| Gazzetta n. 156 del 8 luglio 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2026, n. 122 |
| Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 3 giugno 2025, n. 91 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 e, in particolare, gli articoli 11, 12, 13 e 15; Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione; Vista la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l'articolo 21; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»; Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, concernente «Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2026; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 26 marzo 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
1. Al titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, commi 1, 3 e 5, le parole: «autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»; b) all'articolo 6, comma 6, lettera c), le parole: «ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-bis»; c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-bis»; d) all'articolo 8, comma 1, lettera e), le parole: «ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-bis»; e) all'articolo 9, commi 6, lettera b), e 8, lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-bis»; f) all'articolo 11, comma 1, le parole: «autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»; g) all'articolo 12, commi 1, 1-bis, 2 e 8, le parole: «autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»; h) all'articolo 13, comma 1, le parole: «autorita' di cui all'articolo 21, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),»; i) all'articolo 14, commi 2 e 3, le parole: «autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»; l) all'articolo 15, comma 4, le parole: «autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)». 2. Al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 17, comma 3, le parole: «autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»; b) all'articolo 21, i commi 2, 4, 5, lettere b), c), d), e-bis), 6, 7 e 7-bis sono abrogati; c) dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: «Art. 21-bis (Accesso da parte delle autorita'). - 1. L'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva, contenute nella sezione autonoma e in quella speciale del Registro delle imprese, comunicate ai sensi dell'articolo 21, con le modalita' previste dal decreto ministeriale di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo 21, e' consentito, in modo immediato, non filtrato, diretto e libero, senza previa comunicazione al soggetto interessato: a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza; b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; d) all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza per finalita' di contrasto dell'evasione e delle frodi fiscali; e) al Comitato di sicurezza finanziaria, quale autorita' nazionale cui sono attribuite responsabilita' in materia di attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea di cui ai regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); f) all'Autorita' antiriciclaggio europea (AMLA) ai fini delle analisi congiunte ai sensi dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024; g) alla Procura europea (EPPO); h) all'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); i) all'Europol e all'Eurojust quando forniscono sostegno operativo alle autorita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, le modalita' tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 1 sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere, il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e: a) ciascuna autorita' di cui al comma 1, lettere a), b), d), f), g), h) e i); b) il Ministero della giustizia per l'accesso da parte dell'autorita' giudiziaria di cui al comma 1, lettera c), conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; c) il Ministero dell'economia e delle finanze per l'accesso da parte del Comitato di sicurezza finanziaria di cui al comma 1, lettera e), che avviene per il tramite la segreteria tecnica del Comitato medesimo. 3. Ai fini delle convenzioni di cui al comma 2, le modalita' tecniche e operative dell'accesso sono disciplinate nel rispetto delle misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati personali, previste dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55. Tali misure comprendono l'indicazione del termine di conservazione dei dati e prevedono il tracciamento delle operazioni eseguite sui dati, nonche' l'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati e meccanismi di controllo indipendente interno. Art. 21-ter (Accesso da parte dei soggetti obbligati). - 1. I soggetti obbligati accedono tempestivamente alle informazioni sulla titolarita' effettiva contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese, comunicate ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 3, con le modalita' previste dal decreto ministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo 21, esclusivamente a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela ai sensi del presente capo. 2. L'accesso dei soggetti obbligati avviene previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 21-septies, a copertura dei costi di tenuta delle sezioni autonoma e speciale del Registro delle imprese e dei costi di accesso alle stesse. 3. La richiesta di accreditamento e' presentata telematicamente dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene: a) l'appartenenza del richiedente a una o piu' delle categorie di soggetti obbligati; b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica; c) l'indicazione dell'Autorita' di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), competente ovvero dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a); d) la finalita' dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela. 4. L'accreditamento e' comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o dalla data del rinnovo espresso dello stesso. Il soggetto obbligato comunica le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione entro dieci giorni. 5. I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la responsabilita' per il rispetto della finalita' della consultazione di cui al comma 1, possono designare, quali delegati all'accesso, soggetti incardinati nella propria organizzazione che svolgono attivita' di supporto per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. 6. Il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, rende disponibili specifiche funzionalita' che consentono ai soggetti obbligati accreditati l'accesso tramite strutture tecniche informatiche indicate da loro stessi per il collegamento con il sistema informatico del gestore, ferma restando la responsabilita' del soggetto obbligato circa il rispetto della finalita' della consultazione di cui al comma 1. A tal fine, il gestore individua apposite misure tecniche per garantire la sicurezza dei dati, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. 7. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali incongruenze tra le informazioni sulla titolarita' effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi del presente capo. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorita' abilitate all'accesso di cui all'articolo 21-bis, secondo le modalita' indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 21-bis, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti. 8. La richiesta di accreditamento di cui al comma 3, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui al comma 4, l'indicazione dei delegati di cui al comma 5 e le segnalazioni di difformita' di cui al comma 7 sono resi mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 9. La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli delle dichiarazioni di cui al comma 8, ai sensi degli articoli 70 e 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine, le Autorita' di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonche' le amministrazioni e gli organismi interessati forniscono, a richiesta, alla Camera di commercio territorialmente competente le informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Unioncamere e il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 10. Nei casi in cui un soggetto obbligato intenda accedere alle informazioni afferenti a un titolare effettivo che abbia trasmesso alla Camera di commercio territorialmente competente la dichiarazione di cui all'articolo 21-sexies, comma 2, la Camera di commercio puo' escludere in tutto o in parte l'accesso, nei termini e secondo la procedura di cui al medesimo articolo 21-sexies. 