanto previsto dal decreto 21 luglio 2011, recante «Modalita' di smarchiatura o declassamento di un prodotto certificato come DOP o IGP», il consorzio di tutela, autorizza il soggetto che ha necessita' di smarchiare o declassare il prodotto gia' certificato nel rispetto di quanto previsto dal regolamento emanato dallo stesso consorzio di tutela ed approvato dal Ministero.
2. A tal fine il consorzio di tutela adotta un proprio regolamento interno di smarchiatura o declassamento, soggetto ad approvazione ministeriale, sulla base delle esigenze specifiche di ciascun prodotto e tenendo conto dei criteri ministeriali per l'esercizio delle attivita' di smarchiatura o declassamento, pubblicati e consultabili sul sito istituzionale del Ministero.
 
Art. 21

Misure di regolazione dell'offerta
dei prodotti agroalimentari IG

1. In attuazione dell'art. 166-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, e su richiesta motivata del consorzio di tutela riconosciuto, la PIUE autorizza un Piano nel quale siano introdotte misure temporanee di regolazione dell'offerta per il prodotto a IG oggetto della richiesta.
2. Il Piano di cui al comma 1 e' finalizzato a migliorare la programmazione produttiva, l'equilibrio di mercato, la valorizzazione del prodotto e la trasparenza del sistema di offerta, nel rispetto dei principi di proporzionalita', non discriminazione e libera concorrenza.
3. Il Piano autorizzato non puo' comportare il controllo dei prezzi, ne' restringere indebitamente la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea, e deve essere coerente con le regole dell'Organizzazione comune dei mercati agricoli.
4. La proposta di Piano, recante le misure di regolazione dell'offerta e' approvata dall'assemblea del consorzio di tutela, secondo le modalita' previste dallo statuto, e solo dopo aver data ampia diffusione agli operatori inseriti nel sistema di controllo della IG, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della IG interessata e, solo a seguito di un accordo preventivo tra:
a) almeno due terzi dei produttori del prodotto IG, come individuati al precedente art. 5, che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale prodotto nella zona geografica specificata dal disciplinare;
b) o, nel caso di prodotti trasformati, almeno due terzi dei produttori della materia prima interessata o i loro rappresentanti, che esprimono almeno due terzi della produzione delle materie prime, provenienti dalla specifica zona geografica individuata nel disciplinare ed utilizzate per la trasformazione.
5. Nei casi relativi ai formaggi a IG, fermo restando quanto previsto in merito all'approvazione della proposta di Piano da parte dell'assemblea straordinaria del consorzio di tutela, si applica la deroga di cui all'art. 166-bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente l'applicazione della regolazione dell'offerta previo accordo preventivo tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nella zona geografica identificata dal disciplinare di produzione.
6. Nei casi relativi ai prosciutti a IG, fermo restando quanto previsto in merito all'approvazione della proposta di Piano da parte dell'assemblea del consorzio di tutela, si applica l'art. 166-bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente l'applicazione della regolazione dell'offerta, previa consultazione dei produttori delle materie prime della specifica zona geografica, con l'accordo preventivo di almeno due terzi dei produttori del prodotto IG, come individuati al precedente art. 5, che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale prodotto nella zona geografica specificata dal disciplinare.
7. Il Piano, approvato dalla PIUE e' vincolante per tutti i produttori e operatori, di cui al precedente art. 4, comma 2, inseriti nel sistema di controllo della IG interessata, indipendentemente dall'adesione al consorzio di tutela richiedente.
8. Il Piano puo' includere le misure indicate all'art. 166-bis del regolamento n. 1308/2013, ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero e notificato alla Commissione europea.
9. Il Piano e' valido per i tre anni successivi alla data di pubblicazione, salvo che il consorzio di tutela richieda l'applicazione del Piano a sei anni secondo quanto stabilito all'art. 166-bis, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
10. La misura di regolazione dell'offerta puo' essere rinnovata, previa nuova istruttoria da parte della PIUE, purche' sussistano le condizioni di cui ai precedenti commi.
11. Il consorzio di tutela e' responsabile della predisposizione, attuazione e monitoraggio delle misure di regolazione, nel rispetto dei criteri indicati nel Piano approvato, e trasmette annualmente alla PIUE una relazione sull'attuazione e sugli effetti del Piano.
12. La PIUE, in accordo con la/e regione/i interessata/e, esercita la vigilanza sull'attuazione delle misure, anche avvalendosi degli organismi di controllo autorizzati, e puo' disporre con provvedimento motivato, la sospensione o revoca dell'autorizzazione nel caso di gravi inadempimenti da parte del consorzio di tutela.
13. Le violazioni alle disposizioni attuative delle misure di regolazione sono soggette alle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente in materia di IG, fatte salve eventuali responsabilita' civili o penali.
14. Le somme percepite dal consorzio di tutela a qualsiasi titolo per il mancato rispetto delle disposizioni del Piano sono destinate allo svolgimento delle attivita' previste agli articoli 17 e 18 del presente decreto.
15. Le modalita' tecniche e procedurali per la presentazione della richiesta, la documentazione da allegare, i criteri di rappresentativita' come indicati ai commi 4, 5 e 6, per l'istruttoria e per il monitoraggio delle misure sono definite con successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalla PIUE.
16. Per i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 33 del regolamento che abbiano presentato formale domanda di Piano successivamente all'entrata in vigore del regolamento e anteriormente all'emanazione del presente decreto, prevedendo una durata superiore a tre anni e fino a un massimo di sei anni, e che abbiano ottenuto l'approvazione del Piano limitatamente ai primi tre anni, l'estensione della durata del Piano fino al limite massimo richiesto e' disposta d'ufficio dal Ministero.
17. L'estensione di cui al comma precedente e' consentita a condizione che il consorzio di tutela dimostri di essere stato, al momento della presentazione formale della domanda di Piano, in possesso dei requisiti di rappresentativita' di cui all'art. 7, comma 3 del presente decreto.
 
