Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 30 giugno 2026
Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana».


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2026;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare, prot. n. 106153 del 4 marzo 2026 registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Visto il regolamento (CE) n. 374/2011 della Commissione dell'11 aprile 2011, con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana»;
Vista l'istanza presentata dai produttori intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana» nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 14 maggio 2026 presso la Biblioteca del Castello di Terrarossa via Nazionale Cisa, 22, loc. Terrarossa Licciana Nardi (MS);
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto il comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2026 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2026.
2. Il disciplinare di produzione e il relativo documento unico consolidato della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana» figurano come allegati del presente decreto.
 
Allegato 1

Disciplinare

Farina di castagne della Lunigiana DOP

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana» e' riservata alla farina di castagne che risponde alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 30 giugno 2026

Il dirigente: Gasparri
 
Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1 La specie e le cultivar
La D.O.P. «Farina di castagne della Lunigiana» e' attribuita alla farina dolce ottenuta mediante la lavorazione di castagne prodotte da castagni della specie Castanea sativa (Mill.) delle varieta' di cui si riconosce storica presenza sul territorio interessato: Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella, Rossola di cui le specie Bresciana, Carpanese, e Rossola devono percentualmente raggiungere almeno il 70%.
2.2 Caratteristiche del prodotto.
Al momento dell'immissione al consumo la «Farina di castagne della Lunigiana» deve possedere i seguenti requisiti:
umidita' massima dell'8%;
vellutata al tatto e fine al palato;
colore che puo' variare dal bianco all'avorio;
sapore dolce al palato. Zuccheri totali, complessivamente non inferiori al 20%;
profumo di castagne, assenza di odore di muffe e di stantio.

 
Allegato 2

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche
dei prodotti agricoli

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Farina di castagne della Lunigiana» ricade in Provincia di Massa Carrara e comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.
L'areale della zona di produzione e' costituito da un corpo unico ed e' interamente compreso nel territorio della Comunita' montana della Lunigiana.

 
Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori di castagne, degli essiccatori, dei molitori e dei confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Sono inoltre iscritti in appositi registri sia i «gradili» adibiti all'essiccazione delle castagne, che i mulini e i locali di confezionamento. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 5.

Metodo di produzione

La «Farina di castagne della Lunigiana» D.O.P. e' prodotta con tecniche e metodi tradizionali tipici locali, utilizzando castagneti, essiccatoi («gradili»), e mulini tradizionali situati nell'area indicata nell'art. 3.
5.1 - Produzione delle castagne.
La densita' delle piante da frutto in produzione non puo' superare le 200 unita' per ettaro. La resa produttiva massima non puo' superare 3.500 Kg per ettaro.
La raccolta delle castagne deve avvenire a partire da settembre, con il periodo di inizio della caduta spontanea dei frutti, in cui le condizioni climatiche favoriscono l'apertura dei ricci nelle varieta' piu' precoci e fino al 15 dicembre.
5.2 - Essiccazione e sbucciature (pistatura) delle castagne.
Le castagne vengono essiccate in strutture localmente denominate «gradili».
I «gradili» o essiccatoi sono strutture in muratura di pietrame, calce e sabbia, a due piani, di forma rettangolare o quadrata, aventi il pavimento costruito con lastre di pietra arenaria. Tra pavimento e soffitto, ad un'altezza di circa 2-2,50 m, poggia su traverse la grata (o «canniccio»), formata da assicelle di legno di castagno, sistemate ad una distanza di 1 - 2 cm l'una dall'altra.
L'essiccazione delle castagne per la produzione della «Farina di castagne della Lunigiana» D.O.P. deve avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno, per un periodo minimo di venti giorni.
Dopo il processo di essiccazione, le castagne devono essere pulite dalla loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a battitori, e ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate a mano o con l'ausilio di macchinari, per levare le parti impure. La resa massima delle castagne secche pelate, rispetto ad 1 quintale di castagne crude non puo' superare il 32% in peso.
5.3 - Molitura delle castagne essiccate
I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche, da trasformare in «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P., devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra.
L'energia per il funzionamento delle macine potra' essere sia elettrica che idraulica.
La macinatura non potra' essere effettuata dopo il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta.
Il mulino, al fine di evitare che una veloce macinatura impasti la pietra e la faccia riscaldare, con la conseguente perdita al prodotto finito della sua preziosa caratteristica di «borotalcatura» ossia vellutata al tatto e fine al palato, non deve macinare piu' di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina.
Il quantitativo di castagne secche macinate al giorno, il nome del fornitore e la durata del tempo di macinatura dovranno essere riportati in apposito registro redatto dal molitore.
Le operazioni di coltivazione, essiccazione, macinatura e confezionamento devono avvenire nell'areale di produzione indicato all'art. 3 del presente disciplinare.