11. La consultazione della sezione autonoma o della sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi del presente articolo, non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attivita' e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo. 12. I soggetti obbligati che consultano la sezione autonoma o la sezione speciale del Registro delle imprese, a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nelle predette sezioni del Registro delle imprese ovvero conservano un estratto idoneo a documentare tale iscrizione. Art. 21-quater (Accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse). - 1. Le persone fisiche o giuridiche che siano titolari di un legittimo interesse alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo hanno accesso alle seguenti informazioni sulla titolarita' effettiva contenute nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese, senza alcuna previa comunicazione al soggetto interessato: a) il nome e il cognome del titolare effettivo; b) il mese e l'anno di nascita del titolare effettivo; c) il Paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze del titolare effettivo; d) le condizioni di cui all'articolo 20 o di cui all'articolo 22, comma 5, in forza delle quali il titolare effettivo e' tale. 2. Si considerano titolari di un legittimo interesse all'accesso, ai sensi del comma 1, le seguenti persone fisiche o giuridiche: a) i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che agiscono per finalita' giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica che sono connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo; b) gli enti del Terzo settore, comprese le organizzazioni non governative, i professori e i ricercatori di ruolo nelle universita' nonche' il personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca che perseguono finalita' connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo; c) persone che documentino l'esistenza di una effettiva contrattazione commerciale o finanziaria in corso, anche in fase di trattative, con un'impresa, persona giuridica privata, trust o istituto giuridico affine al fine di verificare che questi ultimi non siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del terrorismo; d) soggetti obbligati di Paesi terzi, ove dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario ai fini dell'adeguata verifica di un cliente o di un potenziale cliente secondo la normativa antiriciclaggio o di contrasto al finanziamento del terrorismo vigente nel Paese terzo; e) autorita' di Paesi terzi omologhe delle autorita' competenti dell'Unione europea in ambito antiriciclaggio o di contrasto del finanziamento del terrorismo, a condizione che dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario per svolgere, in relazione a uno specifico caso concreto, le proprie funzioni istituzionali; f) autorita' incaricate dell'attuazione del titolo I, capi II e III, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, in particolare, le autorita' incaricate dell'iscrizione delle societa' nel registro di cui all'articolo 16 della medesima direttiva, e le autorita' incaricate di controllare la legalita' delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni delle societa' di capitali a norma del titolo II della medesima direttiva (UE) 2017/1132; g) autorita' competenti con riferimento ai programmi di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, in relazione ai beneficiari dei fondi dell'Unione europea; h) le pubbliche amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con riferimento ai beneficiari del dispositivo; i) le pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti, nonche' l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, nei confronti degli offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto; l) fornitori di prodotti e servizi in ambito antiriciclaggio o contrasto al finanziamento del terrorismo, nella misura in cui tali prodotti, sviluppati sulla base delle informazioni di cui al comma 1 o contenenti tali informazioni, siano forniti solo a soggetti obbligati o autorita' competenti e a condizione che dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario nell'ambito di un contratto con un soggetto obbligato o un'autorita' competente. 3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), hanno accesso, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, anche alle informazioni storiche, concernenti tutte le modifiche delle informazioni e dei dati di imprese, persone giuridiche private, trust o istituti giuridici affini, ivi compresi quelli che sono stati sciolti o hanno cessato di esistere nei cinque anni precedenti. Le medesime persone fisiche o giuridiche hanno, inoltre, accesso a una descrizione dell'assetto proprietario o di controllo. 4. In aggiunta alle categorie di persone fisiche e giuridiche cui al comma 2, hanno accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva i soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un legittimo interesse all'accesso, in relazione alla finalita' di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo. 5. L'accesso alle informazioni avviene per via telematica, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 21-septies. E' garantito l'accesso alle informazioni anche in via analogica presso lo sportello camerale, mediante richiesta alla Camera di commercio territorialmente competente. I soggetti di cui al comma 2, lettere e), f), g), h) e i), sono esentati dal pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 21-septies e accedono mediante appositi servizi informatici approntati dal gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, previa abilitazione all'accesso a tali servizi mediante l'utilizzo dell'identita' digitale, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. La Camera di commercio territorialmente competente registra i dati identificativi delle persone che accedono alle informazioni sulla titolarita' effettiva, conservate nel Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21-quinquies e, fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 8, li comunica ai titolari effettivi interessati che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 7. La Camera di commercio territorialmente competente comunica ai titolari effettivi interessati, che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) 2016/679: a) in caso di accesso da parte dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), esclusivamente la professione svolta o la funzione esercitata dal soggetto che ha effettuato l'accesso; b) in caso di accesso effettuato per conto di una persona giuridica, i soli dati identificativi della persona giuridica. 8. In caso di accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva, conservate nel Registro delle imprese, da parte delle autorita' competenti di Paesi terzi, omologhe a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44), lettere a) e c), del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, la Camera di commercio si astiene dal divulgare informazioni relative all'identita' delle stesse per il periodo necessario a salvaguardare le analisi o le indagini di tali autorita'. A tal fine, al momento della presentazione dell'istanza di accesso, ai sensi dell'articolo 21-quinquies, le autorita' di cui al primo periodo indicano il termine entro il quale la divulgazione della loro identita' deve essere esclusa e specificano i motivi di tale esclusione, nonche' il pregiudizio che deriverebbe alle analisi o alle indagini da esse svolte in caso di ostensione della loro identita'. 9. Il termine di cui al comma 8 non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni, fatta salva una proroga, per un periodo massimo di un anno, concessa dalla Camera di commercio territorialmente competente su richiesta motivata dell'autorita'. Decorso il termine di cui al primo periodo e' possibile presentare nuova richiesta motivata di proroga. Art. 21-quinquies (Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso). - 1. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva di cui all'articolo 21-quater sono resi disponibili ai soggetti di cui al medesimo articolo 21-quater, a seguito della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, corredata della relativa documentazione a supporto, che attesti la sussistenza dei seguenti presupposti: a) l'appartenenza a una delle categorie di cui all'articolo 21-quater, comma 2, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 21-quater, comma 4, la professione svolta o la funzione esercitata dal richiedente, connessa con la finalita' di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo; b) a eccezione dei soggetti di cui all'articolo 21-quater, comma 2, lettere a) e b), il legame con le imprese, le persone giuridiche private, i trust o gli istituti giuridici affini cui afferiscono le informazioni oggetto dell'istanza di accesso. 2. La Camera di commercio territorialmente competente, previa verifica dell'identita' del richiedente, da effettuare attraverso l'uso di mezzi di identificazione elettronica e dei pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nel caso di accesso per via telematica, accerta la sussistenza del legittimo interesse all'accesso da parte del richiedente, valutando le informazioni, i dati e i documenti, ricevuti dal richiedente ai sensi del comma 1 e, se necessario, sulla base delle informazioni di cui dispone. 3. Qualora la richiesta di accesso provenga da un soggetto di cui all'articolo 21-quater, comma 2, il cui legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarita' effettiva sia gia' stato accertato dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un altro Stato membro, la verifica del presupposto di cui al comma 1, lettera a), si ritiene soddisfatta, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, acquisendo la prova della sussistenza del legittimo interesse, rilasciata dall'organismo responsabile della tenuta del registro in tale altro Stato membro. 4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 11, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla richiesta di cui al comma 1. Il provvedimento di diniego e' motivato e reca indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso, ai sensi del comma 14. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo ovvero il termine di cui ai commi 5 o 11, l'accesso si intende respinto. 