Art. 22

Sostenibilita' e sviluppo del turismo della IG

1. Il consorzio di tutela puo' adottare, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, iniziative volte a migliorare le prestazioni della IG in termini di sostenibilita' ambientale, sociale ed economica.
2. Le iniziative di cui al comma 1, possono essere adottate laddove sia garantito il coinvolgimento dei produttori agricoli e, per i prodotti DOP e per i prodotti IGP la cui materia prima utilizzata per la trasformazione del prodotto provenga dalla zona geografica delimitata ed indicata nel disciplinare, dei soggetti che forniscono detta materia prima.
3. Le iniziative di cui al comma 1, possono essere incluse nei programmi annuali o pluriennali del consorzio di tutela e devono essere coerenti con il disciplinare di produzione, con il contesto territoriale e con gli obiettivi di valorizzazione, promozione, cura e tutela della IG.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo il consorzio di tutela puo' promuovere pratiche di produzione rispettose dell'ambiente, incentivando l'adozione di tecniche agronomiche sostenibili, il risparmio idrico, la conservazione delle risorse naturali, l'efficienza energetica, la biodiversita' agraria, la riduzione degli sprechi lungo la filiera produttiva, la riduzione delle emissioni e l'economia circolare all'interno della filiera.
5. Il consorzio di tutela puo' adottare delle linee di indirizzo che abbiano ad oggetto lo sviluppo del turismo gastronomico nella zona geografica pertinente della IG, e la promozione della conoscenza del prodotto e delle sue caratteristiche qualitative, del suo legame con l'ambiente, della sua storia e del valore aggiunto territoriale che esso esprime.
6. Le attivita' turistiche devono rispettare la IG, non indurre in errore il consumatore e promuovere un uso corretto e responsabile del nome geografico, in coerenza con la normativa europea, nazionale sulle IG e con le linee di indirizzo adottate dal consorzio di tutela, di cui al precedente comma 4.
7. Il consorzio di tutela puo' inoltre stipulare accordi di collaborazione con enti locali, regioni, soggetti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e universita' per lo sviluppo e la promozione del turismo gastronomico sostenibile.
8. Il consorzio di tutela e' tenuto a trasmettere annualmente al Ministero, nell'ambito della relazione di cui al decreto dipartimentale, un rendiconto sulle attivita' intraprese, con specifica indicazione degli obiettivi perseguiti, delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti.
 