 
Art. 6.

Legame con l'ambiente

La denominazione d'origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana» si caratterizza per uno spiccato sapore dolce che deriva principalmente dal castagno coltivato e dalle caratteristiche pedoclimatiche dell'areale di produzione, nonche' dall'attivita' dell'uomo che nei secoli ha mantenuto la produzione di farina. La conformazione territoriale, infatti, ed in particolare l'altitudine e le condizioni climatiche determinano la dolcezza del frutto. Le particolari caratteristiche orografiche, morfologiche, idrografiche e climatiche, della Lunigiana rendono questo territorio un ambiente particolarmente adatto a determinare la dolcezza del castagno, che prospera ovunque, dal fondovalle fin verso i mille metri di altitudine. La particolare configurazione orografica a «conca» del territorio interessato dalla produzione, insieme ad un' esposizione est - ovest dei versanti su cui si sviluppano i castagneti, le temperature mai eccessive presenti durante tutto l'anno e in particolare durante i mesi di attivita' biologica della pianta (giugno - settembre), le correnti fresche estive provenienti dal vicino mare, mitigano i picchi elevati delle temperature estive, evitando alla pianta stress e consentendole un costante e notevole accumulo di zuccheri nelle castagne dalle quali si produce la farina. La Lunigiana, dal punto di vista morfologico, si caratterizza per strette e profonde valli percorse da corsi d'acqua a carattere torrentizio, colline, montagne e fosse tettoniche. Questa particolare morfologia e' all'origine di un reticolo idrografico abbondante e ricco dal regime tipicamente torrentizio, che e' stato sapientemente sfruttato dalla popolazione come fonte di energia di numerosi mulini ad acqua. Ancora oggi, i mulini caratterizzano l'architettura rurale della zona e sono tuttora utilizzati per la macinatura delle castagne secche. Inoltre, le macine in pietra presenti in questi mulini, alimentate in tempi piu' remoti dalla corrente dei torrenti e poi successivamente anche da corrente elettrica, rendono possibile una macinazione delle castagne lenta e costante, senza surriscaldamenti, cosi' da produrre una farina vellutata al tatto e fine al palato. Oltre a cio', nel territorio sono presenti degli impianti di essiccazione (gradili) che, sparsi ovunque nei castagneti, oltre a caratterizzare insieme ai mulini il territorio della Lunigiana, testimoniano la storica lavorazione delle castagne nell'area geografica.
Basti pensare, infatti, alle cronache quattrocentesche di Giovanni Antonio da Faie, dove viene ribadita l'importanza del castagno nell'economia locale e la necessita' di non perdere la produzione delle castagne che rappresentavano «per i due terzi il pan di Lunigiana». Lo stesso autore riferisce anche della poca differenza tra il prezzo della farina di frumento e quello della farina di castagne.
Alla specificita' della zona geografica e alla tecnica di macinazione tradizionale, va unito il contributo del fattore umano. L'uomo infatti, segue e controlla tutte le fasi della trasformazione dalla farina, iniziando dalla raccolta delle castagne fino all'andamento dell'essiccazione e della macinatura, nel pieno rispetto della tradizione locale. La data di inizio della raccolta, che coincide con il periodo di inizio della caduta spontanea dei frutti, avviene ancora oggi in settembre, epoca storicamente fissata in cui le condizioni climatiche favoriscono l'apertura dei ricci nelle varieta' piu' precoci. Anche nei proverbi utilizzati nell'areale e' noto il detto «per San Michelo la castagna nel panero». Al momento della raccolta avviene una prima selezione sul terreno dei frutti sani, a cui segue la preparazione e la cura dei gradili (essiccatoi) in cui vengono poste le castagne e nei quali viene mantenuto acceso il fuoco costantemente curato dall'uomo ed alimentato, come da tradizione, esclusivamente dal legno di castagno. Dopo l'essiccazione, e' ancora l'uomo che controlla le castagne secche eliminando le parti impure, prima di destinarle alla molitura.
Senza dubbio la produzione e la trasformazione delle castagne nella Lunigiana nel tempo assunse una rilevanza economica molto importate, infatti, dal XV al XVIII secolo, vennero stabilite in tutti gli statuti delle varie comunita' della Lunigiana, dalla Rocca Sigillina a Tresana, ad Equi e a Moncigoli, da Gragnola a Pontremoli norme precise e sanzioni per salvaguardare i castagneti che da secoli erano presenti nell'area.
Testimonianze archeologiche dimostrano la presenza del castagno in Lunigiana dal I secolo d.C., e la sua affermazione tra il V ed il VI secolo. I reperti rinvenuti nei pressi della Pieve di Sorano (Filattiera), laddove era posto un insediamento bizantino su una preesistente fattoria romana, sono tra i piu' antichi conosciuti in Italia, e soprattutto testimoniano come una rapida «rivoluzione» attuata nell'agricoltura, sostituendo alla quercia il castagno, che trovando il suo ambiente ideale ha mantenuto la sua presenza nei secoli ed ha contributo a garantire alle popolazioni una sicura ed importante fonte alimentare. Terra di antiche origini, la Lunigiana ha conservato usi e costumi, che la caratterizzano nel quadro del folklore italiano. Nella festa della Ricca, la piu' «ricca» massaia del paese offriva la merenda e a Filetto si chiedeva farina dolce di castagne.
Anche la baladura (la ballatura), operazione che consisteva nel calpestare nell'aia le castagne parzialmente sgusciate, al fine di ottenere la loro totale mondatura, costituiva una vera e propria festa, la piu' gioiosa e allegra di tutto il ciclo di lavorazione delle castagne ed era accompagnata dal canto di canzoni popolari. In questa terra non mancano neanche proverbi dialettali e consuetudini sociali legati alla castanicoltura.
Anche l'arte culinaria lunigianese annovera una notevole gamma di piatti a base di farina di castagne, fra cui si evidenziano la pattona (pattona), focaccine (cian), frittelle cotte in padella (fritei, padleti), lasagne particolari (lasagna bastarda), pane (pane marocca). Questi prodotti gastronomici erano spesso accompagnati con latticini o carni insaccate.
Infine, per capire quanto il castagno abbia permeato la terra di Lunigiana, bastera' riflettere sul fatto che qui i bambini non nascevano sotto i cavoli e neppure venivano portati dalla cicogna, ma venivano trovati nel tronco cavo di un vecchio castagno.