5. Per esigenze organizzative legate alla gestione di un numero improvvisamente elevato di richieste di accesso ai sensi del comma 1, la Camera di commercio territorialmente competente puo' prorogare il termine di cui al comma 4, primo periodo, di dodici giorni lavorativi. La proroga e' disposta anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, previa comunicazione al richiedente l'accesso. Qualora alla scadenza della proroga di cui al presente comma il numero di richieste di accesso continui a essere elevato, il termine puo' essere prorogato di ulteriori dodici giorni lavorativi. La proroga di cui al terzo periodo e' disposta anteriormente alla scadenza della prima proroga, previa comunicazione al richiedente l'accesso. 6. L'Unioncamere comunica tempestivamente e, comunque, con cadenza almeno semestrale, le proroghe di cui al comma 5, disposte dalle Camere di commercio territorialmente competenti, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze, per la successiva notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, comma 3, della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. 7. Fermo restando quanto previsto al comma 9, in esito al positivo accertamento del legittimo interesse all'accesso ai sensi dei commi 2 e 3, la Camera di commercio territorialmente competente accredita il richiedente nel sistema informativo del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rilascia un certificato che consente l'accesso per tre anni. L'accesso e' consentito ai dati riguardanti i medesimi soggetti oggetto dell'istanza se il richiedente non appartiene alle categorie di cui all'articolo 21-quater, comma 2, lettere a) e b). La Camera di commercio territorialmente competente risponde, entro sette giorni lavorativi, alle successive richieste di accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva da parte del medesimo richiedente, senza valutarne, a ogni richiesta di accesso, la professione svolta o la funzione esercitata, fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9. 8. I richiedenti ai quali sia stato consentito l'accesso ai sensi del presente articolo comunicano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le circostanze che possono determinare il venir meno del legittimo interesse all'accesso, ivi comprese le modifiche che incidono sul requisito di cui al comma 1, lettera a). 9. Nei casi di cui al comma 7, la Camera di commercio territorialmente competente accerta la permanenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), ogni diciotto mesi dalla concessione dell'accesso, a meno che da atti o fatti di cui sia a conoscenza emergano fondati motivi per sospettare il venir meno del legittimo interesse all'accesso in capo al richiedente. 10. La Camera di commercio territorialmente competente respinge la richiesta di accesso alle informazioni conservate nel Registro nei seguenti casi: a) il richiedente: 1) non fornisce le informazioni o i documenti di cui al comma 1; 2) non e' in possesso di un valido certificato rilasciato ai sensi del comma 7; 3) non dimostra il proprio legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarita' effettiva; 4) si trova in un Paese terzo e l'eventuale accesso alle informazioni di cui all'articolo 21-quater e' in contrasto con quanto previsto al capo V del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi; b) nutre, sulla base delle informazioni in suo possesso, un ragionevole sospetto che le informazioni saranno utilizzate per finalita' non connesse alla prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo; c) nei casi di cui all'articolo 21-sexies, nei termini e secondo le procedure ivi previsti; d) nei casi di cui al comma 3, quando il legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarita' effettiva, accertato dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un altro Stato membro, non si estende agli scopi di cui all'articolo 21-quater, comma 2, per i quali sono chieste le informazioni. 11. Prima di respingere una richiesta di accesso per uno dei motivi di cui al comma 10, lettere a), numeri 1) e 3), b), e d), la Camera di commercio territorialmente competente puo' chiedere al richiedente informazioni o documenti supplementari. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, e' prorogato di sette giorni. 12. La Camera di commercio territorialmente competente documenta, tramite il sistema informativo predisposto dal gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le misure adottate per la valutazione delle richieste di accesso e per ottenere le informazioni o i documenti supplementari ai sensi del comma 11. 13. La Camera di commercio territorialmente competente revoca l'accesso, consentito ai sensi del comma 4, e la validita' del certificato digitale, di cui al comma 7, qualora uno dei motivi di impedimento dell'accesso di cui al comma 10 emerga o sia divenuto noto dopo che l'accesso sia stato consentito dalla Camera di commercio territorialmente competente, nonche' in caso di revoca dell'accesso da parte dell'organismo responsabile della tenuta del registro in altro Stato membro. 14. Avverso il diniego o la revoca dell'accesso, il richiedente puo' avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 15. La Camera di commercio territorialmente competente assicura i controlli sulle dichiarazioni di cui al comma 1, anche acquisendo le opportune informazioni presso altre amministrazioni e organismi. A tal fine l'Unioncamere e il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, stipulano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con le amministrazioni e gli organismi interessati. Art. 21-sexies (Casi di esclusione dell'accesso). - 1. La Camera di commercio territorialmente competente puo' escludere, in tutto o in parte, l'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva, ai sensi degli articoli 21-ter e 21-quater, in presenza di determinate circostanze eccezionali. Sono eccezionali le circostanze che espongono il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione nonche' i casi in cui il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'eta'. 2. Ai fini dell'esclusione dell'accesso di cui agli articoli 21-ter e 21-quater, la comunicazione delle informazioni sulla titolarita' effettiva al Registro delle imprese, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), puo' essere accompagnata da una dichiarazione del titolare effettivo circa la sussistenza delle circostanze eccezionali di cui al comma 1, unitamente all'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata del titolare effettivo. 3. La dichiarazione di cui al comma 2 contiene un'indicazione puntuale delle circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione in tutto o in parte dell'accesso, ai sensi del comma 1 e indica come l'accesso ai dati contenuti nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese aggraverebbe il rischio di cui al comma 1. La dichiarazione di cui al primo periodo e' corredata degli elementi probatori e della eventuale documentazione a supporto della richiesta di esclusione dell'accesso. Eventuali variazioni della dichiarazione di cui al comma 2 o della relativa documentazione a supporto sono comunicate alla Camera di commercio territorialmente competente entro i termini e secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a). 4. Qualora i soggetti di cui agli articoli 21-ter o 21-quater intendano accedere alle informazioni relative a un titolare effettivo che abbia presentato la dichiarazione di cui al comma 2, la Camera di commercio territorialmente competente valuta, caso per caso, le circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato, ai sensi dei commi 2 e 3, tenendo comunque conto del principio di proporzionalita' tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso. 5. Qualora, all'esito delle valutazioni di cui al comma 4, la Camera di commercio territorialmente competente ritenga sussistenti le circostanze eccezionali per l'esclusione, in tutto o in parte, dell'accesso di cui agli articoli 21-ter o 21-quater, tenuto conto di quanto rappresentato dal titolare effettivo, degli elementi probatori e della documentazione prodotta ai sensi del comma 3, adotta un provvedimento motivato di diniego ovvero di accoglimento parziale dell'accesso. Il provvedimento di cui al primo periodo e' comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro dodici giorni lavorativi dalla richiesta di accesso, fermo restando quanto previsto all'articolo 21-quinquies, comma 5, e, in caso di accoglimento parziale, anche al controinteressato all'accesso. Il provvedimento adottato ai sensi del presente comma e' motivato e reca indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso ai sensi del comma 7. In mancanza di comunicazione al richiedente entro il termine di cui al secondo periodo ovvero entro il termine di cui all'articolo 21-quinquies, comma 5, l'accesso si intende respinto. In caso di accoglimento parziale della richiesta di accesso ai sensi del presente comma, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso al Registro non prima di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento parziale da parte del controinteressato. 6. Nel caso in cui all'esito delle valutazioni di cui al comma 4, la Camera di commercio territorialmente competente non ritenga sussistenti le circostanze eccezionali di cui ai commi 1 e 3 adotta un provvedimento motivato di accoglimento dell'istanza di accesso. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21-quater, commi 6 e 7, il provvedimento di cui al primo periodo e' comunicato al controinteressato all'accesso, entro dodici giorni lavorativi dalla richiesta di accesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21-quinquies, comma 5. Entro il termine di cui al secondo periodo, la Camera di commercio territorialmente competente informa il richiedente dell'accoglimento dell'istanza di accesso e consente l'accesso al Registro delle imprese non prima di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento da parte del controinteressato. 7. Avverso le determinazioni della Camera di commercio territorialmente competente, sull'istanza di accesso, ai sensi dei commi 5 e 6, il richiedente l'accesso e il controinteressato possono avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. In ogni caso, le esclusioni dell'accesso a norma del presente articolo non si applicano ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettera b), del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, quando operano come pubblici ufficiali. 9. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Camere di commercio comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy i dati statistici annuali relativi al numero dei provvedimenti di diniego adottati ai sensi del presente articolo e alle relative motivazioni, ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali e della comunicazione alla Commissione europea. 10. Il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, conserva separatamente nel sistema informativo le informazioni comunicate ai sensi dei commi 2 e 3, mediante l'adozione di specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati dalla Camera di commercio a effettuare le valutazioni di cui al comma 4, rendendo i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche crittografiche. Art. 21-septies (Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati). - 1. Quanto alle voci e agli importi dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese nonche' dei costi per l'accesso alle stesse, si applica il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 20 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023. Le modifiche e gli aggiornamenti dei diritti di segreteria di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati e quantificati ai sensi del comma 1: a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva, ai sensi del decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a); b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 21-ter; c) l'accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse di cui all'articolo 21-quater, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 21-quater. 3. I modelli per il rilascio di certificati e copie, anche digitali, relativi alle informazioni sulla titolarita' effettiva, in caso di accesso, sono quelli disciplinati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.»; d) all'articolo 22: 1) al comma 5, le parole: «autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a) e b)»; 2) al comma 5-ter, le parole: «autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»; e) all'articolo 32, comma 2, lettera a), le parole: «autorita' di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a) e b)»; f) l'articolo 34-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 34-bis (Organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio presso il Consiglio nazionale del notariato). - 1. Al fine di rafforzare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, attraverso un'efficace ed efficiente gestione e analisi dei dati rilevanti, e' istituito presso il Consiglio nazionale del notariato un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, trattati nell'ambito dell'attivita' notarile, che opera anche attraverso una banca dati all'uopo costituita, collegata al Sistema di conservazione del notariato. 2. I notai, quali soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), del presente decreto, sono tenuti a inserire nella banca dati: a) le copie autentiche, i dati e le informazioni individuati ai sensi del comma 8, lettera b), a qualunque titolo derivanti o relativi agli atti da essi ricevuti o autenticati, anche avvalendosi del Sistema di conservazione del notariato; b) i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riferiti agli atti di cui alla lettera a); c) i dati raccolti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette trasmesse nell'esercizio dell'attivita' professionale da parte di ciascun notaio, ai sensi del capo III del presente titolo. 3. L'organismo analizza ed elabora i dati ricevuti, provvede a svolgere le analisi di sistema volte a individuare significativita' e rilevanza delle singole fattispecie e restituisce ai notai il flusso di riscontro delle analisi effettuate. Per migliorare l'efficienza dei flussi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette, l'organismo assiste i notai nell'assolvimento degli obblighi di valutazione di singole fattispecie, ferma restando la tutela della riservatezza, e indica loro, sulla base dell'analisi compiuta, l'eventuale presenza di evidenze suscettibili di valutazione ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto di cui i notai tengono conto, ai fini del medesimo articolo. L'organismo promuove, altresi', la qualita' delle segnalazioni e la tempestivita' degli scambi informativi con la UIF. Per la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del presente decreto, i notai possono avvalersi dell'intermediazione dell'organismo. 4. Il Nucleo speciale di polizia valutaria riceve dall'organismo di cui al comma 1, con le modalita' stabilite con apposito protocollo di intesa, le informazioni utili ai fini della valutazione del profilo di rischio dei notai, di cui all'articolo 9, comma 3. 5. I notai restano in ogni caso pienamente responsabili dell'adempimento diretto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la Direzione investigativa antimafia hanno accesso ai dati di cui al comma 2, in conformita' a quanto definito con il decreto adottato ai sensi del comma 8. 7. L'organismo di cui al comma 1 opera con autonomia e indipendenza funzionale rispetto al Consiglio nazionale del notariato. Il direttore dell'organismo e' nominato dal Consiglio nazionale del notariato, su designazione del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato, ed e' scelto tra soggetti dotati di adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali. Il Consiglio nazionale del notariato mette a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento dell'organismo di cui al comma 1 nell'ambito della propria ordinaria dotazione di bilancio, anche mediante avvalimento di proprio personale, garantendo in ogni caso l'autonomia funzionale dell'organismo. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, il Consiglio nazionale del notariato e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono disciplinati: a) i requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali, la natura e durata dell'incarico e le attribuzioni del direttore dell'organismo di cui al comma 7, i criteri per la determinazione del relativo compenso, nonche' i casi e le modalita' di revoca dell'incarico; b) il contenuto, i termini e le modalita' degli obblighi di trasmissione documentale a carico dei notai e le relative procedure; c) le modalita' di accesso ai dati oggetto di analisi da parte delle autorita' di cui al comma 6. 9. Con regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, definisce: a) le modalita' tecniche con le quali i notai alimentano la banca dati di cui al comma 1, rettificano e aggiornano i dati e le informazioni in essa contenuti nonche' le modalita' tecniche con cui l'organismo di gestione accentrata, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e alla loro analisi nonche' all'elaborazione e all'invio del flusso di riscontro delle analisi effettuate ai notai; b) l'organizzazione e il funzionamento della banca dati prevista dal comma 1; c) le specifiche tecniche e di sicurezza necessarie a garantire la migliore capacita' tecnologica, il piu' elevato livello di salvaguardia, efficienza e interoperabilita' della banca dati e del Sistema di conservazione del notariato di cui al comma 1, l'affidabilita' oggettiva e il costante aggiornamento del flusso di riscontro nonche' i requisiti tecnici e di sicurezza informatica specifici per la gestione dei dati al fine di assicurarne la protezione, l'autenticita', l'integrita' e la riservatezza; d) le modalita' di analisi di sistema e di restituzione dei flussi di riscontro ai notai. 10. Al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'operativita' dell'organismo di cui al comma 1, ferme restando le funzioni attribuite alle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), il Consiglio nazionale del notariato promuove e controlla l'osservanza degli obblighi posti in capo ai notai, ai sensi del presente articolo. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato adotta, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, linee guida in materia di: a) comunicazione di dati e informazioni all'organismo di cui al comma 1; b) criteri di indirizzo utili per l'adempimento degli obblighi di segnalazione da parte dei soggetti obbligati in attuazione del presente articolo e, in ogni caso, in linea con le istruzioni, gli indicatori di anomalia e le altre pubblicazioni della UIF; c) formazione e aggiornamento continui; d) procedure e metodologie di analisi nonche' di valutazione del rischio, in linea con le regole tecniche adottate dal Consiglio nazionale del notariato ai sensi dell'articolo 11. 