Art. 23

Obbligo di informazione

1. Il consorzio di tutela riconosciuto, che richiede i contributi per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto ai soggetti non aderenti al consorzio di tutela immessi nel sistema di controllo della relativa IG tutelata appartenenti alle categorie di cui all'art. 5, rende disponibile, anche in forma telematica, ai soci ed ai non aderenti al consorzio di tutela appartenenti alle categorie di cui all'art. 5, la seguente documentazione e/o informazioni inerenti le attivita' svolte, nei limiti strettamente necessari all'assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101:
a) bilanci preventivi e consuntivi;
b) comunicazioni inerenti all'importo e le modalita' di pagamento dei contributi consortili;
c) estratto delle delibere delle assemblee di approvazione dei bilanci;
d) relazione annuale sintetica sulle attivita' svolte, trasmessa alla PQA, ai sensi del decreto dipartimentale;
e) informativa generale sul programma annuale o pluriennale delle attivita' relative all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 33 del regolamento, nonche' la rendicontazione delle attivita' svolte;
f) informativa generale sul programma di vigilanza concordato con l'ICQRF, ai sensi dell'art. 18 del presente decreto;
g) relazione sulla sostenibilita' di cui al precedente art. 22;
h) regolamento sulla smarchiatura o declassamento, laddove adottato;
i) piano recante le misure di regolazione dell'offerta adottato ai sensi del precedente art. 21.
2. Il consorzio di tutela di tutela riconosciuto rende disponibile ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione ai quali richiede il contributo di avviamento, la delibera del consiglio di amministrazione che ha determinato l'ammontare del contributo di cui all'art. 15 del presente decreto.
3. Le modalita' relative a tali comunicazioni sono stabilite da un regolamento consortile predisposto dal consorzio di tutela ed approvato dalla PQA.
 
Art. 24

Cause di incompatibilita'

1. La nomina come componente dell'organo amministrativo e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, in un consorzio di tutela, sono incompatibili con l'assunzione ed il mantenimento di incarichi aventi ad oggetto deleghe gestionali dirette, presso gli organismi delegati e presso gli organismi di accreditamento degli organismi delegati.
2. La nomina come componente di un organo sociale del consorzio di tutela, riconosciuto e' incompatibile con l'assunzione ed il mantenimento dell'incarico di agente vigilatore per la IG per la quale il consorzio di tutela risulta incaricato.
 
Art. 25

Vigilanza sull'operativita'
del Consorzio di tutela

1. La vigilanza sul rispetto, da parte del consorzio di tutela, delle prescrizioni ministeriali e' effettuata, a campione, dalla PQA sulla base del decreto dipartimentale.
2. L'intimazione a adempiere al consorzio di tutela prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo, anche a seguito di segnalazione degli organi di controllo ufficiali, e' effettuata dalla PQA e' trasmessa per conoscenza, anche all'ufficio territorialmente competente dell'ICQRF, individuato ai sensi dell'art. 18, commi 4 e 5 del presente decreto. Il consorzio di tutela deve dare riscontro dell'avvenuto adempimento alla PQA e per conoscenza all'ufficio territorialmente competente dell'ICQRF, come sopra individuato. Quest'ultimo, in caso di mancato adempimento da parte del consorzio di tutela, procede all'accertamento ed alla contestazione della relativa violazione.
3. Nel caso di inadempienze o violazioni delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente decreto e di quelli previsti dal decreto di riconoscimento, il Ministero dispone d'ufficio la sospensione o la revoca dell'incarico al consorzio di tutela.
 