 
Art. 7.

Controlli

La verifica di rispondenza delle modalita' produttive e del prodotto al disciplinare e' svolta da una struttura di controllo conformemente alle norme vigenti.

 
Art. 8.

Etichettatura

La «Farina di castagne della Lunigiana» D.O.P. viene immessa al consumo a partire dal 1º novembre dell'anno di produzione.
La «Farina di castagne della Lunigiana» D.O.P. viene confezionata in confezioni in tutto o in parte trasparenti del peso di 500 g, 1 Kg o 5 Kg. I sacchetti possono essere inseriti in contenitori di carta o tela.
Le confezioni devono essere chiuse con un sigillo inamovibile, in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo di chiusura.
Il sigillo, di tipo monouso, posto a chiusura di ogni confezione deve riportare la dicitura stampigliata in fusione «Farina di castagne della Lunigiana» D.O.P. e l'anno di produzione del prodotto. Il colore del sigillo, che risulta diverso a seconda del peso, e' il seguente: bianco per la confezione da 500 g; marrone per quella da 1 Kg e rosso per quella da 5 Kg. Ad ogni sacchetto viene inoltre applicata una etichetta con le seguenti indicazioni oltre a quelle di legge:
a. il logo della «Farina di castagne della Lunigiana» D.O.P come descritto di seguito;
b. la data di confezionamento e la data di scadenza che non puo' essere superiore ad un anno.
Logo
Il logo del prodotto, come da riproduzione sotto riportato, e' costituito da:
la dicitura «Farina di castagne della Lunigiana» che deve essere apposta al di sopra del simbolo grafico e riportata con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti e di dimensioni almeno doppie rispetto ad ogni altra scritta presente in etichetta. La dicitura, di carattere Tahoma e di colore nero, e' seguita, immediatamente, dalla sigla D.O.P.;
un simbolo grafico che presenta, sulla sinistra, l'immagine di due castagne sovrapposte, con la castagna in primo piano inclinata verso sinistra e la seconda raffigurata in modo verticale. Le castagne sono ambedue di colore marrone (pantone n. 1807 C) con riflesso sulla parte tondeggiante di colore marrone chiaro (pantone n. 50% 1807 C) con il fondo della castagna di colore nocciola (pantone n. 5035 C). Lo sfondo e' rappresentato da tre strisce di uguali dimensioni, che comunque non possono occupare piu' del 40% della superficie totale del logo, con i colori della bandiera italiana: verde (pantone n. 348 C), bianco, rosso (pantone n. 206 C). Sulla destra della striscia verde appare la scritta «Denominazione di origine protetta»; la scritta e' in carattere Tahoma e di colore nero.
Le dimensioni minime del logo sono di nove cm di larghezza e otto cm di altezza; dette misure potranno essere aumentate a seconda delle confezioni.
La dicitura «Farina di castagne della Lunigiana» deve essere riportata in lingua italiana.


Parte di provvedimento in formato grafico