11. Entro il medesimo termine di cui al comma 10, secondo periodo, con provvedimento del Consiglio nazionale del notariato, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della giustizia e la UIF, sono stabiliti i termini e le modalita' per: a) la trasmissione all'organismo di cui al comma 1, da parte dei notai di ogni informazione pertinente per l'esercizio del controllo di cui al comma 10; b) il controllo, sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalita', dell'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo; c) la trasmissione tempestiva, in caso di mancata osservanza da parte del singolo notaio, di una informativa al competente Consiglio notarile distrettuale al fine della eventuale promozione di un procedimento disciplinare, nonche' alla UIF, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza per le proprie valutazioni. 12. Fatte salve le violazioni gravi, commesse dolosamente, ovvero ripetute o sistematiche, la verifica della corretta osservanza da parte dei notai degli obblighi di cui al presente articolo e ai relativi atti attuativi, ai fini dell'accertamento della responsabilita' per la violazione delle disposizioni di cui al capo III del presente titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima prevista dall'articolo 58, comma 1, sempre che le indicazioni fornite con i predetti atti attuativi risultino applicabili alla fattispecie per la quale e' stata contestata la violazione. 13. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'organismo di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, trasmette una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia, alla UIF, al Consiglio nazionale del notariato, nonche' alle autorita' di vigilanza che hanno comunque accesso ai dati oggetto di analisi ai sensi del comma 6.»; g) all'articolo 37, comma 2-bis: 1) al primo periodo, le parole: «i professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «i notai di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c)» e le parole: «possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono dell'organismo autonomo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio di cui all'articolo 34-bis istituito presso il proprio organismo di autoregolamentazione»; 2) al secondo periodo, la parola: «professionista» e' sostituita dalla seguente: «notaio»; h) all'articolo 44, comma 2, lettera b), le parole: «autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)». 3. Al titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, agli articoli 56, comma 2, lettera b), 57, comma 2, lettera b), 58, comma 2, lettera b), 67, comma 1, lettera f), le parole: «autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)». 4. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «, del pubblico» sono soppresse; b) la sezione II e' abrogata.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all' attuazione della normativa dell'Unione europea», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013. «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: «Art. 14 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorita' per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, anche in considerazione delle attribuzioni previste per le autorita' di vigilanza per effetto di quanto stabilito agli articoli 13 e 16 della presente legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi: a) per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024; b) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni: 1) del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024; 2) del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) riordinare e aggiornare le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, ivi inclusi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, apportando tutte le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e all'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e 2024/1620 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le altre disposizioni settoriali vigenti; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto anche degli orientamenti delle autorita' europee e delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa; in tale ambito si valutera' tra l'altro: 1) l'aggiornamento delle disposizioni nazionali con particolare riguardo agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, sulla base dei principi di proporzionalita' e di approccio in base al rischio nonche', ove possibile, in un'ottica di semplificazione degli oneri e di efficacia della gestione dei rischi piu' elevati; 2) l'adeguamento delle misure di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto in materia di sistemi e strumenti di pagamento; 3) il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento a quelle attinenti alla segnalazione di operazioni sospette; b) individuare, nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le autorita' competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620, attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori previsti dalla medesima direttiva e dai regolamenti citati. In particolare, tenuto conto della ripartizione di competenze di cui al titolo I, capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e coerentemente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186: 1) confermare le attribuzioni e le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria; 2) definire il sistema di supervisione delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente anche congiuntamente ad altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i relativi poteri di supervisione e controllo, valutando altresi' l'opportunita' di attribuire agli organismi di autoregolamentazione i compiti di supervisione sui soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624 iscritti nei propri albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640; 3) confermare l'attribuzione alle Autorita' di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ciascuna per le rispettive competenze, delle attuali funzioni di vigilanza e di controllo per le finalita' di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, attribuendo alle stesse altresi' tutti i poteri e le competenze necessari a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e l'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e prevedendo, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, il ricorso alla disciplina secondaria emanata dalle stesse; 4) confermare l'attribuzione all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) della funzione di unita' di informazione finanziaria (FIU) per l'Italia, attribuendole altresi' tutti i poteri e le competenze necessari a garantire l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620; 5) confermare le attribuzioni e i poteri della Guardia di finanza, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186; 6) ove la supervisione su una categoria di soggetti obbligati sia affidata a piu' autorita', garantire la coerenza e l'efficacia dell'attivita' nominando, secondo un approccio basato sul rischio, un'autorita' capofila, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1640; c) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dal regolamento (UE) 2024/1624, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarita' del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni. In particolare, valutare: 1) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalita', l'adeguatezza del perimetro dei soggetti obbligati a livello nazionale al rispetto della direttiva (UE) 2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, eventualmente prevedendo anche la possibilita' di applicare tutto o parte del predetto regolamento anche a soggetti esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo operanti in settori diversi da quelli indicati nel regolamento medesimo, ivi compresi i soggetti gia' destinatari degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e nel rispetto delle procedure stabilite dalla citata direttiva; 2) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalita' delle misure di vigilanza adottate, l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 sulle persone esposte politicamente; 3) l'adeguamento ovvero l'estensione dell'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale per l'assolvimento degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attivita' che operano stabilmente nel territorio nazionale o tramite agenti o distributori o altri tipi di infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi; 4) l'esercizio della discrezionalita' prevista dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640 in materia di sospensione o rifiuto del consenso della FIU; 5) l'attribuzione alle autorita' competenti del potere di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 e l'esercizio della facolta' prevista dall'articolo 77, paragrafo 4, del medesimo regolamento in materia di conservazione dei dati; d) predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarita' effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di societa', di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica; e) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640, con previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nonche' nel rispetto dei criteri di irrogazione e dei massimi edittali di cui alla citata direttiva; f) predisporre gli opportuni interventi normativi per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e garantire, nei casi previsti da queste disposizioni, la piu' ampia collaborazione, a livello nazionale, tra le autorita' competenti nonche' la cooperazione tra queste e le omologhe autorita' europee, le altre agenzie europee rilevanti e l'Autorita' per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituita ai sensi del citato regolamento (UE) 2024/1620, assicurando la coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - La direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 e' stata pubblicata nella GUUE - Serie L n. 1640, in data 19 giugno 2024. - La Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione e' stata pubblicata nella GUUE, Serie L n. 141. - La Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE e' stata pubblicata nella GUUE, serie L 156 del 19.6.2018. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 luglio 2003. - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.290 del 14 dicembre 2007: «Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust). - 1. Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile. 2. L'accesso alla sezione e' consentito: a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione; b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; d) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo e' tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5; f-bis) alle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10. 3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile. 4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust e' consentito: a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione; b) all'autorita' giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente; c) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarita' effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarita' effettiva e titolarita' legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5. 5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: a) i dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana da comunicare al Registro delle imprese nonche' le modalita' e i termini entro cui effettuare la comunicazione; b) le modalita' attraverso cui le informazioni sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono rese tempestivamente accessibili alle autorita' di cui al comma 2, lettera a); c) le modalita' di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento; d) i termini, la competenza e le modalita' di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera d-bis), nonche' i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto dall'amministrazione procedente; e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonche' quelle di cui e' titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette; e-bis) le modalita' attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarita' effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarita' effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attivita' finalizzate all'adeguata verifica della clientela; e-ter) le modalita' di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, al fine di garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarita' effettiva di enti giuridici e trust. 6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attivita' e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo. 7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.». - Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 19 giugno 2017. - Il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 26 ottobre 2019. - Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 dell'8 gennaio 2026. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 25 maggio 2022.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 32, 37, 44, 56, 58 e 67 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonche' tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonche' di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonche' della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura altresi' la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva. 3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), ai sensi del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto. 5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni. 6. Il Comitato di sicurezza finanziaria: a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonche' di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa di cui agli articoli 14 e 16-ter; b) propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entita' che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4; c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3; d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. 7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla piu' efficace. A tal fine, la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attivita' rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, e' compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni nonche' i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte; e' compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; e' compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; e' compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.». «Art. 6 (Unita' d'informazione finanziaria). - 1. L'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, e' autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 2. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilita' della gestione, e' nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilita', professionalita' e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta. 3. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF e' costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilita' e professionalita'. I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi. Il Comitato e' convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF. Il Comitato cura, altresi', la redazione di un parere sull'azione dell'UIF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8. 4. La UIF esercita le seguenti funzioni: a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria; b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; c) puo' sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorita' giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorita' che ne ha fatto richiesta; d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonche' sulle modalita' di tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante; e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale; f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonche' con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza; g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresi', l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d). 5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF: a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto. Nel caso dei gestori esterni di cui all'articolo 3, comma 2-ter i dati e le informazioni possono essere acquisiti anche presso tali Oicr; b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10. 6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF: a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21-bis del presente decreto. 7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF: a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta' economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria; b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attivita' di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 8. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.». «Art. 7 (Autorita' di vigilanza di settore). - 1. Le Autorita' di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine: a) adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela; b) verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati; c) definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonche' di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa cui i soggetti obbligati rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attivita'; d) esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva. 2. Le Autorita' di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni: a) basano la frequenza e l'intensita' dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato; b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorita' di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con le modalita' e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. I poteri ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa; c) ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni; d) adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati; e) irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati 3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, le autorita' di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21-bis del presente decreto. Omissis.». «Art. 8 (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo: a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalita' organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e puo' richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potesta' di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le modalita' e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell'identita' del segnalante; b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalita' e la tempistica dello scambio di informazioni; c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine all'utilita' delle informazioni ricevute; d) puo' richiedere alla UIF l'analisi dei flussi finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' della criminalita' organizzata o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta' economiche territoriali; e) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21-bis del presente decreto; f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati dell'attivita' di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7; g) puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale alle autorita' di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni.». «Art. 9 (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia). - Omissis. 