Art. 26

Sospensione dell'incarico e del riconoscimento
al Consorzio di tutela

1. L'incarico al Consorzio di tutela e' sospeso quando nell'espletamento delle sue attivita' pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:
a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversita' di trattamento non e' contemplata dallo statuto del consorzio stesso;
b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al consorzio di tutela;
c) violare le disposizioni relative alla ripartizione dei costi;
d) violare le disposizioni degli articoli 19, 20, 23 e 24 del presente decreto.
2. L'incarico al consorzio di tutela e', inoltre, sospeso:
a) in caso di inadempienze o violazioni delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente decreto e di quelli previsti dal decreto di riconoscimento del consorzio di tutela o da eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero;
b) nel caso siano svolte attivita' che risultano incompatibili con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento del consorzio di tutela.
3. Il Ministero una volta accertata una delle fattispecie di cui ai precedenti commi 1 e 2, intima al consorzio di tutela di cessare dai comportamenti acclarati.
4. Laddove il consorzio di tutela non adempia a quanto richiesto, il Ministero comunica al consorzio di tutela l'avvio del procedimento di sospensione che si concludera' nei sessanta giorni seguenti la comunicazione. Entro tale termine il consorzio di tutela puo' inviare le proprie controdeduzioni ed esercitare il diritto di accesso agli atti.
 
Art. 27

Revoca del riconoscimento
e dell'incarico al Consorzio di tutela

1. La revoca del riconoscimento e dell'incarico al consorzio di tutela avviene quando:
a) a seguito del provvedimento di sospensione di cui all'art. 26 e quando, trascorsi ulteriori sessanta giorni dal provvedimento di sospensione, senza che il consorzio di tutela abbia adempiuto a quanto richiesto dal Ministero;
b) nei casi previsti all'art. 7, comma 6 e all'art. 9, comma 4 del presente decreto;
c) trascorsi sei mesi dalla scadenza dell'incarico triennale, nel corso dei quali non sia stato possibile accertare il possesso delle percentuali di riconoscimento di cui all'art. 7, comma 2 o 3 o dell'art. 8;
d) trascorsi tre mesi, dall'applicazione di una delle misure indicate all'art. 5, comma 2 lettere a), b), c) e d) del decreto dipartimentale, nel corso dei quali il consorzio di tutela non abbia cessato dalle inadempienze formali o sostanziali segnalate dal Ministero a seguito della vigilanza effettuata ai sensi del precedente art. 26.
2. Il Ministero, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, comunica al consorzio di tutela l'avvio del procedimento di revoca che si concludera' nei sessanta giorni seguenti la comunicazione. Entro tale termine il consorzio di tutela puo' inviare le proprie controdeduzioni ed esercitare il diritto di accesso agli atti.
 
Art. 28

Disposizioni transitorie e finali

1. I consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 53, comma 15 della legge alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a adeguarsi alle disposizioni di cui al presente decreto e a trasmettere al Ministero, entro il 14 maggio 2027, tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto delle prescrizioni ministeriali.
2. I consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano, nel caso in cui si renda necessario, i propri statuti alle disposizioni di cui al presente decreto, entro il 14 maggio 2027.
3. Il Ministero verificata la documentazione e l'adeguamento dello statuto di cui ai precedenti commi e, qualora conformi alle prescrizioni ministeriali, conferma - con decreto - il riconoscimento ai consorzi di tutela e l'incarico a svolgere le funzioni indicate dal presente decreto.
4. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero effettua la verifica sull'implementazione delle disposizioni dello stesso decreto e, se del caso, con decreto ministeriale adotta le misure atte a migliorare l'efficienza della gestione delle attivita' dei consorzi di tutela.
 
Art. 29

Abrogazioni

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto ministeriale 12 aprile 2000 e successive modifiche e integrazioni concernente «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzio di tutela di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;
b) il decreto ministeriale 12 aprile 2000 e successive modifiche e integrazioni concernente «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzio di tutela di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;
c) il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 concernente «Collaborazione dei consorzio di tutela di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attivita' di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 272 del 21 novembre 2000.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, pubblicato sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2026

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 893