6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso: a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21-bis del presente decreto; b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 7. La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalita' organizzata, delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726. 8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso: a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21-bis del presente decreto; b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti.». «Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione). - 1. Fermo quanto previsto circa la titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalita' previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza. Omissis.». «Art. 12 (Collaborazione e scambio di informazioni tra autorita' nazionali). - 1. Le autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorita' giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 1-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, le autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. 2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalita' e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorita' competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attivita' istituzionale. 3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, l'autorita' giudiziaria, nell'ambito di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attivita' di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, puo' richiedere alla UIF, con le garanzie di cui all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente. 4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo nonche' eccettuati i casi in cui e' in corso un'indagine di polizia per la quale e' gia' stata trasmessa un'informativa all'autorita' giudiziaria, ai sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura penale e detta autorita' non ha ancora assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalita' concordate che garantiscano la tempestiva disponibilita' delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalita' dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti. 5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorita' di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonche' al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attivita' e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autorita' preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attivita' intraprese a seguito del loro utilizzo. 7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di provenienza illecita ovvero le attivita' preordinate al compimento di uno o piu' atti con finalita' di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione alle autorita' di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorita' di vigilanza di settore e la UIF, fermo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), comunicano all'autorita' giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati. 7-bis. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalita' organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette. 8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte le informazioni, in possesso delle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto d'ufficio. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria ovvero alle forze di polizia di cui al primo periodo, quando le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale, nonche' ai servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalita' dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies del codice penale.». «Art. 13 (Cooperazione internazionale). - 1. Le autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), cooperano con le autorita' competenti degli altri Stati, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto, non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorita' competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo. 2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell'ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell'ambito della predetta cooperazione. A tal fine, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette informazioni. 3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attivita' comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocita' ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali.». «Art. 14 (Analisi nazionale del rischio). - 1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, individua le minacce piu' rilevanti e le vulnerabilita' del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento di tali attivita' e i settori maggiormente esposti al rischio. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facolta' del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 2. L'analisi e' condotta nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli elementi forniti dalle autorita' partecipanti al Comitato di sicurezza finanziaria. L'analisi tiene conto dei dati quantitativi e statistici, forniti dalle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), dalle amministrazioni e organismi interessati e dagli organismi di autoregolamentazione, sulla dimensione e l'importanza dei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero controllati e l'importanza economica di ciascun settore. Senza corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati, l'analisi puo' essere integrata dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni con competenze specifiche su temi di interesse e puo' avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate. 3. Le autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a): a) concorrono all'analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d'ufficio; b) riferiscono periodicamente al Comitato di sicurezza finanziaria sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, anche al fine di individuare tipologie di clientela, prodotti, operazioni che per caratteristiche operative o geografiche necessitano di specifici interventi; c) utilizzano l'analisi ai fini della definizione delle priorita' e della distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ad ottimizzare l'esercizio delle proprie competenze in funzione del livello di rischio riscontrato; d) in occasione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria delle misure e dei presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontarti in sede di analisi. 4. I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le modalita' e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attivita' e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato. 5. I risultati dell'analisi sono comunicati dal Comitato di sicurezza finanziaria alla Commissione europea, all'ABE e alle autorita' rilevanti di altri Stati membri che ne facciano richiesta.». «Art. 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati). - 1. Le autorita' di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attivita' svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attivita'. 2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operativita', ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti. 3. Le autorita' di vigilanza di settore individuano, informandone il Comitato di sicurezza finanziaria, le categorie di soggetti obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione, in considerazione dell'irrilevanza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'attivita' svolta ovvero dell'offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate. 4. La valutazione di cui al comma 2 e' documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.». «Art. 17 (Disposizioni generali). - 1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attivita' istituzionale o professionale: a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale; b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi o di cripto-attivita', come definito dall'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, superiore a mille euro; c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto. 2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo: a) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; b) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione. 3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entita' dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d). Nel graduare l'entita' delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali: a) con riferimento al cliente: 1) la natura giuridica; 2) la prevalente attivita' svolta; 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) le modalita' di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) l'ammontare dell'operazione; 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attivita' svolta dal cliente e all'entita' delle risorse economiche nella sua disponibilita'; 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Omissis.». «Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust). - 1. Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile. 2. (abrogato) 3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile. 4. (abrogato) 5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: a) i dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana da comunicare al Registro delle imprese nonche' le modalita' e i termini entro cui effettuare la comunicazione; b) (abrogata) c) (abrogata) d) (abrogata) e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonche' quelle di cui e' titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette; e-bis) (abrogata) e-ter) le modalita' di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, al fine di garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarita' effettiva di enti giuridici e trust. 6. (abrogato) 7. (abrogato) 7-bis. (abrogato).». «Art. 22 (Obblighi del cliente). - Omissis 5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonche' le persone che esercitano diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici affini, purche' stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarita' effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identita' del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprieta' diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati. 5-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o piu' beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine. 5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.». «Art. 32 (Modalita' di conservazione dei dati e delle informazioni). - 1. Omissis 2. Le modalita' di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operativita' o attivita' del cliente nonche' l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalita' devono, altresi', assicurare: a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a) e b); b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. E' considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; c) l'integrita' dei dati e delle informazioni e la non alterabilita' dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonche' il mantenimento della storicita' dei medesimi. Omissis.». «Art. 37 (Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti). - 1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione. 2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante. 2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i notai di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, si avvalgono dell'organismo autonomo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio di cui all'articolo 34-bis istituito presso il proprio organismo di autoregolamentazione. Resta ferma in ogni caso la responsabilita' del notaio per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. 3. Per le societa' di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.». «Art. 44 (Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti). - 1. Ferma la responsabilita' dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn): a) acquisiscono i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e trasmettono una comunicazione contenente i dati acquisiti, entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale; in caso di operazioni occasionali attinenti al servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la comunicazione e' inviata prima della relativa esecuzione, quale che sia l'importo dell'operazione; b) conservano, per un periodo di 12 mesi, i dati acquisiti ai sensi della lettera a); c) comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta. 2. L'atto di convenzionamento o il mandato, quale che sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, indica espressamente: a) gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti in occasione dell'identificazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalita' di adempimento dei medesimi, l'indicazione dei tempi entro cui le informazioni sono trasmesse all'intermediario di riferimento ovvero al punto di contatto centrale nonche' la responsabilita' ascrivibile al soggetto convenzionato o all'agente per l'inosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti; b) le modalita' di conservazione dei dati acquisiti idonee a garantire, quanto meno, l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati da parte delle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), nonche' l'integrita' e la non alterabilita' dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione; c) le modalita' e tempi di invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera c). 3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilita' nonche' al servizio di pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purche' risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente; b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attivita' gestite in modo automatico.». «Art. 56 (Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione). - 1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro. 2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto: a) dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.». «Art. 57 (Inosservanza degli obblighi di conservazione). - 1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro. 2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto: a) dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.». «Art. 58 (Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto: a) dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato. Omissis.». «Art. 67 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni). - 1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorita' di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravita' e durata della violazione; b) il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica; c) la capacita' finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; e) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile; f) il livello di cooperazione con le autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile; g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attivita' svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati; h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Oggetto e finalita'). - 1. Il presente decreto, al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con modalita' esclusivamente telematiche: a) in materia di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese; b) in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorita', dei soggetti obbligati e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi; c) per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorita'; d) per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.». - La Sezione II del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, abrogata dal presente decreto, recava: «Accesso ai dati e alle informazioni». |
| | Art. 2
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 18, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva per adeguare le specifiche medesime a quanto previsto dall'articolo 21-sexies, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotto dal presente decreto. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' aggiornato, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, il disciplinare tecnico previsto dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 2 e all'aggiornamento del disciplinare tecnico di cui al comma 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy adotta un provvedimento che sancisce l'operativita' del sistema di accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva ai sensi del presente decreto. 5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), capoverso articolo 34-bis, comma 8, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile»: «Art. 11 (Procedimento di iscrizione su domanda). - 1. Per l'attuazione della pubblicita' nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro. Omissis.». «Art. 18 (Procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali). - 1. Per la iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese, il richiedente deve presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' di impresa o dalla conclusione del contratto sociale, all'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti dallo stesso. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55: «Art. 11 (Trattamento dei dati e sicurezza). - 1. La Camera di commercio territorialmente competente a ricevere le comunicazioni dei dati e delle informazioni ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, e' titolare del trattamento degli stessi ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. 2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, sono resi disponibili nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese in conformita' con quanto disposto dal presente decreto e per un periodo di dieci anni decorrente o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma annuale. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, il gestore, per conto del titolare del trattamento, predispone un disciplinare tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. 4. Il gestore conserva separatamente nel sistema informativo le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), adottando specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati dalla Camera di commercio a effettuare le valutazioni di cui all'articolo 7, comma 3, e rende i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche crittografiche.». |
| | Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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